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Decisione

52.2006.380

Aggiudicazione per la fornitura di un trattorino

18 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.380

Data decisione, Autorità:

18.12.2006, TRAM

Titolo:

Aggiudicazione per la fornitura di un trattorino

AGGIUDICAZIONE

art. 32 LCPUBB

art. 36 LCPUBB

Incarto n.

52.2006.380

Lugano

18 dicembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 novembre 2006 di

RI 1

contro

la decisione 6 novembre 2006 del municipio di Savosa

che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di un trattorino;

viste le risposte:

- 28 novembre 2006 della CO

1;

- 30 novembre 2006 del CO

2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 18

settembre 2006 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un piccolo trattore

a due assi cabinato per trasporto materiale e lo sgombero della neve;

che il bando di concorso stabiliva che la

commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei

seguenti criteri e fattori di ponderazione:

- Prezzo 45%

- Dati tecnici 35%

- Termine di

consegna 10%

- Garanzia

5%

- Apprendisti

5%

che il capitolato precisava le scale ed i

metodi di valutazione per ogni singolo criterio;

che in tempo utile sono pervenute al

committente 12 offerte di 7 diverse ditte del ramo, fra cui quella della

ricorrente RI 1 (A__________ di fr. 65'657.20) e quella della resistente CO 1

(M__________ di fr. 49'000.-);

che, valutate le offerte, il 6 novembre 2006

il municipio ha risolto di aggiudicare la commessa alla ditta M__________,

risultata prima in graduatoria con 5.00 punti;

che contro questa decisione la ditta A__________,

classificatasi all'undicesimo rango con 3.85 punti, insorge davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che

la commessa le sia aggiudicata;

che la ricorrente contesta le valutazioni

operate dal committente in relazione al prezzo, ai dati tecnici

ed ai termini di consegna;

che la ditta A__________ rimprovera in

particolare al committente di non aver tenuto conto che il veicolo da essa

offerto è munito di un filtro antiparticolato del valore di fr. 9'146.- (IVA

compresa), di cui i veicoli degli altri concorrenti sono sprovvisti;

che secondo la ricorrente il prezzo della

sua offerta andrebbe quindi ridotto da fr. 65'657.20 a fr. 56'511.20 con

conseguente aumento della nota da 2.60 a 5.00;

che a mente dell'insorgente andrebbero

Considerandi

rivalutate anche le note assegnatele per i dati tecnici (da 4.80 a 5.00)

ed ai termini di consegna (da 4.40 a 6.00);

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente, e la

ditta M__________, che si limita a chiedere la conferma della decisione

impugnata;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara,

l'insorgente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43

PAmm);

che il ricorso è stato inoltrato dopo la

scadenza del termine di 10 giorni dall'intimazione, avvenuta il 7 novembre

2006, fissato dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; per il principio della buona fede

l'impugnativa è tuttavia ricevibile in ordine anche da questo profilo, poiché

il municipio ha erroneamente indicato ai concorrenti che contro la decisione di

aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel

termine di 15 giorni dall'intimazione;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno le parti postulano invero l'assunzione

di particolari prove;

che controversa è anzitutto la valutazione

del prezzo dell'offerta inoltrata dalla ricorrente;

che il capitolato prevedeva la seguente

scala di valutazione del prezzo (pos. 4.3):

Fattore

Note

Valutazione

45%

1.

– 6

Minor offerente

6.

punti

Minor offerente + 20%

4.

punti

Interpolazione lineare intermedia

Minimo

1.

punto

che l'offerta della ditta A__________

ammonta a fr. 65'657.20 ed è così strutturata (cfr. modulo d'offerta):

- prezzo netto del trattorino cabinato fr.

52'500.00

- prezzo netto dello spargisale fr.

6'600.00

- prezzo netto della lama spazzaneve fr.

5'061.00

- prezzo netto trattorino + aggregati fr.

64'161.00

- IVA 7.6% fr.

4'876.20

- importo totale dell'offerta fr.

69'037.20

- sconto pagamento 10 giorni fr.

1'380.00

- importo totale dell'offerta fr.

67'657.20

- ripresa trattorino Kubota fr.

2'000.00

- importo totale dedotto sconto e

ripresa fr. 65'657.20

che in base a questo prezzo il committente

ha assegnato alla ricorrente la nota 2.60, che ponderata in base al

coefficiente 0.45 corrisponde a 1.17 punti; punteggio, che, in quanto tale, non

è contestato;

che con il ricorso la ditta A__________ chiede

che la nota per il prezzo sia assegnata sulla base di un prezzo di fr.

56'511.20, importo che si ottiene deducendo dal prezzo totale la somma di fr.

8'500.-, corrispondente al prezzo del filtro antiparticolato, esposto nella distinta

delle singole componenti del prezzo totale, che ha allegato al modulo

d'offerta;

che la pretesa è destituita di qualsiasi

fondamento; se la ricorrente intendeva presentare due varianti d'offerta, una

per un trattore munito di filtro, l'altra per un trattore privo di filtro

doveva allestire ed inoltrare due distinti moduli d'offerta; non può in nessun

caso pretendere che il committente deducesse il prezzo parziale del filtro

dall'importo totale dell'offerta;

che il capitolato (pos. 7.1) stabiliva

espressamente che le varianti erano ammesse; esso invitava tuttavia i

concorrenti a richiedere un ulteriore capitolato d'appalto e modulo

d'offerta all'UTC, avvertendoli che l'inserimento di due o più varianti nel

medesimo modulo d'offerta avrebbe comportato l'esclusione della ditta dal

concorso;

che la valutazione del prezzo operata

dal committente va quindi senz'altro confermata;

che dovendosi respingere la prima delle tre

censure sollevate dall'insorgente non occorre esaminare il fondamento delle

altre due, poiché anche se fossero accolte, non permetterebbero comunque alla

ricorrente di conseguire un punteggio superiore a quello della resistente;

che, stando così le cose, il ricorso va

senz'altro respinto, addebitando alla ricorrente le spese e la tassa di

giustizia;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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