52.2006.375
Diritto del destinatario di una decisione amministrativa di consultare gli atti e ripetibili
25 gennaio 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.375
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, TRAM
Titolo:
Diritto del destinatario di una decisione amministrativa di consultare gli atti e ripetibili
RIPETIBILI
art. 20 LPAMM
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2006.375
Lugano
25 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 novembre 2006 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 7 novembre 2006 (n. 5406) del Consiglio
di Stato, che ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato da CO 1, ponendo
le ripetibili di fr. 500.– a carico del ricorrente;
viste le risposte:
- 30 novembre 2006 del
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS);
- 12 dicembre 2006 del Consiglio
di Stato;
- 22 dicembre 2006 di CO 2;
- 5 gennaio 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il RI
1 ha indetto un pubblico concorso per la nomina e l'incarico di docenti delle
scuole comunali (FU 47/2006 p. 4011);
che al
concorso hanno partecipato, tra gli altri, CO 2 e la resistente CO 1;
che con
risoluzione 21 agosto 2006 il municipio di __________ ha nominato __________ ed
ha al contempo confermato l'incarico della resistente, già alle dipendenze del RI
1 quale docente di scuola elementare;
che con decisione del 29 agosto seguente il
municipio ha respinto l'istanza con cui la resistente chiedeva di poter compulsare
gli atti del concorso pubblico in questione;
che contro le suddette risoluzioni
municipali CO 1 è insorta con un unico gravame davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo anzitutto che il comune producesse la documentazione relativa al
concorso pubblico; nel merito, ha invece chiesto il rinvio degli atti
all'autorità comunale per nuova decisione;
che in sede di risposta davanti al Consiglio
di Stato il municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta ed in
particolare il bando di concorso, la graduatoria ed il verbale della commissione
scolastica;
che, alla
luce di questi atti, il 13 ottobre 2006 CO 1 ha ritirato il ricorso, chiedendo tuttavia
che le ripetibili fossero poste a carico del municipio, che con il suo agire avrebbe
aderito a quanto richiesto dalla resistente;
che con
decisione 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha stralciato il ricorso dai
ruoli (dispositivo n. 1), ponendo le ripetibili di fr. 500.– a carico del RI 1
(dispositivo n. 2);
che contro il dispositivo n. 2 il RI 1
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che,
richiamandosi agli art. 104 e 105 LOC, il comune ricorrente ritiene essenzialmente
che il diritto dell'amministrato a compulsare gli atti sarebbe dato soltanto in
caso di ricorso;
che all'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato ed CO 1, con argomenti che
verranno semmai esaminati nei successivi considerandi; il DECS e CO 2 si
rimettono invece al giudizio di questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC);
la legittimazione attiva del comune ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal dispositivo impugnato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale
amministrativo quali autorità di ricorso condannano la parte soccombente al
pagamento di una indennità alla controparte;
che a prescindere dall'esito del gravame, le
ripetibili sono dovute anche al ricorrente costretto a piatire per un errore
procedurale dell'autorità inferiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 31 PAmm n. 1a, p. 159);
che giusta l'art. 20 cpv. 1 PAmm chi è parte
in un procedimento amministrativo ha per principio diritto di esaminare gli
atti rilevanti per la decisione;
che, contrariamente alla stravagante tesi sostenuta
dal comune ricorrente, tale diritto sussiste già davanti all'autorità di prima istanza;
che, impedendo alla ricorrente di consultare
gli atti, il municipio l'ha di fatto costretta ad impugnare la decisione
municipale davanti al Consiglio di Stato, onde ottenere soddisfazione;
che il gravame interposto dalla resistente davanti
alla precedente istanza era perciò senz'altro riconducibile all'atteggiamento ostruzionistico
imputabile al municipio;
che in simili circostanze, il ritiro del
ricorso non impedisce di condannare il comune al pagamento di adeguate
ripetibili a favore della resistente;
che, in esito alle precedenti
considerazioni, il ricorso va pertanto respinto, confermando la decisione
impugnata;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili di questa istanza sono poste a carico del comune
ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 20, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
Fatti
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del comune di
Ligornetto, che rifonderà ad CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
3. Intimazione
a:
;
Considerandi
;
;
;
.
terzi implicati
1.
CO 1
1.
patrocinata da: PA 2
2.
CO 2
3.
CO 3
4.
CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster