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Decisione

52.2006.37

Costruzione impianto di betonaggio

26 aprile 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La

ricorrente RI 1 ha recentemente costruito a Bioggio un impianto per la produzione

del calcestruzzo. Lo stabilimento sorge su un terreno (part. 1166) situato

nella zona industriale, lungo l'argine destro del Vedeggio. L'accesso all'impianto

è dato da una strada asfaltata a due corsie (via Industria), che, dipartendosi

dalla strada cantonale Bioggio-Manno, si dirige verso l'argine del fiume, ove

si divide in un tratto a fondo cieco (via ai Pianoni), che si sviluppa sino al

confine con Manno ed in un tratto che prosegue verso sud per circa mezzo

chilometro, prima di dirigersi verso l'abitato di Bioggio.

b. Il 15 marzo 2005 CO 2 e la CO 3 hanno

chiesto al municipio di Bioggio il permesso di costruire un impianto analogo su

due fondi (part. 437 e 891), anch'essi situati nella zona industriale, lungo l'argine

del Vedeggio, ad una distanza di circa 600 m verso sud da quello della RI 1,

che si è tempestivamente opposta all'intervento.

Il 3 ottobre 2005 il Dipartimento del

territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, stipulando con gli istanti

in licenza una convenzione volta a regolare determinate questioni. Il 10 novembre

2005 il municipio ha a sua volta rilasciato il permesso richiesto,

sottoponendolo ad ulteriori condizioni.

Contro questa decisione la RI 1 è insorta

davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

B. Con

giudizio 10 gennaio 2006 l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa, dichiarandola

irricevibile per carenza di legittimazione attiva.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la

distanza tra i due impianti, la natura delle attività svolte e la

configurazione dei luoghi non permettesse di riconoscere all'RI 1 il diritto di

impugnare la licenza edilizia. Il fatto che gli impianti siano serviti dalla

stessa strada e che le ditte qui comparenti operino in un regime di concorrenza

non permetterebbe di giungere a diversa conclusione.

C. Contro il

predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Con lunghe ed articolate argomentazioni l'insorgente

rivendica anzitutto la legittimazione attiva, sia come utente della strada di

accesso agli impianti, sia come concorrente. Via Industria, già fortemente

trafficata, non sarebbe in grado di sopportare l'ulteriore aumento del traffico

derivante dal nuovo impianto. L'erronea e discriminatoria applicazione del

diritto edilizio comporterebbe inoltre un effetto economico diretto nei suoi

confronti.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non

formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con

argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La RI

1 è senz'altro abilitata ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato

ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli da questa opponente. Se la RI

1 fosse abilitata o meno ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare

la licenza edilizia è questione che verrà esaminata qui appresso.

Con questa riserva ed entro questi limiti,

il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed

è nota a questo tribunale. Il sopralluogo sollecitato dalle parti non appare

dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

Considerandi

2.

Per

principio, la legittimazione attiva presuppone che il ricorrente appartenga a

quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione appaiono

legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed

intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. L'insorgente

deve inoltre essere portatore di un interesse personale, attuale e concreto a

dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli

arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di

essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli

altri membri della collettività e di trovarsi in una situazione degna di

considerazione con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di

una norma che tutela i diritti individuali o soggettivi. Un interesse di mero

fatto è sufficiente. Esclusa è l'actio popularis (DTF 121 II 173 ss., 120 Ib

59, 387; RDAT II-1992 n. 58; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE

n. 935 seg. ; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2).

3.3.1

Per rivendicare la legittimazione attiva ad impugnare la controversa

licenza, la RI 1 si prevale anzitutto della sua situazione di proprietaria di

un impianto analogo, ubicato ad una distanza di circa 600 m verso nord da

quello in contestazione e quindi di utente del tratto di strada che serve per

accedere tanto al suo impianto, quanto a quello avversato. Il fatto che i due

gruppi industriali utilizzino lo stesso tratto di via Industria che si sviluppa

dall'incrocio con la strada cantonale Bioggio-Manno e la biforcazione in

prossimità dell'argine del Vedeggio non permette tuttavia di ritenere che la

situazione della ricorrente sia legata all'oggetto della controversa licenza da

un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri

utenti di questa arteria di traffico. Il tratto di strada in questione, aperto

alla pubblica circolazione, non serve infatti unicamente da accesso all'impianto

della ricorrente, ma è utilizzato da una cerchia assai ampia di utenti diretti

ai numerosi stabilimenti presenti nella zona industriale o provenienti da essi o

anche solo in transito verso Bioggio, lungo l'argine del Vedeggio. Basti, al

riguardo, considerare che l'EIA, allegato alla domanda di costruzione, valuta

in 1'300 l'attuale numero di movimenti veicolari.

In quanto utente del summenzionato tratto di

via Industria, la situazione della ricorrente non è dunque sostanzialmente

diversa da quella di qualsiasi altro cittadino. La sua situazione non permette

in particolare di includerla in quella limitata e qualificata cerchia di

persone legate al controverso impianto da un rapporto più stretto ed intenso di

quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Non versando in

una situazione degna di particolare considerazione, immune da violazioni del

diritto appare dunque la decisione del Consiglio di Stato di negarle la qualità

per opporsi alla domanda di costruzione e per agire in via di ricorso contro la

licenza edilizia rilasciata dal municipio a CO 2 ed alla CO 3.

Inconsistente e pretestuoso appare pure l'interesse

fatto valere dall'RI 1 in quanto utente della strada in esame allo scopo di rivendicare

la potestà ricorsuale negatale dal Consiglio di Stato.

È invero evidente che l'insignificante

aumento del traffico veicolare (+ 69 movimenti al giorno) non è atto a

procurare un qualsivoglia pregiudizio alla fluidità della circolazione.

Nella misura in cui l'insorgente contesta il

giudizio di irricevibilità prevalendosi della sua qualità di utente di via

Industria, l'impugnativa va dunque respinta.

3.2

La RI 1 rivendica inoltre il diritto di

impugnare la controversa licenza prevalendosi della sua qualità di concorrente

delle ditte beneficiarie della controversa licenza.

La semplice qualità di concorrente non è di

per sé sufficiente per conseguire il riconoscimento della legittimazione

attiva. Il concorrente è abilitato a ricorrere soltanto se la sua situazione

appare legata all'oggetto dell'impugnativa da un rapporto sufficientemente

stretto ed intenso sotto il profilo del diritto materialmente applicabile, che

consenta di distinguerla non solo da quella degli altri cittadini, ma anche da

quella di tutti gli altri operatori del ramo. Ciò si verifica in particolare

quando due concorrenti sono sottoposti ad una specifica legislazione economica

ed il provvedimento impugnato appare suscettibile di interferire sul gioco

della concorrenza (DTF 125 I 8 seg.; RDAT 2000-I n. 58

consid. 2b; STA 25.1.2000 in re R. e llcc;

Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43 PAmm n. 13b; L. Glanzmann-Tarnutzer, Die

Legitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das

Bundesgericht, Bamberg, 1997, pag. 123 seg.). Ipotesi, questa, che nel

caso concreto manifestamente non si verifica, ove si consideri che la vertenza

riguarda essenzialmente l'applicazione del diritto edilizio ed ambientale e che

le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla parità di trattamento

non riguardano questioni suscettibili di produrre effetti economici diretti nei

suoi confronti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore economico

sotteso al controverso intervento, sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-

ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

2, 3 patrocinate da: PA 2

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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