52.2006.37
Costruzione impianto di betonaggio
26 aprile 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.37
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, TRAM
Titolo:
Costruzione impianto di betonaggio
LEGITTIMAZIONE
art. 21 LE
art. 18 LPAMM
Incarto n.
52.2006.37
Lugano
26 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 100), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 10 novembre 2005 rilasciata dal municipio di
Bioggio a CO 2 ed alla CO 3 per la costruzione di un impianto di betonaggio
(part. 437 e 891);
viste le risposte:
- 14 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 14 febbraio 2006 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 20 febbraio 2006 del
municipio di Bioggio;
- 20 febbraio 2006 di CO 2
e della CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La
ricorrente RI 1 ha recentemente costruito a Bioggio un impianto per la produzione
del calcestruzzo. Lo stabilimento sorge su un terreno (part. 1166) situato
nella zona industriale, lungo l'argine destro del Vedeggio. L'accesso all'impianto
è dato da una strada asfaltata a due corsie (via Industria), che, dipartendosi
dalla strada cantonale Bioggio-Manno, si dirige verso l'argine del fiume, ove
si divide in un tratto a fondo cieco (via ai Pianoni), che si sviluppa sino al
confine con Manno ed in un tratto che prosegue verso sud per circa mezzo
chilometro, prima di dirigersi verso l'abitato di Bioggio.
b. Il 15 marzo 2005 CO 2 e la CO 3 hanno
chiesto al municipio di Bioggio il permesso di costruire un impianto analogo su
due fondi (part. 437 e 891), anch'essi situati nella zona industriale, lungo l'argine
del Vedeggio, ad una distanza di circa 600 m verso sud da quello della RI 1,
che si è tempestivamente opposta all'intervento.
Il 3 ottobre 2005 il Dipartimento del
territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, stipulando con gli istanti
in licenza una convenzione volta a regolare determinate questioni. Il 10 novembre
2005 il municipio ha a sua volta rilasciato il permesso richiesto,
sottoponendolo ad ulteriori condizioni.
Contro questa decisione la RI 1 è insorta
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
B. Con
giudizio 10 gennaio 2006 l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa, dichiarandola
irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
distanza tra i due impianti, la natura delle attività svolte e la
configurazione dei luoghi non permettesse di riconoscere all'RI 1 il diritto di
impugnare la licenza edilizia. Il fatto che gli impianti siano serviti dalla
stessa strada e che le ditte qui comparenti operino in un regime di concorrenza
non permetterebbe di giungere a diversa conclusione.
C. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Con lunghe ed articolate argomentazioni l'insorgente
rivendica anzitutto la legittimazione attiva, sia come utente della strada di
accesso agli impianti, sia come concorrente. Via Industria, già fortemente
trafficata, non sarebbe in grado di sopportare l'ulteriore aumento del traffico
derivante dal nuovo impianto. L'erronea e discriminatoria applicazione del
diritto edilizio comporterebbe inoltre un effetto economico diretto nei suoi
confronti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La RI
1 è senz'altro abilitata ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato
ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli da questa opponente. Se la RI
1 fosse abilitata o meno ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare
la licenza edilizia è questione che verrà esaminata qui appresso.
Con questa riserva ed entro questi limiti,
il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed
è nota a questo tribunale. Il sopralluogo sollecitato dalle parti non appare
dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
Considerandi
2.
Per
principio, la legittimazione attiva presuppone che il ricorrente appartenga a
quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione appaiono
legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed
intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. L'insorgente
deve inoltre essere portatore di un interesse personale, attuale e concreto a
dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli
arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di
essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli
altri membri della collettività e di trovarsi in una situazione degna di
considerazione con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di
una norma che tutela i diritti individuali o soggettivi. Un interesse di mero
fatto è sufficiente. Esclusa è l'actio popularis (DTF 121 II 173 ss., 120 Ib
59, 387; RDAT II-1992 n. 58; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE
n. 935 seg. ; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2).
3.3.1
Per rivendicare la legittimazione attiva ad impugnare la controversa
licenza, la RI 1 si prevale anzitutto della sua situazione di proprietaria di
un impianto analogo, ubicato ad una distanza di circa 600 m verso nord da
quello in contestazione e quindi di utente del tratto di strada che serve per
accedere tanto al suo impianto, quanto a quello avversato. Il fatto che i due
gruppi industriali utilizzino lo stesso tratto di via Industria che si sviluppa
dall'incrocio con la strada cantonale Bioggio-Manno e la biforcazione in
prossimità dell'argine del Vedeggio non permette tuttavia di ritenere che la
situazione della ricorrente sia legata all'oggetto della controversa licenza da
un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri
utenti di questa arteria di traffico. Il tratto di strada in questione, aperto
alla pubblica circolazione, non serve infatti unicamente da accesso all'impianto
della ricorrente, ma è utilizzato da una cerchia assai ampia di utenti diretti
ai numerosi stabilimenti presenti nella zona industriale o provenienti da essi o
anche solo in transito verso Bioggio, lungo l'argine del Vedeggio. Basti, al
riguardo, considerare che l'EIA, allegato alla domanda di costruzione, valuta
in 1'300 l'attuale numero di movimenti veicolari.
In quanto utente del summenzionato tratto di
via Industria, la situazione della ricorrente non è dunque sostanzialmente
diversa da quella di qualsiasi altro cittadino. La sua situazione non permette
in particolare di includerla in quella limitata e qualificata cerchia di
persone legate al controverso impianto da un rapporto più stretto ed intenso di
quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Non versando in
una situazione degna di particolare considerazione, immune da violazioni del
diritto appare dunque la decisione del Consiglio di Stato di negarle la qualità
per opporsi alla domanda di costruzione e per agire in via di ricorso contro la
licenza edilizia rilasciata dal municipio a CO 2 ed alla CO 3.
Inconsistente e pretestuoso appare pure l'interesse
fatto valere dall'RI 1 in quanto utente della strada in esame allo scopo di rivendicare
la potestà ricorsuale negatale dal Consiglio di Stato.
È invero evidente che l'insignificante
aumento del traffico veicolare (+ 69 movimenti al giorno) non è atto a
procurare un qualsivoglia pregiudizio alla fluidità della circolazione.
Nella misura in cui l'insorgente contesta il
giudizio di irricevibilità prevalendosi della sua qualità di utente di via
Industria, l'impugnativa va dunque respinta.
3.2
La RI 1 rivendica inoltre il diritto di
impugnare la controversa licenza prevalendosi della sua qualità di concorrente
delle ditte beneficiarie della controversa licenza.
La semplice qualità di concorrente non è di
per sé sufficiente per conseguire il riconoscimento della legittimazione
attiva. Il concorrente è abilitato a ricorrere soltanto se la sua situazione
appare legata all'oggetto dell'impugnativa da un rapporto sufficientemente
stretto ed intenso sotto il profilo del diritto materialmente applicabile, che
consenta di distinguerla non solo da quella degli altri cittadini, ma anche da
quella di tutti gli altri operatori del ramo. Ciò si verifica in particolare
quando due concorrenti sono sottoposti ad una specifica legislazione economica
ed il provvedimento impugnato appare suscettibile di interferire sul gioco
della concorrenza (DTF 125 I 8 seg.; RDAT 2000-I n. 58
consid. 2b; STA 25.1.2000 in re R. e llcc;
Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43 PAmm n. 13b; L. Glanzmann-Tarnutzer, Die
Legitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht, Bamberg, 1997, pag. 123 seg.). Ipotesi, questa, che nel
caso concreto manifestamente non si verifica, ove si consideri che la vertenza
riguarda essenzialmente l'applicazione del diritto edilizio ed ambientale e che
le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla parità di trattamento
non riguardano questioni suscettibili di produrre effetti economici diretti nei
suoi confronti.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore economico
sotteso al controverso intervento, sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-
ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
2, 3 patrocinate da: PA 2
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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