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Decisione

52.2006.354

Rinnovo di un permesso di dimora

23 novembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l’assenza o

quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi

atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire

un’autentica unione coniugale. Il fatto che i coniugi abbiano convissuto

durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo

per confutare l’esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo

essere stato adottato all’unico scopo di trarre in inganno le autorità (STF

2A.496/2002, del 28 febbraio 2003, consid. 3.1.; DTF 123 II 49 consid. 4, 122

Considerandi

II 295). Va pure tenuto presente che l’assenza di vita in comune, anche se di

breve durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 53/1997 pag. 274).

2.2

Per costante giurisprudenza, vi è abuso

di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all’art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l’art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all’ottenimento

di un permesso di soggiorno dall’esistenza di una comunione matrimoniale di

fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti

indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre

una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni

di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 24 novembre 2002

tramite un visto turistico di 90 giorni per rendere visita al fratello

residente nel canton Zurigo. Il 7 febbraio 2003 ella si è sposata a __________

con il cittadino elvetico G__________ e per vivere insieme al marito ha

ottenuto un permesso di dimora.

Il 25 febbraio 2005 l’insorgente ha iniziato

a lavorare, nella misura di circa 20 ore alla settimana a fr. 16.50 l’ora, come

operaia presso un’impresa di pulizie di D__________, ottenendo il 2 marzo

successivo dalle autorità di polizia degli stranieri del canton Zurigo il

relativo consenso (Einverständnis) a svolgere tale attività.

Interrogato il 20 aprile 2006 dalla Polizia

cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, G__________ ha - tra le altre

cose - dichiarato:

"Nel mese di

dicembre 2002 presso la Discoteca __________ di C__________, ho fatto la

conoscenza della RI 1, __________1964 cittadina della Serbia e Montenegro. Quest’ultima

si trovava a __________ in visita a suo cugino E__________ domiciliato a

__________ (...). È stato l’E__________ a fissare l’appuntamento

presso la Discoteca __________, dove lui mi avrebbe presentato la cugina RI 1.

Una volta che mi è stata presentata la RI 1, suo cugino E__________ mi

ha spiegato che quest’ultima voleva vivere in Svizzera e che cercava un

cittadino svizzero per unirsi in matrimonio, avendo così la possibilità di ottenere

il permesso di dimora e vivere regolarmente sul nostro territorio. Io che

vivevo da solo ho accettato la proposta dell’E__________, vale a dire di

sposare sua cugina RI 1. Premetto che non mi è stata offerta alcuna somma di denaro.

Io ho solo precisato che la RI 1, una volta sposata, deve trovarsi un

lavoro e con il suo salario partecipare alle spese di famiglia. Non avevo altre

pretese. (...) La moglie ha vissuto con me per circa 6 mesi nell’appartamento

di __________. In questo lasso di tempo la moglie per un week end al mese si

recava a Zurigo dal fratello U__________. Di fatto dal mese di agosto

2003.

fino a tutt’oggi, la moglie ha sempre abitato presso il

fratello __________ U__________ a Zurigo in __________, come attualmente.

Io personalmente non mi sono mai recato a Zurigo in visita alla moglie. Di

solito, per 2 week end al mese è mia moglie con il fratello __________

U__________ o cugino G__________, con le vetture di quest’ultimi,

che viene a Lugano. Di solito vengono il venerdì sera e rientrano a Zurigo

domenica in serata. Nel week end la moglie rimane nel mio appartamento, mentre

il fratello o cugino vanno a dormire dal __________ E__________ a __________.(...).

Da quando mia moglie ha iniziato a lavorare per la prima volta nel mese di agosto

2003.

a tutt’oggi, di fatto mi ha dato la somma di CHF 50.–/CHF 100.–

per un paio di volte ogni anno. Questo non corrisponde a quanto si era pattuito

prima del matrimonio, vale a dire che lei doveva partecipare alle spese di

famiglia. Io attualmente e già da diversi anni, come attività lavorativa faccio

un po’ di tutto, come l’imbianchino, aiuto giardiniere, come aiuto per una

ditta di trasloco, ecc... e non ho un salario fisso ed a stento riesco a

mantenermi. Il motivo per cui mia moglie si è cercata un posto di lavoro a

Zurigo, è per il fatto che suo fratello U__________ l’ha iscritta ad una

scuola di lingue per imparare il tedesco. Con la mia situazione economica, io

non potevo pagargli una scuola di lingue per imparare l’italiano e di

conseguenza trovarsi un lavoro in Ticino.

