52.2006.381
Aggiudicazione opere da idraulico per il rifacimento delle infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo
19 dicembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.381
Data decisione, Autorità:
19.12.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione opere da idraulico per il rifacimento delle infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo
AGGIUDICAZIONE
art. 32 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 47 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.381
Lugano
19 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 novembre 2006 della
RI 1, ,
patrocinata da: PA 1, ,
contro
la decisione 9 novembre 2006 del CO 2 che aggiudica
alla ditta CO 1 le opere da idraulico inerenti il rifacimento delle
infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo;
viste le risposte:
- 4 dicembre 2006 della CO
1;
- 5 dicembre 2006 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12
settembre 2006 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da idraulico
relative al rifacimento delle infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo
(FU n. 73/2006, pag. 5955).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta,
alla posizione 224.100, stabiliva che le opere sarebbero state deliberate al
miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori
di ponderazione:
- Economicità -
Prezzo 50%
- Termini
(durata dei lavori; tempi di esecuzione) 25%
- Referenze ed
esperienze lavori analoghi 20%
- Formazione
apprendisti 5%
In relazione al criterio dei termini,
la pos. 224.320 stabiliva una scala delle note decrescente in modo lineare da 6
(minor tempo) a 2 (160% del minor tempo). La posizione 642.100 fissava inoltre
una penale di fr. 300.- per ogni giorno di ritardo.
B. In tempo
utile, sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo; fra
queste, quella della ricorrente RI 1 di fr. 256'900.38 e quella della
resistente CO 1 di fr. 270'979.85. La ricorrente ha previsto di portare a
termine i lavori in 28 giorni con 5 unità di personale (1 amministrativa). La
resistente ha invece previsto di concluderli in 17 giorni con 8 unità di
personale (3 amministrative). Le altre ditte hanno preventivato tempi varianti
da 32 giorni (con 6+1 dipendenti) a 70 giorni (con 5+1 unità di personale).
Valutate le offerte, il 9 novembre 2006 il
municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo
posto con 90.44 punti.
C. Contro la
predetta decisione la ditta RI 1, seconda in graduatoria con 74.32 punti si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta la durata dei lavori
preventivata dall'aggiudicataria, reputandola inverosimile. Il tempo previsto
dalla resistente, soggiunge, costituirebbe una falsa indicazione, che andrebbe
sanzionata con l'esclusione dell'offerta dalla gara. Tenuto conto che le altre
ditte hanno prospettato tempi d'esecuzione di almeno una trentina di giorni, la
decisione andrebbe comunque annullata siccome lesiva del diritto in quanto
procedente da un apprezzamento erroneo dei fatti rilevanti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il committente e la ditta aggiudicataria, contestando
le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata
a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La durata dei lavori
indicata dalla resistente è già stata valutata dal progettista che l'ha
ritenuta plausibilie. Non sussistendo, come si vedrà più avanti, particolari
motivi per dubitare di questa conclusione, la perizia sollecitata dall'insorgente
non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 25 lett. b LCPubb, il committente esclude dalla procedura i concorrenti
che gli hanno dato indicazioni false.
La norma riprende in sostanza l'art. 11
lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). Analoga
disciplina è prevista dal § 23 cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione
del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (DirCIAP), che commina l'esclusione
delle offerte contenenti informazioni erronee.
False e quindi
sanzionabili con l'esclusione sono per principio
soltanto le indicazioni contrarie al vero che il concorrente deliberatamente
fornisce al committente durante la fase d'offerta allo scopo di procacciarsi un
illecito vantaggio ai fini dell'aggiudicazione. La falsità dell'indicazione
deve per principio scaturire da un contrasto insanabile con un dato di fatto
oggettivamente certo ed incontestabile. Deve trattarsi di un'informazione
contraddetta da fatti inconfutabili, intenzionalmente fornita dal concorrente soprattutto
per migliorare la propria situazione in sede di valutazione delle offerte.
2.2
L'indicazione di una durata dei lavori
particolarmente ridotta, data dalla resistente, non può costituire una falsa
indicazione ai sensi dell'art. 25 lett. b LCPubb, suscettibile di essere
sanzionata con l'esclusione dalla gara. Anche nel caso in cui fosse il frutto
di una sottovalutazione del tempo occorrente per portarli a termine, finalizzata
a conseguire una miglior valutazione dell'offerta in base al criterio dei termini,
l'indicazione temporale data dalla resistente non può essere considerata falsa
già perché la durata dei lavori non costituisce un dato di fatto certo ed incontestabile,
bensì una previsione di natura variabile risultante da una molteplicità di
fattori.
