52.2006.351
Permesso di dimora/domicilio
7 luglio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2006.351
Data decisione, Autorità:
07.07.2007, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora/domicilio
ABUSO DI DIRITTO
DOMICILIO
PERMESSO DI DIMORA
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 3 CEDU
art. 8 CEDU
art. 3 cpv. 2 LDDS
art. 7 cpv. 1 LDDS
art. 9 cpv. 1 let. a LDDS
art. 9 cpv. 2 LDDS
Incarto n.
52.2006.351
Lugano
7 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2006 di
RI 1
RI 2
patrocinati dall'
PA 1
contro
la risoluzione 10 ottobre 2006 (n. 4901) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 26 luglio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, in materia di rifiuto di rilascio di
un'autorizzazione di domicilio, rispettivamente, di
rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 7 novembre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 14 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperita l'istruttoria;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
dicembre 2000 la cittadina bosniaca RI 1 (1975) si è sposata nel suo paese
d'origine con A__________ (1972), di nazionalità elvetica. A seguito del matrimonio,
il 15 gennaio 2001 la ricorrente è stata autorizzata a entrare in Svizzera e
posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 14 gennaio 2006. Il 26 aprile 2002, la ricorrente è stata
raggiunta dal figlio RI 2 (28.12.1999), nato da un precedente matrimonio, al
quale è stato accordato un permesso di identica durata e scadenza di quello
ottenuto dalla madre.
B. a. Il 7
dicembre 2005, RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio per sé e
per RI 2. Su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni, il 19 gennaio 2006 ella ha dichiarato, tra le
altre cose, che dal 4 aprile 2002 suo marito si trovava in carcere in Ecuador.
b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il
26 luglio 2006 il dipartimento ha deciso di non rilasciare l'autorizzazione di
domicilio richiesta e di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di
riflesso, al figlio RI 2, fissando loro un termine con scadenza il 30 settembre
2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo
per cui il permesso di dimora era stato concesso a RI 1 era venuto a mancare in
seguito alla cessazione della vita in comune con il marito in carcere ormai
oltre 4 anni, rimproverandole di non avere informato l'autorità competente di tale
circostanza. Ne ha quindi dedotto che l'interessata invocasse da tempo il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per continuare a
soggiornare nel nostro paese. La decisione è stata resa sulla base degli art.
4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS, 8 CEDU.
C. Con
giudizio 10 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI
2.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per negare un'autorizzazione di domicilio e non rinnovare il
loro permesso di dimora in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando
la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, anche
tenendo conto dei problemi di salute che affliggono RI 2.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio. In via del
tutto subordinata, essi chiedono il rinnovo del permesso di dimora oppure di
beneficiare quanto meno dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
Fatti
I ricorrenti ritengono il provvedimento di
revoca arbitrario e contrario al principio della proporzionalità. RI 1 rileva
che l'art. 7 LDDS permette ai coniugi di vivere separati e che la cessazione
della vita in comune con suo marito, oltre a essere forzata, è solo provvisoria
in quanto egli sarà scarcerato il 3.8.2007 e rimpatriato in Svizzera. Afferma inoltre
che il loro legame è intatto e di avere regolari contatti telefonici ed epistolari
con lo stesso, inviandogli pure del denaro. Asserisce che diverse autorità federali
e cantonali erano al corrente della carcerazione di suo marito e non immaginava
che solo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ne fosse al corrente. In
seguito, pone in evidenza di essere ben integrata nel nostro paese, dove
esercita da tempo l'attività di infermiera con piena soddisfazione del datore
di lavoro, e di non avere debiti a suo carico. Il suo rientro in Bosnia non
sarebbe inoltre esigibile, segnatamente perché RI 2 è emofiliaco e non vi
sarebbero nel paese d'origine le strutture adeguate per curarlo regolarmente. Sotto
questo profilo, la decisione impugnata violerebbe pure la CEDU e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il dipartimento, quest'ultimo
con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.
