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Decisione

52.2006.352

Licenza di condurre. Indagini (controlli medici settimanali con screening delle urine per la durata di 3 mesi) per accertare se ed in che misura un conducente che ammette un consumo solo saltuario di

18 dicembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 5 gennaio 1970 ed ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore nel

1988. Il 9 giugno 2006 è stato interrogato dal servizio antidroga della polizia

cantonale nell'ambito di un'inchiesta svolta a __________ per reati legati alla

LF sugli stupefacenti. In tale occasione, il nominato ha ammesso di consumare saltuariamente

della cocaina, specificando di averne acquistato ca. 100 gr. negli ultimi tre

anni per uso esclusivamente personale.

B. Informata

di questi fatti, il 19 luglio 2006 la Sezione della circolazione ha prospettato

a RI 1 l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di

condurre. Raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione 31 agosto

2006 l'autorità cantonale gli ha imposto controlli medici settimanali per un

periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante

l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla guida, dall'altro.

C. Con giudizio

10 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

In

sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che i controlli

imposti al ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal consumo di

stupefacenti nell'interesse della sicurezza della circolazione fossero legittimi

ed adeguati.

D. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente alle misure di controllo

imposte dalla Sezione della circolazione.

Secondo il

ricorrente, che ribadisce di aver consumato cocaina solo occasionalmente e mai

prima di mettersi al volante, nella fattispecie non sussistono le premesse

oggettive per ordinare costosi esami settimanali delle urine. Dalle circostanze

- soggiunge l'insorgente - non emergono elementi tali da revocare in dubbio la

sua idoneità alla guida, né risultano sufficienti indizi per giustificare

misure investigative sulla sua persona.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2

LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3

LALCStr.

Considerandi

II

ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.

2.1. A

norma dei combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett.

b LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di

una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Le revoche a scopo

di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non

idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore

per ragioni mediche o psichiche, per il vizio del bere o tossicomania, o altre

incapacità, segnatamente di natura caratteriale. In tal caso, la licenza viene

ritirata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).

2.2

La

revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone

l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid 3c)

reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi

altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole

o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza

del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il

consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia

suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.

L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita

al consumo di droga non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla

guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al

volante sotto l'effetto pieno di una sostanza stupefacente (DTF 124 II 559

consid. 3d).

2.3

La

revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della personalità del

conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad

analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della

persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli

esami necessari. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida

per impiego di droga deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo del conducente, segnatamente

sulla frequenza, la quantità e le circostanze dell'assunzione di stupefacenti e/o

bevande alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare

riguardo al consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni

casi, l'inidoneità alla guida per consumo di stupefacenti deve essere accertata

tramite una perizia medica specialistica, alla quale si può senz'altro

rinunciare allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF

129.

II 82 consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e

4b; sul tema vedi inoltre Michiels/Gache, Dépendance et statut de conducteur,

RDAF 2004 p. 315 ss., in particolare p. 348-351).

3.

Nell'evenienza

concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al

ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con

l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico

attestante l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. II

Consiglio di Stato ha tutelato tale provvedimento, in considerazione della necessità

di valutare d'ufficio la situazione personale dell'interessato prima di

pronunciare un eventuale ritiro del permesso a scopo di sicurezza. Da parte

sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo che il consumo

sporadico di cocaina non giustifica affatto le misure investigative adottate

dalla competente autorità cantonale.

Le risultanze dell'inchiesta di polizia

nella quale è incappato RI 1 impongono invece che la sua situazione venga esplorata

con cura. Il fatto che abbia ammesso di consumare cocaina - anche solo

saltuariamente - obbliga la Sezione della circolazione ad approfondire

l'intensità dell'indubbio rapporto che egli intrattiene con gli stupefacenti e,

all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità

alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza

della circolazione stradale e a prescindere dall'assenza di reati riconducibili

alla guida di veicoli a motore sotto l'influsso di droga.

Alla luce

della giurisprudenza federale dinanzi evocata, occorre quindi che si assumano informazioni sulle abitudini dell'interessato

e si accerti il grado di assiduità del suo consumo di cocaina tramite regolari

controlli delle urine. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in

base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina

e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza

corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo,

l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione

sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli

dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni.

Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità

riconosciuta dal ricorrente, bisognerà valutare la dipendenza dalla droga,

rispettivamente la sua idoneità alla guida, con un'appropriata perizia

specialistica.

Posto che

ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una

sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le

misure adottate dalla Sezione della circolazione non prestino il fianco a

critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per

raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se

sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di

condurre dell'insorgente.

4.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi

motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d

cpv. 1 lett. b LCStr; 11b OAC; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso

è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1’000.- è a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione

a:

rappr. dall'

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti

amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

1.

CO 1

2.

CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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