52.2006.350
Aggiudicazione di un servizio di raccolta rifiuti
17 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.350
Data decisione, Autorità:
17.11.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione di un servizio di raccolta rifiuti
AGGIUDICAZIONE
art. 36 LCPUBB
art. 42 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.350
Lugano
17 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 ottobre 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 19 ottobre 2006 del municipio di CO 2
che aggiudica alla ditta CO 1 il servizio di raccolta dei rifiuti per il
periodo 2006-2008;
vista la risposta 2 novembre
2006 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6
settembre 2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio di raccolta dei rifiuti per il periodo 2006-2008;
che il capitolato stabiliva che la commessa
sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:
- prezzo 70%
- referenze 20%
- apprendisti 10%
che il 19 settembre 2006 il municipio ha
comunicato ai concorrenti che si erano annunciati di ridurre dal 10 al 5% il
fattore di ponderazione relativo alla formazione degli apprendisti e di aumentare
dal 20 al 25% quello relativo alle referenze;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di tre ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 e
quella della resistente CO 1, entrambe di fr. 91'520.00 (senza IVA);
che, valutatele in base ai criteri
d'aggiudicazione, il municipio ha allestito la seguente classifica:
CO 1
RI 1
Prezzo
70.00
70.00
Referenze
25.00
25.00
Apprendisti
4.37
3.12
Totale
99.37
98.12
che con decisione 19 ottobre 2006 il
municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo
posto con 99.37 punti, grazie ai 9 apprendisti impiegati negli ultimi cinque
anni;
che contro questa decisione la RI 1 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, in
subordine che ne sia accertata l'illiceità;
che l'insorgente sostiene in pratica che, a
differenza dei 3 apprendisti che ha formato negli ultimi cinque anni, alcuni
dei 9 apprendisti notificati dalla CO 1 non sarebbero formati nel ramo della
raccolta dei rifiuti; nega inoltre che il prezzo delle due offerte, comprensivo
dell'IVA, sia perfettamente identico;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il municipio, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso;
che l'aggiudicataria non ha presentato
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso è
tempestivo;
che non ponendo questioni di principio e non
essendo nemmeno di rilevante importanza il ricorso può essere evaso da un
giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);
che non essendovi particolari contestazioni
sui fatti, il giudizio può essere emanato senza istruttoria (art. 18 PAmm); per
Fatti
i motivi che saranno esposti più avanti, non occorre in particolare dar seguito
alla richiesta della ricorrente di accertare i percorsi formativi degli
apprendisti dell'aggiudicataria;
che controversa è essenzialmente la
valutazione delle offerte dal profilo del criterio relativo alla formazione
degli apprendisti;
che giusta l’art. 42 cpv. 1 RLCPubb, ancora
in vigore al momento della pubblicazione del concorso, oltre ai criteri
esemplificati nell'art. 32 LCPubb, purché valutabili in modo oggettivo in relazione
alla commessa in questione, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio
il contributo che l'offerente da alla formazione degli apprendisti;
che, non fornendo indicazioni utili per
giudicare la qualità di
un'offerta, il contributo dato
dall'offerente alla formazione degli apprendisti è un criterio relativamente estraneo
all'ordinamento delle commesse pubbliche (AGVE 2001, 342 seg.); non è sicuramente
il più idoneo per esemplificare altri criteri in relazione alla commessa oltre
a quelli elencati dall'art. 32 LCPubb;
che dottrina e giurisprudenza ammettono
nondimeno, a determinate condizioni, la possibilità di valutare le commesse anche
Considerandi
in base al contributo dato dal concorrente alla formazione degli apprendisti
(Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,
Zurigo 2003, n. 425 seg.);
che il
capitolato dichiarava applicabili le regole elaborate dal Centro cantonale di
consulenza in materia di commesse pubbliche (www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse/Schede/Scheda_informativa
060305.
pdf);
che tali regole prevedono in sostanza di
valutare il contributo dato dal concorrente alla formazione degli apprendisti
in base al rapporto tra il numero di apprendisti impiegati negli ultimi cinque
anni ed il numero totale di dipendenti;
che il numero degli apprendisti impiegati è
determinato esclusivamente in base al rapporto d'impiego, indipendentemente dal
tipo di formazione effettivamente seguito da questi collaboratori;
che cadono dunque nel vuoto le censure
sollevate dalla ricorrente in relazione alle caratteristiche dei percorsi
formativi dei 9 apprendisti notificati dalla ditta CO 1;
che indegne di qualsiasi considerazione sono
le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente con riferimento al prezzo,
identico per entrambe le ditte;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia, commisurata al
lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, è posta a
carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm; 49 LOG;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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