52.2006.386
Cambiamento di destinazione di un capannone situato nella zona residenziale intensiva R3
7 febbraio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.386
Data decisione, Autorità:
07.02.2007, TRAM
Titolo:
Cambiamento di destinazione di un capannone situato nella zona residenziale intensiva R3
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
art. 21 LE
art. 11 LPAMB
art. 25 LPAMB
art. 7 OIF
art. 8 OIF
Incarto n.
52.2006.386
Lugano
7 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 di
RI 1, ,
patr. da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato
(5365) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso le condizioni alle quali è stata subordinata la licenza edilizia 24
marzo 2006 rilasciatagli dal municipio di CO 2 per cambiare la destinazione
di un capannone situato nella zona residenziale intensiva R3 (part. 945 - 1);
viste le risposte:
- 11 dicembre 2006 del
municipio di CO 2;
- 12 dicembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 12 dicembre 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
ricorrente RI 1 è proprietario di un capannone (part. 945- 1), situato nella
zona residenziale R3 di __________, che fungeva da deposito e sede commerciale
della ditta __________.
Il 5 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al locale
municipio il permesso di insediare nel capannone le seguenti tre ditte:
-
__________, attiva nel campo della progettazione
e della costruzione di impianti di ventilazione;
-
__________, operante nel montaggio di sistemi
antincendio;
-
__________, attiva nella prefabbricazione
(foratura e filettatura) di tubi di ferro da 6 m per dispositivi antincendio.
Ognuna di queste ditte avrebbe occupato
circa 122 mq di uffici e circa 300 mq di magazzino (cfr. formulari di notifica
d'insediamento).
Alla domanda, integrata in un secondo tempo
da uno studio fonico, si sono opposti diversi vicini, nonché l'ing. CO 1, che
ha eccepito la conformità di zona e paventato l'insorgere di potenziali
pericoli d'inquinamento della falda freatica, nel caso in cui il pozzo di
captazione dell'acqua esistente sul fondo non fosse stato messo in sicurezza,
rispettivamente per l'eventuale presenza di amianto nelle strutture dell'edificio.
B. Il
Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda a
condizione che l'attività si svolgesse soltanto a porte e finestre chiuse ed
unicamente tra le 0700 e le 1900.
Il 24 marzo 2006 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità
cantonale ed alla messa in sicurezza del pozzo di captazione. Quale ulteriore
"condizione", l'autorità comunale ha inoltre rilevato che l'art. 51
cpv. 2 NAPR permetteva unicamente l'insediamento di attività artigianali non moleste
a conduzione strettamente famigliare.
Con scritto di ugual data, l'autorità
comunale ha precisato che gli insediamenti erano autorizzati alla condizione
che non vi fosse “svolta nessuna produzione di lavorazione e montaggio”.
Contro la predetta licenza, sono insorti
davanti al Consiglio di Stato sia l'ing. CO 1, che ha riproposto le obiezioni
sollevate in sede di opposizione, sia l'istante in licenza, che ha contestato
le condizioni alle quali la licenza è stata subordinata, reputandole eccessive.
C. Con
giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'ing.
CO 1 ed accolto parzialmente quello di RI 1, annullando la clausola che
imponeva di tenere chiuse porte e finestre, ma confermando il divieto di
svolgere attività produttive e i limiti orari (0700-1900) imposti dal
Dipartimento del territorio.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo
svolgimento di attività produttive, in particolare quelle della Instatech sagl,
fosse contrario alla destinazione di zona, sancita dall'art. 51 cpv. 2 NAPR,
che ammette soltanto l'insediamento di "attività artigianali non moleste a
conduzione strettamente famigliare". La limitazione oraria si giustificherebbe
invece quale misura preventiva, fondata sull'art. 11 LPAmb e volta a salvaguardare
la funzione residenziale della zona.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza anche per l'insediamento del comparto officina della Instatech sagl
senza limitazioni d'orario.
Secondo l'insorgente, l'attività di questa
ditta, il cui organico consta di un solo operaio, sarebbe da considerare
artigianale non molesta, in quanto atta ad ingenerare ripercussioni analoghe a
quelle che derivano dall'abitare. Trattandosi di un argomento sul quale le
parti non hanno avuto occasione di esprimersi, il Consiglio di Stato avrebbe
inoltre statuito ultra petita.
Inammissibile, considerata la natura mista
della zona, sarebbe pure la limitazione degli orari di lavoro.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Delle osservazioni dell'ing. CO 1 si dirà
per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica. Le prove di cui l'insorgente chiede l'assunzione non sono dunque
atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2
LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli
impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità
perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del
comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994
Considerandi
II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari,
Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2
Le norme di attuazione dei PR precisano
spesso la funzione delle zone di utilizzazione facendo riferimento al grado di
molestia delle attività che possono esservi insediate. Queste specificazioni
sono di natura pianificatoria e vanno applicate indipendentemente
dalle disposizioni di diritto federale sulla protezione dell'ambiente,
valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni
solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamenti nel contesto territoriale
in cui vengono ad inserirsi (RDAT 2002-I n. 59; URP 1989, 88; Scolari, op.
cit., ad art. 28 LALPT n. 250; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, §§ 130-133
n. 1 seg.,160-161 n. 7).
