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Decisione

52.2006.384

Revoca di un permesso di dimora

2 gennaio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La cittadina

rumena RI 1 (1976) è entrata la prima volta in Svizzera nel settembre 2002 per

lavorare in qualità di ballerina.

Il 10 gennaio 2003, si è sposata a__________

con il cittadino elvetico C__________ (1966). A seguito del matrimonio, ella ha

ottenuto un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima

volta fino al 9 gennaio 2007.

B. a) Verso la

metà di febbraio del 2006, i coniugi __________ hanno sospeso la comunione

domestica e sottoscritto una convenzione volta a regolare i loro rapporti durante

la separazione. Il 20 marzo 2006 C__________ ha segnalato all'Ufficio regionale

degli stranieri di __________ (URS), tra l'altro, che sua moglie aveva una relazione

extraconiugale e non voleva concedergli il divorzio fino a che non avesse ottenuto

un permesso di domicilio. Tre giorni più tardi, RI 1 ha informato l'URS che viveva

separata dal marito e abitava a __________.

Preso atto della separazione, la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto alla

Polizia cantonale di accertare l'evolversi della situazione matrimoniale di RI

1 e C__________. Dopo averli interrogati, il 21 aprile 2006 la polizia ha trasmesso

al dipartimento il seguente rapporto:

"Come alla

vostra richiesta del 30.03.06, sono state sentite separatamente le parti. Hanno

dichiarato che non vivono più insieme da circa metà febbraio 2006. Il __________

C__________ abita a__________ in via __________, mentre la moglie in via __________,

presso P__________. Gli stessi risultano ancora legalmente sposati. Presso

l'avv. __________ hanno sottoscritto una convenzione, datata 20.02.06, in prospettiva

di una loro separazione di fatto, che alleghiamo. L'intenzione futura della RI

1 sarebbe quella di poter rientrare presso il marito in __________ e di

continuare regolarmente la loro relazione, mentre il __________ C__________ è

intenzionato a chiedere il divorzio dalla stessa. Per quel che concerne quanto

dichiarato dal marito, nella sua lettera indirizzata all'URS di __________, del

20.03.06, la succitata ha smentito il tutto e cioè di non avere alcuna

relazione extraconiugale in particolare, come pure che non corrisponde alla

verità che lei vuole attendere che le sia rilasciato il permesso C per poter

concedere il divorzio al marito."

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 9

maggio 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso

di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2006 per

lasciare il territorio cantonale. In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo

scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in

seguito all'avvenuta cessazione, il mese di febbraio precedente, della vita in

comune con il marito ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in

maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese

(art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

C. a) Contro

la predetta decisione, il 24 maggio 2006 RI 1 è insorta dinnanzi al Consiglio

di Stato, sostenendo che la separazione era provvisoria in quanto frutto di una

crisi matrimoniale passeggera. Il 13 giugno 2006, C__________ ha informato l'autorità

competente di voler salvare il proprio matrimonio e che sua moglie sarebbe

pertanto tornata a avere insieme a lui a__________.

b) Con giudizio 7 novembre 2006, il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Esperita l'istruttoria, il Governo ha ritenuto

che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i

motivi addotti dal dipartimento. L'Esecutivo cantonale non ha ritenuto

credibile l'asserita ripresa della vita in comune con il marito, in quanto la

Polizia cantonale aveva accertato l'assenza dell'insorgente presso l'appartamento

coniugale anche dopo l'inoltro del gravame. Infine, ha considerato esigibile il

rientro della ricorrente in Romania.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del suo permesso di dimora.

Innanzitutto la ricorrente si duole della

violazione del suo diritto di essere sentita, perché il Governo le ha trasmesso

le risultanze istruttorie tre giorni prima dell'emanazione del giudizio, impedendole

in tal modo di determinarsi al riguardo.

Nel merito, contesta di invocare il vincolo

matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, in quanto ha vissuto separata

dal marito solo per quattro mesi. Sostiene che la crisi matrimoniale è ormai

superata e che l'accertamento istruttorio non corrisponde alla realtà. Al fine

di dimostrare la sua riconciliazione con il marito, chiede l'audizione di

diversi testi. Rileva inoltre di essersi sempre comportata bene e di avere

notificato tempestivamente all'autorità di prime cure la separazione temporanea

dal marito.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora.

In concreto, la ricorrente è sposata con un

cittadino elvetico dal 10 gennaio 2003: di conseguenza, ella ha, in linea di

principio, diritto a un permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di

diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non spetta a questo

tribunale colmare le carenze istruttorie dell'autorità inferiore.

Considerandi

2.

Come

indicato nel precedente considerando, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone

che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla

proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della

medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le

prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente

quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

3.

Innanzitutto

la ricorrente si duole della violazione del suo diritto di essere sentita, in

quanto il Governo le ha trasmesso le risultanze istruttorie tre giorni prima

dell'intimazione della risoluzione governativa impugnata impedendole in tal

modo di formulare delle osservazioni al riguardo.

3.1

La garanzia invocata ha natura formale:

poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere

esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 consid. 4 a con riferimenti).

