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Decisione

52.2006.355

costruzione di uno stabile residenziale-commerciale nella zona del centro

16 marzo 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono

dunque ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo fondamento possono essere

decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm). I fatti rilevanti emergono chiaramente

dagli atti. La situazione dei luoghi è d'altro canto perfettamente nota a questo

tribunale. Non occorre dunque far capo ad atti istruttori (art. 18 PAmm).

2. Legittimazione

del ricorrente __________

2.1. Il riconoscimento della legittimazione

attiva presuppone che l'insorgente, oltre che risultare portatore di un

interesse personale, diretto, attuale e concreto all'annullamento della

decisione impugnata, appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di

persone che per situazione appaiono legate all'oggetto di tale provvedimento da

un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri

membri della collettività. Il requisito, come giustamente rileva il Consiglio

di Stato con dovizia di argomenti e

citazioni dottrinali e giurisprudenziali,

serve a delimitare il ricorso amministrativo dall'actio popularis.

2.2. Nel caso concreto, __________ pretende

di essere legittimato ad impugnare la licenza in quanto comproprietario di un

fondo situato ad una distanza di 150 m da quello dedotto in edificazione. La

pretesa è manifestamente infondata. La distanza che separa i due fondi è invero

tale da escludere che la controversa costruzione possa in qualche modo

pregiudicare la situazione di questo ricorrente. La menomazione della vista sul

bosco invocata dal ricorrente per rivendicare il riconoscimento della qualità

per agire appare palesemente pretestuosa.

Su questo punto, le conclusioni del giudizio

governativo censurato vanno dunque senz'altro confermate, anche se non si traducono

in un dispositivo concreto.

3. Altezza

3.1. Secondo l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici

è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del

cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art.

41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di terrapieni, che sono

computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui

superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal

piede della facciata.

Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto

dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri,

quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento

alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art.

40 LE n. 1217 seg.).

Derogando ai criteri di misurazione dell'altezza

degli edifici fissati dagli art. 40 e 41 LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR di dispone

che questo parametro si misura:

- dove sono indicate delle linee di costruzione a partire da un

caposaldo sulla strada determinato dal piano;

- dove non sono fissate linee di costruzione, sulle strade in pendenza,

a partire da un punto stabilito dal municipio di regola sull'asse della

facciata.

Il piano particolareggiato del centro

comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee

di costruzione, ma omette di stabilire i relativi capisaldi per la misurazione

delle altezze. La lacuna, evidente, è tutt'altro che trascurabile, poiché non è

dato di sapere come debba essere misurata l'altezza in corrispondenza delle

linee di costruzione definite lungo le strade, che presentano pendenze anche di

una certa entità.

3.2. Nel caso in discussione, il comparto G

del PPCC, nel quale dovrebbe sorgere il controverso immobile, presenta in

particolare una linea di costruzione (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. b NAPR), impropriamente

definita fronte con contiguità obbligatoria dalla rappresentazione cartografica,

sul fronte verso via delle scuole e sul primo tratto delle facciate est ed

ovest ad esso adiacenti.

Per colmare la lacuna costituita dalla

mancata indicazione del caposaldo di misurazione dell'altezza, che secondo l'art.

9 cpv. 1 NAPR deve essere necessariamente abbinato ad ogni linea di

costruzione, il municipio ha ritenuto di avvalersi della facoltà di fissare il

punto di misurazione, concessagli dalla stessa norma nei casi in cui non sono

fissate linee di costruzione. In quest'ottica, ha quindi stabilito che l'altezza

dell'edificio fosse da misurare in corrispondenza dell'angolo tra la facciata

nord e la facciata ovest, situato alla quota di m 280.90 s/m. Punto, questo,

che farebbe stato anche ai fini dell'applicazione dell'altezza massima (m

29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR per la ZCC. Ne ha quindi dedotto che la

facciata nord dell'edificio potesse essere autorizzata, anche se l'altezza supera

il limite di m 29.50, aumentando gradatamente verso est, sino a raggiungere il

valore di m 30.70 in corrispondenza dell'angolo nordest, per mantenersi su

questo livello anche sul primo tratto della facciata est, pure definito da una

Considerandi

linea di costruzione sprovvista di caposaldo di misurazione del parametro in discussione.

La tesi del municipio non può essere

condivisa. La lacuna dell'ordinamento edilizio comunale non può essere colmata

facendo capo per analogia alle regole applicabili laddove mancano linee di

costruzione. La linea di costruzione non manca. Il piano l'ha definita. Manca

il caposaldo per la misurazione dell'altezza, che il piano ha omesso di fissare

come prevede l'art. 9 cpv. 1 NAPR. Non v'è spazio per un intervento integrativo

del municipio, volto a porre rimedio all'omissione. Istituendo l'art. 9 cpv. 1

NAPR un regime che deroga ai criteri di misurazione dell'altezza fissati dagli

art. 40 e 41 LE, in caso di lacune come quella qui in discussione, rimane

applicabile l'ordinamento cantonale. Spetta al consiglio comunale e non al

municipio colmare la lacuna attraverso una variante di PR, che stabilisca in

modo coerente per tutti i comparti gli ingombri verticali degli edifici,

attualmente definiti soltanto nei casi in cui le linee di costruzione interessano

strade perfettamente orizzontali.

Invano si richiama l'ISS all'art. 41 LE.

Questa norma non concede affatto un supplemento d'altezza sino a m 1.50 sul

limite fissato dagli ordinamenti edilizi comunali. Essa esenta soltanto entro

certi limiti l'altezza dei terrapieni dal computo sull'altezza degli edifici

sovrastanti in caso di sistemazione del terreno naturale.

Immune da violazioni del diritto, sotto

questo profilo, appare dunque la decisione del Consiglio di Stato, laddove

ritiene che la facciata nord ed il primo tratto della facciata est superino l'altezza

massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.

4.

Sporgenze

4.1

Secondo l'art. 33 cpv. 3 NAPR, il PPCC

stabilisce fra l'altro i valori massimi delle sagome d'ingombro mediante linee

di edificazione, denominate fronti di facciata con contiguità obbligatoria

(linea continua) o possibile (recte: facoltativa, linea punteggiata).

Questi fronti sono in realtà linee di

costruzione ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. b e c NAPR, ossia linee sulle

quali è obbligatorio costruire, nel senso che non possono essere né

oltrepassate, né disattese da arretramenti. Ammessi secondo l'art. 33 cpv. 4

lett. b NAPR sono soltanto piccoli arretramenti, non superiori a m 1.50, per

una lunghezza del 15% al massimo del fronte interessato.

4.2

Nel caso concreto, il progetto prevede

di dotare i tre corpi scale delle facciate ovest (2) e nord (1) di pareti

vetrate inclinate verso l'esterno, larghe 4 m, che, alla base, rispettano le

linee di costruzione, ma sporgono di un metro da questo limite all'altezza di

circa 28 m dal suolo. Sul tratto della facciata est rivolto verso il giardino

interno, lungo circa 40 m, sono inoltre previsti cinque balconi, larghi poco

più di 4 m, che sporgono per m 1.10 oltre la linea di costruzione.

Dissentendo dal municipio, che le aveva

considerate conformi al diritto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che queste

sporgenze violassero le linee di costruzione, in quanto oltrepassanti le sagome

di massimo ingombro definite dalla rappresentazione cartografica del PP

della ZCC. Anche questa deduzione appare fondata.

In assenza di una disposizione volta a

permettere piccoli sorpassi delle linee di costruzione, analoga a quella che

ammette modici arretramenti dalle stesse (art. 33 cpv. 3 lett. b NAPR), si deve

necessariamente concludere che le linee di costruzione costituiscano un limite

tassativo ed invalicabile. Una certa flessibilità è prevista soltanto all'interno

del perimetro da esse definito. Verso l'esterno tali linee sono invece rigide

ed inderogabili. L'esigenza di modulare l'espressione architettonica delle facciate,

alla quale si richiama in particolare il comune per giustificare il sorpasso,

non va quindi attuata mediante sporgenze, ma semmai mediante arretramenti.

L'art. 41 cpv. 1 RLE, che esclude dal

computo delle distanze i balconi che non sporgono per più di m 1.10 dal filo

della facciata a condizione che non occupino più di un terzo della sua lunghezza,

non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'istante in licenza. Anzitutto

perché l'art. 41 cpv. 1 RLE introduce una facilitazione soltanto per la

misurazione delle distanze e non anche per le linee di costruzione, che

perseguono ulteriori finalità. In secondo luogo, perché le pareti vetrate dei

corpi scale non sono balconi. Da ultimo, perché i balconi della facciata est

occupano comunque più di un terzo della lunghezza della facciata dalla quale

sporgono.

5.

Proporzionalità

Per il principio di proporzionalità non si

giustifica annullare una licenza edilizia difforme quando il difetto può essere

facilmente emendato subordinandola a determinate condizioni.

In concreto, la disattenzione delle linee di

arretramento appena rilevata può essere facilmente corretta subordinando la

licenza alla condizione di eliminare i balconi e di realizzare le vetrate dei

corpi scale senza sporgenze.

Non altrettanto facilmente può invece essere

corretta l'eccedenza di altezza (Δ + m 1.20) riscontrabile. Tant'è vero che nemmeno la ricorrente ISS

formula, quanto meno in via subordinata, proposte concrete al riguardo. Un

maggior interramento di queste proporzioni dell'edificio non appare

ragionevolmente attuabile. L'eliminazione del parapetto alto un metro previsto

sul tetto, oltre ad alterare in misura inammissibile gli equilibri della composizione

architettonica delle facciate, è esclusa, poiché comunque rimarrebbero le

torrette degli ascensori, raffigurate soltanto sulla planimetria del tetto, che

per quanto contenute possano essere nel loro sviluppo verticale, sarebbero

computabili sull'altezza dell'edificio in forza dell'art. 9 cpv. 2 NAPR.

In tali circostanze, l'annullamento dell'intera

licenza si impone come una conseguenza ineluttabile.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il giudizio governativo impugnato va dunque

confermato, respingendo i tre ricorsi.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato ed al valore della costruzione, è posta a carico dei ricorrenti

proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne

va esente in quanto comparso a tutela dell'interesse generale.

Le ripetibili sono invece a carico di tutti

i ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 5, 9, 33 NAPR di 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono

respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è suddivisa fra la ricorrente __________

(fr. 3'500.-) ed il ricorrente __________ (fr. 500.-).

3.La ricorrente __________ ed il comune di rifonderanno ciascuno ai

resistenti __________ fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili.

ll ricorrente __________ rifonderà fr. 500.- __________.

a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

5. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Tullio

Foglia, 6900 Paradiso,

2. Anna e

Leonardo Ruggieri, 6900 Paradiso,

3. municipio

di Paradiso, 6900 Paradiso,

4. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

5. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

tutti patrocinati da: avv. Claudio

Cereghetti, 6903 Lugano,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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