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Decisione

52.2006.350

Aggiudicazione di un servizio di raccolta rifiuti

17 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che saranno esposti più avanti, non occorre in particolare dar seguito

alla richiesta della ricorrente di accertare i percorsi formativi degli

apprendisti dell'aggiudicataria;

che controversa è essenzialmente la

valutazione delle offerte dal profilo del criterio relativo alla formazione

degli apprendisti;

che giusta l’art. 42 cpv. 1 RLCPubb, ancora

in vigore al momento della pubblicazione del concorso, oltre ai criteri

esemplificati nell'art. 32 LCPubb, purché valutabili in modo oggettivo in relazione

alla commessa in questione, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio

il contributo che l'offerente da alla formazione degli apprendisti;

che, non fornendo indicazioni utili per

giudicare la qualità di

un'offerta, il contributo dato

dall'offerente alla formazione degli apprendisti è un criterio relativamente estraneo

all'ordinamento delle commesse pubbliche (AGVE 2001, 342 seg.); non è sicuramente

il più idoneo per esemplificare altri criteri in relazione alla commessa oltre

a quelli elencati dall'art. 32 LCPubb;

che dottrina e giurisprudenza ammettono

nondimeno, a determinate condizioni, la possibilità di valutare le commesse anche

Considerandi

in base al contributo dato dal concorrente alla formazione degli apprendisti

(Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

Zurigo 2003, n. 425 seg.);

che il

capitolato dichiarava applicabili le regole elaborate dal Centro cantonale di

consulenza in materia di commesse pubbliche (www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse/Schede/Scheda_informativa

060305.

pdf);

che tali regole prevedono in sostanza di

valutare il contributo dato dal concorrente alla formazione degli apprendisti

in base al rapporto tra il numero di apprendisti impiegati negli ultimi cinque

anni ed il numero totale di dipendenti;

che il numero degli apprendisti impiegati è

determinato esclusivamente in base al rapporto d'impiego, indipendentemente dal

tipo di formazione effettivamente seguito da questi collaboratori;

che cadono dunque nel vuoto le censure

sollevate dalla ricorrente in relazione alle caratteristiche dei percorsi

formativi dei 9 apprendisti notificati dalla ditta CO 1;

che indegne di qualsiasi considerazione sono

le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente con riferimento al prezzo,

identico per entrambe le ditte;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia, commisurata al

lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, è posta a

carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 60,

61 PAmm; 49 LOG;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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