La natura ed i limiti del diritto di essere

sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se

questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i

punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che

gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di

conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare

offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).

3.2

In concreto, allo scopo di accertare se

la crisi matrimoniale dei coniugi __________ fosse effettivamente rientrata nel

corso del mese di giugno 2006, il 21 luglio successivo il Servizio dei ricorsi

del Consiglio di Stato ha invitato la Polizia cantonale a controllare, sull'arco

di tre mesi, se la ricorrente risiedeva nuovamente con il marito a__________ e se

la comunione domestica era reale, seria e duratura.

Il 18 ottobre 2006 la polizia ha accertato

quanto segue (v. rapporto informativo):

"Dando

seguito alla richiesta di cui sopra, abbiamo provveduto ad effettuare gli accertamenti

del caso. Malgrado le ripetute visite presso il domicilio di __________ in via __________,

della RI 1 nessuna traccia, sia nel mese di agosto, settembre ed ottobre. La

stessa non è mai stata trovata presso questo indirizzo".

Il 6 novembre 2006 il Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato ha quindi trasmesso, per conoscenza, il citato rapporto alla

patrocinatrice della ricorrente e il giorno successivo il Governo ha adottato

la decisione qui impugnata.

Ora, come ha giustamente rilevato la

ricorrente, emanando il giudizio senza permetterle di esprimersi su tale

accertamento, il Consiglio di Stato ha crassamente violato il suo diritto di

essere sentita. Certo, l'interessata ha potuto prendere posizione sulle risultanze

istruttorie nell’ambito del suo gravame davanti a questo tribunale, il quale

dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo. Tuttavia, il suddetto

vizio procedurale non può essere sanato in questa sede. Bisogna in effetti

considerare che le prove agli atti non permettono di stabilire con la chiarezza

richiesta dalla giurisprudenza, che nel caso in rassegna vi sia effettivamente

una rottura definitiva del vincolo coniugale, tale da giustificare la revoca

alla ricorrente del suo permesso di dimora.

3.3

Come recentemente sottolineato anche

dal Tribunale federale, in assenza di altri elementi una breve separazione non

basta ancora ad escludere la possibilità di una ripresa della vita in comune

dei coniugi. In caso contrario si qualificherebbe come abusivo il semplice

fatto che essi non vivono più insieme, contraddicendo in tal modo la volontà

del legislatore che ha rinunciato a far dipendere da questa condizione il

diritto a un'autorizzazione di soggiorno (DTF 130 II 113 consid. 10.3).

Ora, bisogna considerare che la ricorrente

ha sostenuto dinnanzi al Consiglio di Stato che la sua separazione dal marito

si era limitata a soli quattro mesi: da metà febbraio a metà giugno 2006. Ritenuto

che una separazione di una tale durata non poteva essere considerata come la

prova risolutiva della rottura definitiva del vincolo coniugale e allo scopo di

verificare se i coniugi __________ avessero realmente ricomposto la comunione domestica,

il Governo ha quindi esperito la contestata istruttoria.

Ora, bisogna ammettere che l'accertamento operato

dalla Polizia cantonale tra l'agosto e l'ottobre 2006 (v. supra al consid. 4.2.),

risulta assai generico e non permette di sovvertire quanto asserito

dall'insorgente. In effetti, nulla è dato di sapere come, quando e con quale

frequenza sono stati effettuati i controlli all'esterno dell'abitazione coniugale.

Non bisogna inoltre dimenticare che l'insorgente lavora a tempo pieno come

cameriera in un esercizio pubblico di __________ (doc. D) e che la stessa è

pure stata a volte assente in quel periodo perché era in vacanza (doc. E). In

siffatte circostanze, non si può pertanto escludere che una parte almeno dei

controlli di polizia presso l'abitazione di __________ siano stati effettuati

durante la fascia oraria lavorativa della ricorrente e quando era in ferie.

In altre parole, occorreva documentare in modo

sistematico i controlli esperiti, indicando minuziosamente tutte le modalità (data,

orari, ecc.).

4.

Giusta

l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione

impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in

cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto.

Verificandosi in concreto tale ipotesi, ben si

giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al

Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente se la ripresa

della vita in comune di RI 1 con il marito sia reale e sincera oppure se vi sia

effettivamente una rottura definitiva del vincolo coniugale. In effetti, agli

atti non vi sono elementi sufficienti per concludere se la ricorrente invochi o

meno il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a

soggiornare nel nostro paese.

Il Governo dovrà pertanto accertare nuovamente,

questa volta in modo più preciso, l'intensità dei contatti dell'insorgente con

il marito durante il periodo di separazione nonché la sua presenza effettiva al

domicilio coniugale, se del caso interrogando i vicini di casa, il datore di

lavoro o ogni altra persona che possa informare sulla genuinità della loro relazione.

5.

Il ricorso

va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del gravame, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, assistita da un'avvocata iscritta all'apposito

registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 cpv. 2 Cost.; 1, 4, 7 LDDS; 83 lett.

c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS;

3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5378) del Consi-

glio

di Stato è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo

completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di

ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

5. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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