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Decisione

52.2006.386

Cambiamento di destinazione di un capannone situato nella zona residenziale intensiva R3

7 febbraio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente RI 1 è proprietario di un capannone (part. 945- 1), situato nella

zona residenziale R3 di __________, che fungeva da deposito e sede commerciale

della ditta __________.

Il 5 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al locale

municipio il permesso di insediare nel capannone le seguenti tre ditte:

-

__________, attiva nel campo della progettazione

e della costruzione di impianti di ventilazione;

-

__________, operante nel montaggio di sistemi

antincendio;

-

__________, attiva nella prefabbricazione

(foratura e filettatura) di tubi di ferro da 6 m per dispositivi antincendio.

Ognuna di queste ditte avrebbe occupato

circa 122 mq di uffici e circa 300 mq di magazzino (cfr. formulari di notifica

d'insediamento).

Alla domanda, integrata in un secondo tempo

da uno studio fonico, si sono opposti diversi vicini, nonché l'ing. CO 1, che

ha eccepito la conformità di zona e paventato l'insorgere di potenziali

pericoli d'inquinamento della falda freatica, nel caso in cui il pozzo di

captazione dell'acqua esistente sul fondo non fosse stato messo in sicurezza,

rispettivamente per l'eventuale presenza di amianto nelle strutture dell'edificio.

B. Il

Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda a

condizione che l'attività si svolgesse soltanto a porte e finestre chiuse ed

unicamente tra le 0700 e le 1900.

Il 24 marzo 2006 il municipio ha rilasciato

la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità

cantonale ed alla messa in sicurezza del pozzo di captazione. Quale ulteriore

"condizione", l'autorità comunale ha inoltre rilevato che l'art. 51

cpv. 2 NAPR permetteva unicamente l'insediamento di attività artigianali non moleste

a conduzione strettamente famigliare.

Con scritto di ugual data, l'autorità

comunale ha precisato che gli insediamenti erano autorizzati alla condizione

che non vi fosse “svolta nessuna produzione di lavorazione e montaggio”.

Contro la predetta licenza, sono insorti

davanti al Consiglio di Stato sia l'ing. CO 1, che ha riproposto le obiezioni

sollevate in sede di opposizione, sia l'istante in licenza, che ha contestato

le condizioni alle quali la licenza è stata subordinata, reputandole eccessive.

C. Con

giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'ing.

CO 1 ed accolto parzialmente quello di RI 1, annullando la clausola che

imponeva di tenere chiuse porte e finestre, ma confermando il divieto di

svolgere attività produttive e i limiti orari (0700-1900) imposti dal

Dipartimento del territorio.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo

svolgimento di attività produttive, in particolare quelle della Instatech sagl,

fosse contrario alla destinazione di zona, sancita dall'art. 51 cpv. 2 NAPR,

che ammette soltanto l'insediamento di "attività artigianali non moleste a

conduzione strettamente famigliare". La limitazione oraria si giustificherebbe

invece quale misura preventiva, fondata sull'art. 11 LPAmb e volta a salvaguardare

la funzione residenziale della zona.

D. Contro il

predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della

licenza anche per l'insediamento del comparto officina della Instatech sagl

senza limitazioni d'orario.

Secondo l'insorgente, l'attività di questa

ditta, il cui organico consta di un solo operaio, sarebbe da considerare

artigianale non molesta, in quanto atta ad ingenerare ripercussioni analoghe a

quelle che derivano dall'abitare. Trattandosi di un argomento sul quale le

parti non hanno avuto occasione di esprimersi, il Consiglio di Stato avrebbe

inoltre statuito ultra petita.

Inammissibile, considerata la natura mista

della zona, sarebbe pure la limitazione degli orari di lavoro.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Delle osservazioni dell'ing. CO 1 si dirà

per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione

fotografica. Le prove di cui l'insorgente chiede l'assunzione non sono dunque

atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio.

2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2

LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli

impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità

perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove

costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del

comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994

Considerandi

II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari,

Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).

2.2

Le norme di attuazione dei PR precisano

spesso la funzione delle zone di utilizzazione facendo riferimento al grado di

molestia delle attività che possono esservi insediate. Queste specificazioni

sono di natura pianificatoria e vanno applicate indipendentemente

dalle disposizioni di diritto federale sulla protezione dell'ambiente,

valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni

solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamenti nel contesto territoriale

in cui vengono ad inserirsi (RDAT 2002-I n. 59; URP 1989, 88; Scolari, op.

cit., ad art. 28 LALPT n. 250; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, §§ 130-133

n. 1 seg.,160-161 n. 7).

2.3

Secondo l'art. 51 NAPR di __________,

la zona residenziale intensiva R3 è destinata alla costruzione di abitazioni,

alberghi ristoranti, stabili commerciali ed amministrativi, nonché all'insediamento

di piccole attività artigianali non moleste a conduzione strettamente

famigliare. La zona non è quindi esclusivamente residenziale, ma mista.

