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Decisione

52.2006.385

Rifiuto dell'autorità di rilasciare un'autorizzazione di domicilio e di rinnovare un permesso di dimora

4 giugno 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

cittadino congolese (Brazzaville) RI 1 (1970) è entrato in Svizzera il 17

novembre 1997 depositando una domanda d'asilo, definitivamente respinta, in

ultima istanza, dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo il 15

settembre 2000. Al medesimo è quindi stato impartito un termine sino al 21 dicembre

successivo per lasciare il territorio svizzero.

b. Il 15 dicembre 2000 il ricorrente si è sposato

a __________ con la cittadina elvetica J__________ (1967). Per questo motivo, la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni gli

ha rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima

volta fino al 14 dicembre 2005. Dalla loro unione, il 20 luglio 2001, è nata __________.

c. Con decreto 10 dicembre 2001 il Pretore __________

ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati e ha affidato __________ alla

madre e concesso al padre un diritto di visita sulla stessa. Parimenti, ha

obbligato il ricorrente a versare a moglie e figlia un contributo alimentare.

In seguito, RI 1 si è rivolto a più riprese

al Pretore per chiedere la riduzione del contributo a suo carico e una modifica

dell'assetto cautelare in punto alle modalità d'esercizio delle relazioni personali

con la figlia.

d. Interrogato il 24 gennaio 2005 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale e famigliare, RI 1

ha dichiarato di vivere separato dalla moglie dal dicembre 2001 e di non avere sempre

potuto versare regolarmente un contributo alimentare alla stessa e alla figlia __________

a causa della sua precaria situazione finanziaria.

Analogamente interrogata, J__________ ha

affermato di non avere più rapporti con il marito dal maggio 2001, il quale era

in arretrato con il pagamento degli alimenti alla figlia per complessivi fr.

12'000.–.

B. Il 13

ottobre 2005, RI 1 ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un

permesso di domicilio.

Il 31 gennaio 2006, la Sezione dei permessi

e dell'immigrazione ha respinto l'istanza, decidendo nel contempo di non

rinnovargli il permesso di dimora, e gli ha ordinato di lasciare il territorio

cantonale entro il 31 marzo 2006. L'autorità dipartimentale ha tenuto conto del

fatto che l'interessato aveva a carico un procedimento penale, era stato a

carico dell'assistenza pubblica dal 1998 al 2001 per oltre fr. 38'000.–, ed era

in arretrato con il pagamento degli alimenti in favore della figlia __________ per

complessivi fr. 12'000.–. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 5,

7, 9, 10, 12, 16 LDDS e 8, 10, 11 ODDS.

C. Con

giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha considerato il

provvedimento adottato dall'autorità di prime cure conforme al principio della

proporzionalità sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui il ricorrente

poteva prevalersi di tale disposizione riguardo alle sue relazioni con la

figlia, cittadina elvetica. Secondo il Consiglio di Stato, l'interesse pubblico

a non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente era prevalente su quello

dello stesso di vivere in Svizzera per esercitare il suo diritto di visita

limitato a __________, ritenuto che egli aveva accumulato debiti nei confronti

dell'assistenza, aveva lasciato cadere i famigliari nell'indigenza, aveva a

carico dei precedenti penali ed era instabile professionalmente.

Il Governo gli ha pure rimproverato di

essersi richiamato in maniera manifestamente abusiva ad un matrimonio svuotato

di ogni contenuto e scopo da oltre quattro anni.

Infine, ha considerato esigibile il suo

rientro in Congo e respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio.

Il 23 novembre 2006, il Pretore __________

ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, ha concesso al

ricorrente un diritto di visita sorvegliato alla figlia presso __________ a __________

e ordinato una curatela educativa in favore della stessa.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio

di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata, chiede il

rinnovo del suo permesso di dimora.

Il ricorrente contesta innanzitutto di

essersi richiamato in maniera manifestamente abusiva a un matrimonio esistente

solo sulla carta, dolendosi della violazione del principio della buona fede.

Sostiene che il dipartimento era al corrente sin dal 2002 che egli viveva

separato dalla moglie e che malgrado ciò gli ha sempre rinnovato il permesso di

soggiorno annuale.

