52.2006.377
Aggiudicazione servizio sgombero neve
18 dicembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.377
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione servizio sgombero neve
AGGIUDICAZIONE
art. 32 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.377
52.2006.378
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 20 novembre 2006 di
a)
b)
__________,
__________, ,
contro
la decisione 6 novembre 2006 del municipio di __________
che delibera all'__________ i lotti 1,3 e 8 del servizio di sgombero della neve
per l'inverno 2006/07;
viste le risposte:
- 28 novembre 2006 del
municipio di __________;
- 1. dicembre 2006 dell'__________;
- 28 novembre 2006 della
ditta __________;
al ricorso della ditta __________,
- 28 novembre 2006 del
municipio di __________;
- 1. dicembre 2006 dell'__________;
- 23 novembre 2006 della
ditta __________;
al ricorso della ditta __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24
agosto 2006 il municipio di __________ ha invitato cinque ditte del ramo ad inoltrare
un'offerta per il servizio di sgombero della neve per l'inverno 2006/07. Il capitolato
frazionava la commessa in otto lotti, a loro volta suddivisi in due parti
distinte (servizio di sgombero della neve; servizio di insabbiamento). I concorrenti
dovevano indicare il prezzo di ogni lotto, che era costituito dalla somma di un'indennità
fissa annua (a corpo) e del costo unitario per giro moltiplicato per
il numero di giri fissato dal committente.
Il capitolato non fissava alcun criterio d'aggiudicazione,
limitandosi ad indicare che la delibera avrebbe avuto luogo a discrezione
del municipio, con tendenza di assegnare separatamente i lotti.
B. All'invito
hanno risposto soltanto le tre ditte qui comparenti. Preso atto delle offerte
pervenutegli, il 10 ottobre 2006 il municipio ha risolto di eseguire con i
propri mezzi il servizio d'insabbiamento (spargimento sale) di tutti i lotti,
nonché lo sgombero della neve dei lotti 2, 4, 5, 6 e 7, limitandosi ad affidare
a terzi unicamente lo sgombero della neve dei lotti 1, 3 ed 8.
In relazione a questi tre lotti, le offerte
delle tre ditte summenzionate si presentavano come segue:
Lotto 1
__________
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
4'100
5'000
6'000
Costo giri (7)
3'780
3'460
2'450
Totale
7'880 (1)
8'460 (3)
8'450 (2)
Lotto 3
__________
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
3'000
5'000
6'000
Costo giri (7)
3'780
3'500
1'225
Totale
6'780 (1)
8'500 (3)
7'225 (2)
Lotto 8
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
3'500
5'000
6'000
Costo giri (7)
3'500
3'430
700
Totale
7'000 (2)
8'430 (3)
6'700 (1)
A fronte di queste risultanze, l'autorità
comunale ha invitato le tre ditte a formulare un'ulteriore offerta per un'indennità
fissa forfetaria in caso di assegnazione in blocco dei tre lotti. Nel termine prestabilito
(23 novembre 2006), sono pervenute al committente le seguenti offerte:
- __________ fr. 14'000 (rettificata il
25.11.06 in fr. 5'600)
- __________ fr. 6'000
- __________ fr. 15'000
Fondandosi su queste nuove offerte parziali,
il municipio ha allestito la seguente tabella di valutazione:
Proiezione 10 giri
Proiezione 20 giri
Proiezione 30 giri
__________
29'100
44'200
59'300
__________
21'250
27'500
33'750
21'800
37'600
53'400
Richiamandosi a tale valutazione, con
decisione 6 novembre 2006 il municipio ha quindi deliberato i tre lotti alla __________.
C. Contro la
predetta decisione si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo
sia la ditta __________, sia la ditta __________.
La prima ricorrente contesta essenzialmente
la modifica del numero di giri disposta dal committente, reputandola inammissibile.
L'altra concorrente rimprovera invece al
municipio di non aver preso in considerazione la rettifica dell'offerta d'indennità
globale, che gli ha inviato il 25 novembre 2006.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono tanto il committente, quanto l'aggiudicataria,
contestandone le tesi con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
In quanto partecipanti al concorso, le ditte ricorrenti sono legittimate a contestare
la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).
Le impugnative sono da considerare
tempestive. La decisione di aggiudicazione, munita di un'erronea indicazione
dei termini di ricorso (15 giorni, invece di 10; cfr. art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
infatti stata notificata alle insorgenti mediante lettera semplice. Non è
quindi dato di stabilire con precisione quando sia effettivamente giunta in
possesso delle destinatarie.