3.3.1
A norma dell'art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, che riprende invariato
l’art. 36 cpv. 1 RLCPubb, il committente, tramite professionisti del ramo,
verifica le offerte dal profilo tecnico e economico, affinché siano
oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d’idoneità e di
aggiudicazione.
Qualora un’offerta risulti insolitamente più
bassa delle altre, soggiunge l’art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, il committente può
chiedere spiegazioni all’offerente per accertarsi che quest’ultimo rispetti le
condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della
commessa. La verifica dell'attendibilità di
un'offerta, che si scosta in modo abnorme dalle altre, non deve necessariamente
rimanere circoscritta al prezzo, ma può, anzi deve in certi casi, estendersi
anche ad altri aspetti, quali ad esempio i termini indicati dal concorrente per
portare a termine i lavori. Nel caso in cui da un’attenta verifica dovesse
risultare che il concorrente non risponde alle condizioni di partecipazione o
che non è in grado di soddisfare le prescrizioni di gara, l’offerta va esclusa
dall’aggiudicazione siccome inattendibile.
3.2
Nel caso in esame, il consulente del
committente, incaricato di verificare le offerte e di formulare una proposta di
delibera, non ha ritenuto che la durata dei lavori indicata dalla resistente
(17 giorni) fosse tale da rendere inattendibile l'offerta in contestazione. È
ben vero che i tempi di realizzazione dell’opera previsti dalla ditta Crivelli
sono sensibilmente inferiori a quelli di tutte le altre ditte concorrenti, che
dai 28 giorni preventivati dalla ricorrente arrivano addirittura a prospettare
una durata dei lavori di 70 giorni. Il semplice numero di giorni esposto dai
concorrenti non permette tuttavia di trarre alcuna conclusione certa
sull’at-tendibilità dell’indicazione, poiché, oltre al numero di giorni, occorre
anche tener conto anche del numero di dipendenti impiegati sul cantiere.
Da questo ulteriore profilo, va considerato
che la resistente prevede di impiegare sul cantiere 5 dipendenti, per un totale
di 85 giorni di lavoro/uomo, mentre la ricorrente prospetta di impiegarne
soltanto 4, per un totale di 112 giorni di lavoro/uomo. Anche da questo punto
di vista, la durata dei lavori prevista dalla resistente risulta inferiore a
quella preventivata da tutte le altre ditte concorrenti. Nemmeno questa
circostanza permette tuttavia di dedurre che i tempi d’esecuzione preventivati
dall’aggiudicataria siano tali da esigere l’esclusione dell’offerta per
inattendibilità.
A tal proposito va in effetti tenuto
presente che la resistente non impiega tutte le sue maestranze sul cantiere.
Essa dispone dunque ancora di una certa riserva di personale (2 tecnici e 3 apprendisti),
che può all'occorrenza mobilitare al fine di mantenere i tempi preventivati.
Basti al riguardo considerare che, aumentando di appena un'unità il numero
degli addetti ai lavori, il potenziale della resistente in fatto di giorni lavoro/uomo
risulta soltanto leggermente inferiore a quello della ricorrente.
Non si può dunque rimproverare al
committente di aver abusato del potere d'apprezzamento che per l’art. 47
RLCPubb/CIAP deve essergli riconosciuto in ordine alla valutazione della
plausibilità delle offerte, per non aver ravvisato nei tempi d'esecuzione indicati
dall'aggiudicataria motivi tali da giustificarne l'esclusione dalla gara per
inattendibilità. Ancorché opinabile, la valutazione del committente si fonda su
considerazioni oggettive, ragionevoli e pertinenti. In mancanza di una
preventiva definizione di un metodo per valutare la plausibilità dei tempi
d'esecuzione simile a quello generalmente applicato per giudicare
l'attendibilità dei prezzi, nelle conclusioni del committente non sono
ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo
dell'abuso di potere. La decisione appare comunque sostenibile.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb, 47 RLCPubb/CIAP; 3,
18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. Bruno
Crivelli SA, 6944 Cureglia,
2. municipio
di Novaggio, 6986 Novaggio,
patrocinata da: avv. Nicola Corti, 6901
Lugano,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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