52.2006.380
Aggiudicazione per la fornitura di un trattorino
18 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.380
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione per la fornitura di un trattorino
AGGIUDICAZIONE
art. 32 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.380
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 novembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 6 novembre 2006 del municipio di Savosa
che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di un trattorino;
viste le risposte:
- 28 novembre 2006 della CO
1;
- 30 novembre 2006 del CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 18
settembre 2006 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un piccolo trattore
a due assi cabinato per trasporto materiale e lo sgombero della neve;
che il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei
seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- Prezzo 45%
- Dati tecnici 35%
- Termine di
consegna 10%
- Garanzia
5%
- Apprendisti
5%
che il capitolato precisava le scale ed i
metodi di valutazione per ogni singolo criterio;
che in tempo utile sono pervenute al
committente 12 offerte di 7 diverse ditte del ramo, fra cui quella della
ricorrente RI 1 (A__________ di fr. 65'657.20) e quella della resistente CO 1
(M__________ di fr. 49'000.-);
che, valutate le offerte, il 6 novembre 2006
il municipio ha risolto di aggiudicare la commessa alla ditta M__________,
risultata prima in graduatoria con 5.00 punti;
che contro questa decisione la ditta A__________,
classificatasi all'undicesimo rango con 3.85 punti, insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che
la commessa le sia aggiudicata;
che la ricorrente contesta le valutazioni
operate dal committente in relazione al prezzo, ai dati tecnici
ed ai termini di consegna;
che la ditta A__________ rimprovera in
particolare al committente di non aver tenuto conto che il veicolo da essa
offerto è munito di un filtro antiparticolato del valore di fr. 9'146.- (IVA
compresa), di cui i veicoli degli altri concorrenti sono sprovvisti;
che secondo la ricorrente il prezzo della
sua offerta andrebbe quindi ridotto da fr. 65'657.20 a fr. 56'511.20 con
conseguente aumento della nota da 2.60 a 5.00;
che a mente dell'insorgente andrebbero
Considerandi
rivalutate anche le note assegnatele per i dati tecnici (da 4.80 a 5.00)
ed ai termini di consegna (da 4.40 a 6.00);
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente, e la
ditta M__________, che si limita a chiedere la conferma della decisione
impugnata;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara,
l'insorgente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43
PAmm);
che il ricorso è stato inoltrato dopo la
scadenza del termine di 10 giorni dall'intimazione, avvenuta il 7 novembre
2006, fissato dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; per il principio della buona fede
l'impugnativa è tuttavia ricevibile in ordine anche da questo profilo, poiché
il municipio ha erroneamente indicato ai concorrenti che contro la decisione di
aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel
termine di 15 giorni dall'intimazione;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno le parti postulano invero l'assunzione
di particolari prove;
che controversa è anzitutto la valutazione
del prezzo dell'offerta inoltrata dalla ricorrente;
che il capitolato prevedeva la seguente
scala di valutazione del prezzo (pos. 4.3):
Fattore
Note
Valutazione
45%
1.
– 6
Minor offerente
6.
punti
Minor offerente + 20%
4.
punti
Interpolazione lineare intermedia
Minimo
1.
punto
che l'offerta della ditta A__________
ammonta a fr. 65'657.20 ed è così strutturata (cfr. modulo d'offerta):
- prezzo netto del trattorino cabinato fr.
52'500.00
- prezzo netto dello spargisale fr.
6'600.00
- prezzo netto della lama spazzaneve fr.
5'061.00
- prezzo netto trattorino + aggregati fr.
64'161.00
- IVA 7.6% fr.
4'876.20
- importo totale dell'offerta fr.
69'037.20
- sconto pagamento 10 giorni fr.
1'380.00
- importo totale dell'offerta fr.
67'657.20
- ripresa trattorino Kubota fr.
2'000.00
- importo totale dedotto sconto e
ripresa fr. 65'657.20
che in base a questo prezzo il committente
ha assegnato alla ricorrente la nota 2.60, che ponderata in base al
coefficiente 0.45 corrisponde a 1.17 punti; punteggio, che, in quanto tale, non
è contestato;
che con il ricorso la ditta A__________ chiede
che la nota per il prezzo sia assegnata sulla base di un prezzo di fr.
56'511.20, importo che si ottiene deducendo dal prezzo totale la somma di fr.
8'500.-, corrispondente al prezzo del filtro antiparticolato, esposto nella distinta
delle singole componenti del prezzo totale, che ha allegato al modulo
d'offerta;
che la pretesa è destituita di qualsiasi
fondamento; se la ricorrente intendeva presentare due varianti d'offerta, una
per un trattore munito di filtro, l'altra per un trattore privo di filtro
doveva allestire ed inoltrare due distinti moduli d'offerta; non può in nessun
caso pretendere che il committente deducesse il prezzo parziale del filtro
dall'importo totale dell'offerta;
che il capitolato (pos. 7.1) stabiliva
espressamente che le varianti erano ammesse; esso invitava tuttavia i
concorrenti a richiedere un ulteriore capitolato d'appalto e modulo
d'offerta all'UTC, avvertendoli che l'inserimento di due o più varianti nel
medesimo modulo d'offerta avrebbe comportato l'esclusione della ditta dal
concorso;
che la valutazione del prezzo operata
dal committente va quindi senz'altro confermata;
che dovendosi respingere la prima delle tre
censure sollevate dall'insorgente non occorre esaminare il fondamento delle
altre due, poiché anche se fossero accolte, non permetterebbero comunque alla
ricorrente di conseguire un punteggio superiore a quello della resistente;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto, addebitando alla ricorrente le spese e la tassa di
giustizia;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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