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Decisione

52.2006.388

Revoca della licenza di condurre per la durata di due mesi e quindici giorni per aver circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo antistante ed a una velocità superiore al limite prescritto

23 febbraio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato

il __________, ha conseguito la licenza di condurre nel gennaio del 1952. In

seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

28 maggio 1976: ammonimento

per superamento del limite di velocità (80/75 km/h sul limite di 60 km/h);

5 marzo 1984: revoca

della licenza cat. C a tempo indeterminato per non aver presentato la richiesta

documentazione medica;

31 gennaio 1992: ammonimento

per superamento del limite di velocità (81/76 km/h sul limite di 50 km/h);

11 marzo 2004: revoca di

un mese per eccesso di velocità (169/162 sul limite di 120 km/h).

B. Il 6 giugno

2005, verso le 12.00, il ricorrente ha circolato in territorio autostradale di __________

ad una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva ed a una velocità superiore

al limite prescritto in quel tratto di strada.

C. A seguito

di tali fatti, con Strafverfügung 27 luglio 2005 l’Untersuchungsrichteramt

di __________ l’ha condannato al pagamento di una multa di fr. 300.-.

L’interessato non ha impugnato tale sanzione che è quindi passata in giudicato

incontestata.

D. Preso atto

delle predette conclusioni penali, il 24 agosto 2006 la Sezione della circolazione

ha revocato la licenza di condurre di __________ per la durata di due mesi e

quindici giorni (dal 25 settembre 2006 al 9 dicembre 2006), autorizzandolo comunque

a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La

risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a, 16b

cpv. 2 lett. a LCStr e 33 cpv. 1 OAC.

E. Con

giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato

che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei

fatti esperito in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare

dai contenuti della Strafverfügung __________. Preso atto del reato

commesso, costitutivo di un’infrazione medio grave ai sensi dell’art. 16b

LCStr, l’autorità di ricorso ha reputato adeguata alle circostanze e conforme

al principio della proporzionalità la durata della revoca, considerata la

colpa, i precedenti e l’assenza di un bisogno professionale di condurre

dell’interessato.

F. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando l’annullamento della risoluzione impugnata

e della misura di revoca disposta nei suoi confronti.

Il

ricorrente sostiene che l’autorità amministrativa ha ritenuto a torto di non

potersi scostare dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale. Rifacendosi

ai principi giurisprudenziali fissati dall’Alta Corte in tale ambito, evidenzia

come la preventiva informazione

di sospensione della procedura amministrativa della Sezione della circolazione,

datata 11 agosto 2005, gli fosse pervenuta quando la decisione penale era già

cresciuta in giudicato. Soggiunge che non poteva attendersi l’apertura di un

procedimento amministrativo, visto che non conosce il tedesco e quindi non aveva

compreso gli addebiti mossigli dalle autorità __________.

Da ultimo,

RI 1 adduce che il giudizio penale non è rispettoso delle garanzie procedurali

sancite dall’art. 6 CEDU e ne contesta il contenuto. In particolare, afferma di

non aver circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva e

lamenta la mancanza di prove attestanti il contrario. Altre argomentazioni ricorsuali

saranno riprese, se del caso, in seguito.

G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 6

giugno 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo

presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il

Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,

identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70

PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa

materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle

prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA

26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

3. 3.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità

deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui

quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in

particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha

omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla

difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più

attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di

prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli

già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto

disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura ( DTF del 31 ottobre

2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).

3.2. In concreto, a seguito degli eventi

occorsi il 6 giugno 2005, l’Untersuchungsrichteramt di __________ ha

ritenuto l’insorgente colpevole in particolare di aver circolato senza rispettare

una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva, condannandolo ad una

multa di fr. 300.-.

Alla luce della giurisprudenza citata al

considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare

tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che

hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per

evidenti ragioni di unità di giudizio, questo tribunale - al pari delle istanze

amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata in

sede penale.

Il ricorrente si duole del fatto che l’informazione

di sospensione della procedura amministrativa della Sezione della circolazione (datata

11 agosto 2005) gli sia pervenuta quando la decisione penale era già cresciuta

in giudicato.

