52.2006.361
Multa LEPIC
3 aprile 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.361
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, TRAM
Titolo:
Multa LEPIC
MULTA
art. 4 cpv. 1 LEPIC
art. 16 LEPIC
Incarto n.
52.2006.361
Lugano
3 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale
cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 novembre 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 18 ottobre 2006 con cui la
Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della
professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) le ha inflitto una multa di
fr. 1'000.- per violazione della legge;
vista
la risposta 22 novembre della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ditta __________,
__________, è appaltatrice delle opere di impresario costruttore per
l’edificazione di due case monofamigliari a __________ (part. __________ e __________).
Tale ditta, non essendo iscritta all’albo cantonale delle imprese, ha subappaltato
Fatti
i lavori alla RI 1, __________, regolarmente iscritta all’albo.
B. Il 16 marzo
2006, constatata la presenza sul cantiere di 2 operai indipendenti e di 4
operai stipendiati dalla __________, la CV-LEPIC ha ordinato la sospensione dei
lavori. Tale provvedimento è stato confermato da questo tribunale, che ha
respinto il ricorso presentato dalla __________ contro il provvedimento adottato
(STA del 22 giugno 2006, inc__________).
C. Per i
medesimi fatti, il 12 aprile 2006 la CV-LEPIC ha intimato un rapporto di contravvenzione
alla ricorrente. Il 25 aprile 2006, la Commissione ha poi autorizzato la ditta RI
1 a proseguire i lavori di impresario costruttore a condizione che sui cantieri
vi fosse una maggioranza di manodopera ad essa riconducibile. Il 30 maggio 2006
l’insorgente ha comunicato alla Commissione di aver sospeso i lavori.
D. Sulla
scorta del rapporto di contravvenzione e delle osservazioni inoltrate
dall’insorgente, il 18 ottobre 2006 la CV-LEPIC le ha inflitto una multa di fr.
1'000.-. In particolare il subappalto dei lavori è stato ritenuto fittizio, in
quanto volto unicamente ad aggirare l’impedimento legale dovuto al fatto che la
__________ non è iscritta all’albo delle imprese. Pertanto, fino al 25 aprile
2006, l’insorgente, offrendosi come prestanome affinché la __________ potesse
continuare i lavori, avrebbe violato gli obblighi che la LEPIC impone
all’impresario costruttore.
E. Contro
questa decisione, il 9 novembre 2006 la RI 1 è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento. In sostanza la ricorrente
contesta l’assunto secondo il quale il subappalto dei lavori era fittizio. A
comprova della sua esistenza, e del lavoro svolto dall’insorgente, ci sarebbero
le numerose lettere agli atti con cui essa rivendicava nei confronti della __________,
il pagamento delle prestazioni effettuate fino al 25 aprile e al 30 maggio 2006.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone la CV-LEPIC, che ribadisce le proprie perplessità circa
l’effettività del contratto di subappalto. Ulteriori osservazioni verranno –
per quanto necessario – riprese in seguito.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3
LEPIC). La legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono certe (art. 43 e 46 cpv. 1 PAmm). Il gravame è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Sono
considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone
e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono
lavori di sopra- e sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni
artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L’esercizio della
professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2
LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio
della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate
condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati disposti degli art. 3 cpv. 2
e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere lavori di sopra e
sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace
all’applicazione della LEPIC l’esecuzione a titolo professionale di lavori di
modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche
da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza
l’ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i
lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30'000.- (art.
4.
cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita
dalla CV-LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e/o la
radiazione dall’albo (art. 16 LEPIC).
3.
Dai
contratti di subappalto 18 gennaio 2006, si evince che alla ricorrente sono
state subappaltate opere da capomastro per
fr. 170'000.- (per la part. __________), rispettivamente per fr. 190'000.-(per
la part. __________). È quindi evidente che la LEPIC trova piena applicazione
sia per la natura delle opere (da capomastro) che per il valore preventivato
delle stesse (superiore a fr. 30'000.-).
4.
Dagli art.
4.
cpv. 1 e cpv. 2 LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte
all’albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il
prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da
snaturare l’identità dell’impresa ( cfr. in tal senso art. 37 RLCPubb).
Nel caso
concreto, il 10 e il 23 marzo 2006 la CV-LEPIC ha esperito due sopralluoghi
presso le part. __________ e __________ RFD di __________, grazie ai quali si è
appurata la presenza in loco di due operai indipendenti e di quattro operai stipendiati
dalla __________. In occasione di uno dei due sopralluoghi, si sono inoltre
notati diversi macchinari della __________.
Orbene,
anche volendo ritenere che i due operai indipendenti trovati sul posto in data
10.
marzo 2006 lavorassero per la ricorrente, e che la __________ abbia unicamente
prestato i suoi operai ed i suoi macchinari alla ricorrente, tale appoggio ha assunto
proporzioni tali da snaturare completamente la natura dell’impresa. La presenza
sul cantiere di una maggioranza di manodopera non appartenente alla ricorrente,
nonché di macchinari non di sua proprietà, impedisce di asserire che sul cantiere
operasse prevalentemente l’insorgente. Appare più realistico affermare che il
cantiere era gestito e sottostava alla responsabilità della __________. Ciò
viene d’altronde confermato dalla stessa ricorrente. Da un suo scritto del 19
luglio 2006 si apprende infatti che essa ha unicamente messo a disposizione la
manodopera, mentre la perfetta esecuzione dei lavori competeva alla
direzione e responsabilità della __________. Concetto questo ribadito nell’istanza
di iscrizione dell’ipoteca legale inoltrata il 7 agosto 2006 dalla ricorrente
alla Pretura di __________, dove si precisa che la coordinazione della
manodopera era di esclusiva competenza della __________.
In simili
circostanze, appare evidente che il ruolo sostenuto dalla __________ nella
gestione dei cantieri era (fino almeno al 25 aprile 2006) di proporzioni tali
da svuotare di qualsiasi contenuto il contratto di subappalto.
A nulla
giova alla ricorrente invocare i propri scritti indirizzati alla __________ onde
cercare di comprovare l’efficacia del contratto ed il ruolo preponderante da
essa svolto. Tali scritti, come d’altronde tutti gli atti di causa, non
dimostrano affatto la presenza preponderante sul cantiere di operai e di
macchinari dell’insorgente ed un presunto ruolo di responsabilità da essa
detenuto fino al 25 aprile 2006.
In
conclusione, la ricorrente ha violato i disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 e 2
LEPIC.
5.
La
ricorrente lamenta il fatto di non aver ricevuto comunicazione da parte della
CV-LEPIC circa l’assunzione agli atti della corrispondenza intercorsa tra di
essa e la __________, e quindi di non aver potuto esaminare gli atti di causa.
Al riguardo si osserva che lo scritto 14 settembre 2006, con cui la CV-LEPIC
informava l’insorgente circa l’acquisizione della documentazione poc’anzi
citata, è stato regolarmente intimato per raccomandata. Esso è stato però ritornato
in quanto non ritirato. Ne segue che la mancata conoscenza degli atti di causa
è imputabile all’insorgente. Cade quindi nel vuoto la censura di violazione del
diritto di essere sentito sollevata in questa sede.
6.
Da ultimo
rimane da verificare l’adeguatezza della multa inflitta. Questo tribunale non
può che condividere l’opinione della CV-LEPIC, secondo la quale la colpa
imputabile all’insorgente è grave, considerato che, come impresario attivo da
anni nel settore, il titolare sicuramente conosceva l’esistenza della LEPIC e
degli obblighi in essa contenuti. La multa risulta proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti stabiliti dalla legge.
7.
Il ricorso
va pertanto respinto, con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.
La tassa
di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 LEPIC;
18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
terzi
implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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