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Decisione

52.2006.381

Aggiudicazione opere da idraulico per il rifacimento delle infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo

19 dicembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

settembre 2006 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da idraulico

relative al rifacimento delle infrastrutture e della pavimentazione nel nucleo

(FU n. 73/2006, pag. 5955).

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta,

alla posizione 224.100, stabiliva che le opere sarebbero state deliberate al

miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori

di ponderazione:

- Economicità -

Prezzo 50%

- Termini

(durata dei lavori; tempi di esecuzione) 25%

- Referenze ed

esperienze lavori analoghi 20%

- Formazione

apprendisti 5%

In relazione al criterio dei termini,

la pos. 224.320 stabiliva una scala delle note decrescente in modo lineare da 6

(minor tempo) a 2 (160% del minor tempo). La posizione 642.100 fissava inoltre

una penale di fr. 300.- per ogni giorno di ritardo.

B. In tempo

utile, sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo; fra

queste, quella della ricorrente RI 1 di fr. 256'900.38 e quella della

resistente CO 1 di fr. 270'979.85. La ricorrente ha previsto di portare a

termine i lavori in 28 giorni con 5 unità di personale (1 amministrativa). La

resistente ha invece previsto di concluderli in 17 giorni con 8 unità di

personale (3 amministrative). Le altre ditte hanno preventivato tempi varianti

da 32 giorni (con 6+1 dipendenti) a 70 giorni (con 5+1 unità di personale).

Valutate le offerte, il 9 novembre 2006 il

municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo

posto con 90.44 punti.

C. Contro la

predetta decisione la ditta RI 1, seconda in graduatoria con 74.32 punti si

aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente contesta la durata dei lavori

preventivata dall'aggiudicataria, reputandola inverosimile. Il tempo previsto

dalla resistente, soggiunge, costituirebbe una falsa indicazione, che andrebbe

sanzionata con l'esclusione dell'offerta dalla gara. Tenuto conto che le altre

ditte hanno prospettato tempi d'esecuzione di almeno una trentina di giorni, la

decisione andrebbe comunque annullata siccome lesiva del diritto in quanto

procedente da un apprezzamento erroneo dei fatti rilevanti.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il committente e la ditta aggiudicataria, contestando

le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata

a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La durata dei lavori

indicata dalla resistente è già stata valutata dal progettista che l'ha

ritenuta plausibilie. Non sussistendo, come si vedrà più avanti, particolari

motivi per dubitare di questa conclusione, la perizia sollecitata dall'insorgente

non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 25 lett. b LCPubb, il committente esclude dalla procedura i concorrenti

che gli hanno dato indicazioni false.

La norma riprende in sostanza l'art. 11

lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). Analoga

disciplina è prevista dal § 23 cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione

del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (DirCIAP), che commina l'esclusione

delle offerte contenenti informazioni erronee.

False e quindi

sanzionabili con l'esclusione sono per principio

soltanto le indicazioni contrarie al vero che il concorrente deliberatamente

fornisce al committente durante la fase d'offerta allo scopo di procacciarsi un

illecito vantaggio ai fini dell'aggiudicazione. La falsità dell'indicazione

deve per principio scaturire da un contrasto insanabile con un dato di fatto

oggettivamente certo ed incontestabile. Deve trattarsi di un'informazione

contraddetta da fatti inconfutabili, intenzionalmente fornita dal concorrente soprattutto

per migliorare la propria situazione in sede di valutazione delle offerte.

2.2

L'indicazione di una durata dei lavori

particolarmente ridotta, data dalla resistente, non può costituire una falsa

indicazione ai sensi dell'art. 25 lett. b LCPubb, suscettibile di essere

sanzionata con l'esclusione dalla gara. Anche nel caso in cui fosse il frutto

di una sottovalutazione del tempo occorrente per portarli a termine, finalizzata

a conseguire una miglior valutazione dell'offerta in base al criterio dei termini,

l'indicazione temporale data dalla resistente non può essere considerata falsa

già perché la durata dei lavori non costituisce un dato di fatto certo ed incontestabile,

bensì una previsione di natura variabile risultante da una molteplicità di

fattori.

