52.2006.355
costruzione di uno stabile residenziale-commerciale nella zona del centro
16 marzo 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2006.355
Data decisione, Autorità:
16.03.2007, TRAM
Titolo:
costruzione di uno stabile residenziale-commerciale nella zona del centro
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 LE
art. 41 LE
Incarto n.
52.2006.355/356/357
Lugano
16 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
c.
6 novembre 2006 dell'
__________,
patrocinata dall'avv. __________
6 novembre 2006 del
__________ rappr. dal municipio,
7 novembre 2006 di
__________
patr. dall'avv. __________, ,
contro
la decisione 17 ottobre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 5052), che annulla la licenza edilizia 27 marzo 2006 rilasciata dal
municipio di __________ alla ricorrente __________ per la costruzione di uno
stabile residenziale-commerciale nella zona del centro (part. 70, 71, 72, 394
e 346);
viste le risposte:
- 14 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 30 novembre 2006 di __________;
- 11 dicembre 2006 del
municipio di __________;
al ricorso sub a
- 14 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 23 novembre 2006 __________
- 30 novembre 2006 __________
al ricorso sub b
- 9 novembre 2006 di __________;
- 14 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 23 novembre 2006 dell__________;
- 11 dicembre 2006 del
municipio di __________
al ricorso sub c
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
dicembre 2005 __________ (ISS) ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire uno stabile residenziale-commerciale nel comparto G del
piano particolareggiato della zona del centro comunale (ZCC), sul lato sud di
via delle scuole (part. 70, 71, 72, 394 e 346). La pianta dello stabile,
strutturato su nove piani fuori terra e due sotterranei, adibiti ad autorimessa,
è a forma di "L", con il lato minore parallelo a via delle scuole. Su
questo versante (nord), la facciata sporge dal campo stradale, in leggero
declivio da ovest ad est, per un'altezza di m 29.50 nell'angolo nordovest
(quota m 280.90 s/m), rispettivamente di m 30.70 nell'angolo nordest.
Alla domanda si sono opposti __________,
proprietari di un terreno (part. 60) situato sul pendio a sud dello stabile,
nonché __________, comproprietario di un fondo (part. 151), situato a 150 m di
distanza, che hanno contestato l'inter-vento dal profilo dell'altezza, degli
ingombri e degli allineamenti.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 27 marzo 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 7 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Negata la legittimazione attiva all'insorgente
__________ e rilevate alcune carenze dei piani, il Governo ha anzitutto
ritenuto che di fronte alle lacune della particolare disciplina prevista dal PP
per la determinazione dell'altezza, questo parametro fosse da misurare nel
punto più alto della facciata nord, ovvero nell'angolo nordest, conformemente
all'art. 40 LE.
Lesive delle linee di costruzione fissate
dal PP e della distanza dal confine sarebbero anche alcune sporgenze previste
ai piani superiori sulle facciate nord ed ovest in corrispondenza dei vani
scale. Disattesa, per lo stesso motivo, sarebbe infine anche la distanza dal
confine ovest.
C. Contro il
predetto giudizio si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo
tanto la ISS, quanto il comune, chiedendo il ripristino della licenza
annullata. L'opponente __________ postula invece il riconoscimento della
legittimazione attiva.
a. Con analoghe motivazioni, l'ISS ed il comune
sostengono la legittimità del criterio di misurazione dell'altezza applicato
dal municipio. La maggior altezza riscontrabile in corrispondenza dello spigolo
nordest della facciata nord, soggiungono, rientrerebbe nei limiti della
tolleranza di m 1.50 prevista dall'art. 41 LE per la sistemazione del terreno,
mentre le sporgenze sulle facciate nord ed ovest costituirebbero semplici
elementi decorativi irrilevanti dal profilo degli allineamenti.
b. Il ricorrente __________ pretende dal
canto suo di essere legittimato a ricorrere in quanto comproprietario di un
fondo situato a 150 m di distanza dal controverso immobile, che gli pregiudicherebbe
la vista sul bosco retrostante.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.