D. Quando si è sposata la RI 1 non parlava né

il tedesco come l’italiano, di conseguenza poteva benissimo rimanere in Ticino

e imparare la nostra lingua, invece di trasferirsi a Zurigo dove aveva gli

stessi problemi. R. Questo è anche vero, ma è stata una sua scelta per

il fatto che suo fratello gli ha pagato la scuola lingue per imparare il

tedesco. Per il momento la nostra situazione familiare è questa, e non so

neppure io se in futuro può cambiare qualcosa o meno, nel senso che la moglie

decide di ritornare a vivere con me in Ticino trovandosi un posto di lavoro in

questo cantone. Se a lungo andare la moglie vuole continuare a vivere a Zurigo,

a questo punto credo che le mie intenzioni future sono quelle di fare richiesta

per la separazione legale e divorzio.

D. Conferma quanto dichiarato sopra, che a

combinare il matrimonio sono stati i parenti della moglie, vale a dire il

fratello __________ U__________ ed i cugini __________ E__________ e

G__________ e che trattasi di un matrimonio di comodo e fittizio, con l’unico

scopo che la moglie poteva ottenere il rilascio del permesso di dimora e vivere

regolarmente in Svizzera. R. Confermo che da parte di mia moglie, è

stato sicuramente un matrimonio di comodo e fittizio, solo per ottenere il

permesso di dimora. Da parte mia, che ho stupidamente accettato di sposarla

ugualmente, devo dire che speravo che le cose andassero meglio, nel senso che

lei rimaneva ad abitare con me. Inoltre speravo che la moglie quando avrebbe

trovato un posto di lavoro, avrebbe partecipato attivamente alle spese di

famiglia, ma tutto ciò non è avvenuto. Devo dire che mia moglie, attualmente da

circa 1 mese si trova in Kosovo (Albania) dove è andata a trovare i

genitori, poiché suo padre si è gravemente ammalato. Devo dire che mia moglie, prima

di partire per la Serbia e Montenegro, ha lasciato il permesso di dimora all’URS

di __________ per il rinnovo che attualmente è fermo a Bellinzona. Circa 2

settimane fa voleva rientrare in Svizzera, ma all’aeroporto di Pristina gli è

stato vietato l’imbarco, per il fatto che non può presentare il permesso di

dimora e di conseguenza deve fare la richiesta di un visto d’entrata. Prendo

atto che quando la moglie rientra in Svizzera, devo farle la risposta di presentarsi

a questi uffici. Letto, confermo e firmo".

3.2

La Sezione dei permessi e dell’immigrazione

ha ritenuto che i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio,

fondandosi sul verbale d’interrogatorio di polizia di G__________, laddove egli

ammette di avere sposato RI 1 per permetterle di ottenere

un permesso di dimora in Svizzera.

Dal verbale emergono anche altri indizi che

permetterebbero di ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di

costituire un’autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta, come la

celerità della celebrazione delle nozze dopo due mesi di conoscenza, l’assenza

di un permesso per vivere stabilmente in Svizzera, e il fatto che i coniugi

hanno grandi difficoltà a comunicare, la ricorrente non avendo alcuna

padronanza della lingua italiana e delle altre lingue nazionali. Oltre a ciò bisogna

osservare che essi non vivono più stabilmente in comunione domestica da quando nell’agosto

2003.

l’interessata si è trasferita a Zurigo.

Quanto dichiarato dal marito a questo

proposito non permette però di giungere a delle conclusioni certe in merito

alla genuinità o meno dei motivi che hanno condotto i coniugi __________ a

contrarre matrimonio, in quanto su un punto così importante della fattispecie l’autorità

di prime cure non poteva tralasciare di assumere formalmente in contraddittorio

la versione della moglie (STA 5 novembre 2003 in re W., consid. 5).

Sia come sia, la questione non necessita di

essere approfondita, in quanto il gravame va in ogni caso respinto per il fatto

che, come si vedrà in appresso (sub. 3.3), l’insorgente si richiama in maniera

manifestamente abusiva a un matrimonio da tempo esistente solo sulla carta.

