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Decisione

52.2006.367

Revoca di un permesso di dimora

20 febbraio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino serbomontenegrino (Kosovo) di etnia rom RI 1 (1955) è entrato in

Svizzera il 26 settembre 2003, depositando tre giorni dopo una domanda d'asilo.

Il 3 dicembre 2004, egli si è sposato a __________

con la cittadina elvetica __________ (1958). A seguito del matrimonio, ha

ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 2 dicembre

2006, e nel contempo ha ritirato la propria domanda d'asilo.

B. a) Interrogato

il 12 luglio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione

matrimoniale, RI 1 ha dichiarato di vivere separato da sua moglie dal marzo

2006 e di escludere una riconciliazione con la stessa. Tale affermazioni sono

state confermate due giorni più tardi da __________, analogamente interrogata

dalla polizia.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con

decisione 8 agosto 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento

delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un

termine con scadenza il 30 settembre successivo per lasciare il territorio

cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per cui tale permesso gli era

stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, senza

possibilità di riconciliazione, della vita in comune con la moglie, ritenendo

in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva

per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8

ODDS).

C. Con

giudizio 24 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessato per i motivi

addotti dal dipartimento, considerando la decisione conforme al principio della

proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del

suo permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede l'ammissione

provvisoria in Svizzera.

Il ricorrente non contesta che il suo

matrimonio con __________ è ormai vuoto di ogni contenuto e scopo, addebitandone

il fallimento ai propri problemi di salute.

Ritiene per contro inesigibile il suo

rientro in Kosovo, in quanto egli è malato, non ha più parenti in quel paese e

fa parte di una minoranza etnica discriminata.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 17

dicembre 2006, il ricorrente ha versato agli atti diversi certificati medici

allestiti dal suo medico curante.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS,

il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla

proroga di un permesso di dimora.

In concreto, il ricorrente risulta ancora

sposato con una cittadina elvetica: di conseguenza, egli ha, in linea di

principio, diritto al rinnovo del suo permesso di dimora scaduto il 2 dicembre

successivo.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di

diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

1.4. Per contro, il ricorso è irricevibile

nella misura in cui l'insorgente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera

ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS. Il Tribunale amministrativo non è infatti

competente a chinarsi su tale richiesta, in quanto tale disposizione non conferisce

all'interessato alcun diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 83

lett. c n. 2 LTF.

1.5. Entro questi limiti il gravame in

oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un

determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il

medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In

relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un

cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello

formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di

soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla

norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

3.

In

concreto, il ricorrente ammette che il matrimonio contratto il 3 dicembre 2004

con __________ è da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo ed esiste

solo sulla carta, tanto che il 5 luglio 2006 il Pretore li ha autorizzati a

vivere separati (ricorso ad 3).

Di conseguenza, è venuto meno lo scopo del

soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva

giustificato il rilascio del permesso di dimora.

A ragione quindi il dipartimento ha deciso

di revocargli il permesso di soggiorno e il Consiglio di Stato di confermare

tale provvedimento.

4.

RI 1 ritiene

che il suo rientro nel paese d'origine non sia esigibile, in quanto ha dei

problemi psichici (doc. B: certificati 19.11.2003, 8.11.2006 e 16.12.2006 del Dr.

med. __________), fa parte di una minoranza etnica discriminata (doc. C: carta

di membro di appartenenza all'etnia Rom) e non ha più parenti in Kosovo, mentre

in Svizzera vivono suo padre e i suoi fratelli.

Innanzitutto bisogna considerare che tali

motivi non gli hanno impedito di vivere all'estero fino all'età di 48 anni e

che in Kosovo egli ha comunque i suoi principali legami sociali e culturali. Bisogna

anche tenere presente che il ricorrente risiede regolarmente in Svizzera solo da

circa tre anni, che il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve

durata, e che durante questo periodo egli non è riuscito a integrarsi

professionalmente: ha lavorato solo durante un paio di mesi e a partire dal

giugno 2006 è dovuto ricorrere all'assistenza pubblica, che gli versa un importo

di oltre fr. 1'500.– al mese (v. scritto 19.10.2006 dell'USSI al Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato).

Per quanto riguarda in particolare i

disturbi di ordine psichico di cui soffre l'insorgente (in particolare malattia

bipolare) e che dovrebbero essere tenuti sotto controllo medico (doc. B), va

osservato che sono stati sollevati per la prima volta solo dinnanzi al

tribunale. A prescindere da tale considerazione, va rilevato in ogni caso che i

suoi disturbi esistevano verosimilmente già prima di entrare in Svizzera, prova

ne è che il suo attuale medico curante lo ha preso a carico per la prima volta già

nell'autunno del 2003. Non è pertanto dato di vedere come l'interessato non possa

continuare a essere seguito da uno specialista nel suo paese d'origine.

In siffatte circostanze, bisogna concludere

che la decisione impugnata rispetta senz'altro il principio della proporzionalità.

5.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali richiamate, revocando il permesso di dimora a RI 1. In particolare, la decisione

censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato

all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento che

ha adottato.

6.

Infine,

bisogna osservare che la richiesta dell'insorgente volta a ottenere l'ammissione

provvisoria ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa

sede, il Tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale

genere di domande.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto,

senza che sia necessario esaminare se RI 1 adempie pure i requisiti

dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDSS per essere a carico

dell'assistenza sociale, così come considerato dal Consiglio di Stato e

contestato a torto dall'insorgente.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9, 10, 11 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF;

10 lett. a LALPS; 3, 18, 28,

43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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