52.2006.354
Rinnovo di un permesso di dimora
23 novembre 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
52.2006.354
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
MATRIMONIO FITTIZIO
MISURE PROVVISIONALI
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 7 LDDS
art. 21 LPAMM
Incarto n.
52.2006.354
Lugano
23 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 novembre 2006 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
la risoluzione 17 ottobre 2006 (n. 5068) del
Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la decisione 20 giugno/2 agosto 2006 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di mancato
rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 13 e 16 novembre 2006
del Dipartimento delle istituzioni,
- 14 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
cittadina serbomontenegrina (Kosovo) RI 1 (1964) è entrata in Svizzera il 24
novembre 2002 tramite un visto di 90 giorni per rendere visita al fratello
residente nel canton Zurigo.
Durante il suo breve soggiorno in Svizzera,
la ricorrente ha conosciuto il cittadino elvetico G__________ (1957), con il
quale si è poi sposata il 7 febbraio 2003 a Viganello. A seguito del matrimonio,
ella ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l’ultima
volta fino al 6 febbraio 2006.
b) Nel febbraio 2005, RI 1 ha iniziato a
lavorare (20 ore settimanali), nel canton Zurigo, come operaia di pulizia,
ottenendo il relativo consenso (Einverständnis) da parte delle autorità
zurighesi di polizia degli stranieri.
B. a) Nel febbraio
2006, la ricorrente ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora,
affermando all’Ufficio regionale degli stranieri di __________ (URS), di rientrare
regolarmente al domicilio coniugale con la frequenza di due fine settimana al
mese.
Il mese successivo ella si è recata nel
paese d’origine per rendere visita in particolare a suo padre, ammalatosi.
b) Su richiesta della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione di accertare la situazione matrimoniale dei coniugi __________,
il 20 aprile 2006 la Polizia cantonale ha interrogato il marito della
ricorrente, il quale ha dichiarato che il suo matrimonio con RI 1 era di compiacenza ed era stato combinato dal fratello e dai cugini
della moglie per permettere a quest’ultima di ottenere un permesso di dimora in
Svizzera.
c) Il 26 maggio 2006 la ricorrente ha
chiesto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, per il tramite dell’Ufficio
svizzero di collegamento a Pristina, un visto per rientrare presso il marito in
Svizzera.
d) Il 20 giugno 2002 il Dipartimento delle
istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora annuale a RI 1. In
sostanza, l’autorità ha ritenuto che il matrimonio contratto dai coniugi __________
fosse di natura fittizia. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7,
9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l’impugnativa contro di essa interposta daRI 1
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per non rinnovare il permesso all’interessata per i motivi addotti dal
dipartimento, soggiungendo inoltre che la ricorrente in ogni caso si richiamava
in maniera manifestamente abusiva a un matrimonio esistente solo sulla carta
perché viveva da tempo separata dal marito.
Nel contempo, l’Esecutivo cantonale ha
dichiarato nulla, in quanto lesiva dell’effetto devolutivo del ricorso, la
decisione 11 settembre 2006 con cui il dipartimento ha respinto la domanda con
cui RI 1 chiedeva di essere autorizzata a rientrare in Svizzera durante la
procedura ricorsuale. Un’identica istanza inoltrata dall’interessata in via
cautelare al Consiglio di Stato è stata dichiarata priva d’oggetto con l’emanazione
del giudizio di merito.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora.
La ricorrente contesta di avere concluso un
matrimonio fittizio e di richiamarsi abusivamente al vincolo matrimoniale. Contesta
il verbale di interrogatorio di polizia del marito, sostenendo che non
corrisponde pienamente alla realtà, come quest’ultimo ha spiegato con una
dichiarazione versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato. Sostiene
inoltre di essersi trasferita presso il fratello a Zurigo con il consenso del
marito per lavorare, in quanto il reddito del marito sarebbe insufficiente per
vivere, e di rientrare regolarmente ogni fine settimana in Ticino.
In seguito la ricorrente ha chiesto in via
cautelare di essere autorizzata a rientrare immediatamente in Svizzera fino al
termine della procedura ricorsuale.
