52.2006.367
Revoca di un permesso di dimora
20 febbraio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.367
Data decisione, Autorità:
20.02.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 7 LDDS
art. 10 cpv. 1 let. d LDDS
art. 14 cpv. 4 let. a LDDS
Incarto n.
52.2006.367
Lugano
20 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 24 ottobre 2006 (n. 5218) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 8 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 20 novembre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 21 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
cittadino serbomontenegrino (Kosovo) di etnia rom RI 1 (1955) è entrato in
Svizzera il 26 settembre 2003, depositando tre giorni dopo una domanda d'asilo.
Il 3 dicembre 2004, egli si è sposato a __________
con la cittadina elvetica __________ (1958). A seguito del matrimonio, ha
ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 2 dicembre
2006, e nel contempo ha ritirato la propria domanda d'asilo.
B. a) Interrogato
il 12 luglio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione
matrimoniale, RI 1 ha dichiarato di vivere separato da sua moglie dal marzo
2006 e di escludere una riconciliazione con la stessa. Tale affermazioni sono
state confermate due giorni più tardi da __________, analogamente interrogata
dalla polizia.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 8 agosto 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un
termine con scadenza il 30 settembre successivo per lasciare il territorio
cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per cui tale permesso gli era
stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, senza
possibilità di riconciliazione, della vita in comune con la moglie, ritenendo
in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva
per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8
ODDS).
C. Con
giudizio 24 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessato per i motivi
addotti dal dipartimento, considerando la decisione conforme al principio della
proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del
suo permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede l'ammissione
provvisoria in Svizzera.
Il ricorrente non contesta che il suo
matrimonio con __________ è ormai vuoto di ogni contenuto e scopo, addebitandone
il fallimento ai propri problemi di salute.
Ritiene per contro inesigibile il suo
rientro in Kosovo, in quanto egli è malato, non ha più parenti in quel paese e
fa parte di una minoranza etnica discriminata.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 17
dicembre 2006, il ricorrente ha versato agli atti diversi certificati medici
allestiti dal suo medico curante.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS,
il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga di un permesso di dimora.
In concreto, il ricorrente risulta ancora
sposato con una cittadina elvetica: di conseguenza, egli ha, in linea di
principio, diritto al rinnovo del suo permesso di dimora scaduto il 2 dicembre
successivo.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di
diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Per contro, il ricorso è irricevibile
nella misura in cui l'insorgente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera
ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS. Il Tribunale amministrativo non è infatti
competente a chinarsi su tale richiesta, in quanto tale disposizione non conferisce
all'interessato alcun diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 83
lett. c n. 2 LTF.
1.5. Entro questi limiti il gravame in
oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
Considerandi
2.
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un
determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il
medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In
relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un
cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello
formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di
soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla
norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
3.
In
concreto, il ricorrente ammette che il matrimonio contratto il 3 dicembre 2004
con __________ è da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo ed esiste
solo sulla carta, tanto che il 5 luglio 2006 il Pretore li ha autorizzati a
vivere separati (ricorso ad 3).
Di conseguenza, è venuto meno lo scopo del
soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva
giustificato il rilascio del permesso di dimora.
A ragione quindi il dipartimento ha deciso
di revocargli il permesso di soggiorno e il Consiglio di Stato di confermare
tale provvedimento.
4.
RI 1 ritiene
che il suo rientro nel paese d'origine non sia esigibile, in quanto ha dei
problemi psichici (doc. B: certificati 19.11.2003, 8.11.2006 e 16.12.2006 del Dr.
med. __________), fa parte di una minoranza etnica discriminata (doc. C: carta
di membro di appartenenza all'etnia Rom) e non ha più parenti in Kosovo, mentre
in Svizzera vivono suo padre e i suoi fratelli.
Innanzitutto bisogna considerare che tali
motivi non gli hanno impedito di vivere all'estero fino all'età di 48 anni e
che in Kosovo egli ha comunque i suoi principali legami sociali e culturali. Bisogna
anche tenere presente che il ricorrente risiede regolarmente in Svizzera solo da
circa tre anni, che il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve
durata, e che durante questo periodo egli non è riuscito a integrarsi
professionalmente: ha lavorato solo durante un paio di mesi e a partire dal
giugno 2006 è dovuto ricorrere all'assistenza pubblica, che gli versa un importo
di oltre fr. 1'500.– al mese (v. scritto 19.10.2006 dell'USSI al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato).
Per quanto riguarda in particolare i
disturbi di ordine psichico di cui soffre l'insorgente (in particolare malattia
bipolare) e che dovrebbero essere tenuti sotto controllo medico (doc. B), va
osservato che sono stati sollevati per la prima volta solo dinnanzi al
tribunale. A prescindere da tale considerazione, va rilevato in ogni caso che i
suoi disturbi esistevano verosimilmente già prima di entrare in Svizzera, prova
ne è che il suo attuale medico curante lo ha preso a carico per la prima volta già
nell'autunno del 2003. Non è pertanto dato di vedere come l'interessato non possa
continuare a essere seguito da uno specialista nel suo paese d'origine.
In siffatte circostanze, bisogna concludere
che la decisione impugnata rispetta senz'altro il principio della proporzionalità.
5.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, revocando il permesso di dimora a RI 1. In particolare, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato
all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento che
ha adottato.
6.
Infine,
bisogna osservare che la richiesta dell'insorgente volta a ottenere l'ammissione
provvisoria ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa
sede, il Tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale
genere di domande.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto,
senza che sia necessario esaminare se RI 1 adempie pure i requisiti
dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDSS per essere a carico
dell'assistenza sociale, così come considerato dal Consiglio di Stato e
contestato a torto dall'insorgente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9, 10, 11 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF;
10 lett. a LALPS; 3, 18, 28,
43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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