Artigianali sono per principio considerate

le attività volte a produrre beni relativamente individualizzati, in

quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi tecnici e di

manodopera. Non moleste, secondo la definizione dell'art. 32 cpv. 2 NAPR, sono

le attività che non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano

dall'abitare. Poco moleste, soggiunge la norma (cpv. 3) sono invece le attività

in cui il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno

frequenza discontinua e limitata nel tempo: in altri termini, le attività che

ingenerano ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare, ma comunque

compatibili con la funzione residenziale. Moleste sono infine considerate le

attività con ripercussioni più marcate (cpv. 4), inconciliabili con la funzione

residenziale (STA 22.9.06 in re comune di __________, n. 52.06.235).

2.4

Nel caso concreto, il municipio ha in

sostanza ritenuto che l'attività produttiva svolta dalla Instatech Sagl non

fosse di natura artigianale non molesta a conduzione strettamente famigliare.

La deduzione resiste alla critica del

ricorrente. Per le sue dimensioni, l'attività produttiva svolta da questa ditta

può essere considerata artigianale. Essa non può tuttavia essere considerata

non molesta. Non si può invero negare che il taglio, la foratura e la filettatura

di tubi di ferro produca ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle

connesse all'abitare. Irrilevante è il fatto che possano essere considerate poco

moleste e quindi compatibili con la funzione residenziale. La zona R3 ammette

soltanto l'insediamento di attività artigianali non moleste (stilles Gewerbe).

Non ammette anche le attività artigianali poco moleste (mässig störendes

Gewerbe).

Parimenti irrilevante, dal profilo della conformità

di zona, è il fatto che le immissioni foniche siano contenute nei valori di

pianificazione della zona residenziale (GS II). L'esame della conformità di

zona va fatto valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi le

ripercussioni ingenerate da un certo tipo d'insediamento sull'ambiente

circostante. Gli accorgimenti adottati per ridurre le immissioni non vanno

presi in considerazione. Un'officina di fabbro non potrebbe ad esempio essere

insediata in una zona residenziale, che ammette anche contenuti artigianali non

molesti, soltanto perché viene completamente insonorizzata.

Le censure che il ricorrente solleva

richiamandosi alle più disparate manifestazioni sonore riscontrabili nella

funzione residenziale non permettono di giungere a diversa conclusione.

3.

3.1.

Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni

e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle

emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le

emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura

massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle

possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite

se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante

esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

Le emissioni foniche di un impianto fisso

nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le

disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal

punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico

(lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto

impianto non superino i VP (lett. b).

Per gli impianti fissi esistenti al momento

dell'entrata in vigore dell'OIF che vengono modificati,

le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono invece

essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior

misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile

sotto il profilo economico (art. 8 cpv. 1 OIF). Se la trasformazione è

sostanziale, soggiunge quest'ultima norma (cpv. 2), le emissioni foniche dell'intero

impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori

limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti

dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come

modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto

stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti

provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. (art. 8 cpv. 3 OIF).

3.2

Nell'evenienza concreta, il cambiamento

di destinazione del capannone può anche essere considerato sostanziale. La

perizia fonica allegata alla domanda di costruzione ha comunque evidenziato che

le immissioni foniche derivanti dalle attività produttive che il ricorrente ha

chiesto di insediarvi rimarrebbero contenute nei VP fissati per le zone

residenziali con GS II.

Considerato che la licenza in esame esclude

l'insediamento di attività produttive, vengono a cadere le particolari ragioni

che potevano giustificare una limitazione dell'attività lavorativa agli orari

compresi tra le 0700 e le 1900, a titolo di condizione d'esercizio volta ad

assicurare la quiete della zona. Oltre a quella svolta negli uffici, l'attività

lavorativa ammessa si riduce infatti a quella connessa alla gestione dei depositi;

attività, questa, che per sua natura non appare atta ad arrecare particolare

disturbo al vicinato nemmeno se si considera il modesto traffico indotto.

Va comunque riservata al Dipartimento la

facoltà di ordinare provvedimenti più incisivi qualora ciò non dovesse essere

il caso.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e

confermando la licenza nei limiti fissati dal municipio, ma senza le

prescrizioni d'esercizio (porte e finestre chiuse; orario di lavoro: 0700–1990)

imposte dall'autorità cantonale.

Le questioni sollevate dall'ing. Gandolla

possono restare inevase poiché il resistente non ha a sua volta impugnato la

licenza.

La tassa di giustizia, posta a carico del

ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, è compensata con le

ripetibili dovutegli dallo Stato per l'esito parzialmente favorevole dell'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 32, 51 NAPR di __________; 11,

25 LPAmb; 7, 8 OIF; 3,18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio

di Stato (5365) è annullata;

1.2. la licenza edilizia 24 marzo 2006

rilasciata al ricorrente dal municipio di CO 2 è confermata senza le limitazioni

imposte dal Dipartimento del territorio riguardanti gli orari d'esercizio e l'obbligo

di tenere porte e finestre chiuse.

2. La tassa di

giustizia è compensata con le ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. ing. Mauro

Gandolla, 6934 Bioggio,

2. municipio

di Bioggio, 6934 Bioggio,

3. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

4. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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