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Decisione

52.2006.382

Modifica decisione a danno del ricorrente

18 marzo 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I Servizi generali del Dipartimento del

territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda, ritenendo che

l’ampliamento rientrasse nei limiti degli art. 24c LPT e 42 OPT.

Con decisione 13 giugno 2006, il municipio

ha tuttavia sospeso la sua decisione sulla domanda per due anni al massimo

giusta l’art. 65 LALPT, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con

gli obbiettivi degli studi pianificatori in corso, che prospetterebbero

l’istituzione di una zona artigianale.

B. Con

giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi

il ricorso presentato avverso la predetta risoluzione da RI 1, annullando la decisione

impugnata e respingendo la domanda di costruzione.

Agendo quale autorità di vigilanza sul

Dipartimento del territorio, il Governo ha in sostanza ritenuto che

l’intervento non potesse essere posto al beneficio di deroga alla distanza

minima dal bosco prescritta dall’art. 6 LCFo.

C. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della

licenza rifiutata.

L’insorgente rileva in sostanza che

l’ampliamento non è previsto sul lato della costruzione che fronteggia il

bosco, ma sul lato opposto. La distanza dal bosco rimarrebbe quindi immutata.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Con il giudizio impugnato, il Consiglio di Stato ha annullato il

provvedimento di salvaguardia della pianificazione allo studio, adottato dal

municipio in base all’art. 65 LALPT. Anche se il Governo non ha esaminato il

merito del provvedimento, la conclusione alla quale è pervenuto non presta il

fianco a critiche.

Gli studi pianificatori del comparto in

discussione non si sono infatti ancora tradotti in un progetto di piano. Sono

rimasti allo stadio di semplici intendimenti. A tutt'oggi i comuni interessati

non si sono nemmeno accordati per elaborare un piano congiunto.

In mancanza di un progetto sommario di piano

(art. 24 RLALPT), non sono dati i presupposti per adottare un provvedimento di

salvaguardia della pianificazione. È peraltro più che dubbio che

l'insignificante ampliamento del manufatto possa in qualche modo pregiudicare

il conseguimento degli obbiettivi di una pianificazione che al momento deve

ancora essere avviata.

Il municipio non ha d‘altronde contestato

questa deduzione del Governo. E anche se l’avesse contestata, l’impugnativa

sarebbe stata chiaramente votata all’insuccesso.

3.

3.1.

Giusta l’art. 59 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato non è vincolato alle

domande delle parti e può modificare la decisione a danno del ricorrente.

La norma non impone all’autorità di ricorso

di avvertire la parte interessata prima di procedere ad una reformatio in

peius. Ciò non significa tuttavia che possa prescindere dal rispetto di questa

formalità essenziale. L’obbligo di avvertire il ricorrente dell’eventualità di

una modifica della decisione a suo danno, dandogli la possibilità di esprimersi

e di ritirare il ricorso, discende infatti dal diritto di essere sentito tutelato

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 122 V 167 seg. consid. 2; RDAT I-1996 n. 13

consid. 3.1; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 59 PAmm n. 2 b).

3.2

Nel caso concreto, il Consiglio di

Stato, chiamato a statuire sul ricorso inoltratogli da RI 1 contro la decisione

del municipio di sospendere per due anni la decisione sulla domanda di costruzione

per salvaguardare la pianificazione in corso, ha modificato a danno

dell’insorgente il provvedimento cautelare censurato, trasformandolo in una

decisione di diniego della licenza.

Il giudizio governativo è stato adottato

senza avvertire preventivamente l’insorgente, offrendogli la possibilità di

prendere posizione in merito a questa prospettiva, chiaramente esulante

dall’oggetto del ricorso. Ha dunque precluso al ricorrente la possibilità di

ritirare il ricorso e di attendere che il termine di sospensione biennale della

decisione sulla domanda venisse a scadere.

La violazione del diritto di essere sentito

posta in essere dall’au-torità di ricorso di prime cure è palese. Irrilevante è

il fatto che il Consiglio di Stato abbia dichiarato di intervenire quale

autorità di vigilanza sui dipartimenti. L'intervento in questa veste non lo dispensava

dall’obbligo di rispettare il diritto di essere sentito del ricorrente prima di

adottare una decisione che per quest’ultimo, dal profilo delle conseguenze,

risulta peggiore di quella impugnata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando il giudizio impugnato nella misura in cui respinge la

domanda di costruzione e pone una tassa di giustizia a carico del ricorrente.

Gli atti sono rinviati al municipio affinché si pronunci sulla domanda di

costruzione.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 3, 18, 28, 59, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio di

Stato (n. 5396) è annullata limitatamente ai dispositivi 1.2. e 2.;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio di Canobbio

affinché statuisca sulla domanda di costruzione 28 luglio 2005.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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