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Decisione

52.2006.361

Multa LEPIC

3 aprile 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori alla RI 1, __________, regolarmente iscritta all’albo.

B. Il 16 marzo

2006, constatata la presenza sul cantiere di 2 operai indipendenti e di 4

operai stipendiati dalla __________, la CV-LEPIC ha ordinato la sospensione dei

lavori. Tale provvedimento è stato confermato da questo tribunale, che ha

respinto il ricorso presentato dalla __________ contro il provvedimento adottato

(STA del 22 giugno 2006, inc__________).

C. Per i

medesimi fatti, il 12 aprile 2006 la CV-LEPIC ha intimato un rapporto di contravvenzione

alla ricorrente. Il 25 aprile 2006, la Commissione ha poi autorizzato la ditta RI

1 a proseguire i lavori di impresario costruttore a condizione che sui cantieri

vi fosse una maggioranza di manodopera ad essa riconducibile. Il 30 maggio 2006

l’insorgente ha comunicato alla Commissione di aver sospeso i lavori.

D. Sulla

scorta del rapporto di contravvenzione e delle osservazioni inoltrate

dall’insorgente, il 18 ottobre 2006 la CV-LEPIC le ha inflitto una multa di fr.

1'000.-. In particolare il subappalto dei lavori è stato ritenuto fittizio, in

quanto volto unicamente ad aggirare l’impedimento legale dovuto al fatto che la

__________ non è iscritta all’albo delle imprese. Pertanto, fino al 25 aprile

2006, l’insorgente, offrendosi come prestanome affinché la __________ potesse

continuare i lavori, avrebbe violato gli obblighi che la LEPIC impone

all’impresario costruttore.

E. Contro

questa decisione, il 9 novembre 2006 la RI 1 è insorta davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento. In sostanza la ricorrente

contesta l’assunto secondo il quale il subappalto dei lavori era fittizio. A

comprova della sua esistenza, e del lavoro svolto dall’insorgente, ci sarebbero

le numerose lettere agli atti con cui essa rivendicava nei confronti della __________,

il pagamento delle prestazioni effettuate fino al 25 aprile e al 30 maggio 2006.

F. All’accoglimento

del ricorso si oppone la CV-LEPIC, che ribadisce le proprie perplessità circa

l’effettività del contratto di subappalto. Ulteriori osservazioni verranno –

per quanto necessario – riprese in seguito.

Considerato, in diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3

LEPIC). La legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono certe (art. 43 e 46 cpv. 1 PAmm). Il gravame è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Sono

considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone

e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono

lavori di sopra- e sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni

artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L’esercizio della

professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2

LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio

della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate

condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati disposti degli art. 3 cpv. 2

e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere lavori di sopra e

sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace

all’applicazione della LEPIC l’esecuzione a titolo professionale di lavori di

modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche

da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza

l’ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i

lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30'000.- (art.

4.

cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita

dalla CV-LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e/o la

radiazione dall’albo (art. 16 LEPIC).

3.

Dai

contratti di subappalto 18 gennaio 2006, si evince che alla ricorrente sono

state subappaltate opere da capomastro per

fr. 170'000.- (per la part. __________), rispettivamente per fr. 190'000.-(per

la part. __________). È quindi evidente che la LEPIC trova piena applicazione

sia per la natura delle opere (da capomastro) che per il valore preventivato

delle stesse (superiore a fr. 30'000.-).

4.

Dagli art.

4.

cpv. 1 e cpv. 2 LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte

all’albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il

prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da

snaturare l’identità dell’impresa ( cfr. in tal senso art. 37 RLCPubb).

Nel caso

concreto, il 10 e il 23 marzo 2006 la CV-LEPIC ha esperito due sopralluoghi

presso le part. __________ e __________ RFD di __________, grazie ai quali si è

appurata la presenza in loco di due operai indipendenti e di quattro operai stipendiati

dalla __________. In occasione di uno dei due sopralluoghi, si sono inoltre

notati diversi macchinari della __________.

Orbene,

anche volendo ritenere che i due operai indipendenti trovati sul posto in data

10.

marzo 2006 lavorassero per la ricorrente, e che la __________ abbia unicamente

prestato i suoi operai ed i suoi macchinari alla ricorrente, tale appoggio ha assunto

proporzioni tali da snaturare completamente la natura dell’impresa. La presenza

sul cantiere di una maggioranza di manodopera non appartenente alla ricorrente,

nonché di macchinari non di sua proprietà, impedisce di asserire che sul cantiere

operasse prevalentemente l’insorgente. Appare più realistico affermare che il

cantiere era gestito e sottostava alla responsabilità della __________. Ciò

viene d’altronde confermato dalla stessa ricorrente. Da un suo scritto del 19

luglio 2006 si apprende infatti che essa ha unicamente messo a disposizione la

manodopera, mentre la perfetta esecuzione dei lavori competeva alla

direzione e responsabilità della __________. Concetto questo ribadito nell’istanza

di iscrizione dell’ipoteca legale inoltrata il 7 agosto 2006 dalla ricorrente

alla Pretura di __________, dove si precisa che la coordinazione della

manodopera era di esclusiva competenza della __________.

In simili

circostanze, appare evidente che il ruolo sostenuto dalla __________ nella

gestione dei cantieri era (fino almeno al 25 aprile 2006) di proporzioni tali

da svuotare di qualsiasi contenuto il contratto di subappalto.

A nulla

giova alla ricorrente invocare i propri scritti indirizzati alla __________ onde

cercare di comprovare l’efficacia del contratto ed il ruolo preponderante da

essa svolto. Tali scritti, come d’altronde tutti gli atti di causa, non

dimostrano affatto la presenza preponderante sul cantiere di operai e di

macchinari dell’insorgente ed un presunto ruolo di responsabilità da essa

detenuto fino al 25 aprile 2006.

In

conclusione, la ricorrente ha violato i disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 e 2

LEPIC.

5.

La

ricorrente lamenta il fatto di non aver ricevuto comunicazione da parte della

CV-LEPIC circa l’assunzione agli atti della corrispondenza intercorsa tra di

essa e la __________, e quindi di non aver potuto esaminare gli atti di causa.

Al riguardo si osserva che lo scritto 14 settembre 2006, con cui la CV-LEPIC

informava l’insorgente circa l’acquisizione della documentazione poc’anzi

citata, è stato regolarmente intimato per raccomandata. Esso è stato però ritornato

in quanto non ritirato. Ne segue che la mancata conoscenza degli atti di causa

è imputabile all’insorgente. Cade quindi nel vuoto la censura di violazione del

diritto di essere sentito sollevata in questa sede.

6.

Da ultimo

rimane da verificare l’adeguatezza della multa inflitta. Questo tribunale non

può che condividere l’opinione della CV-LEPIC, secondo la quale la colpa

imputabile all’insorgente è grave, considerato che, come impresario attivo da

anni nel settore, il titolare sicuramente conosceva l’esistenza della LEPIC e

degli obblighi in essa contenuti. La multa risulta proporzionata alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti stabiliti dalla legge.

7.

Il ricorso

va pertanto respinto, con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa

di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 LEPIC;

18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

terzi

implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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