3.3.1

A norma dell'art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, che riprende invariato

l’art. 36 cpv. 1 RLCPubb, il committente, tramite professionisti del ramo,

verifica le offerte dal profilo tecnico e economico, affinché siano

oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d’idoneità e di

aggiudicazione.

Qualora un’offerta risulti insolitamente più

bassa delle altre, soggiunge l’art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, il committente può

chiedere spiegazioni all’offerente per accertarsi che quest’ultimo rispetti le

condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della

commessa. La verifica dell'attendibilità di

un'offerta, che si scosta in modo abnorme dalle altre, non deve necessariamente

rimanere circoscritta al prezzo, ma può, anzi deve in certi casi, estendersi

anche ad altri aspetti, quali ad esempio i termini indicati dal concorrente per

portare a termine i lavori. Nel caso in cui da un’attenta verifica dovesse

risultare che il concorrente non risponde alle condizioni di partecipazione o

che non è in grado di soddisfare le prescrizioni di gara, l’offerta va esclusa

dall’aggiudicazione siccome inattendibile.

3.2

Nel caso in esame, il consulente del

committente, incaricato di verificare le offerte e di formulare una proposta di

delibera, non ha ritenuto che la durata dei lavori indicata dalla resistente

(17 giorni) fosse tale da rendere inattendibile l'offerta in contestazione. È

ben vero che i tempi di realizzazione dell’opera previsti dalla ditta Crivelli

sono sensibilmente inferiori a quelli di tutte le altre ditte concorrenti, che

dai 28 giorni preventivati dalla ricorrente arrivano addirittura a prospettare

una durata dei lavori di 70 giorni. Il semplice numero di giorni esposto dai

concorrenti non permette tuttavia di trarre alcuna conclusione certa

sull’at-tendibilità dell’indicazione, poiché, oltre al numero di giorni, occorre

anche tener conto anche del numero di dipendenti impiegati sul cantiere.

Da questo ulteriore profilo, va considerato

che la resistente prevede di impiegare sul cantiere 5 dipendenti, per un totale

di 85 giorni di lavoro/uomo, mentre la ricorrente prospetta di impiegarne

soltanto 4, per un totale di 112 giorni di lavoro/uomo. Anche da questo punto

di vista, la durata dei lavori prevista dalla resistente risulta inferiore a

quella preventivata da tutte le altre ditte concorrenti. Nemmeno questa

circostanza permette tuttavia di dedurre che i tempi d’esecuzione preventivati

dall’aggiudicataria siano tali da esigere l’esclusione dell’offerta per

inattendibilità.

A tal proposito va in effetti tenuto

presente che la resistente non impiega tutte le sue maestranze sul cantiere.

Essa dispone dunque ancora di una certa riserva di personale (2 tecnici e 3 apprendisti),

che può all'occorrenza mobilitare al fine di mantenere i tempi preventivati.

Basti al riguardo considerare che, aumentando di appena un'unità il numero

degli addetti ai lavori, il potenziale della resistente in fatto di giorni lavoro/uomo

risulta soltanto leggermente inferiore a quello della ricorrente.

Non si può dunque rimproverare al

committente di aver abusato del potere d'apprezzamento che per l’art. 47

RLCPubb/CIAP deve essergli riconosciuto in ordine alla valutazione della

plausibilità delle offerte, per non aver ravvisato nei tempi d'esecuzione indicati

dall'aggiudicataria motivi tali da giustificarne l'esclusione dalla gara per

inattendibilità. Ancorché opinabile, la valutazione del committente si fonda su

considerazioni oggettive, ragionevoli e pertinenti. In mancanza di una

preventiva definizione di un metodo per valutare la plausibilità dei tempi

d'esecuzione simile a quello generalmente applicato per giudicare

l'attendibilità dei prezzi, nelle conclusioni del committente non sono

ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo

dell'abuso di potere. La decisione appare comunque sostenibile.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb, 47 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.-

alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. Bruno

Crivelli SA, 6944 Cureglia,

2. municipio

di Novaggio, 6986 Novaggio,

patrocinata da: avv. Nicola Corti, 6901

Lugano,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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