F. In fase
istruttoria, il giudice delegato alla causa ha chiesto al medico cantonale di pronunciarsi
in merito alla malattia di cui soffre RI 2 e ai rischi per la salute del ragazzo
in caso di rientro in Bosnia-Erzegovina.
Sul referto del medico e sulle successive
osservazioni delle parti al medesimo, si riferirà per quanto necessario nell'ambito
dei considerandi in diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda
frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga di un permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, a un permesso di domicilio.
In concreto, la ricorrente è sposata con un
cittadino elvetico da oltre cinque anni: di conseguenza, ella ha, in linea di
principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio, sia al
rinnovo del permesso di dimora. Dal canto suo, RI 2,
minorenne, è al beneficio di un permesso di dimora per
vivere in Svizzera insieme alla madre (ricongiungimento familiare) e il destino
della sua autorizzazione dipende dall'esito del ricorso inoltrato dal proprio
genitore. Pertanto, potendo la
decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un
ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di
questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 e da RI 2 è
data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, integrati dal complemento istruttorio (parere del medico cantonale
sulla malattia di cui soffre RI 2) esperito in questa sede da parte del giudice
delegato (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è per contro necessario richiamare
dall'Ufficio invalidità (AI) la documentazione concernente RI 2, in quanto non apporterebbe a questo tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che
è chiamato a rendere.
Considerandi
2.
2.1. Come
accennato in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che
il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga
del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni,
egli ha diritto al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2
della medesima norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,
segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati
a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
2.2
L'art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS dispone
che il permesso di dimora perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia
stato prorogato. Il capoverso 2 della medesima norma prevede invece che esso
può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto dando indicazioni
false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza essenziale (lett. a )
oppure - tra l'altro - quando non venga adempiuta una condizione imposta
all’atto della concessione (lett. b).
3.
Va
preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, l'autorità
non le ha revocato il permesso di dimora per avere taciuto scientemente dei
fatti d’importanza essenziale. Il dipartimento ha deciso di non rinnovarglielo,
perché aveva invocato in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio al
fine di continuare a soggiornare in Svizzera.
4.
4.1. Ferma
questa premessa, bisogna considerare che RI 1 è stata autorizzata a entrare in
Svizzera il 15 gennaio 2001 e posta al beneficio di un permesso di dimora annuale
per vivere la propria vita matrimoniale con il marito A__________, cittadino
elvetico. Ora, è perlomeno dal 4 aprile 2002 che i coniugi __________ non
vivono più insieme. Quel giorno A__________ è stato arrestato e incarcerato in
Ecuador, dove sta scontando ancora una pena di 8 anni di reclusione per
traffico di stupefacenti.
Va inoltre evidenziato che nelle sue diverse
domande di proroga del permesso di dimora, così come in quella relativa alla
concessione di un'autorizzazione di domicilio, la ricorrente non ha mai segnalato
l'autorità competente che suo marito si trovava in carcere all'estero. È solo il 19 gennaio 2006, peraltro su
esplicita richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che ella ha
informato l'autorità di tale circostanza. Giova in questo ambito ricordare che,
giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare
esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non è liberato
da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di stranieri, con
la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti
per la decisione. Importanti non sono soltanto le informazioni espressamente
richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere
determinanti per la concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno
2002, consid. 3;2A.374/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3;2A.366/ 1999 del
16.
marzo 2000, consid. 3 con riferimenti). L'insorgente sostiene
che altre autorità federali (Sezione protezione consolare, Sezione
estradizioni) e cantonali erano comunque al corrente della situazione di suo
marito e che non poteva certo immaginare che solo la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ne fosse all'oscuro. Sennonché la ricorrente sa, da quando è
entrata in Svizzera, che è la Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'autorità
competente cui vanno segnalate tutte le circostanze determinanti riguardo al
permesso di soggiorno.