3.3

In effetti, per sua stessa ammissione, RI

1.

non fa più vita stabile in comune con il marito almeno dall’agosto 2003

quando si è trasferita presso il fratello a Zurigo (ricorso ad II.2, pag. 2),

dove nel febbraio 2005 si è pure procacciata un lavoro come

operaia delle pulizie e vi trascorre anche gran parte del suo tempo libero.

Ne discende che, dopo soli sei mesi di

matrimonio, l’insorgente ha di fatto trasferito il centro dei propri interessi

affettivi ed economici nella Svizzera tedesca. In siffatte circostanze, non possono

sussistere dubbi sul fatto che ella invoca un matrimonio ormai privo di ogni

scopo e contenuto da (almeno) più di tre anni al fine di continuare a

beneficiare di un’autorizzazione per risiedere nel nostro Paese.

La ricorrente, la quale non parla le lingue

nazionali, ha sostenuto durante la procedura ricorsuale di essersi trasferita così

rapidamente presso il fratello a Zurigo, perché questi le aveva offerto un

corso di tedesco e in particolare per svolgere un’attività lucrativa, in quanto

il solo reddito del marito non basterebbe per vivere. Sennonché, il motivo per

cui i coniugi non hanno più vissuto insieme può essere preso in considerazione

solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente il caso

nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278).

In ogni caso, anche se si considerasse

che la separazione sia stata dettata dalle asserite difficoltà economiche in

cui si trova la coppia, mal si comprende come l’impiego di operaia delle

pulizie, svolto peraltro solo a tempo parziale, non potesse essere reperito nel

nostro cantone e non in uno così lontano, così da evitare un’inutile doppia

economia domestica e costose trasferte. Non permette di giungere a conclusioni

più favorevoli all’insorgente il fatto che non vi sarebbe posto nella succursale

in Ticino della ditta per cui lavora. Nulla le impediva infatti di rivolgersi

ad altri datori di lavoro. Del resto, ella non ha nemmeno documentato eventuali

sforzi intrapresi in tal senso.

Né porta a diversa conclusione il fatto che l’insorgente

rientrerebbe presso l’abitazione coniugale in media un paio di fine settimana al

mese, come ella ha dichiarato insieme al marito il 24 febbraio 2006 all’Ufficio

regionale degli stranieri di __________ (v. dichiarazione, agli atti). In

effetti, in assenza di altri elementi e tenuto conto di quanto precede, tali

visite regolari non permettono ancora di attestare l’esistenza tra di loro di

una vera e propria relazione sentimentale. Del resto, la ricorrente non pretende

nemmeno che suo marito vada a sua volta a trovarla a Zurigo e che essi trascorrano

insieme perlomeno i periodi comuni di vacanza.

Irrilevante risulta poi il fatto che suo

marito avrebbe preso contatto a più riprese con le autorità competenti in

materia di polizia degli stranieri al fine di accelerare la procedura per

permettere alla moglie di rientrare in Svizzera. Da tale circostanza non può in

effetti essere dedotto alcunché in merito all’attuale integrità della relazione

matrimoniale.

Vi sono pertanto sufficienti elementi per

ritenere che i coniugi __________ hanno da tempo organizzato autonomamente la loro

vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il comportamento assunto

dalla ricorrente non merita quindi, dal profilo giuridico, alcuna tutela in

quanto costituisce un evidente abuso di diritto.

Va pure rilevato che l’interessata ha

sottaciuto in diverse occasioni all’autorità dipartimentale di avere un’economia

domestica separata da quella del marito (v. formulari 19 gennaio 2004 e 19

gennaio 2005 relative al rinnovo del permesso di dimora). Agendo in questo

modo, ella non ha pertanto rispettato nemmeno l’art. 3 cpv. 2 LDDS, in base al

quale lo straniero deve informare esattamente l’autorità di tutte le

circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.

4.

RI 1

risiede in Svizzera regolarmente da poco più di tre anni. Il suo soggiorno va

quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha i suoi legami sociali,

culturali e famigliari in Serbia e Montenegro (Kosovo), dove è nata e

cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera e vi è rientrata ancora nel

marzo 2006 per motivi personali. Il suo rientro nel paese d’origine è quindi

esigibile.

5.

Visto

quanto precede, l’insorgente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare

intatta e vissuta ai sensi dell’art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del

proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più)

vita familiare con il marito.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.

Con l’emanazione del presente giudizio, la

domanda di adozione di provvedimenti cautelari giusta l’art. 21 PAmm, per

quanto ricevibile alla luce del suo contenuto, diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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