52.2006.358
Realizzazione di un manufatto sul tetto di uno stabile d'appartamenti
5 gennaio 2007Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2006.358
Data decisione, Autorità:
05.01.2007, TRAM
Titolo:
Realizzazione di un manufatto sul tetto di uno stabile d'appartamenti
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 LE
art. 41 LE
Incarto n.
52.2006.358
Lugano
5 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 novembre 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 17 ottobre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 5060) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
condizioni alle quali il municipio di CO 1 ha subordinato la licenza edilizia
19 ottobre 2005, rilasciatagli per costruire un manufatto sul tetto del suo
stabile d'appartamenti (part. 474);
viste le risposte:
- 15 novembre 2006 di CO 3;
- 21 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 22 novembre 2006 di CO 5;
- 22 novembre 2006 del
municipio di CO 1;
- 23 novembre 2006 di CO 6;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente, dr. med. vet. RI 1, è proprietario di uno stabile d'appartamenti,
situato a __________ nella zona residenziale media (R13), su un terreno in
leggero pendio (part. 474), che degrada verso via __________, con la quale
confina. L'immobile, costruito agli inizi degli anni '70, era strutturato su
tre piani abitabili, dotati di un'autorimessa interrata, che si affaccia sulla
strada.
Il 28 febbraio 2003 il ricorrente ha chiesto
al municipio il permesso di innalzare lo stabile, aggiungendovi un quarto piano
abitabile. I piani allegati alla domanda di costruzione indicavano che il tetto
piano esistente era situato ad un'altezza di m 9.29 al di sopra della quota
00.00, fissata a livello del pianterreno. L'entrata dell'autorimessa era invece
situata ad una quota di m 2.50 più bassa.
Il nuovo tetto avrebbe dovuto situarsi ad
una quota di m 2.76 più alta del tetto esistente. Sul nuovo tetto era inoltre
previsto di erigere un corpo edilizio alto m 2.00, con base m 5.20 x 4.40, comprendente
lo sbocco delle scale e dell'ascensore e dotato di una semplice porta per
accedere al tetto. Allo scopo di contenere l'altezza dello stabile nel limite di
13 m fissato dalle norme della zona R13, il progetto prevedeva di realizzare
sul piccolo piazzale antistante la facciata rivolta verso via __________, su
entrambi i lati dell'accesso all'autorimessa, due terrapieni, sorretti verso la
strada da muri alti sino ad un massimo di m 1.80.
+ 12.00
+ 9.29
H 13.00
00.00
- 2.50
Il 6 maggio 2003 il municipio ha rilasciato
al ricorrente la licenza richiesta.
B. Nel corso
dei lavori di costruzione, il dr. RI 1 si è scostato dai piani approvati, sopraelevando
l'edificio di m 3.10 e realizzando sul nuovo tetto un corpo edilizio di dimensioni
sensibilmente maggiori di quelle autorizzate. Sollecitato dal municipio, il 29
novembre 2004, il ricorrente ha inoltrato una domanda in variante, dalla quale
risultava che l'accesso all'autorimessa è situato alla quota di m 364.49 s/m.,
mentre il cornicione del nuovo tetto era posto alla quota di m 379.70 s/m. (ΔH = + 15.21). Per rispettare l'altezza massima prescritta, anche
il nuovo progetto prevedeva di formare ai lati dell'accesso all'autorimessa due
terrapieni, sorretti da muri di altezza variante tra m 1.00 e m 1.80.
La copertura del corpo edilizio con base m
7.84 x 6.04, previsto sul tetto, si sarebbe situata alla quota di m 382.50
s/m..
Alla domanda si sono opposti numerosi
vicini, fra cui i resistenti, contestando fra l'altro che il corpo edilizio sovrastante
il tetto rientrasse nei limiti dell'art. 43 cpv. 3 NAPR, che esclude gli impianti
tecnici dal computo dell'altezza degli edifici a condizione che non superino il
limite di 2.00 m oltre l'altezza massima degli edifici.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 28 aprile 2005 il municipio ha risolto di
respingere la domanda in sanatoria, perché l'altezza dell'immobile sopraelevato
superava di 71 cm quella massima ammessa dall'art. 11 NAPR, mentre il manufatto
sovrastante il tetto, per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche, non
poteva essere assimilato ad un corpo tecnico. L'autorità comunale si è comunque
limitata ad ordinare la demolizione di quest'opera.