A prescindere da questo aspetto, va detto che
lo scopo dell'art. 7 LDDS
consiste in primo luogo nel permettere e nell'assicurare la conduzione di una
vita familiare in Svizzera e che è considerato abusivo, da parte della persona
straniera, richiamarsi a un matrimonio contratto per vivere nel nostro paese,
allorché il proprio coniuge si è durevolmente stabilito all'estero (DTF 127 II
49, STF 2A.238/1999 del 20 maggio 1999, consid. 2; Min Son Nguyen, Droit public
des étrangers, Berna 2003, pag. 271 con rif. giurisprudenziali). Il fatto che nel
caso in rassegna i coniugi non vivono attualmente insieme perché il marito della
ricorrente è in prigione è ininfluente ai fini della
decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti.
Tanto più che tale situazione persiste ormai da oltre quattro anni (STF
2A.178/2001, del 20 aprile 2001, consid. 3a). La ricorrente
afferma che il 3 agosto 2007 suo marito verrà trasferito nel nostro paese per
l'esecuzione del residuo di pena e sarà verosimilmente rimesso in libertà
anticipata, ciò che permetterà loro di riprendere la vita coniugale. Sostiene
pure di avere sempre mantenuto con lo stesso dei regolari contatti telefonici
ed epistolari, inviandogli anche del denaro. Sennonché, a parte il fatto che
non è dato a sapere se A__________ sarà effettivamente trasferito in Svizzera per
quella data, la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la
propria decisione, facendola dipendere da tale circostanza. Del resto, già poco
dopo il matrimonio A__________ aveva vissuto in Ecuador, lasciando sua moglie in
Svizzera. Dagli atti risulta infatti che il 25 luglio 2001, quindi dopo nemmeno
7.
mesi di convivenza, egli si era trasferito in quel paese per svolgere
l'attività di cuoco e che dopo essere rientrato in Ticino per le ferie
natalizie, una ventina di giorni dopo egli era nuovamente partito alla volta di
quel paese sudamericano. Dopo qualche giorno trascorso nel marzo 2002 nel
nostro cantone, egli è ritornato in Ecuador dove è poi stato arrestato.
4.2
Visto quanto precede, sussistono
pertanto sufficienti elementi per ritenere che dal mese di aprile 2002 la
ricorrente si richiama in maniera manifestamente abusiva al suo matrimonio al
fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere
con il consorte. È quindi
venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la
ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.
Difatti, la separazione di fatto dei coniugi si è verificata prima della
scadenza, intervenuta il 14 gennaio 2006, del termine quinquennale previsto
dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico e
ottenere poi un permesso di domicilio. Ne discende che la posizione della ricorrente
non merita alcuna tutela sul piano giuridico.
L'insorgente non può inoltre prevalersi di
una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di
ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno o il rilascio di un
permesso di domicilio in base a questo disposto, non essendovi vita familiare
con il marito. Infatti, fintanto che il coniuge svizzero risiede all’estero,
il coniuge straniero non può dedurre diritto alcuno, nemmeno dall’articolo 8
CEDU.
5.
5.1. RI 1 risiede
regolarmente da circa cinque anni nel nostro paese. Il suo soggiorno non può
quindi essere ancora considerato di lunga durata. Inoltre l'insorgente ha i
suoi principali legami sociali e culturali e senz'altro altri membri della
famiglia in Bosnia-Erzegovina, dove è nata, è cresciuta ed ha vissuto prima di
entrare in Svizzera all'età di 25 anni. Per questi motivi, il suo rientro nel
suo paese d'origine non le porrà insormontabili problemi di riadattamento. Il
fatto che, durante il suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere
un'attività lucrativa come infermiera con piena soddisfazione del datore di
lavoro è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo
scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito.
In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro
cantone permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
5.2
Più delicata appare invece l'esigibilità
del rientro in patria di RI 2 (28.12.1999), ritenuto che egli è affetto da
emofilia A con fattore VIII, nella sua forma più grave. La malattia sarebbe
stata diagnosticata nel nostro cantone solo nel 2005. Considerata come una
severa infermità congenita, è stata riconosciuta dall'Ufficio AI che garantisce
all'interessato la copertura delle spese di cura dal 1.4.2005 al 31.12.2019
(doc. D prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). L'unica possibilità di cura per
le persone con emofilia A è la somministrazione diretta del fattore VIII nel sangue.