Le altre parti si avversano vicendevolmente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
La beneficiaria della licenza annullata è
senz'altro legittimata a ricorrere. La qualità per agire va inoltre
riconosciuta al comune, poiché insorge ad adiuvandum. Sarebbe da negare
soltanto se l'ISS avesse rinunciato ad impugnare il giudizio a lei sfavorevole
(STA 22.8.05 n. 52.5.212 in re A.C e comune di M.). Se il ricorrente __________
fosse legittimato anche ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare
la licenza è questione di merito che verrà esaminata qui appresso.
Fatti
I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono
dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo fondamento possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm). I fatti rilevanti emergono chiaramente
dagli atti. La situazione dei luoghi è d'altro canto perfettamente nota a questo
tribunale. Non occorre dunque far capo ad atti istruttori (art. 18 PAmm).
2. Legittimazione
del ricorrente __________
2.1. Il riconoscimento della legittimazione
attiva presuppone che l'insorgente, oltre che risultare portatore di un
interesse personale, diretto, attuale e concreto all'annullamento della
decisione impugnata, appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di
persone che per situazione appaiono legate all'oggetto di tale provvedimento da
un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri
membri della collettività. Il requisito, come giustamente rileva il Consiglio
di Stato con dovizia di argomenti e
citazioni dottrinali e giurisprudenziali,
serve a delimitare il ricorso amministrativo dall'actio popularis.
2.2. Nel caso concreto, __________ pretende
di essere legittimato ad impugnare la licenza in quanto comproprietario di un
fondo situato ad una distanza di 150 m da quello dedotto in edificazione. La
pretesa è manifestamente infondata. La distanza che separa i due fondi è invero
tale da escludere che la controversa costruzione possa in qualche modo
pregiudicare la situazione di questo ricorrente. La menomazione della vista sul
bosco invocata dal ricorrente per rivendicare il riconoscimento della qualità
per agire appare palesemente pretestuosa.
Su questo punto, le conclusioni del giudizio
governativo censurato vanno dunque senz'altro confermate, anche se non si traducono
in un dispositivo concreto.
3. Altezza
3.1. Secondo l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici
è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del
cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art.
41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di terrapieni, che sono
computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui
superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal
piede della facciata.
Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto
dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri,
quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento
alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art.
40 LE n. 1217 seg.).
Derogando ai criteri di misurazione dell'altezza
degli edifici fissati dagli art. 40 e 41 LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR di dispone
che questo parametro si misura:
- dove sono indicate delle linee di costruzione a partire da un
caposaldo sulla strada determinato dal piano;
- dove non sono fissate linee di costruzione, sulle strade in pendenza,
a partire da un punto stabilito dal municipio di regola sull'asse della
facciata.
Il piano particolareggiato del centro
comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee
di costruzione, ma omette di stabilire i relativi capisaldi per la misurazione
delle altezze. La lacuna, evidente, è tutt'altro che trascurabile, poiché non è
dato di sapere come debba essere misurata l'altezza in corrispondenza delle
linee di costruzione definite lungo le strade, che presentano pendenze anche di
una certa entità.
3.2. Nel caso in discussione, il comparto G
del PPCC, nel quale dovrebbe sorgere il controverso immobile, presenta in
particolare una linea di costruzione (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. b NAPR), impropriamente
definita fronte con contiguità obbligatoria dalla rappresentazione cartografica,
sul fronte verso via delle scuole e sul primo tratto delle facciate est ed
ovest ad esso adiacenti.
Per colmare la lacuna costituita dalla
mancata indicazione del caposaldo di misurazione dell'altezza, che secondo l'art.
