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Decisione

52.2006.351

Permesso di dimora/domicilio

7 luglio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti ritengono il provvedimento di

revoca arbitrario e contrario al principio della proporzionalità. RI 1 rileva

che l'art. 7 LDDS permette ai coniugi di vivere separati e che la cessazione

della vita in comune con suo marito, oltre a essere forzata, è solo provvisoria

in quanto egli sarà scarcerato il 3.8.2007 e rimpatriato in Svizzera. Afferma inoltre

che il loro legame è intatto e di avere regolari contatti telefonici ed epistolari

con lo stesso, inviandogli pure del denaro. Asserisce che diverse autorità federali

e cantonali erano al corrente della carcerazione di suo marito e non immaginava

che solo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ne fosse al corrente. In

seguito, pone in evidenza di essere ben integrata nel nostro paese, dove

esercita da tempo l'attività di infermiera con piena soddisfazione del datore

di lavoro, e di non avere debiti a suo carico. Il suo rientro in Bosnia non

sarebbe inoltre esigibile, segnatamente perché RI 2 è emofiliaco e non vi

sarebbero nel paese d'origine le strutture adeguate per curarlo regolarmente. Sotto

questo profilo, la decisione impugnata violerebbe pure la CEDU e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il dipartimento, quest'ultimo

con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.

F. In fase

istruttoria, il giudice delegato alla causa ha chiesto al medico cantonale di pronunciarsi

in merito alla malattia di cui soffre RI 2 e ai rischi per la salute del ragazzo

in caso di rientro in Bosnia-Erzegovina.

Sul referto del medico e sulle successive

osservazioni delle parti al medesimo, si riferirà per quanto necessario nell'ambito

dei considerandi in diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda

frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al

rilascio e alla proroga di un permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e

ininterrotta di cinque anni, a un permesso di domicilio.

In concreto, la ricorrente è sposata con un

cittadino elvetico da oltre cinque anni: di conseguenza, ella ha, in linea di

principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio, sia al

rinnovo del permesso di dimora. Dal canto suo, RI 2,

minorenne, è al beneficio di un permesso di dimora per

vivere in Svizzera insieme alla madre (ricongiungimento familiare) e il destino

della sua autorizzazione dipende dall'esito del ricorso inoltrato dal proprio

genitore. Pertanto, potendo la

decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un

ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di

questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 e da RI 2 è

data.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere

(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, integrati dal complemento istruttorio (parere del medico cantonale

sulla malattia di cui soffre RI 2) esperito in questa sede da parte del giudice

delegato (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è per contro necessario richiamare

dall'Ufficio invalidità (AI) la documentazione concernente RI 2, in quanto non apporterebbe a questo tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che

è chiamato a rendere.

Considerandi

2.

2.1. Come

accennato in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che

il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga

del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni,

egli ha diritto al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2

della medesima norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per

eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,

segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati

a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

2.2

L'art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS dispone

che il permesso di dimora perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia

stato prorogato. Il capoverso 2 della medesima norma prevede invece che esso

può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto dando indicazioni

false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza essenziale (lett. a )

oppure - tra l'altro - quando non venga adempiuta una condizione imposta

all’atto della concessione (lett. b).

3.

Va

preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, l'autorità

non le ha revocato il permesso di dimora per avere taciuto scientemente dei

fatti d’importanza essenziale. Il dipartimento ha deciso di non rinnovarglielo,

perché aveva invocato in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio al

fine di continuare a soggiornare in Svizzera.

4.

4.1. Ferma

questa premessa, bisogna considerare che RI 1 è stata autorizzata a entrare in

Svizzera il 15 gennaio 2001 e posta al beneficio di un permesso di dimora annuale

per vivere la propria vita matrimoniale con il marito A__________, cittadino

elvetico. Ora, è perlomeno dal 4 aprile 2002 che i coniugi __________ non

vivono più insieme. Quel giorno A__________ è stato arrestato e incarcerato in

Ecuador, dove sta scontando ancora una pena di 8 anni di reclusione per

traffico di stupefacenti.