1.2. Avendo il medesimo oggetto e non
essendovi contestazione sui fatti rilevanti, i ricorsi possono essere evasi con
un unico giudizio emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la
commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di
diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i
costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,
la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,
soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in
ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i
RLCPubb ancora in vigore al momento dell'apertura della gara, ribadiva che i
documenti di gara dovevano contenere i criteri e/o sottocriteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
2.2. La documentazione di gara risulta
viziata da importanti carenze. In particolare, manca una chiara, preventiva
definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione
in ordine d'importanza. La prescrizione del capitolato che riserva al municipio
la facoltà di decidere secondo apprezzamento non è certamente conforme alle
disposizioni della LCPubb. Avendo la commessa per oggetto la fornitura di una
prestazione di servizio in cui il prezzo gioca un ruolo preponderante, queste
manchevolezze non appaiono tuttavia di gravità tale da inficiare irrimediabilmente
l'intera procedura di concorso. Tanto il committente, quanto le ditte
comparenti riconoscono d'altronde che l'aggiudi-cazione avrebbe dovuto avere
luogo soltanto in base al prezzo, ad esclusione di qualsiasi altro criterio
inteso a valutare la bontà dell'offerta anche dal profilo qualitativo.
3. 3.1. Notoriamente,
il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della
gara. Esse vincolano tanto i concorrenti, le cui offerte devono puntualmente
conformarsi ad esse, quanto il committente, che in ossequio al principio di
legalità ed a quello della parità di trattamento può prendere in considerazione
per l'aggiudicazione soltanto offerte conformi alle prescrizioni. Modifiche
delle offerte dopo la scadenza del termine per inoltrarle sono per principio
escluse. Riservata la correzione di errori di scritturazione e di calcolo, scaduto
questo termine le offerte diventano immutabili e vanno prese in considerazione
così come sono formulate. La negoziazione delle offerte è per principio esclusa
(cfr. art. 5 lett. f LCPubb; Peter Galli/André Moser/Elisa-beth Lang, Praxis
des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 337 seg.).
3.2. Preso atto delle offerte pervenutegli,
nel caso concreto, il municipio ha invitato le ditte qui comparenti a formulare
un'offerta complementare per un'indennità fissa annua globale per i tre lotti
nel caso in cui fossero stati aggiudicati in blocco.
Benché opinabile, in quanto in contrasto con
la prescrizione di gara che prevedeva in modo comunque non vincolante di assegnare
Fatti
i lotti separatamente, l'invito in questione non viola il diritto. Esso rispetta
infatti i principi della trasparenza e della parità di trattamento, offrendo a
tutti i concorrenti le medesime opportunità di conseguire l'aggiudicazione. Le
ricorrenti del resto non lo contestano. Avendovi dato seguito senza riserve, non
sono d'altronde più legittimate a contestarlo in sede di ricorso contro la
decisione di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3 LCPubb; art. 31 cpv. 2
RLCPubb).
La controversa decisione non può tuttavia
essere confermata, poiché disattende palesemente le prescrizioni di gara
fissate dal bando di gara, integrate dall'invito di cui si è appena detto.
Il capitolato sollecitava infatti i
concorrenti a formulare un'offerta calcolata sulla base di un'indennità fissa
annua da sommare ad un'indennità per giro, moltiplicata per il numero di giri (7),
preventivamente fissati dal committente per ogni singolo lotto. I concorrenti
potevano scegliere se tenere bassa l'indennità annua, alzando quella per
singolo giro o viceversa. In ogni caso, la valutazione doveva fondarsi sulle
offerte così come sono state inoltrate ed integrate dall'offerta complementare
per un'indennità forfetaria annua in caso di aggiudicazione in blocco dei tre
lotti, sollecitata dal municipio in un secondo tempo. Nessuna prescrizione di
gara abilitava il committente ad aumentare in chiave prospettica il numero di
giri prestabilito dal capitolato. Né una simile "proiezione" può
essere ammessa per tener meglio conto del prevedibile numero di giri. È in
effetti evidente che una simile estrapolazione degli importi indicati dalle
offerte avvantaggia indebitamente i concorrenti che hanno offerto un'indennità
fissa annua alta, mantenendo basso il costo unitario per giro, a scapito dei concorrenti
che hanno optato per la soluzione opposta.
Esclusa, siccome tardiva e non riconducibile
Considerandi
ad un errore di calcolo o di scritturazione, la rettifica apportata dalla ditta
__________ all'offerta complementare inoltrata per un'indennità annua
forfetaria, il raffronto fra le offerte modificate è dunque il seguente:
__________
__________
__________
Indennità fissa annua (a corpo)
6'000
14'000
15'000
Costo giri (7) lotto 1
3'780
3'460
2'450
Costo giri (7) lotto 3
3'780
3'500
1'225
Costo giri (7) lotto 8
3'500
3'430
700.
Totale
17'060
24'390
19'375
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti,
annullando la delibera impugnata. Dovendosi ancora lasciare al committente la
facoltà di scegliere se aggiudicare i tre lotti in blocco o singolarmente, gli
atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti
uguali fra il committente e la resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 6 novembre 2006 del municipio di __________
è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al committente per nuova
decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di __________
e la resistente __________.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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