La decisione è cresciuta in giudicato.
C. Il 19
agosto 2005 il dr. RI 1 ha presentato una nuova domanda di costruzione, che
prevedeva fra l'altro di realizzare sul tetto dello stabile un manufatto a base
rettangolare di m 9.02 x 2.185, alto m 1.30 rispetto al tetto, ad eccezione di
un camino di ventilazione alto m 1.90. Sul tetto, a circa m 2.50 dal filo delle
facciate laterali dell'edificio era inoltre prevista la posa di un parapetto in
vetro, alto m 1.00, destinato a delimitare una superficie pavimentata e praticabile
di m 6 x 7.50.
Anche questa nuova domanda è stata avversata
da numerosi vicini.
Con decisione 19 ottobre 2005 il municipio
ha rilasciato la licenza, subordinandola alla condizione che la lunghezza del
corpo sul tetto fosse ridotta da m 9.02 a m 7.02 e che l'altezza del camino di
ventilazione fossa limitata a m 1.29. Il parapetto non è stato approvato,
mentre il tetto è stato dichiarato agibile soltanto per i lavori di manutenzione.
D. Contro
questa decisione il dr. RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
di essere autorizzato a edificare sul tetto un corpo alto al massimo m 2.00 con
una superficie di mq 22.88, pari a quella prevista dal progetto inizialmente approvato.
Con il ricorso, l'insorgente ha inoltre chiesto che gli fosse riconosciuto il
diritto di utilizzare il tetto anche per sostarvi e di delimitare la superficie
accessibile con dispositivi di sicurezza alti al massimo m 2.00.
E. Con
giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo
stabile oltrepassasse di 71 cm l'altezza massima (m 13.00) prescritta dall'art.
11 NAPR. Considerato che l'art. 43 cpv. 3 NAPR ammette soltanto corpi tecnici
che non superano l'altezza di m 2.00 oltre l'altezza massima degli edifici, l'Esecutivo
cantonale ha quindi a sua volta ritenuto che il manufatto previsto sul tetto non
potesse superare l'altezza di m 1.29 oltre il cornicione di gronda (m 2.00 -
0.71).
Il parapetto non potrebbe essere ammesso
perché andrebbe ad aumentare l'altezza dell'immobile, che già oltrepassa quella
prescritta. Di conseguenza, non potrebbe nemmeno essere autorizzato l'uso del
tetto per sostarvi.
F. Contro il
predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza nei limiti indicati in sede di ricorso al Consiglio di Stato.
Con lunghe disquisizioni l'insorgente
sostiene in buona sostanza che il sorpasso dell'altezza massima sarebbe soltanto
di 50 cm e non di 71 come ritenuto dal Consiglio di Stato. Trattandosi di una
differenza minima, il corpo previsto sul tetto andrebbe pertanto autorizzato
nella misura in cui non oltrepassa il limite di 2 m fissato dall'art. 43 cpv. 3
NAPR.
Anche la superficie del manufatto andrebbe
autorizzata nella misura (mq 22.88) concessa dalla prima licenza. Non determinando
il parapetto un ingombro superiore a quello di un tetto a falde non vi
sarebbero motivi per negare il permesso. Ingiustificato sarebbe infine anche il
divieto di utilizzare il tetto al di fuori dei lavori di manutenzione.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i vicini opponenti, contestando in misura più o meno estesa le
tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di
costruzione. Un sopralluogo non procurerebbe a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti.
2. 2.1.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata a partire dal
terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del
parapetto. La sistemazione di un terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere
ottenuta con la formazione di un terrapieno la cui altezza non viene aggiunta a
quella dell'edificio sovrastante fintanto che non supera l'altezza di m 1.50
dal terreno naturale misurata ad una distanza di 3.00 m dal piede della
facciata. Per sfuggire al computo, il ciglio del terrapieno deve distare almeno
3.00 m dalla facciata ed essere posto ad un'altezza non superiore a m 1.50 dal
terreno naturale.
