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Decisione

52.2006.38

Ordine di smaltimento di veicoli

9 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato

assieme al controverso ordine di sgombero;

che il ricorrente nega anche in questa sede

che i veicoli stazionati sui suoi terreni siano inservibili;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che il municipio osserva che il ricorrente

avrebbe ricreato in poco tempo la situazione che aveva dato luogo allo sgombero

forzato;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che la legittimazione attiva dell'insorgente

è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non spetta a questo tribunale

porre rimedio alle lacune

istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

che giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge

concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968

(LEVI), è vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di

dominio pubblico o sulla proprietà privata;

che sono considerati inservibili, soggiunge

la norma (cpv. 2), tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione

Considerandi

dell'autorità competente non sono adatti alla circolazione;

che il municipio ordina al

proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati

su fondi di sua proprietà (art. 4 cpv. 2 LEVI);

che le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili

degli autoveicoli (art. 5 cpv. 1 LEVI);

che, contrariamente a quanto afferma il

Consiglio di Stato, per considerare inservibile un autoveicolo non basta che

sia privo di targhe; l'insostenibilità di questa tesi è talmente lampante da

non richiedere confutazione;

che, per principio, l'inservibilità va

debitamente accertata in funzione dell'attitudine alla circolazione; sono

inservibili soltanto quegli autoveicoli che a causa del loro stato di

conservazione non si prestano ad essere sottoposti ad interventi di ripristino

ragionevolmente sostenibili volti a rimetterli in circolazione;

che l'inettitudine alla circolazione deve

insomma essere irrimediabile;

che analoghe considerazioni valgono per le

parti degli autoveicoli: sono inservibili soltanto quelle parti che non possono

essere recuperate ai fini di un riutilizzo;

che nel caso concreto il municipio non ha

esperito alcun accertamento volto a stabilire l'effettiva inservibilità degli

autoveicoli formanti oggetto dell'ordine di sgombero;

che, non potendosi lasciare indecisa la

pregiudiziale dell'inservibilità, già per questo motivo l'ordine impartito dal

municipio andava interamente annullato;

che il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione municipale impugnata ed il giudizio che la conferma parzialmente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia; le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a

carico del comune secondo soccombenza;

che la concessione delle ripetibili rende

superfluo il giudizio sulla domanda d'assistenza giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 1, 4, 5 LEVI; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 71);

1.2.

la decisione 9 luglio 2004 del municipio di CO 1.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Il comune

di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe

le istanze.

4. Intimazione

a:

;

;

.

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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