9 cpv. 1 NAPR deve essere necessariamente abbinato ad ogni linea di
costruzione, il municipio ha ritenuto di avvalersi della facoltà di fissare il
punto di misurazione, concessagli dalla stessa norma nei casi in cui non sono
fissate linee di costruzione. In quest'ottica, ha quindi stabilito che l'altezza
dell'edificio fosse da misurare in corrispondenza dell'angolo tra la facciata
nord e la facciata ovest, situato alla quota di m 280.90 s/m. Punto, questo,
che farebbe stato anche ai fini dell'applicazione dell'altezza massima (m
29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR per la ZCC. Ne ha quindi dedotto che la
facciata nord dell'edificio potesse essere autorizzata, anche se l'altezza supera
il limite di m 29.50, aumentando gradatamente verso est, sino a raggiungere il
valore di m 30.70 in corrispondenza dell'angolo nordest, per mantenersi su
questo livello anche sul primo tratto della facciata est, pure definito da una
Considerandi
linea di costruzione sprovvista di caposaldo di misurazione del parametro in discussione.
La tesi del municipio non può essere
condivisa. La lacuna dell'ordinamento edilizio comunale non può essere colmata
facendo capo per analogia alle regole applicabili laddove mancano linee di
costruzione. La linea di costruzione non manca. Il piano l'ha definita. Manca
il caposaldo per la misurazione dell'altezza, che il piano ha omesso di fissare
come prevede l'art. 9 cpv. 1 NAPR. Non v'è spazio per un intervento integrativo
del municipio, volto a porre rimedio all'omissione. Istituendo l'art. 9 cpv. 1
NAPR un regime che deroga ai criteri di misurazione dell'altezza fissati dagli
art. 40 e 41 LE, in caso di lacune come quella qui in discussione, rimane
applicabile l'ordinamento cantonale. Spetta al consiglio comunale e non al
municipio colmare la lacuna attraverso una variante di PR, che stabilisca in
modo coerente per tutti i comparti gli ingombri verticali degli edifici,
attualmente definiti soltanto nei casi in cui le linee di costruzione interessano
strade perfettamente orizzontali.
Invano si richiama l'ISS all'art. 41 LE.
Questa norma non concede affatto un supplemento d'altezza sino a m 1.50 sul
limite fissato dagli ordinamenti edilizi comunali. Essa esenta soltanto entro
certi limiti l'altezza dei terrapieni dal computo sull'altezza degli edifici
sovrastanti in caso di sistemazione del terreno naturale.
Immune da violazioni del diritto, sotto
questo profilo, appare dunque la decisione del Consiglio di Stato, laddove
ritiene che la facciata nord ed il primo tratto della facciata est superino l'altezza
massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.
4.
Sporgenze
4.1
Secondo l'art. 33 cpv. 3 NAPR, il PPCC
stabilisce fra l'altro i valori massimi delle sagome d'ingombro mediante linee
di edificazione, denominate fronti di facciata con contiguità obbligatoria
(linea continua) o possibile (recte: facoltativa, linea punteggiata).
Questi fronti sono in realtà linee di
costruzione ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. b e c NAPR, ossia linee sulle
quali è obbligatorio costruire, nel senso che non possono essere né
oltrepassate, né disattese da arretramenti. Ammessi secondo l'art. 33 cpv. 4
lett. b NAPR sono soltanto piccoli arretramenti, non superiori a m 1.50, per
una lunghezza del 15% al massimo del fronte interessato.
4.2
Nel caso concreto, il progetto prevede
di dotare i tre corpi scale delle facciate ovest (2) e nord (1) di pareti
vetrate inclinate verso l'esterno, larghe 4 m, che, alla base, rispettano le
linee di costruzione, ma sporgono di un metro da questo limite all'altezza di
circa 28 m dal suolo. Sul tratto della facciata est rivolto verso il giardino
interno, lungo circa 40 m, sono inoltre previsti cinque balconi, larghi poco
più di 4 m, che sporgono per m 1.10 oltre la linea di costruzione.
Dissentendo dal municipio, che le aveva
considerate conformi al diritto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che queste
sporgenze violassero le linee di costruzione, in quanto oltrepassanti le sagome
di massimo ingombro definite dalla rappresentazione cartografica del PP
della ZCC. Anche questa deduzione appare fondata.
In assenza di una disposizione volta a
permettere piccoli sorpassi delle linee di costruzione, analoga a quella che
ammette modici arretramenti dalle stesse (art. 33 cpv. 3 lett. b NAPR), si deve
necessariamente concludere che le linee di costruzione costituiscano un limite
tassativo ed invalicabile. Una certa flessibilità è prevista soltanto all'interno
del perimetro da esse definito. Verso l'esterno tali linee sono invece rigide
ed inderogabili. L'esigenza di modulare l'espressione architettonica delle facciate,
alla quale si richiama in particolare il comune per giustificare il sorpasso,
non va quindi attuata mediante sporgenze, ma semmai mediante arretramenti.
L'art. 41 cpv. 1 RLE, che esclude dal
computo delle distanze i balconi che non sporgono per più di m 1.10 dal filo
della facciata a condizione che non occupino più di un terzo della sua lunghezza,
non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'istante in licenza. Anzitutto
perché l'art. 41 cpv. 1 RLE introduce una facilitazione soltanto per la
misurazione delle distanze e non anche per le linee di costruzione, che
perseguono ulteriori finalità. In secondo luogo, perché le pareti vetrate dei
corpi scale non sono balconi. Da ultimo, perché i balconi della facciata est
occupano comunque più di un terzo della lunghezza della facciata dalla quale
sporgono.
5.
Proporzionalità
Per il principio di proporzionalità non si
giustifica annullare una licenza edilizia difforme quando il difetto può essere
facilmente emendato subordinandola a determinate condizioni.
In concreto, la disattenzione delle linee di
arretramento appena rilevata può essere facilmente corretta subordinando la
licenza alla condizione di eliminare i balconi e di realizzare le vetrate dei
corpi scale senza sporgenze.
Non altrettanto facilmente può invece essere
corretta l'eccedenza di altezza (Δ + m 1.20) riscontrabile. Tant'è vero che nemmeno la ricorrente ISS
formula, quanto meno in via subordinata, proposte concrete al riguardo. Un
maggior interramento di queste proporzioni dell'edificio non appare
ragionevolmente attuabile. L'eliminazione del parapetto alto un metro previsto
sul tetto, oltre ad alterare in misura inammissibile gli equilibri della composizione
architettonica delle facciate, è esclusa, poiché comunque rimarrebbero le
torrette degli ascensori, raffigurate soltanto sulla planimetria del tetto, che
per quanto contenute possano essere nel loro sviluppo verticale, sarebbero
computabili sull'altezza dell'edificio in forza dell'art. 9 cpv. 2 NAPR.
In tali circostanze, l'annullamento dell'intera
licenza si impone come una conseguenza ineluttabile.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il giudizio governativo impugnato va dunque
confermato, respingendo i tre ricorsi.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato ed al valore della costruzione, è posta a carico dei ricorrenti
proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne
va esente in quanto comparso a tutela dell'interesse generale.
Le ripetibili sono invece a carico di tutti
i ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 5, 9, 33 NAPR di 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi sono
respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è suddivisa fra la ricorrente __________
(fr. 3'500.-) ed il ricorrente __________ (fr. 500.-).
3.La ricorrente __________ ed il comune di rifonderanno ciascuno ai
resistenti __________ fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili.
ll ricorrente __________ rifonderà fr. 500.- __________.
a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Tullio
Foglia, 6900 Paradiso,
2. Anna e
Leonardo Ruggieri, 6900 Paradiso,
3. municipio
di Paradiso, 6900 Paradiso,
4. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
5. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
tutti patrocinati da: avv. Claudio
Cereghetti, 6903 Lugano,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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