In questo modo è possibile prevenire i sanguinamenti o ridurne gli effetti e garantire
periodi di tempo più lunghi senza episodi emorragici e dolorosi (v. parere del
medico cantonale Ignazio Cassis, del 16.5.2007).
Il suo medico curante ritiene che un
allontanamento di RI 2 dalla Svizzera non sia medicalmente esigibile, in quanto
quest'ultimo necessita di una presa a carico intensiva e specialistica (doc. E:
certificato del pediatra di RI 2, dr. med. __________). Prendendo posizione sul
parere del medico cantonale, il pediatra ha soggiunto che le condizioni minime
per le cure di base in Bosnia-Erzegovina sono limitate. Vi sono soltanto tre
ospedali e i medici hanno un'esperienza limitata con bambini affetti da
emofilia. Inoltre il nosocomio più vicino disterebbe 150 km dal luogo dove la ricorrente risiedeva prima di giungere in Svizzera (v. osservazioni del
5.6
).
Ora, è incontestato che il sistema sanitario
bosniaco non è al medesimo livello di quello elvetico. Del resto, nemmeno il
medico cantonale nega tale evidenza. Bisogna comunque rilevare che la Bosnia-Erzegovina non è totalmente sprovvista di strutture sanitarie e, come ha indicato
proprio il dr. __________, il Paese si è comunque gemellato (twinning) con la Repubblica d'Irlanda al fine di sopperire alle necessità minime dei pazienti con emofilia. Il
figlio della ricorrente non sarebbe pertanto privato di assistenza medica, come
del resto non lo sono nemmeno i circa 800 emofiliaci di tipo A che vivono in
Bosnia-Erzegovina (v. parere del medico cantonale). Inoltre RI 2 non è in
concreto pericolo di vita. Egli ha convissuto con la malattia durante i suoi
primi anni di esistenza trascorsi nel Paese d'origine. Come ha rilevato il Consiglio
di Stato nella decisione impugnata, nel nostro cantone egli conduce una vita
normale e frequenta regolarmente la scuola elementare, ciò che permette a sua
madre di continuare a lavorare a tempo pieno. Inoltre, essendo infermiera, quest'ultima
ha già avuto modo di conoscere la sua malattia e di gestirla. Oltre a ciò, bisogna
anche considerare che in Bosnia la ricorrente lavorava in un ospedale.
Sotto questo aspetto non si può ritenere quindi
che gli art. 3 (presa in considerazione dell'interesse superiore del minore) e
24.
(diritto del minore di godere del miglior stato di salute e di beneficiare
di servizi medici e di riabilitazione) della Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo e l'art. 3 CEDU (divieto di essere sottoposto a trattamenti inumani o
degradanti) invocati dagli insorgenti, sempre che tali disposizioni siano
applicabili alla fattispecie, siano stati violati.
Oltre a queste considerazioni, va tenuto
anche presente che RI 2 è ancora piccolo e dipendente dalla madre, ragione per
cui non è dato a vedere come non possa riadattarsi alla realtà del suo paese
d'origine, dove ha vissuto sino all'inizio del 2002. Inoltre il suo permesso di
soggiorno dipende dal destino di quello di RI 1. Di conseguenza, in quanto
rispetta anche l'unità familiare, la decisione impugnata non costituisce
un'ingerenza nei rapporti tra madre e figlio e non viola nemmeno l'art. 8 CEDU.
6.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso,
a suo figlio RI 2.
In siffatte circostanze, non può entrare in
considerazione nemmeno il rilascio di un permesso di domicilio, ritenuto che i
fatti posti a fondamento della decisione impugnata si sono verificati prima del
termine quinquennale che dà la facoltà di ottenere siffatta autorizzazione.
7.
Infine, la
richiesta degli insorgenti volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi
dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale
amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domanda.
8.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata
alla madre, in quanto sua rappresentante legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm e la Convenzione sui diritti del fanciullo;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico di RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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