Prescindendo da tale circostanza, va

rilevato che il ricorrente poteva prevedere già al momento in cui ha ricevuto la

Strafverfügung con allegato il rapporto 15 luglio 2005 che si sarebbe

fatto luogo ad una revoca della licenza di condurre. Infatti, come esposto in

precedenza (v. consid. A), RI 1 non era nuovo a questo genere di procedure, sicché

poteva immaginare la possibilità di una revoca.

A ciò va aggiunto che nel rapporto 15 luglio

2005 allegato alla decisione penale, si fa inequivocabilmente riferimento

all’infra-zione contestata all’insorgente, con i relativi articoli di legge violati.

Il fatto che tale rapporto sia redatto in tedesco nulla muta allo stato di

cose. È infatti riconosciuto che né l’art. 8 cpv. 2 Cost. né l’art. 6 CEDU

conferiscono a chi è parte in una procedura, il diritto di esigere che una

sentenza scritta sia tradotta nella propria lingua (DTF 115 Ia 65). La pretesa

ignoranza di una lingua non impedisce, a chi non ne è cognito, di rivolgersi ad

un legale o a un traduttore. Spettava dunque in buona fede all’insorgente

ricorrere ad un traduttore o a un avvocato ed impugnare se del caso la

decisione penale davanti alle autorità __________, contestando le presunte

violazioni procedurali e le modalità di accertamento dell’infrazione

rimproveratagli, che ora inutilmente avversa.

Giova osservare infine che non acquisendo il

filmato registrato dalla polizia in data 6 giugno 2005, come richiesto

dall’insorgen-te, la Sezione della circolazione non ha violato il suo diritto di

essere sentito. Al pari di questo tribunale e del Consiglio di Stato, anche la

Sezione della circolazione era legata agli accertamenti esperiti in sede penale,

di modo che l’assunzione del filmato non era affatto necessaria.

4. 4.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell’interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di far

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza

dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave 16c) e dei precedenti dell’interes-sato. In particolare, commette

un’infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione

cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto

pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono

precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese

(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

4.2. Nel

caso concreto il ricorrente ha circolato ad una velocità media di 131 km/h e ad

una distanza ravvicinata (2-3 metri) dal veicolo che lo precedeva,

disattendendo così l’art. 34 cpv. 4 LCStr, che impone al conducente di

mantenere una distanza sufficiente dagli altri utenti della strada.

Questo

comportamento genera sicuramente un pericolo notevole. A quella velocità infatti

è praticamente impossibile evitare uno scontro con il veicolo antistante se

quest’ultimo, per una ragione o per l’altra, si vede costretto a frenare improvvisamente.

L’im-patto è pressoché certo. Tale fattispecie non può essere assolutamente qualificata

come lieve, ove solo si consideri che la più recente giurisprudenza del

Tribunale federale la cataloga tra i casi gravi, che vanno perseguiti in virtù

dell'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 131 IV 133). Adottando provvedimenti

amministrativi in applicazione dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr,

l'autorità cantonale ha quindi dato prova di particolare indulgenza.

4.3. Poste queste premesse, resta da

determinare la durata effettiva della revoca da irrogare al ricorrente sulla

scorta dei criteri sanciti dall’art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle

circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell’interessato.

Riguardo ai fatti già si è detto al considerando

precedente.

La colpa del ricorrente non può essere di

certo qualificata come insignificante. Egli non poteva che essere ben cosciente

del notevole pericolo che creava circolando a distanza ravvicinata dal veicolo

che lo precedeva.

Per quanto attiene alla reputazione del

ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente

compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalla revoca

di un mese inflittagli per eccesso di velocità appena un anno prima.

In tema di necessità professionale di

condurre, occorre ricordare che la giurisprudenza federale riconosce questo

bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce,

per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123

Considerandi

II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno

consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkersrechts, vol. III, N. 2441 ss.). Dalle tavole processuali emerge

che l'insorgente è un commerciante (cfr. rapporto del 15 luglio 2005), per cui

non sussistono i presupposti poc’anzi enunciati per riconoscergli una necessità

professionale di guidare veicoli a motore.

Ne segue che tenuto conto dell'infrazione

commessa, della colpa che gli è imputabile per l’accaduto, dei suoi precedenti e

del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di

guidare veicoli a motore, la revoca di due mesi e quindici giorni tutelata dal

Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo tribunale.

Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi

dell’insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e

rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 34 cpv. 4 LCStr, 33 OAC; 10

LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

;

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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