52.2006.383
Licenza per l'ampliamento di un albergo
23 luglio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.383
Data decisione, Autorità:
23.07.2007, TRAM
Titolo:
Licenza per l'ampliamento di un albergo
LICENZA EDILIZIA
art. 14 cpv. 1 LE
art. 17 LE
art. 21 cpv. 3 RLE
Incarto n.
52.2006.383
Lugano
23 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 novembre 2006 di
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 5260) che annulla la decisione 27 settembre 2006 con cui il municipio di CO
2 ha accertato la validità della licenza edilizia 12 marzo 2002, rilasciata
alla RI 1 per l'ampliamento dell'omonimo albergo (part. __________);
viste le risposte:
- 5 dicembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 13 aprile 2007 del
municipio di CO 2;
- 24 aprile 2007 dell'Assemblea
dei condomini del condominio CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 marzo
2002 il municipio di CO 2 ha rilasciato alla RI 1, qui ricorrente, la licenza
edilizia per ampliare l'omonimo albergo (part. __________), situato tra il
lungolago __________ e la strada che sale verso __________ (via __________). La
Residenza __________, allora proprietaria del palazzo situato sul lato a monte
di via __________ e già opponente, ha rinunciato ad impugnare il provvedimento.
La licenza era subordinata alla condizione
di presentare, per approvazione, prima della richiesta dell'inizio dei lavori:
-
il rapporto geologico e geotecnico sulla
stabilità del terreno, versante a monte (...)
-
il calcolo del coefficiente termico;
-
il progetto delle canalizzazioni;
-
il progetto tecnico esecutivo del rifugio PCi;
-
una planimetria 1:1000 corretta (come da
modifica della facciata sud) per il tracciamento.
La licenza avvertiva che il piano della
situazione dello scavo, allestito dall'ing. P. __________, sarebbe stato
approvato in un secondo tempo con il rapporto geologico e geotecnico. Faceva inoltre
presente che i lavori non potevano essere iniziati prima che fosse cresciuta in
giudicato e che l'inizio dei lavori avrebbe dovuto essere notificato al municipio
15 giorni prima, informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, del
progettista, del direttore dei lavori e dell'ingegnere, sui modi d'esecuzione
dei lavori, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti presi per la tutela della
quiete dai rumori (art. 23 cpv. 2 RLE). Ricordava infine che aveva la durata di
due anni calcolati a partire da quando avrebbe assunto carattere definitivo e
che trascorso tale periodo senza che i lavori fossero iniziati, non avrebbe più
potuto essere utilizzata prima del rinnovo (art. 14 LE e 21 RLE).
Facendo riferimento alla licenza nel
frattempo notificata, il 18 marzo 2002 il Dicastero del territorio ha
comunicato alla __________ di ritenere evasa l'opposizione.
B. Il 18 marzo
2004 la RI 1 ha notificato al municipio i nominativi del progettista, dell'ingegnere
civile, dell'impresa di costruzioni e della direzione lavori, chiedendogli di autorizzarla
ad iniziare i lavori. Il 1° aprile 2004 il dicastero del territorio del comune
le ha chiesto di inoltrare i documenti elencati al considerando precedente,
rilevando che la domanda di autorizzazione ad iniziare i lavori sarebbe rimasta
nel frattempo sospesa.
Fatti
I documenti richiesti sono stati presentati
a più riprese tra il 14 giugno 2004 (relazione geologica, calcolo isolamento
termico, progetto di evacuazione delle acque, piani della facciata sud)
ed il 24 settembre 2004 (progetto della parete ancorata in corrispondenza dei mapp.
__________ e __________).
Il 22 ottobre 2004 il municipio ha concesso
il nulla osta all'inizio dei lavori.
C. Il 4 maggio
2006 la comunione dei proprietari del condominio CO 1, succeduta in diritto
alla __________, ha chiesto all'autorità comunale di comunicarle se la licenza
edilizia del 12 marzo 2002 era stata rinnovata. Non avendo ricevuto risposta
soddisfacente, il 19 seguente la stessa comunione ha chiesto al municipio di
accertare che la licenza edilizia era scaduta per mancata utilizzazione nel termine
biennale di validità.
Dopo varie sollecitazioni, mentre nel
frattempo l'impresa di costruzioni aveva iniziato ad installare la gru di
cantiere, il 27 settembre 2006 il municipio ha comunicato ai proprietari del condominio
__________ di ritenere che i lavori erano stati iniziati e che la licenza non
era dunque scaduta.
D. Con giudizio
7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dai vicini qui resistenti e
dichiarando scaduta la licenza rilasciata a suo tempo alla RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
beneficiaria della licenza non avesse iniziato i lavori nel termine di due anni
dal suo rilascio.
E. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente nega recisamente di aver
lasciato scadere la licenza per mancata utilizzazione. Sostiene di aver
tempestivamente inoltrato la richiesta per iniziarli e di aver presentato i
piani che le erano ancora stati richiesti dal municipio prima di rilasciarle
l'autorizzazione a procedere. Il ritardo sarebbe da attribuire agli ostacoli
frapposti dalla resistente all'esecuzione degli ancoraggi necessari per
sorreggere la parete prevista lungo via __________. Afferma di aver sostenuto
spese di progettazione di preparazione del cantiere superiori ad un milione in
vista della realizzazione dell'opera.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la
comunione dei condomini, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio sollecita invece l'accoglimento
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell’insorgente, beneficiaria della licenza edilizia in contestazione, è
certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
La
ricorrente nega che la comunione dei proprietari del condominio CO 1 fosse legittimata
ad impugnare la decisione 27 settembre 2006 con cui il municipio ha accertato
la validità della licenza in oggetto. Sostiene che la comunione potesse agire
in giudizio soltanto se unanime.