E. All’accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest’ultimo
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Il dipartimento si è per contro rimesso al
giudizio del tribunale per quanto riguarda la domanda cautelare, mentre il
Governo non si è espresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all’ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l’art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell’applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l’esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e
segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino
elvetico dal 7 febbraio 2003. Di conseguenza ella ha, in linea di principio,
diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull’impugnativa inoltrata dall’insorgente è data. Se il permesso sollecitato
non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Su questo aspetto, il gravame,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.5. Il ricorrso può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito,
non è necessario accertare gli sforzi intrapresi da G__________ presso la
Sezione dei permessi e dell’immigrazione e l’URS per poter far rientrare sua
moglie in Svizzera, in quanto non apporterebbero a questo tribunale ulteriori
elementi di rilievo per il giudizio che è chiamato a rendere. Per quanto
riguarda invece la richiesta dell’insorgente di essere sentita personalmente,
bisogna considerare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono
alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa
possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p.
137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 141 e 146).
2. L’art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
2.1. Sapere se le nozze siano state
celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli
stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto
che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l’allontanamento dalla
Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della
reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti
Fatti
i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l’assenza o
quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi
atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire
un’autentica unione coniugale. Il fatto che i coniugi abbiano convissuto
durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo
per confutare l’esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo
essere stato adottato all’unico scopo di trarre in inganno le autorità (STF
2A.496/2002, del 28 febbraio 2003, consid. 3.1.; DTF 123 II 49 consid. 4, 122
Considerandi
II 295). Va pure tenuto presente che l’assenza di vita in comune, anche se di
breve durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 pag. 274).
2.2
Per costante giurisprudenza, vi è abuso
di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all’art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l’art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all’ottenimento
di un permesso di soggiorno dall’esistenza di una comunione matrimoniale di
fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti
indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre
una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni
di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 24 novembre 2002
tramite un visto turistico di 90 giorni per rendere visita al fratello
residente nel canton Zurigo. Il 7 febbraio 2003 ella si è sposata a __________
con il cittadino elvetico G__________ e per vivere insieme al marito ha
ottenuto un permesso di dimora.
Il 25 febbraio 2005 l’insorgente ha iniziato
a lavorare, nella misura di circa 20 ore alla settimana a fr. 16.50 l’ora, come
operaia presso un’impresa di pulizie di D__________, ottenendo il 2 marzo
successivo dalle autorità di polizia degli stranieri del canton Zurigo il
relativo consenso (Einverständnis) a svolgere tale attività.
Interrogato il 20 aprile 2006 dalla Polizia
cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, G__________ ha - tra le altre
cose - dichiarato:
"Nel mese di
dicembre 2002 presso la Discoteca __________ di C__________, ho fatto la
conoscenza della RI 1, __________1964 cittadina della Serbia e Montenegro. Quest’ultima
si trovava a __________ in visita a suo cugino E__________ domiciliato a
__________ (...). È stato l’E__________ a fissare l’appuntamento
presso la Discoteca __________, dove lui mi avrebbe presentato la cugina RI 1.
Una volta che mi è stata presentata la RI 1, suo cugino E__________ mi
ha spiegato che quest’ultima voleva vivere in Svizzera e che cercava un
cittadino svizzero per unirsi in matrimonio, avendo così la possibilità di ottenere
il permesso di dimora e vivere regolarmente sul nostro territorio. Io che
vivevo da solo ho accettato la proposta dell’E__________, vale a dire di
sposare sua cugina RI 1. Premetto che non mi è stata offerta alcuna somma di denaro.
Io ho solo precisato che la RI 1, una volta sposata, deve trovarsi un
lavoro e con il suo salario partecipare alle spese di famiglia. Non avevo altre
pretese. (...) La moglie ha vissuto con me per circa 6 mesi nell’appartamento
di __________. In questo lasso di tempo la moglie per un week end al mese si
recava a Zurigo dal fratello U__________. Di fatto dal mese di agosto
2003.
fino a tutt’oggi, la moglie ha sempre abitato presso il
fratello __________ U__________ a Zurigo in __________, come attualmente.
Io personalmente non mi sono mai recato a Zurigo in visita alla moglie. Di
solito, per 2 week end al mese è mia moglie con il fratello __________
U__________ o cugino G__________, con le vetture di quest’ultimi,
che viene a Lugano. Di solito vengono il venerdì sera e rientrano a Zurigo
domenica in serata. Nel week end la moglie rimane nel mio appartamento, mentre
il fratello o cugino vanno a dormire dal __________ E__________ a __________.(...).