2.2. Prima della sopraelevazione, l'altezza
dell'edificio del ricorrente misurata a partire dal terreno sistemato davanti
all'entrata dell'autorimessa interrata era di m 11.79 (cfr. piano facciata sudest
m 2.50 + 9.29), che come è emerso da misurazioni eseguite successivamente si situa
alla quota di m 364.49 s/m.
Con la licenza edilizia 3 maggio 2003 il
municipio ha autorizzato il ricorrente a sopraelevare lo stabile sino ad un'altezza
di m 12.00 rispetto alla quota 00.00, ovvero sino ad un'altezza di m 14.50
rispetto alla soglia dell'entrata all'autorimessa. Stando ai piani approvati,
il nuovo tetto avrebbe dunque dovuto situarsi alla quota di m 378.99 s/m. (m
364.49 s/m. + 14.50). Il fatto che i piani non fossero quotati è irrilevante,
poiché la quota dell'entrata all'autorimessa è comunque rimasta invariata.
Per rientrare nel limite d'altezza (m 13.00)
prescritto dalle norme di zona, il progetto prevedeva di realizzare ai lati
dell'entrata dell'autorimessa due terrapieni sorretti da muri di sostegno alti
sino a m 1.80 e posti ad una distanza di circa 3 m dal filo della facciata
dello stabile rivolta verso via __________.
Sul tetto era inoltre previsto il corpo
edilizio alto 2 m, di cui si è detto in narrativa.
2.3. Stando ai
piani prodotti dallo stesso ricorrente, a sopraelevazione ultimata, il tetto è
venuto a trovarsi alla quota di m 379.70 s/m., ovvero 71 cm (379.70 - 378.99) più
in alto della quota autorizzata. Corrette sono dunque le deduzioni operate dal
municipio già nella decisione 28 aprile 2005 con cui ha respinto la domanda di
costruzione in sanatoria del 28 novembre 2004.
Invano tenta il ricorrente di confutare
questa conclusione con complesse argomentazioni, costruite interpolando una
serie di dati che non occorre qui illustrare in dettaglio. Il confronto fra le
quote riportate dai piani del primo progetto e quelle dei piani allegati alla
domanda di costruzione del 29 novembre 2004 non lascia spazio a dubbi di sorta.
Priva di fondamento è in particolare la tesi del ricorrente secondo cui il
sorpasso sarebbe soltanto di 50 cm.
2.4. Non essendo stati realizzati i
terrapieni previsti dal primo progetto ai lati dell'entrata all'autorimessa e
non essendo stati nemmeno approvati quelli previsti dai progetto respinto con
decisione 28 aprile 2004 (comunque inidonei a ridurre l'altezza nei limiti del
lecito siccome alti m 2.50 ad una distanza di 3 m dalla facciata), l'altezza
dello stabile verso la strada è attualmente di m 15.21, valore che scaturisce dalla
differenza fra la quota dell'entrata all'autorimessa (m 364.49 s/m.) e quella
del tetto (m 379.70 s/m.). Quando saranno realizzati i terrapieni previsti dal
progetto inizialmente approvato, l'altezza dell'immobile si ridurrà a m 13.71
(m 15.21 - 1.50). L'eccedenza di 71 cm non verrà dunque soppressa.
La questione non deve tuttavia essere
ulteriormente esaminata, poiché, come si vedrà qui appresso, la maggior altezza
dello stabile non deve essere conteggiata su quella del corpo tecnico sovrastante.
3.3.1. L'art. 43 cpv. 3 NAPR stabilisce che gli impianti tecnici
non sono computati nell'altezza massima. La norma codifica in sostanza la
prassi invalsa e riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che
esclude dal computo dell'altezza degli edifici, in quanto ingombri di scarsa
rilevanza, i corpi tecnici, ovvero i manufatti e gli impianti, che vengono realizzati
sui tetti allo scopo di assicurare il funzionamento degli immobili su cui
insistono.