2.3
Secondo l'art. 51 NAPR di __________,
la zona residenziale intensiva R3 è destinata alla costruzione di abitazioni,
alberghi ristoranti, stabili commerciali ed amministrativi, nonché all'insediamento
di piccole attività artigianali non moleste a conduzione strettamente
famigliare. La zona non è quindi esclusivamente residenziale, ma mista.
Artigianali sono per principio considerate
le attività volte a produrre beni relativamente individualizzati, in
quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi tecnici e di
manodopera. Non moleste, secondo la definizione dell'art. 32 cpv. 2 NAPR, sono
le attività che non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano
dall'abitare. Poco moleste, soggiunge la norma (cpv. 3) sono invece le attività
in cui il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno
frequenza discontinua e limitata nel tempo: in altri termini, le attività che
ingenerano ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare, ma comunque
compatibili con la funzione residenziale. Moleste sono infine considerate le
attività con ripercussioni più marcate (cpv. 4), inconciliabili con la funzione
residenziale (STA 22.9.06 in re comune di __________, n. 52.06.235).
2.4
Nel caso concreto, il municipio ha in
sostanza ritenuto che l'attività produttiva svolta dalla Instatech Sagl non
fosse di natura artigianale non molesta a conduzione strettamente famigliare.
La deduzione resiste alla critica del
ricorrente. Per le sue dimensioni, l'attività produttiva svolta da questa ditta
può essere considerata artigianale. Essa non può tuttavia essere considerata
non molesta. Non si può invero negare che il taglio, la foratura e la filettatura
di tubi di ferro produca ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle
connesse all'abitare. Irrilevante è il fatto che possano essere considerate poco
moleste e quindi compatibili con la funzione residenziale. La zona R3 ammette
soltanto l'insediamento di attività artigianali non moleste (stilles Gewerbe).
Non ammette anche le attività artigianali poco moleste (mässig störendes
Gewerbe).
Parimenti irrilevante, dal profilo della conformità
di zona, è il fatto che le immissioni foniche siano contenute nei valori di
pianificazione della zona residenziale (GS II). L'esame della conformità di
zona va fatto valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi le
ripercussioni ingenerate da un certo tipo d'insediamento sull'ambiente
circostante. Gli accorgimenti adottati per ridurre le immissioni non vanno
presi in considerazione. Un'officina di fabbro non potrebbe ad esempio essere
insediata in una zona residenziale, che ammette anche contenuti artigianali non
molesti, soltanto perché viene completamente insonorizzata.
Le censure che il ricorrente solleva
richiamandosi alle più disparate manifestazioni sonore riscontrabili nella
funzione residenziale non permettono di giungere a diversa conclusione.
3.
3.1.
Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni
e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle
emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le
emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura
massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite
se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante
esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso
nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le
disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico
(lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto
impianto non superino i VP (lett. b).
Per gli impianti fissi esistenti al momento
dell'entrata in vigore dell'OIF che vengono modificati,
le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono invece
essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior
misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile
sotto il profilo economico (art. 8 cpv. 1 OIF). Se la trasformazione è
sostanziale, soggiunge quest'ultima norma (cpv. 2), le emissioni foniche dell'intero
impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori
limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti
dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come
modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto
stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti
provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. (art. 8 cpv. 3 OIF).
3.2
Nell'evenienza concreta, il cambiamento
di destinazione del capannone può anche essere considerato sostanziale. La
perizia fonica allegata alla domanda di costruzione ha comunque evidenziato che
le immissioni foniche derivanti dalle attività produttive che il ricorrente ha
chiesto di insediarvi rimarrebbero contenute nei VP fissati per le zone
residenziali con GS II.
Considerato che la licenza in esame esclude
l'insediamento di attività produttive, vengono a cadere le particolari ragioni
che potevano giustificare una limitazione dell'attività lavorativa agli orari
compresi tra le 0700 e le 1900, a titolo di condizione d'esercizio volta ad
assicurare la quiete della zona. Oltre a quella svolta negli uffici, l'attività
lavorativa ammessa si riduce infatti a quella connessa alla gestione dei depositi;
attività, questa, che per sua natura non appare atta ad arrecare particolare
disturbo al vicinato nemmeno se si considera il modesto traffico indotto.
Va comunque riservata al Dipartimento la
facoltà di ordinare provvedimenti più incisivi qualora ciò non dovesse essere
il caso.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e
confermando la licenza nei limiti fissati dal municipio, ma senza le
prescrizioni d'esercizio (porte e finestre chiuse; orario di lavoro: 0700–1990)
imposte dall'autorità cantonale.
Le questioni sollevate dall'ing. Gandolla
possono restare inevase poiché il resistente non ha a sua volta impugnato la
licenza.
La tassa di giustizia, posta a carico del
ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, è compensata con le
ripetibili dovutegli dallo Stato per l'esito parzialmente favorevole dell'impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 32, 51 NAPR di __________; 11,
25 LPAmb; 7, 8 OIF; 3,18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio
di Stato (5365) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 24 marzo 2006
rilasciata al ricorrente dal municipio di CO 2 è confermata senza le limitazioni
imposte dal Dipartimento del territorio riguardanti gli orari d'esercizio e l'obbligo
di tenere porte e finestre chiuse.
2. La tassa di
giustizia è compensata con le ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. ing. Mauro
Gandolla, 6934 Bioggio,
2. municipio
di Bioggio, 6934 Bioggio,
3. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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