Da quando mia moglie ha iniziato a lavorare per la prima volta nel mese di agosto
2003.
a tutt’oggi, di fatto mi ha dato la somma di CHF 50.–/CHF 100.–
per un paio di volte ogni anno. Questo non corrisponde a quanto si era pattuito
prima del matrimonio, vale a dire che lei doveva partecipare alle spese di
famiglia. Io attualmente e già da diversi anni, come attività lavorativa faccio
un po’ di tutto, come l’imbianchino, aiuto giardiniere, come aiuto per una
ditta di trasloco, ecc... e non ho un salario fisso ed a stento riesco a
mantenermi. Il motivo per cui mia moglie si è cercata un posto di lavoro a
Zurigo, è per il fatto che suo fratello U__________ l’ha iscritta ad una
scuola di lingue per imparare il tedesco. Con la mia situazione economica, io
non potevo pagargli una scuola di lingue per imparare l’italiano e di
conseguenza trovarsi un lavoro in Ticino.
D. Quando si è sposata la RI 1 non parlava né
il tedesco come l’italiano, di conseguenza poteva benissimo rimanere in Ticino
e imparare la nostra lingua, invece di trasferirsi a Zurigo dove aveva gli
stessi problemi. R. Questo è anche vero, ma è stata una sua scelta per
il fatto che suo fratello gli ha pagato la scuola lingue per imparare il
tedesco. Per il momento la nostra situazione familiare è questa, e non so
neppure io se in futuro può cambiare qualcosa o meno, nel senso che la moglie
decide di ritornare a vivere con me in Ticino trovandosi un posto di lavoro in
questo cantone. Se a lungo andare la moglie vuole continuare a vivere a Zurigo,
a questo punto credo che le mie intenzioni future sono quelle di fare richiesta
per la separazione legale e divorzio.
D. Conferma quanto dichiarato sopra, che a
combinare il matrimonio sono stati i parenti della moglie, vale a dire il
fratello __________ U__________ ed i cugini __________ E__________ e
G__________ e che trattasi di un matrimonio di comodo e fittizio, con l’unico
scopo che la moglie poteva ottenere il rilascio del permesso di dimora e vivere
regolarmente in Svizzera. R. Confermo che da parte di mia moglie, è
stato sicuramente un matrimonio di comodo e fittizio, solo per ottenere il
permesso di dimora. Da parte mia, che ho stupidamente accettato di sposarla
ugualmente, devo dire che speravo che le cose andassero meglio, nel senso che
lei rimaneva ad abitare con me. Inoltre speravo che la moglie quando avrebbe
trovato un posto di lavoro, avrebbe partecipato attivamente alle spese di
famiglia, ma tutto ciò non è avvenuto. Devo dire che mia moglie, attualmente da
circa 1 mese si trova in Kosovo (Albania) dove è andata a trovare i
genitori, poiché suo padre si è gravemente ammalato. Devo dire che mia moglie, prima
di partire per la Serbia e Montenegro, ha lasciato il permesso di dimora all’URS
di __________ per il rinnovo che attualmente è fermo a Bellinzona. Circa 2
settimane fa voleva rientrare in Svizzera, ma all’aeroporto di Pristina gli è
stato vietato l’imbarco, per il fatto che non può presentare il permesso di
dimora e di conseguenza deve fare la richiesta di un visto d’entrata. Prendo
atto che quando la moglie rientra in Svizzera, devo farle la risposta di presentarsi
a questi uffici. Letto, confermo e firmo".
3.2
La Sezione dei permessi e dell’immigrazione
ha ritenuto che i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio,
fondandosi sul verbale d’interrogatorio di polizia di G__________, laddove egli
ammette di avere sposato RI 1 per permetterle di ottenere
un permesso di dimora in Svizzera.
Dal verbale emergono anche altri indizi che
permetterebbero di ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di
costituire un’autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta, come la
celerità della celebrazione delle nozze dopo due mesi di conoscenza, l’assenza
di un permesso per vivere stabilmente in Svizzera, e il fatto che i coniugi
hanno grandi difficoltà a comunicare, la ricorrente non avendo alcuna
padronanza della lingua italiana e delle altre lingue nazionali. Oltre a ciò bisogna
osservare che essi non vivono più stabilmente in comunione domestica da quando nell’agosto
2003.
l’interessata si è trasferita a Zurigo.
Quanto dichiarato dal marito a questo
proposito non permette però di giungere a delle conclusioni certe in merito
alla genuinità o meno dei motivi che hanno condotto i coniugi __________ a
contrarre matrimonio, in quanto su un punto così importante della fattispecie l’autorità
di prime cure non poteva tralasciare di assumere formalmente in contraddittorio
la versione della moglie (STA 5 novembre 2003 in re W., consid. 5).
Sia come sia, la questione non necessita di
essere approfondita, in quanto il gravame va in ogni caso respinto per il fatto
che, come si vedrà in appresso (sub. 3.3), l’insorgente si richiama in maniera
manifestamente abusiva a un matrimonio da tempo esistente solo sulla carta.