Impianti tecnici ai sensi di questa disposizione non sono soltanto installazioni,
quali antenne ed attrezzature analoghe, ma anche opere edilizie in muratura, quali
comignoli e torrette destinate a racchiudere i macchinari degli ascensori o ad
assicurare l'uscita delle scale sul tetto. Impianti tecnici secondo la norma in
esame sono quindi le sovrastrutture che altri ordinamenti edilizi comunali
denominano corpi tecnici.
L'art. 43 cpv. 3 NAPR stabilisce che gli
impianti (corpi) tecnici sono esclusi dal computo dell'altezza massima.
Per altezza massima non è da intendere il limite d'altezza fissato dalle diverse
norme di zona, bensì l'ingombro verticale effettivo che determina l'altezza
degli edifici secondo l'art. 40 LE. Scopo dell'art. 43 cpv. 3 NAPR non è invero
quello di concedere un abbuono ai limiti d'altezza degli edifici fissati dalle
norme di zona, ma quello di escludere i corpi tecnici dal computo dell'altezza
degli edifici, che per principio va misurata in corrispondenza delle facciate,
ossia del perimetro esterno delle costruzioni.
L'art. 43 cpv. 3 NAPR non stabilisce
particolari limiti agli ingombri orizzontali dei corpi tecnici. Da questo
profilo, fa comunque stato il principio secondo cui, nella misura in cui
determinano un ingombro, possono essere ammessi soltanto se sono giustificati
dalla loro funzione, ovvero servono ad assicurare il funzionamento dell'immobile
sottostante.
La norma in esame fissa però un limite allo
sviluppo verticale di tali opere, disponendo che gli impianti tecnici non
possono superare, nelle zone residenziali, i m 2.00 oltre l'altezza massima degli
edifici.
Contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze, anche questa prescrizione supplementare non si riferisce
all'altezza massima degli edifici fissata dalle singole norme di zona, bensì
all'ingombro verticale effettivo, che fa stato per determinare l'altezza dell'edificio
concretamente considerato. Il limite d'altezza di 2.00 m va dunque misurato a
partire dalla copertura dell'edificio sottostante il corpo tecnico,
prescindendo dall'altezza effettiva dell'immobile.
Pur tenendo conto dei limiti posti dall'autonomia
comunale al potere di cognizione delle istanze di ricorso, l'interpretazione data
dal municipio a questa disposizione non può essere accreditata, poiché conteggiando
l'altezza dei corpi tecnici su quella degli edifici contraddice quella che
scaturisce già dalla prima frase dell'art. 43 cpv. 3 NAPR (gli impianti
tecnici non sono computati nell'altezza massima degli edifici).
3.2. Nell'ambito del ricorso inoltrato al
Consiglio di Stato contro le condizioni alle quali il municipio ha subordinato
la licenza edilizia, il dr. RI 1 ha anzitutto chiesto di essere autorizzato ad aumentare
le dimensioni del manufatto previsto sul tetto dal suo stabile, aumentandone l'altezza
e la superficie.
Modifiche dei progetti apportate in sede di
esame della domanda o di ricorso sono in genere ammesse soltanto se servono ad eliminare
un difetto, rendendole conformi al diritto. La modifica proposta dal ricorrente
in sede di ricorso al Consiglio di Stato non persegue questo scopo. Tanto il
municipio, quanto gli opponenti non hanno tuttavia sollevato eccezioni di
natura procedurale nei confronti di questa estensione del progetto. Nella
misura in cui si tratta di modifiche che rientrano nei limiti di una variante
di poco conto, non soggetta a nuova domanda di costruzione (art. 16 LE),
evidenti considerazioni di economia processuale giustificano un esame del merito.
3.2.1. La prima modifica riguarda l'aumento
di 70 cm dell'altezza del corpo edilizio previsto sul tetto, che verrebbe
portata da quella di m 1.30 indicata nella domanda di costruzione del 19 agosto
2005, a m 2.00.