Va inoltre evidenziato che nelle sue diverse

domande di proroga del permesso di dimora, così come in quella relativa alla

concessione di un'autorizzazione di domicilio, la ricorrente non ha mai segnalato

l'autorità competente che suo marito si trovava in carcere all'estero. È solo il 19 gennaio 2006, peraltro su

esplicita richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che ella ha

informato l'autorità di tale circostanza. Giova in questo ambito ricordare che,

giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare

esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non è liberato

da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di stranieri, con

la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti

per la decisione. Importanti non sono soltanto le informazioni espressamente

richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere

determinanti per la concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno

2002, consid. 3;2A.374/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3;2A.366/ 1999 del

16.

marzo 2000, consid. 3 con riferimenti). L'insorgente sostiene

che altre autorità federali (Sezione protezione consolare, Sezione

estradizioni) e cantonali erano comunque al corrente della situazione di suo

marito e che non poteva certo immaginare che solo la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione ne fosse all'oscuro. Sennonché la ricorrente sa, da quando è

entrata in Svizzera, che è la Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'autorità

competente cui vanno segnalate tutte le circostanze determinanti riguardo al

permesso di soggiorno.

A prescindere da questo aspetto, va detto che

lo scopo dell'art. 7 LDDS

consiste in primo luogo nel permettere e nell'assicurare la conduzione di una

vita familiare in Svizzera e che è considerato abusivo, da parte della persona

straniera, richiamarsi a un matrimonio contratto per vivere nel nostro paese,

allorché il proprio coniuge si è durevolmente stabilito all'estero (DTF 127 II

49, STF 2A.238/1999 del 20 maggio 1999, consid. 2; Min Son Nguyen, Droit public

des étrangers, Berna 2003, pag. 271 con rif. giurisprudenziali). Il fatto che nel

caso in rassegna i coniugi non vivono attualmente insieme perché il marito della

ricorrente è in prigione è ininfluente ai fini della

decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti.

Tanto più che tale situazione persiste ormai da oltre quattro anni (STF

2A.178/2001, del 20 aprile 2001, consid. 3a). La ricorrente

afferma che il 3 agosto 2007 suo marito verrà trasferito nel nostro paese per

l'esecuzione del residuo di pena e sarà verosimilmente rimesso in libertà

anticipata, ciò che permetterà loro di riprendere la vita coniugale. Sostiene

pure di avere sempre mantenuto con lo stesso dei regolari contatti telefonici

ed epistolari, inviandogli anche del denaro. Sennonché, a parte il fatto che

non è dato a sapere se A__________ sarà effettivamente trasferito in Svizzera per

quella data, la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la

propria decisione, facendola dipendere da tale circostanza. Del resto, già poco

dopo il matrimonio A__________ aveva vissuto in Ecuador, lasciando sua moglie in

Svizzera. Dagli atti risulta infatti che il 25 luglio 2001, quindi dopo nemmeno

7.

mesi di convivenza, egli si era trasferito in quel paese per svolgere

l'attività di cuoco e che dopo essere rientrato in Ticino per le ferie

natalizie, una ventina di giorni dopo egli era nuovamente partito alla volta di

quel paese sudamericano. Dopo qualche giorno trascorso nel marzo 2002 nel

nostro cantone, egli è ritornato in Ecuador dove è poi stato arrestato.

4.2

Visto quanto precede, sussistono

pertanto sufficienti elementi per ritenere che dal mese di aprile 2002 la

ricorrente si richiama in maniera manifestamente abusiva al suo matrimonio al

fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere

con il consorte. È quindi

venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la

ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

Difatti, la separazione di fatto dei coniugi si è verificata prima della

scadenza, intervenuta il 14 gennaio 2006, del termine quinquennale previsto

dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico e

ottenere poi un permesso di domicilio. Ne discende che la posizione della ricorrente

non merita alcuna tutela sul piano giuridico.

L'insorgente non può inoltre prevalersi di

una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di

ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno o il rilascio di un

permesso di domicilio in base a questo disposto, non essendovi vita familiare

con il marito. Infatti, fintanto che il coniuge svizzero risiede all’estero,

il coniuge straniero non può dedurre diritto alcuno, nemmeno dall’articolo 8

CEDU.

5.

5.1. RI 1 risiede

regolarmente da circa cinque anni nel nostro paese. Il suo soggiorno non può

quindi essere ancora considerato di lunga durata. Inoltre l'insorgente ha i

suoi principali legami sociali e culturali e senz'altro altri membri della

famiglia in Bosnia-Erzegovina, dove è nata, è cresciuta ed ha vissuto prima di

entrare in Svizzera all'età di 25 anni. Per questi motivi, il suo rientro nel

suo paese d'origine non le porrà insormontabili problemi di riadattamento. Il

fatto che, durante il suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere

un'attività lucrativa come infermiera con piena soddisfazione del datore di

lavoro è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo

scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito.

In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro

cantone permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.

