52.2006.360
Revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi per aver perso la padronanza del veicolo
29 gennaio 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.360
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi per aver perso la padronanza del veicolo
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
Incarto n.
52.2006.360
Lugano
29 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 24 ottobre 2006 (no. 5217) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 18 maggio 2006 con cui la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli
a motore per la durata di tre mesi;
vista la risposta 21 novembre
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, nato il 12 aprile 1966, ha conseguito la li-
cenza di condurre veicoli
a motore nell’ottobre del 1985. Nel 1987 e nel 1993 ha subito due ammonimenti
per dei superamenti dei limiti di velocità. Nel 1992 gli è stata revocata la
licenza per un mese e quindici giorni in quanto aveva circolato con un motoveicolo
sprovvisto della patente necessaria per quel mezzo, aveva trasportato
abusivamente un passeggero ed effettuato una manovra di sorpasso oltre la linea
di sicurezza.
B.
Il 12 dicembre 2005, verso le ore 03.50, il
ricorrente ha perso la padronanza del veicolo sul quale viaggiava (di proprietà
del suo datore di lavoro) immettendosi nella rotonda di via __________ a __________,
ed ha cozzato contro un palo dell’illuminazione posto al centro
dell’intersezione. Egli ha susseguentemente abbandonato il luogo dell’incidente
senza avvisare le competenti autorità.
A
seguito di tali avvenimenti il 18 maggio 2006 la Sezione della circolazione ha
revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di tre mesi,
autorizzandolo comunque in tale periodo a guidare i veicoli della categoria
speciale F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.
1 lett. a, 16c cpv. 2 lett.a LCStr e 33 cpv. 1 OAC.
C. In relazione
ai medesimi fatti, il 5 settembre 2006 la Pretura penale ha prosciolto RI 1 dall’accusa
di guida in stato d’inattitudine, ritenendolo però colpevole d’infrazione alle
norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’infortunio ed elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida. Il ricorrente è stato
quindi condannato alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni e al pagamento di una multa di fr. 1000.-. Tale
decisone è cresciuta in giudicato.
D. Con giudizio 24 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha respinto
l’impugnativa presentata da RI 1 contro il provvedimento dipartimentale di
revoca. Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata
all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di
non potersi scostare dai contenuti della decisione 5 settembre 2006 della
Pretura penale. Donde l’assodata sussistenza di un’infrazione grave ai sensi
dell’art. 16c cpv.1 lett. d LCStr tale da imporre una revoca della patente
della durata minima di tre mesi.
E. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale amministrativo chiedendone l'annul-
lamento.
In via subordinata, l’insorgente chiede che gli venga applicato un semplice ammonimento.
Il
ricorrente, sottolineando come la decisione del giudice penale lo abbia
prosciolto dall’accusa di guida in stato di inattitudine, ritiene che non gli
possa essere rimproverata alcuna infrazione grave alle norme della circolazione.
L’incidente occorsogli è da ricondurre a un episodio isolato di sincope e non è
da riferire a nessuna sua colpa. Ciò che ne è susseguito (mancato avviso delle
autorità e allontanamento dal luogo dell’incidente) è frutto dello stato di
shock e spavento provocato dal sinistro. Infine sostiene che il Governo ha
omesso di tenere in debita considerazione tutti gli aspetti che la legge impone
per la valutazione della durata del provvedimento di revoca.
F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art.10
cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione
attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica
(art. 43 PAmm).
Il gravame,
tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso,
non occorre sentire il ricorrente, richiamare dalla Pretura penale l’intero incarto
penale (inc.n.10.2006.96), effettuare una perizia medica o una perizia tecnica
sull’incidente.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in
cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla
difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre
2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2; DTF 121 II 214, consid. 3a).
2.2
Ora,
nel caso in esame, il ricorrente ha di fatto accettato la sentenza 5 settembre
2006.
della Pretura penale, non avendo contro di essa inoltrato alcun ricorso
all’autorità giudiziaria superiore. Così facendo, egli ne ha quindi
implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per cui risulta
inutile assumere in questa sede altre prove.
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l’ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la
durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,
segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità
professionale a far uso del veicolo. La durata minima della revoca non può
tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova
LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza
dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare,
commette un’infrazione grave colui che intenzionalmente si oppone o si sottrae
alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato
dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame
completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv.1
lett. d LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre
deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.a LCStr).
3.2
Nel
concreto caso il Pretore penale ha ritenuto il ricorrente colpevole di infrazione
alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso di
infortunio, così come di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità
alla guida ex art. 91a cpv. 1 LCStr. RI 1 ha infatti abbandonato il
luogo dell’incidente e si è reso momentaneamente irreperibile, dovendo
presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso
alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti (cfr. sentenza Pretura
penale del 5 settembre 2006).
3.3
Come
si è detto, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217
consid. 3a e 123 II 97). Ne segue che a nulla giova ora al ricorrente invocare
una sua presunta irresponsabilità dovuta a shock o a spavento. I fatti al
riguardo sono già stati stabiliti in maniera vincolante dal Pretore penale.
Il
Tribunale federale ha però anche statuito che nell’applicazione del diritto
l’autorità amministrativa competente è legata alla valutazione giuridica della
fattispecie compiuta in sede penale allorquando tale valutazione dipende fortemente
dall’apprezzamento di fatti che il giudice penale meglio conosce rispetto
all’autorità amministrativa (DTF 120 Ib 312 consid. 4b, 119 Ib 158 consid. 3
c/bb). Ciò è proprio quello che si avvera nel caso concreto. Il giudice penale
ha infatti proceduto all’audizione di testi. La sua valutazione giuridica non
poggia quindi unicamente sull’esame degli atti redatti dalla polizia, bensì su
conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento penale.
Ne
discende che l’autorità di prime cure non poteva scostarsi da quanto stabilito
a livello giuridico in sede penale (violazione dell'art. 91a cpv. 1
LCStr).
3.4
Un
reato di questo genere è un’infrazione grave (art. 16c cpv.1 lett. d
LCStr), che deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente
di almeno tre mesi (art.16c cpv. 2 lett. a LCStr).
Se ne
deve concludere che, tornando applicabile l’art. 16c LCStr il
provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato, già solo
per questo motivo deve essere confermato da questo tribunale.
A nulla
giova al ricorrente invocare la sua presunta buona reputazione quale conducente
e la necessità professionale di possedere la licenza di condurre, dato che in
termini di durata del provvedimenti inflitto, questo tribunale (come d’altronde
l’autorità di prime cure) non può discostarsi dal minimo previsto dalla legge.
Un
provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi
dell’insorgente, è conforme al diritto e rispettoso del principio della
proporzionalità.
4.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 91a, 33 OAC, 10 LALCStr, 3,
18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster