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Decisione

52.2006.360

Revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi per aver perso la padronanza del veicolo

29 gennaio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato il 12 aprile 1966, ha conseguito la li-

cenza di condurre veicoli

a motore nell’ottobre del 1985. Nel 1987 e nel 1993 ha subito due ammonimenti

per dei superamenti dei limiti di velocità. Nel 1992 gli è stata revocata la

licenza per un mese e quindici giorni in quanto aveva circolato con un motoveicolo

sprovvisto della patente necessaria per quel mezzo, aveva trasportato

abusivamente un passeggero ed effettuato una manovra di sorpasso oltre la linea

di sicurezza.

B.

Il 12 dicembre 2005, verso le ore 03.50, il

ricorrente ha perso la padronanza del veicolo sul quale viaggiava (di proprietà

del suo datore di lavoro) immettendosi nella rotonda di via __________ a __________,

ed ha cozzato contro un palo dell’illuminazione posto al centro

dell’intersezione. Egli ha susseguentemente abbandonato il luogo dell’incidente

senza avvisare le competenti autorità.

A

seguito di tali avvenimenti il 18 maggio 2006 la Sezione della circolazione ha

revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di tre mesi,

autorizzandolo comunque in tale periodo a guidare i veicoli della categoria

speciale F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.

1 lett. a, 16c cpv. 2 lett.a LCStr e 33 cpv. 1 OAC.

C. In relazione

ai medesimi fatti, il 5 settembre 2006 la Pretura penale ha prosciolto RI 1 dall’accusa

di guida in stato d’inattitudine, ritenendolo però colpevole d’infrazione alle

norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’infortunio ed elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida. Il ricorrente è stato

quindi condannato alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni e al pagamento di una multa di fr. 1000.-. Tale

decisone è cresciuta in giudicato.

D. Con giudizio 24 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha respinto

l’impugnativa presentata da RI 1 contro il provvedimento dipartimentale di

revoca. Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata

all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di

non potersi scostare dai contenuti della decisione 5 settembre 2006 della

Pretura penale. Donde l’assodata sussistenza di un’infrazione grave ai sensi

dell’art. 16c cpv.1 lett. d LCStr tale da imporre una revoca della patente

della durata minima di tre mesi.

E. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge ora davanti al

Tribunale amministrativo chiedendone l'annul-

lamento.

In via subordinata, l’insorgente chiede che gli venga applicato un semplice ammonimento.

Il

ricorrente, sottolineando come la decisione del giudice penale lo abbia

prosciolto dall’accusa di guida in stato di inattitudine, ritiene che non gli

possa essere rimproverata alcuna infrazione grave alle norme della circolazione.

L’incidente occorsogli è da ricondurre a un episodio isolato di sincope e non è

da riferire a nessuna sua colpa. Ciò che ne è susseguito (mancato avviso delle

autorità e allontanamento dal luogo dell’incidente) è frutto dello stato di

shock e spavento provocato dal sinistro. Infine sostiene che il Governo ha

omesso di tenere in debita considerazione tutti gli aspetti che la legge impone

per la valutazione della durata del provvedimento di revoca.

F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art.10

cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione

attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica

(art. 43 PAmm).

Il gravame,

tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori

(art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso,

non occorre sentire il ricorrente, richiamare dalla Pretura penale l’intero incarto

penale (inc.n.10.2006.96), effettuare una perizia medica o una perizia tecnica

sull’incidente.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale

autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in

cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in

particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha

omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla

difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più

attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di

prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli

già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto

disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre

2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2; DTF 121 II 214, consid. 3a).

2.2

Ora,

nel caso in esame, il ricorrente ha di fatto accettato la sentenza 5 settembre

2006.

della Pretura penale, non avendo contro di essa inoltrato alcun ricorso

all’autorità giudiziaria superiore. Così facendo, egli ne ha quindi

implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per cui risulta

inutile assumere in questa sede altre prove.

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l’ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la

durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,

segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità

professionale a far uso del veicolo. La durata minima della revoca non può

tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova

LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza

dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare,

commette un’infrazione grave colui che intenzionalmente si oppone o si sottrae

alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato

dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame

completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv.1

lett. d LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre

deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.a LCStr).

3.2

Nel

concreto caso il Pretore penale ha ritenuto il ricorrente colpevole di infrazione

alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso di

infortunio, così come di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità

alla guida ex art. 91a cpv. 1 LCStr. RI 1 ha infatti abbandonato il

luogo dell’incidente e si è reso momentaneamente irreperibile, dovendo

presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso

alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti (cfr. sentenza Pretura

penale del 5 settembre 2006).

3.3

Come

si è detto, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della

licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto

contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217

consid. 3a e 123 II 97). Ne segue che a nulla giova ora al ricorrente invocare

una sua presunta irresponsabilità dovuta a shock o a spavento. I fatti al

riguardo sono già stati stabiliti in maniera vincolante dal Pretore penale.

Il

Tribunale federale ha però anche statuito che nell’applicazione del diritto

l’autorità amministrativa competente è legata alla valutazione giuridica della

fattispecie compiuta in sede penale allorquando tale valutazione dipende fortemente

dall’apprezzamento di fatti che il giudice penale meglio conosce rispetto

all’autorità amministrativa (DTF 120 Ib 312 consid. 4b, 119 Ib 158 consid. 3

c/bb). Ciò è proprio quello che si avvera nel caso concreto. Il giudice penale

ha infatti proceduto all’audizione di testi. La sua valutazione giuridica non

poggia quindi unicamente sull’esame degli atti redatti dalla polizia, bensì su

conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento penale.

Ne

discende che l’autorità di prime cure non poteva scostarsi da quanto stabilito

a livello giuridico in sede penale (violazione dell'art. 91a cpv. 1

LCStr).

3.4

Un

reato di questo genere è un’infrazione grave (art. 16c cpv.1 lett. d

LCStr), che deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente

di almeno tre mesi (art.16c cpv. 2 lett. a LCStr).

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l’art. 16c LCStr il

provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato, già solo

per questo motivo deve essere confermato da questo tribunale.

A nulla

giova al ricorrente invocare la sua presunta buona reputazione quale conducente

e la necessità professionale di possedere la licenza di condurre, dato che in

termini di durata del provvedimenti inflitto, questo tribunale (come d’altronde

l’autorità di prime cure) non può discostarsi dal minimo previsto dalla legge.

Un

provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi

dell’insorgente, è conforme al diritto e rispettoso del principio della

proporzionalità.

4.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia

e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 91a, 33 OAC, 10 LALCStr, 3,

18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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