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Decisione

52.2006.377

Aggiudicazione servizio sgombero neve

18 dicembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i lotti separatamente, l'invito in questione non viola il diritto. Esso rispetta

infatti i principi della trasparenza e della parità di trattamento, offrendo a

tutti i concorrenti le medesime opportunità di conseguire l'aggiudicazione. Le

ricorrenti del resto non lo contestano. Avendovi dato seguito senza riserve, non

sono d'altronde più legittimate a contestarlo in sede di ricorso contro la

decisione di aggiudicazione (cfr. art. 38 cpv. 3 LCPubb; art. 31 cpv. 2

RLCPubb).

La controversa decisione non può tuttavia

essere confermata, poiché disattende palesemente le prescrizioni di gara

fissate dal bando di gara, integrate dall'invito di cui si è appena detto.

Il capitolato sollecitava infatti i

concorrenti a formulare un'offerta calcolata sulla base di un'indennità fissa

annua da sommare ad un'indennità per giro, moltiplicata per il numero di giri (7),

preventivamente fissati dal committente per ogni singolo lotto. I concorrenti

potevano scegliere se tenere bassa l'indennità annua, alzando quella per

singolo giro o viceversa. In ogni caso, la valutazione doveva fondarsi sulle

offerte così come sono state inoltrate ed integrate dall'offerta complementare

per un'indennità forfetaria annua in caso di aggiudicazione in blocco dei tre

lotti, sollecitata dal municipio in un secondo tempo. Nessuna prescrizione di

gara abilitava il committente ad aumentare in chiave prospettica il numero di

giri prestabilito dal capitolato. Né una simile "proiezione" può

essere ammessa per tener meglio conto del prevedibile numero di giri. È in

effetti evidente che una simile estrapolazione degli importi indicati dalle

offerte avvantaggia indebitamente i concorrenti che hanno offerto un'indennità

fissa annua alta, mantenendo basso il costo unitario per giro, a scapito dei concorrenti

che hanno optato per la soluzione opposta.

Esclusa, siccome tardiva e non riconducibile

Considerandi

ad un errore di calcolo o di scritturazione, la rettifica apportata dalla ditta

__________ all'offerta complementare inoltrata per un'indennità annua

forfetaria, il raffronto fra le offerte modificate è dunque il seguente:

__________

__________

__________

Indennità fissa annua (a corpo)

6'000

14'000

15'000

Costo giri (7) lotto 1

3'780

3'460

2'450

Costo giri (7) lotto 3

3'780

3'500

1'225

Costo giri (7) lotto 8

3'500

3'430

700.

Totale

17'060

24'390

19'375

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti,

annullando la delibera impugnata. Dovendosi ancora lasciare al committente la

facoltà di scegliere se aggiudicare i tre lotti in blocco o singolarmente, gli

atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti

uguali fra il committente e la resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 6 novembre 2006 del municipio di __________

è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al committente per nuova

decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di __________

e la resistente __________.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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