In ogni caso ritiene la decisione impugnata

contraria al principio della proporzionalità. Da una parte, egli contesta di

essere una minaccia dell'ordine pubblico e di essere stato a carico dell'assistenza

pubblica in maniera continua e rilevante e, dall'altra, pone in evidenza di soggiornare

in Svizzera da lungo tempo e di lavorare. Afferma inoltre che il suo interesse

ad esercitare il suo diritto di visita alla figlia __________ è prevalente

rispetto all'interesse pubblico ad allontanarlo dal territorio elvetico.

Contesta di essersi disinteressato della figlia, sostenendo che se non ha dei

contatti regolari con la stessa, ciò è dovuto al comportamento ostruzionistico della

moglie. Sostiene inoltre che un suo rientro in Congo comprometterà le sue relazioni

con __________.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate

con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un

diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF,

RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora

regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di

domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS). Prima di concedere il permesso di

domicilio ad uno straniero, l’autorità esaminerà ancora una volta a fondo come

si sia comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).

In concreto, il ricorrente è stato sposato

con una cittadina elvetica per oltre cinque anni. Di conseguenza egli ha, in

linea di principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio

che al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di

diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il permesso sollecitato

possa essergli rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Considerato che l'impugnativa è

ricevibile nel merito per i motivi appena esposti, non è necessario accertare

se essa sia ammissibile pure dal profilo dell'art. 8 CEDU, che tutela il

diritto alla vita privata a familiare.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. Per

costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto

giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si

prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS,

ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si

richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per

conservare o ottenere il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo

non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II

145, consid. 2.2.). In particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto

che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di

divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente

omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino

svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una

comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario

che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo

matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49,

consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non

è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze -

tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per

valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e

per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al

coniuge straniero di un cittadino svizzero.

2.2

In concreto, il 15 dicembre 2000 RI 1

ha ottenuto un permesso di dimora per vivere in Svizzera insieme a J__________.

Ora, è incontestato che i coniugi __________ hanno cessato la vita in comune

già nel dicembre 2001 e che da allora ciascuno di loro ha organizzato la

propria vita in maniera autonoma. Il Consiglio di Stato ne ha quindi dedotto che

l'insorgente si richiamasse al proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni

contenuto e scopo, in maniera manifestamente abusiva al fine di continuare a

beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte per

poi chiedere l'autorizzazione di domicilio. Ha pertanto concluso che era venuto

meno lo scopo del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo

tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in quanto la separazione

si era verificata prima della scadenza, il 15 dicembre 2005, del termine quinquennale

previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separato dalla consorte.

Ora, sapere se il ricorrente si sia

effettivamente richiamato in maniera manifestamente abusiva al proprio

matrimonio può rimanere qui indeciso. Come è stato correttamente sottolineato

nel gravame, dagli atti risulta che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

era al corrente, quantomeno dal 16 gennaio 2002, che il ricorrente viveva

separato dalla moglie dal mese di dicembre 2001 e che da allora i coniugi __________

non avevano più ripreso la loro vita in comune (v. domanda 16.1.02 di modifica

dell'indirizzo e osservazioni 21/28.01.02 dell'Ufficio regionale degli stranieri

di __________). Se ne deve dedurre che, rinnovandogli regolarmente il permesso

di dimora annuale, il dipartimento ha effettivamente fatto nascere nell'insorgente

la convinzione che, malgrado la separazione dalla moglie, egli potesse continuare

a vivere nel nostro Paese. Del resto, occorre rilevare come nella sua decisione

quest'ultima autorità non gli abbia rimproverato alcun abuso di diritto, ma abbia

deciso di non rinnovargli il permesso di dimora per altri motivi (penali, assistenziali

e il fatto di essere in arretrato con il pagamento degli alimenti in favore della

figlia).

Pertanto, su questo punto, la decisione del

Consiglio di Stato non può essere condivisa.

3.

Ritenuto

che, giusta l'art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS, il diritto al rinnovo di un permesso

di dimora, rispettivamente al rilascio di un'autorizzazione di domicilio, si

estingue solo quando è dato un motivo di espulsione, la presente causa deve essere

esaminata dapprima sotto questo aspetto. A torto quindi il Consiglio di Stato,

contrariamente al dipartimento, ha valutato la causa unicamente sotto il

profilo dell'art. 8 CEDU.

