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Decisione

52.2006.36

Ripristino parziale di un muro di sostegno eretto lungo il confine

26 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti, richiamandosi ad un precedente giudizio di questo tribunale

(parz. pubbl. in RDAT II-1996 n. 35), il fatto che l'art. 40 cpv. 2 LE non sia

applicabile alle opere di sistemazione dei terreni in pendio come quelle in

esame non significa ancora che le loro altezze non debbano essere sommate, in

particolare quando, come nella fattispecie, tali manufatti sorgono verticalmente

sul confine e sono perciò senz'altro configurabili come muri di cinta. Non può

d'altra parte essere condivisa nemmeno la tesi del municipio secondo cui l'altezza

del nuovo manufatto andrebbe misurata a partire dalla quota del terreno

naturale retrostante il vecchio muro prima del colmataggio. L'ordinamento edilizio

di Porza non ha infatti recepito l'art. 134 cpv. 3 LAC secondo cui l'altezza

dei muri di cinta va misurata dal piano più alto se i fondi confinanti non si

trovano sullo stesso piano.

Ne discende che la licenza poteva essere

rilasciata soltanto nella misura in cui gli elementi prefabbricati sovrapposti

al muro preesistente non superano l'altezza di m 2.50 misurata dal campo della

strada sottostante.

3. 3.1.

Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle

opere eseguite in contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le

differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico (cpv. 1).

Un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica

quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando

questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio di

proporzionalità (cpv. 2). Il principio di legalità e quello di uguaglianza

esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione in contrasto con il

diritto materiale siano per principio fatte rettificare o demolire (RDAT 1979,

n. 77; Scolari, Commentario, 2a ed., n. 1277). Ammettere il contrario significherebbe

premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e suscitare

l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto

(DTF 100 I a 348). Non tutte le violazioni materiali richiamano l'adozione di

misure di ripristino. Eccezioni si giustificano per tenere conto del principio

di proporzionalità. Violazioni materiali di minima entità e senza rilevanza per

l'interesse pubblico o per quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente

tollerate, quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al

principio di proporzionalità. Ove la misura del ripristino risulti impossibile

o sproporzionata, il municipio infligge una sanzione pecuniaria, il cui

ammontare deve essere superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura

economica che può derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE).

3.2. In

Considerandi

concreto, la violazione materiale dell'altezza massima non è certo irrilevante.

Oltrepassando i 4 m, l'altezza del muro in contestazione si scosta infatti

considerevolmente dal limite di m 2.50. Particolarmente leso appare l'interesse

del vicino qui resistente, che dovrebbe tollerare l'esistenza di un'opera il

cui ingombro appare tutto sommato molto importante, di poco inferiore a quello

rappresentato da un edificio. D'altra parte, il ripristino della legalità non

comporta inconvenienti sproporzionati per i ricorrenti. Il ridimensionamento

del manufatto appare facilmente attuabile, ritenuto in particolare che esso è

stato realizzato a secco con elementi prefabbricati di dimensioni contenute. In

simili circostanze, la rimozione dell'intero manufatto ad eccezione delle prime

tre file di mattoni appare del tutto giustificata. La presenza di opere

analoghe sui fondi di alcuni vicini non giova ai ricorrenti. Ammesso che il

municipio li abbia effettivamente autorizzati, non sono comunque dati gli

estremi per invocare con successo la parità di trattamento nell'illegalità,

poiché non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva del diritto che

permetta di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a

quello di legalità. Diversamente da quanto sostiene il resistente, la sicurezza

del vecchio muro sembra essere garantita nonostante la presenza del manufatto

in contestazione (cfr. referto peritale ing. Fusi del 13 dicembre 2004). A

maggior ragione lo sarà dopo l'ampia misura di ripristino prospettata nel

giudizio impugnato, che qui viene confermato.

4.

Il

giudizio impugnato appare tuttavia censurabile, nella misura in cui ha accolto

integralmente il ricorso interposto da CO 1. Contrariamente a quanto postulato

dal resistente, che pretendeva la rimozione integrale dell'opera, il Consiglio

di Stato l'ha parzialmente autorizzata fino ad un'altezza di 2.50 m rispetto

alla strada. Entro questi limiti il suo ricorso andava respinto. L'Esecutivo

cantonale avrebbe perciò dovuto porre in parte a suo carico le tasse di

giustizia come pure le ripetibili a favore degli insorgenti, patrocinati da un

legale. I ricorrenti non hanno tuttavia espressamente chiesto la rifusione

delle ripetibili ridotte della precedente istanza. Dato che è vincolato alle

domande di causa delle parti, questo tribunale non può perciò attribuirle

d'ufficio (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 31, n. 1b).

Del

resto, i ricorrenti non possono però seriamente affermare di essere stati solo

parzialmente soccombenti, perché il Consiglio di Stato avrebbe dato loro

ragione, annullando la sanzione pecuniaria inflitta dal municipio. La sanzione

pecuniaria è stata invero annullata, ma l'Esecutivo cantonale ha ordinato la

rimozione quasi integrale del manufatto in contestazione.

5.

Seppure in

minima parte, il ricorso va dunque accolto. Di conseguenza, il giudizio

impugnato deve essere riformato nel senso che la tassa di giustizia davanti

alla precedente istanza è suddivisa fra le parti proporzionalmente al

rispettivo grado di soccombenza.

La tassa di giustizia di questa sede è

suddivisa fra le parti secondo il medesimo criterio. Il resistente verserà ai

ricorrenti un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 43, 45 LE; 134 LAC; 13 NAPR di

Porza; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione 10 gennaio 2006

(n. 70) del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue:

"1. Entrambi

i ricorsi sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1.

la risoluzione 3 ottobre 2005 del municipio

di Porza è annullata nella misura in cui autorizza il mantenimento del muro di

elementi prefabbricati oltre l'altezza di m 2.50 misurata dalla strada.

1.2.

gli atti vengono rinviati al municipio di

Porza affinché ordini la rettifica del manufatto, riducendolo sino ai primi tre

elementi posati sopra il muro preesistente.

2. La tassa di giustizia di fr. 700.– è

posta a carico di RI 1 in solido nella misura di fr. 500.–. La differenza (fr.

200.–), è posta a carico di CO 1."

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido nella misura

di fr. 900.–. La differenza è posta a carico del resistente CO 1, che rifonderà

ai ricorrenti fr. 100.– a titolo di ripetibili di questa istanza.

3. Intimazione

a:

,

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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