52.2006.387
Revoca di un permesso di domicilio
22 gennaio 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2006.387
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio
ABUSO DI DIRITTO
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMIGLIARE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
DOMICILIO
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 29 COST
art. 3 cpv. 2 LDDS
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 4 let. a LDDS
Incarto n.
52.2006.387
Lugano
22 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5389) del
Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 agosto
2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di revoca di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 7 dicembre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 12 dicembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1
(1966), cittadina macedone e australiana, ha ottenuto a partire dall'11
febbraio 2000 un permesso di dimora in Svizzera a seguito del matrimonio
contratto l'11 ottobre 1999 con il cittadino elvetico I__________ (1972). Il 1°
febbraio 2005, ella ha ottenuto un permesso di domicilio. La ricorrente è madre
di M__________ (25.2.1987), nata da una precedente relazione e al beneficio
anch'ella di un'autorizzazione di domicilio. Nel 2003, i coniugi __________ e M__________
hanno notificato il loro arrivo a__________, provenienti da __________.
B. a) Il 6
aprile 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto dai coniugi __________. Il 19 giugno successivo RI 1 ha
notificato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ la modifica dei
dati relativi allo stato civile e ha allegato la sentenza di divorzio, da cui
risulta che ella viveva separata di fatto dal marito da anni.
b) Preso atto di tale situazione, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto
alla Polizia cantonale di accertare come si era evoluta la situazione
matrimoniale di I__________ e RI 1 nel corso degli anni. Interrogati
separatamente il 3 agosto 2006, i coniugi __________ hanno entrambi dichiarato
alla polizia di avere vissuto insieme durante un anno e 8 mesi; dopodiché I__________
era andato ad abitare presso __________, con la quale aveva avuto una figlia, __________,
nata il 22 marzo 2002.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
25 agosto 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il
permesso di domicilio a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 31 ottobre
2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo
per cui tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, prima della scadenza dei cinque anni, della vita in
comune con il marito ritenendo in tal modo che ella avesse invocato il matrimonio
in maniera manifestamente abusiva per poter continuare a soggiornare nel nostro
paese e ottenere così l'autorizzazione di domicilio. La decisione è stata resa
sulla base degli art. 3 cpv. 2, 4, 7, 9 cpv. 4 lett. a LDDS.
C. Con
giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso all'interessata in virtù dei motivi addotti
dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio
della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta di avere invocato il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo di non avere
cessato definitivamente la convivenza prima del 31 maggio 2005. Contesta
inoltre di avere ingannato le autorità per non avere comunicato di vivere
separata dal marito, in quanto sarebbe difficile stabilire il momento in cui,
nell'ambito di una relazione sentimentale in crisi, non vi è più alcuna
possibilità di riconciliazione. Relativizza inoltre la portata delle sue
dichiarazioni rilasciate alla polizia, che ritiene non conformi alla realtà, perché
angosciata al momento dell'interrogatorio e non assistita da un interprete. In
ogni caso sostiene che la decisione è contraria al principio di proporzionalità,
ponendo in evidenza che durante il suo lungo soggiorno nel nostro paese si è sempre
comportata bene, ha lavorato e che vive in comunione domestica con sua figlia M__________.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda
frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga di un permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, a un permesso di domicilio. In concreto, la
ricorrente ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio per avere vissuto regolarmente
e ininterrottamente durante almeno cinque anni nel nostro paese con il marito
cittadino elvetico. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si
deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Come accennato
in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga
del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni,
egli ha diritto al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2
della medesima norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid.
3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
2.2
L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone
che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia
ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza
essenziale (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 3b pag. 475 seg.). Giusta l'art.
3.
cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su
tutto quanto è atto a determinare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se
l'autorità competente in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe
potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la decisione (DTF
2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.;2A.366/1999 del 16 marzo 2000,
consid. 3d). Importanti non sono soltanto le informazioni espressamente
richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti
per la concessione del permesso, come la sua intenzione o quella del partner di
mettere fine alla relazione coniugale (DTF 2A.374/2001 del 10 gennaio 2002,
consid. 3;2A.366/ 1999 del 16 marzo 2000, consid. 3a e c con riferimenti).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, dopo che l'11 febbraio 2000 era stata posta al
beneficio di un permesso di dimora a seguito del matrimonio contratto l'11
ottobre 1999 con un cittadino elvetico, il 1° febbraio 2005 la ricorrente ha
ottenuto un permesso di domicilio. Il 6 aprile 2006 i coniugi __________ hanno
divorziato e nella convenzione sulle conseguenze accessorie allo scioglimento
della loro unione coniugale, omologata dal Pretore, hanno indicato (premessa ad
c) che essi "vivono ormai da anni separati". Inoltre, interrogata il
3.
agosto 2006 dalla Polizia cantonale, RI 1 ha - tra l'altro- dichiarato (pag.
2):
"D.3: Mi può
dire quanto tempo ha effettivamente convissuto con I__________? R.3: Confermo
un anno e otto mesi. D.4: Da quando lei non vive più assieme al sig. I__________?
R.4: La data di preciso non la ricordo ma verosimilmente a partire dall'estate
2001.
D.5: Mi può spiegare il motivo per cui lei in data 27.02.2005 aveva dichiarato
alla Polizia cantonale di vivere ancora assieme a I__________? R.5: Visto che
mancava poco tempo per ottenere il permesso C e viste le difficoltà per
riceverlo, in buona fede non ho detto la verità. Durante il mio soggiorno in
Ticino ho sempre tenuto un comportamento corretto e non sono mai stata oggetto
d'interventi da parte della Polizia. Come già detto ho sempre lavorato come cameriera".