4.

Giusta

l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un

cantone, tra l'altro, quando è stato punito dall’autorità giudiziaria per un

crimine o un delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i suoi

atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi

all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b), oppure quando egli

stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante

a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).

Una simile misura può essere pronunciata

soltanto se dall'insieme delle circostanze essa risulta adeguata (art. 11 cpv.

3.

LDDS) e se rispetta il principio della proporzionalità. Per giudicare dell'equità

di un'espulsione, l'autorità terrà conto della gravità della colpa commessa

dallo straniero, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio

che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3

ODDS). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi

giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità,

la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda

delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr.

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 308).

5.

Le autorità

inferiori hanno rimproverato a RI 1 di non avere tenuto un comportamento

irreprensibile durante la sua permanenza in Svizzera, in quanto ha interessato le

autorità penali e amministrative, lasciato moglie e figlia nell'indigenza, ed è

stato egli stesso a carico dell'assistenza pubblica senza avere mai rimborsato

quanto lo Stato gli aveva anticipato.

5.1

Innanzitutto bisogna considerare che, secondo

la prassi, un periodo di detenzione di 2 anni è considerato come soglia a partire

dalla quale, in generale, vi è motivo per respingere una domanda di rilascio di

un permesso di domicilio o di rinnovo del permesso giusta l'art. 10 cpv. 1

lett. a LDDS (DTF 120 Ib 6 consid. 4). Ora, dagli atti risulta che con decreto

d'accusa 18 settembre 2006 il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una

multa di fr. 200.– per avere minacciato una persona, mentre un procedimento penale

avviato il 16 febbraio 2005 nei confronti dell'insorgente è sfociato il 26

giugno 2006 in un decreto di non luogo a procedere. Per quanto riguarda poi la

denuncia penale presentata da__________ per truffa, subordinatamente, per delitti

ex LADI e falsità in documenti, al momento della decisione del dipartimento la

stessa non era ancora stata evasa.

Di conseguenza, ritenuto che l'insorgente

non è mai stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o un delitto, il

diniego del rinnovo del suo permesso di dimora non può essere fondato sulla

base della lett. a dell'art. 10 cpv. 1 LDDS.

5.2

Il Governo e il dipartimento hanno pure

rimproverato al ricorrente di essere stato a carico dell'assistenza pubblica

dal 1998 all'agosto 2001 per un importo complessivo di fr. 38'112.80, mai

rimborsato, e di avere costretto dal settembre 2006 sua figlia a ricorrere

all'aiuto dello Stato perché egli non le versava gli alimenti. Attualmente il

contributo alimentare in favore di Jessica ammonta a fr. 1'280.– (v. sentenza

di divorzio, dispositivo n. 3). Sennonché, nemmeno un'espulsione o un rimpatrio

giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS può entrare in considerazione nella presente

fattispecie, il ricorrente non essendo più in assistenza dal 2001. Giova infatti

ricordare che non è determinante il fatto che lo straniero non sia in grado di

rimborsare il debito assistenziale contratto in Svizzera, in quanto la sua

permanenza nel nostro Paese non dipende da tale presupposto. Essenziale è

evitare che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti (per analogia

con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, v. RDAT I-2002 n. 42, consid. 3 d/aa).

È invece prematuro decidere se egli possa essere allontanato per avere fatto cadere a carico

dell'assistenza pubblica sua figlia, in quanto l'importo finora anticipato

dallo Stato alla stessa non può - ancora - essere considerato continuo e rilevante

ai sensi della giurisprudenza, anche se è ormai da oltre 9 mesi che ella si

trova in tale situazione e non è dato di sapere se corra il rischio concreto di

rimanervi, anche se vi sono degli elementi che sembrerebbero confermare tale

ipotesi. Infatti, il ricorrente ha incominciato nel marzo 2006 a lavorare come

operaio presso la ditta __________ percependo un salario di fr. 27.80 all'ora

(contratto di incarico valido fino al 20.3.2007) e, nonostante tale attività

professionale, egli non le ha sempre versato regolarmente gli alimenti.

Va già sin d'ora osservato che se il mancato

versamento degli alimenti alla figlia dovesse perdurare, tale comportamento potrebbe

assumere in futuro i contorni di un motivo di rifiuto del rinnovo del permesso.