5.2

Più delicata appare invece l'esigibilità

del rientro in patria di RI 2 (28.12.1999), ritenuto che egli è affetto da

emofilia A con fattore VIII, nella sua forma più grave. La malattia sarebbe

stata diagnosticata nel nostro cantone solo nel 2005. Considerata come una

severa infermità congenita, è stata riconosciuta dall'Ufficio AI che garantisce

all'interessato la copertura delle spese di cura dal 1.4.2005 al 31.12.2019

(doc. D prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). L'unica possibilità di cura per

le persone con emofilia A è la somministrazione diretta del fattore VIII nel sangue.

In questo modo è possibile prevenire i sanguinamenti o ridurne gli effetti e garantire

periodi di tempo più lunghi senza episodi emorragici e dolorosi (v. parere del

medico cantonale Ignazio Cassis, del 16.5.2007).

Il suo medico curante ritiene che un

allontanamento di RI 2 dalla Svizzera non sia medicalmente esigibile, in quanto

quest'ultimo necessita di una presa a carico intensiva e specialistica (doc. E:

certificato del pediatra di RI 2, dr. med. __________). Prendendo posizione sul

parere del medico cantonale, il pediatra ha soggiunto che le condizioni minime

per le cure di base in Bosnia-Erzegovina sono limitate. Vi sono soltanto tre

ospedali e i medici hanno un'esperienza limitata con bambini affetti da

emofilia. Inoltre il nosocomio più vicino disterebbe 150 km dal luogo dove la ricorrente risiedeva prima di giungere in Svizzera (v. osservazioni del

5.6

).

Ora, è incontestato che il sistema sanitario

bosniaco non è al medesimo livello di quello elvetico. Del resto, nemmeno il

medico cantonale nega tale evidenza. Bisogna comunque rilevare che la Bosnia-Erzegovina non è totalmente sprovvista di strutture sanitarie e, come ha indicato

proprio il dr. __________, il Paese si è comunque gemellato (twinning) con la Repubblica d'Irlanda al fine di sopperire alle necessità minime dei pazienti con emofilia. Il

figlio della ricorrente non sarebbe pertanto privato di assistenza medica, come

del resto non lo sono nemmeno i circa 800 emofiliaci di tipo A che vivono in

Bosnia-Erzegovina (v. parere del medico cantonale). Inoltre RI 2 non è in

concreto pericolo di vita. Egli ha convissuto con la malattia durante i suoi

primi anni di esistenza trascorsi nel Paese d'origine. Come ha rilevato il Consiglio

di Stato nella decisione impugnata, nel nostro cantone egli conduce una vita

normale e frequenta regolarmente la scuola elementare, ciò che permette a sua

madre di continuare a lavorare a tempo pieno. Inoltre, essendo infermiera, quest'ultima

ha già avuto modo di conoscere la sua malattia e di gestirla. Oltre a ciò, bisogna

anche considerare che in Bosnia la ricorrente lavorava in un ospedale.

Sotto questo aspetto non si può ritenere quindi

che gli art. 3 (presa in considerazione dell'interesse superiore del minore) e

24.

(diritto del minore di godere del miglior stato di salute e di beneficiare

di servizi medici e di riabilitazione) della Convenzione ONU sui diritti del

fanciullo e l'art. 3 CEDU (divieto di essere sottoposto a trattamenti inumani o

degradanti) invocati dagli insorgenti, sempre che tali disposizioni siano

applicabili alla fattispecie, siano stati violati.

Oltre a queste considerazioni, va tenuto

anche presente che RI 2 è ancora piccolo e dipendente dalla madre, ragione per

cui non è dato a vedere come non possa riadattarsi alla realtà del suo paese

d'origine, dove ha vissuto sino all'inizio del 2002. Inoltre il suo permesso di

soggiorno dipende dal destino di quello di RI 1. Di conseguenza, in quanto

rispetta anche l'unità familiare, la decisione impugnata non costituisce

un'ingerenza nei rapporti tra madre e figlio e non viola nemmeno l'art. 8 CEDU.

6.

La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali

invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso,

a suo figlio RI 2.

In siffatte circostanze, non può entrare in

considerazione nemmeno il rilascio di un permesso di domicilio, ritenuto che i

fatti posti a fondamento della decisione impugnata si sono verificati prima del

termine quinquennale che dà la facoltà di ottenere siffatta autorizzazione.

7.

Infine, la

richiesta degli insorgenti volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi

dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale

amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domanda.

8.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata

alla madre, in quanto sua rappresentante legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm e la Convenzione sui diritti del fanciullo;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico di RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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