Da quanto precede, risulta in modo manifesto l'abuso compiuto dall'insorgente che, prima
di ottenere il permesso di domicilio, si è fondata sul proprio matrimonio, da
tempo svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di
un permesso di dimora rilasciatole per poter condurre la propria vita coniugale
in Svizzera.
3.2
Invano la ricorrente tenta ora di
rimettere in discussione le proprie dichiarazioni rilasciate alla polizia,
dolendosi del fatto di essere stata interrogata senza l'ausilio di un
interprete e sostenendo che era in preda a una crisi di ansia e di angoscia,
come attesta il certificato 11.9.2006 del suo medico curante dr.ssa __________ (doc.
5.
prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Innanzitutto non risulta che la
ricorrente, la quale vive nel nostro paese da circa sei anni ormai, si sia
lamentata durante l'interrogatorio del fatto che non capiva la lingua italiana
e non comprendeva le domande che le erano sottoposte. Bisogna inoltre considerare
che ella è persona adulta. Non è una sprovveduta. Ha letto il verbale, l'ha
confermato e l'ha firmato. Del resto, è solo con l'inoltro del ricorso al
Consiglio di Stato che ha invocato la sua asserita fragilità psicologica. In
ogni, caso non è dato di vedere come il suo stato emotivo avrebbe potuto spingerla
fino al
punto di rilasciare delle dichiarazioni di
tale portata se non corrispondevano alla verità. Tanto più che anche suo ex
marito I__________ ha confermato di avere vissuto insieme a lei durante un anno
e otto mesi (v. verbale d'interrogatorio di polizia del 3.8.2006 di I__________,
pag. 2). Va pure rilevato che il contratto di locazione per l'appartamento
coniugale di __________, agli atti, è stato sottoscritto il 14 maggio 2003
esclusivamente dalla ricorrente: questo dimostra ulteriormente che già all'epoca
ella non viveva più insieme al marito.
Non permette di giungere a diversa
conclusione la dichiarazione di __________, conoscente di RI 1 (doc. 4), laddove
afferma che I__________, benché avesse cessato a diverse riprese la comunione
domestica e nonostante la sua relazione extraconiugale, sarebbe comunque
tornato ad abitare più volte presso la moglie, in quanto non attesta nulla in
merito all'effettiva vita in comune dei coniugi __________.
La ricorrente chiede di procedere
all'audizione della dr.ssa __________ e di __________, che aveva già chiesto invano
di sentire dinnanzi al Consiglio di Stato.
Il diritto di essere sentiti, garantito dalla
Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette di rifiutare una prova
se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe
comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb
e rinvii). Ora, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le circostanze del
caso e, in particolare, della lunga durata della separazione dei coniugi e
della dichiarazione rilasciata da I__________ alla polizia, il Governo
cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi pronunciare con la
dovuta cognizione di causa in merito alla vertenza, senza dover necessariamente
sentire i testi offerti dall'interessata. Da questo profilo, la decisione
impugnata non risulta pertanto lesiva dei diritti di parte della ricorrente. Per
gli stessi motivi si può prescindere anche in questa sede dal procedere all'assunzione
delle prove offerte dall'insorgente. Del resto, entrambi i testi si sono già espressi
tramite le loro rispettive dichiarazioni versate agli atti dinnanzi al Consiglio
di Stato.
3.3
Bisogna inoltre considerare che, convocata
il 27 febbraio 2005 dalla Polizia cantonale al fine di ottenere le informazioni
necessarie per preavvisare favorevolmente la sua domanda di rilascio del
permesso di domicilio e dopo essere stata resa attenta del contenuto dell'art.
3.
cpv. 2 LDDS, la ricorrente non ha indicato qual era la sua situazione
matrimoniale, sottacendo che da tempo aveva organizzato autonomamente la sua
vita da quella del marito. Ora, la ricorrente sapeva quali erano le condizioni
che doveva adempiere per ottenere il permesso di domicilio, tanto da averlo
ammesso nel corso dell'interrogatorio del 3.8.2006. Ritenuto dunque che la
ricorrente si è appellata in passato in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio
esistente soltanto sulla carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di
dimora che altrimenti le sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il
rilascio del permesso di domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti
d’importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale, occorre
ammettere che risultano in concreto date le condizioni stabilite dall'art. 9
cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di quest'ultima autorizzazione.
4.
Resta da
verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione.
RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni
nel nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di
lunga durata. Certo, la misura adottata separerebbe la ricorrente dalla figlia M__________
(1987), la quale è entrata nel nostro paese nell'ambito del ricongiungimento
familiare ed ha ottenuto anch'ella un permesso di domicilio. Va tuttavia
rilevato che la stessa è ormai maggiorenne e non dipende più dalla madre e nulla
impedisce all'insorgente di rientrare nell'ambito della normativa per i turisti
per renderle visita qualora non volesse seguirla all'estero. I loro contatti
rimangono pertanto salvaguardati. Inoltre l'insorgente ha i suoi principali legami
sociali e culturali e senz'altro altri membri della famiglia in Macedonia, dove
è nata ed è cresciuta, e ha dei legami anche con l'Australia, di cui possiede
la nazionalità (v. anche curriculum vitae 14.1.2000). Per questi motivi, il suo
rientro in uno di questi paesi non le porrà insormontabili problemi di
riadattamento. Il fatto che, durante il suo soggiorno, sia stata autorizzata a
svolgere un'attività lucrativa come cameriera è soltanto una conseguenza
dell’unione coniu-
gale e non costituisce lo scopo del suo
soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. In siffatte
circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone permette
di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
5.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, revocando il permesso di domicilio a RI 1.
In particolare, la decisione censurata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4
lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
del provvedimento di revoca che ha adottato.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia
proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Dipartimento
delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6501 Bellinzona 1
Caselle,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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