5.3

Esaminando la vertenza dal profilo dell'art.

10.

cpv. 1 lett. b LDDS, bisogna considerare, come rilevato in precedenza, che l'insorgente

ha interessato le autorità penali e non ha sempre fatto il possibile per versare

regolarmente gli alimenti a sua figlia. Inoltre egli non si è mai preoccupato

di rimborsare allo Stato quanto quest'ultimo gli aveva anticipato quando era a carico

dell'assistenza. Inoltre egli ha aperte due esecuzioni per un totale di fr.

8.163

– concernenti il mancato pagamento degli alimenti alla ex moglie e alla

figlia (v. estratto UEF __________ del 15.9.2006).

Benché il comportamento tenuto

dall'insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera non sia sempre stato

esemplare, giova ricordare che per fondare l'espulsione sulla base della

menzionata disposizione legale occorre che lo straniero contravvenga gravemente

o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell’autorità,

contravvenga alla morale, tralasci continuamente per cattiva volontà o

sregolatezza di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, viva nella

sregolatezza o nell’ozio (v. art. 16 cpv. 2 ODDS), ciò che non può essere ancora

ritenuto nella presente fattispecie.

Non permette di giungere a diversa

conclusione nemmeno il fatto che, con decisione 21 settembre 2000, la Sezione

della circolazione gli abbia vietato la guida di veicoli a motore sul

territorio svizzero per la durata di 1 mese e mezzo. Tale sanzione, di natura

amministrativa, è ormai lontana nel tempo e non risulta che da allora egli sia

stato ancora oggetto di un'analoga misura.

6.

I fatti

precedentemente esposti non permettono quindi di ritenere che con il suo

comportamento RI 1 adempia - per lo meno attualmente - i requisiti

dell'espulsione.

Tenuto conto di quanto dispone l'art. 11

cpv. 1 ODDS, questi elementi permettono però di confermare la decisione di non concedergli

un permesso di domicilio. Non sono invece sufficienti per negargli il rinnovo

del permesso di dimora. Appare infatti tutto sommato eccessivo rifiutare all'insorgente

la possibilità di dimorare ancora per un anno nel nostro Paese. Non si può in effetti

escludere che, grazie al rinnovo del permesso di soggiorno e lavorando

regolarmente, egli riesca finalmente ad integrarsi convenientemente nel nostro

ordinamento e fare tutto il possibile per far fronte ai propri obblighi in

primo luogo verso sua figlia, rimborsando gradualmente i debiti contratti e non

incorrendo in ulteriori sanzioni penali. Tanto più che nella sentenza di divorzio

(consid. 10.2.e) il Pretore ha considerato che RI 1 potrebbe senz'altro reperire

un lavoro fisso remunerato con fr. 3'600.– mensili netti. Del resto, il

ricorrente stesso afferma che, essendo laureato ed avendo già insegnato fisica

e matematica tra il 2002 e il 2003 al __________, la sua ultima attività svolta

(operaio) è ben al di sotto delle sue qualifiche.

A tale conclusione si può giungere anche

esaminando la vertenza del profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui tale

disposizione è applicabile nella fattispecie, tenuto conto degli interessi

pubblici e privati in presenza.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere parzialmente accolto.

Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi

e dell'immigrazione sono annullate e riformate nel senso che a RI 1 viene rinnovato

il permesso di dimora annuale.

Resta comunque riservata la facoltà

dell'autorità di prime cure di revocare il permesso al ricorrente in ogni

momento qualora, secondo le circostanze, dovessero venir meno i motivi che

permettono di accogliere il presente gravame.

8.

Visto

l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e

delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente,

assistito da un consulente giuridico, un'indennità per ripetibili (art. 31

PAmm) per entrambe le sedi, con la conseguenza che la domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dinnanzi al Consiglio di Stato

diviene priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 5, 6, 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 10 lett. a

LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 7

novembre 2006 (n. 5376) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 31

gennaio 2006 (ST 16) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni.

2. Gli atti sono

retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi al

cittadino congolese RI 1 (1970) il permesso di dimora annuale.

3. Non si

prelevano né tasse né spese.

4. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

5. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

6. Intimazione

a:

6600 Locarno,

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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