52.2006.38
Ordine di smaltimento di veicoli
9 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.38
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, TRAM
Titolo:
Ordine di smaltimento di veicoli
DEMANIO PUBBLICO
art. 1 cpv. 1 LEVI
art. 4 LEVI
art. 5 LEVI
Incarto n.
52.2006.38
Lugano
9 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 71) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 9 luglio 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha
ordinato di smaltire adeguatamente e tempestivamente i veicoli depositati su
due fondi di sua proprietà;
viste le risposte:
- 8 febbraio 2006 del
Dipartimento del territorio (SPAAS);
- 14 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente RI 1 è titolare di un'autofficina, situata a CO 1 lungo la strada
cantonale;
che alcuni anni or sono il Dipartimento del
territorio ha sgomberato in via di esecuzione forzata numerosi veicoli, ridotti
allo stato di carcasse, che il ricorrente aveva accumulato assieme ad altri
rottami attorno all'officina;
che in occasione di questo intervento il
ricorrente ed il municipio di CO 1 avrebbero stabilito di comune accordo che il
terreno attorno all'officina (part. 87) e parti di quello su cui sorge l'officina
(part. 96) avrebbero dovuto rimanere libere da veicoli inservibili o comunque
non più utilizzate per il deposito di parti d'auto o veicoli non immatricolati;
che nel 2004 l'autorità comunale ha
constatato che sui terreni annessi all'officina erano stazionati numerosi
veicoli, in parte privi di targhe ed in parte accidentati;
che con decisione 9 luglio 2004, fondata
sulla legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili, il municipio ha
ordinato al ricorrente di smaltire adeguatamente e tempestivamente, comunque
entro 30 giorni, i veicoli depositati sul mapp. 87 e quelli in esubero sul
mapp. 96;
che contro il predetto ordine RI 1 è insorto
davanti al Consiglio di Stato, negando fra l'altro che i veicoli stazionati sui
suoi fondi siano inservibili;
che con giudizio 10 gennaio 2006 il
Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa ai sensi dei considerandi, riformando
la decisione censurata nel senso di limitarla agli autoveicoli inservibili;
che, dopo aver rilevato che inservibile è da
considerare ogni veicolo privo di targhe, il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che l'ordine non potesse essere confermato nella misura in cui aveva
per oggetto veicoli non inservibili; per opporsi all'uso dei terreni a scopo di
stazionarvi veicoli ancora utilizzabili il municipio avrebbe dovuto far capo
agli strumenti della LE;
che con lo stesso giudizio il Governo ha
respinto l'istanza di assistenza giudiziaria inoltrata dall'insorgente,
ritenendo che fosse in grado di difendersi senza il patrocinio di un avvocato;
che contro il predetto giudizio governativo RI
Fatti
1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato
assieme al controverso ordine di sgombero;
che il ricorrente nega anche in questa sede
che i veicoli stazionati sui suoi terreni siano inservibili;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che il municipio osserva che il ricorrente
avrebbe ricreato in poco tempo la situazione che aveva dato luogo allo sgombero
forzato;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva dell'insorgente
è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non spetta a questo tribunale
porre rimedio alle lacune
istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;
che giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge
concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968
(LEVI), è vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di
dominio pubblico o sulla proprietà privata;
che sono considerati inservibili, soggiunge
la norma (cpv. 2), tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione
Considerandi
dell'autorità competente non sono adatti alla circolazione;
che il municipio ordina al
proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati
su fondi di sua proprietà (art. 4 cpv. 2 LEVI);
che le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili
degli autoveicoli (art. 5 cpv. 1 LEVI);
che, contrariamente a quanto afferma il
Consiglio di Stato, per considerare inservibile un autoveicolo non basta che
sia privo di targhe; l'insostenibilità di questa tesi è talmente lampante da
non richiedere confutazione;
che, per principio, l'inservibilità va
debitamente accertata in funzione dell'attitudine alla circolazione; sono
inservibili soltanto quegli autoveicoli che a causa del loro stato di
conservazione non si prestano ad essere sottoposti ad interventi di ripristino
ragionevolmente sostenibili volti a rimetterli in circolazione;
che l'inettitudine alla circolazione deve
insomma essere irrimediabile;
che analoghe considerazioni valgono per le
parti degli autoveicoli: sono inservibili soltanto quelle parti che non possono
essere recuperate ai fini di un riutilizzo;
che nel caso concreto il municipio non ha
esperito alcun accertamento volto a stabilire l'effettiva inservibilità degli
autoveicoli formanti oggetto dell'ordine di sgombero;
che, non potendosi lasciare indecisa la
pregiudiziale dell'inservibilità, già per questo motivo l'ordine impartito dal
municipio andava interamente annullato;
che il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione municipale impugnata ed il giudizio che la conferma parzialmente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a
carico del comune secondo soccombenza;
che la concessione delle ripetibili rende
superfluo il giudizio sulla domanda d'assistenza giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 1, 4, 5 LEVI; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 71);
1.2.
la decisione 9 luglio 2004 del municipio di CO 1.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Il comune
di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
4. Intimazione
a:
;
;
.
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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