L'eccezione è infondata, poiché in materia
edilizia anche un singolo condomino è legittimato a ricorrere per tutelare i
suoi interessi di comproprietario (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21
LE, n. 944; BR 1993, 21 n. 85).
3.
3.1. La
licenza edilizia è definita come un atto amministrativo, mediante il quale
l’autorità accerta che nessun impedimento si oppone all’esecuzione dei lavori
previsti dalla domanda di costruzione. Essa abilita il richiedente a realizzare
l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente
alla destinazione indicata (Scolari, op. cit., ad art. 1 n. 627).
Per evitare che vengano realizzate a
distanza di tempo dal rilascio dell'autorizzazione opere edilizie non più
conformi al diritto materiale vigente a quel momento, l’accertamento sotteso
alla licenza edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza decade se
i lavori non vengono iniziati nel termine perentorio di due anni dalla crescita
in giudicato (art. 14 cpv. 1 LE). Scopo della limitazione temporale è quello di
permettere all'autorità di verificare l'ulteriore validità dell'accertamento di
conformità per rapporto ad eventuali modifiche del diritto applicabile intervenute
nel frattempo (Scolari, ad art. 14 LE, n. 859). Trascorso il periodo di due
anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere
utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 23 cpv. 4 RLE) o del
rilascio di una nuova licenza se nel frattempo il diritto è cambiato.
La durata della licenza non è prorogata
dall'inoltro di progetti tecnici, che l'autorità ha concesso di presentare
soltanto in un secondo tempo ai sensi dell'art. 17 LE (Scolari, loc. cit., n.
861).
Essa non si protrae nemmeno in forza della
notifica dell'inizio dei lavori che il beneficiario della licenza è tenuto ad
effettuare al municipio a norma dell'art. 23 cpv. 3 RLE. Questa notifica costituisce
infatti una semplice prescrizione d'ordine (Scolari, loc. cit. n. 865).
3.2
Secondo l’art. 23 cpv. 3 RLE, i lavori
sono considerati iniziati quando:
a) sono in corso
d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
b) sono state poste in
cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure
c) è accertato che
furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere
vicine; oppure
d) sono state gettate le
fondamenta dell'edificio o impianto.
L'inizio dei lavori si identifica, di
regola, con l'apertura del cantiere, ovvero con l'esecuzione, sul terreno
dedotto in edificazione, dei lavori preparatori necessari per la realizzazione
della costruzione autorizzata. Deve cioè trattarsi dell'effettiva messa in cantiere
dell'opera e non di un semplice espediente per aggirare le disposizioni di
legge sulla validità temporale del permesso (Scolari, loc. cit., n. 869).
4.
Nel caso
concreto, la licenza è stata notificata alla ricorrente alla metà di marzo del 2002,
prima delle ferie pasquali. Nell'ipotesi più favorevole all'insorgente, considerando
che l'intero termine per impugnarla sia decorso interamente dopo le ferie, la
licenza è dunque cresciuta in giudicato al più tardi il 22 aprile 2002.
La ricorrente ha chiesto l'autorizzazione ad
iniziare i lavori due anni più tardi, il 18 marzo 2004, quando ormai stava per
scadere il termine biennale di validità della licenza.
Sino a quel momento non aveva intrapreso
alcunché per realizzare le opere previste dalla licenza che le era stata
rilasciata. Nulla ha messo in atto per rendere operativo il progetto approvato.
Persino a livello di progettazione esecutiva e di dettaglio, la RI 1 era
rimasta del tutto passiva. I piani che secondo le condizioni della licenza avrebbe
dovuto presentare prima dell'inizio effettivo dei lavori non erano ancora stati
elaborati. I primi sondaggi geognostici, necessari per l'allestimento del
rapporto geologico e geotecnico sulla stabilità del terreno lungo il versante a
monte dell'albergo, sono stati pianificati soltanto per il 28 aprile 2004,
quando il termine biennale di validità della licenza era ormai scaduto. Nemmeno
se si volesse ravvisare in questi sondaggi i primi atti esecutivi in vista
della realizzazione dell'opera, i lavori risulterebbero avviati
tempestivamente.
Gli altri lavori preparatori, eseguiti successivamente,
sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo della salvaguardia del termine di
validità della licenza. Non costituiscono in particolare atti idonei a
scongiurarne la decadenza. Né esplicano questo effetto le difficoltà incontrate
dalla ricorrente ad ottenere il consenso, peraltro mai concesso, a penetrare
con gli ancoraggi nel terreno su cui sorge il condominio __________. Tali
difficoltà si sono infatti concretamente manifestate soltanto nel corso
dell'estate del 2004. Altrettanto inidonei ad evitare la decadenza del permesso,
siccome successivi a tale evento, sono il taglio degli alberi secolari e
l'approntamento della base della gru attuati dalla RI 1 in vista
dell'installazione del cantiere.
A giusta ragione il Consiglio di Stato ha
considerato tali interventi abusivi in quanto sprovvisti di valido titolo autorizzativo.
Sostanzialmente immune da violazioni del diritto appare dunque la conclusione del
Governo di annullare la decisione 27 settembre 2006 con cui il municipio ha
accertato che la licenza era ancora efficace siccome utilizzata prima della
scadenza del termine di validità.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 17, 21 LE; 23 RLE; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.-
alla comunione resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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