3.3
In effetti, per sua stessa ammissione, RI
1.
non fa più vita stabile in comune con il marito almeno dall’agosto 2003
quando si è trasferita presso il fratello a Zurigo (ricorso ad II.2, pag. 2),
dove nel febbraio 2005 si è pure procacciata un lavoro come
operaia delle pulizie e vi trascorre anche gran parte del suo tempo libero.
Ne discende che, dopo soli sei mesi di
matrimonio, l’insorgente ha di fatto trasferito il centro dei propri interessi
affettivi ed economici nella Svizzera tedesca. In siffatte circostanze, non possono
sussistere dubbi sul fatto che ella invoca un matrimonio ormai privo di ogni
scopo e contenuto da (almeno) più di tre anni al fine di continuare a
beneficiare di un’autorizzazione per risiedere nel nostro Paese.
La ricorrente, la quale non parla le lingue
nazionali, ha sostenuto durante la procedura ricorsuale di essersi trasferita così
rapidamente presso il fratello a Zurigo, perché questi le aveva offerto un
corso di tedesco e in particolare per svolgere un’attività lucrativa, in quanto
il solo reddito del marito non basterebbe per vivere. Sennonché, il motivo per
cui i coniugi non hanno più vissuto insieme può essere preso in considerazione
solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente il caso
nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278).
In ogni caso, anche se si considerasse
che la separazione sia stata dettata dalle asserite difficoltà economiche in
cui si trova la coppia, mal si comprende come l’impiego di operaia delle
pulizie, svolto peraltro solo a tempo parziale, non potesse essere reperito nel
nostro cantone e non in uno così lontano, così da evitare un’inutile doppia
economia domestica e costose trasferte. Non permette di giungere a conclusioni
più favorevoli all’insorgente il fatto che non vi sarebbe posto nella succursale
in Ticino della ditta per cui lavora. Nulla le impediva infatti di rivolgersi
ad altri datori di lavoro. Del resto, ella non ha nemmeno documentato eventuali
sforzi intrapresi in tal senso.
Né porta a diversa conclusione il fatto che l’insorgente
rientrerebbe presso l’abitazione coniugale in media un paio di fine settimana al
mese, come ella ha dichiarato insieme al marito il 24 febbraio 2006 all’Ufficio
regionale degli stranieri di __________ (v. dichiarazione, agli atti). In
effetti, in assenza di altri elementi e tenuto conto di quanto precede, tali
visite regolari non permettono ancora di attestare l’esistenza tra di loro di
una vera e propria relazione sentimentale. Del resto, la ricorrente non pretende
nemmeno che suo marito vada a sua volta a trovarla a Zurigo e che essi trascorrano
insieme perlomeno i periodi comuni di vacanza.
Irrilevante risulta poi il fatto che suo
marito avrebbe preso contatto a più riprese con le autorità competenti in
materia di polizia degli stranieri al fine di accelerare la procedura per
permettere alla moglie di rientrare in Svizzera. Da tale circostanza non può in
effetti essere dedotto alcunché in merito all’attuale integrità della relazione
matrimoniale.
Vi sono pertanto sufficienti elementi per
ritenere che i coniugi __________ hanno da tempo organizzato autonomamente la loro
vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il comportamento assunto
dalla ricorrente non merita quindi, dal profilo giuridico, alcuna tutela in
quanto costituisce un evidente abuso di diritto.
Va pure rilevato che l’interessata ha
sottaciuto in diverse occasioni all’autorità dipartimentale di avere un’economia
domestica separata da quella del marito (v. formulari 19 gennaio 2004 e 19
gennaio 2005 relative al rinnovo del permesso di dimora). Agendo in questo
modo, ella non ha pertanto rispettato nemmeno l’art. 3 cpv. 2 LDDS, in base al
quale lo straniero deve informare esattamente l’autorità di tutte le
circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.
4.
RI 1
risiede in Svizzera regolarmente da poco più di tre anni. Il suo soggiorno va
quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha i suoi legami sociali,
culturali e famigliari in Serbia e Montenegro (Kosovo), dove è nata e
cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera e vi è rientrata ancora nel
marzo 2006 per motivi personali. Il suo rientro nel paese d’origine è quindi
esigibile.
5.
Visto
quanto precede, l’insorgente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare
intatta e vissuta ai sensi dell’art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del
proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più)
vita familiare con il marito.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.
Con l’emanazione del presente giudizio, la
domanda di adozione di provvedimenti cautelari giusta l’art. 21 PAmm, per
quanto ricevibile alla luce del suo contenuto, diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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