Per i motivi illustrati al precedente
considerando (3.1), il fatto che l'altezza dell'edificio sottostante superi di
71 cm quella massima ammessa dall'art. 11 NAPR non permette di negare la
licenza, poiché, come l'altezza dei corpi tecnici non è computata su quella degli
edifici su cui sorgono (art. 43 cpv. 3 NAPR), eventuali eccedenze di altezza di
quest'ultimi non possono essere dedotte dall'altezza di questi manufatti. La
tesi del municipio di portare la maggior altezza dello stabile in deduzione
dell'altezza del corpo edilizio in discussione contraddice l'art. 43 cpv. 3
NAPR secondo cui i corpi tecnici non sono computati sull'altezza degli edifici.
3.2.2. Il dr. RI 1 chiede poi di ampliare orizzontalmente
il corpo tecnico, aumentandone le dimensioni da m 9.02 x 2.185 previsti dalla
domanda di costruzione a m 5.20 x 4.40 previsti dal progetto approvato con
licenza del 3 maggio 2004. La domanda va respinta, poiché le dimensioni del
corpo edilizio previste dal primo progetto eccedono manifestamente quanto
occorre per assicurare l'accesso al tetto attraverso le scale e mediante l'ascensore.
La significativa violazione materiale posta in essere dal ricorrente innalzando
lo stabile di 71 cm oltre il limite d'altezza fissato dall'art. 11 NAPR,
esclude d'altro canto che possa invocare con successo la licenza del 3 maggio
2004 rilasciatagli dal municipio. L'interesse pubblico e dei vicini all'attuazione
del diritto oggettivo in quanto riferito al dimensionamento orizzontale dei
corpi tecnici prevale in ogni caso sull'affidamento che può aver riposto in essa.
Con la decisione qui impugnata il municipio
ha imposto di ridurre da m 9.02 a m 7.02 la lunghezza del manufatto, eliminando
dei vani di cui non è specificata la funzione. Non sussistendo validi motivi
per realizzare vani più ampi di quanto occorre per assicurare l'accesso al
tetto, il ridimensionamento imposto dall'autorità comunale va senz'altro
confermato.
3.2.2. Conforme al diritto è anche il
diniego della licenza per la posa di un parapetto in vetro in arretramento
rispetto al filo della facciata. Tenuto conto che i piani delle facciate
allegati alla domanda di costruzione nemmeno lo raffigurano, la decisione del
municipio di considerarlo alla stregua di un ingombro computabile sull'altezza
dell'immobile appare del tutto sostenibile.
Resta riservato al ricorrente di chiedere
semmai il permesso di posare in arretramento rispetto al filo delle facciate
una semplice ringhiera tubolare, sorretta da elementi verticali dello stesso
tipo, adeguatamente distanziati fra loro.
Per motivi di sicurezza, va quindi confermata
anche la disposizione del municipio che limita l'agibilità del tetto ai soli
lavori di manutenzione.
4. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso è parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la decisione
municipale nei limiti indicati nei precedenti considerandi.
La tassa di giustizia è suddivisa fra il
ricorrente ed i resistenti proporzionalmente al rispettivo grado di
soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso in lite per
esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari.
Le ripetibili, anch'esse commisurate al
grado di soccombenza ed alla gravità degli abusi commessi dal ricorrente, sono
invece poste a carico del comune e dei resistenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 41 LE; 11, 43 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 17 ottobre 2006 del Consiglio di
Stato (n. 5060) è annullata;
1.2.
Fatti
i punti 3.3.1 e 3.3.3. della licenza edilizia 19
ottobre 2005 del municipio di CO 1 sono annullati e riformati nel senso che il
manufatto sul tetto non potrà essere di dimensioni superiori a m 7.02 x 2.18 x
2.00.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei tre vicini resistenti nella misura di
fr. 100.- ciascuno e del ricorrente per la differenza (fr. 1'200.-).
3. Il comune
di __________ ed i tre vicini resistenti rifonderanno al ricorrente fr. 100.-
ciascuno a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione
a:
;
;
;
;
e;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
3.
CO 3
4.
CO 4
5.
CO 5
6.
CO 6
7.
CO 7
8.
CO 8
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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