52.2006.390
Aggiudicazione per la fornitura e le opere di metalcostruttore
8 gennaio 2007Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.390
Data decisione, Autorità:
08.01.2007, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione per la fornitura e le opere di metalcostruttore
AGGIUDICAZIONE
CIAP
Incarto n.
52.2006.390
Lugano
8 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 della
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 5631) che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura e le opere da
metalcostruttore necessarie alla scuola media 2 di __________;
viste le risposte:
- 11 dicembre 2006 dell'Ufficio
lavori sussidiati e appalti;
- 11 dicembre 2006 della
Sezione della logistica;
- 13 dicembre 2006 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 23
giugno 2006 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da
metalcostruttore (serramenti in alluminio, facciate metalliche, finestre e
porte vetrate), necessarie alla scuola media 2 di Bellinzona.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
(pos. 223) dichiarava applicabili i criteri d'idoneità fissati dall'art. 27
RLCPubb a quel momento ancora in vigore.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo, fra cui
quella della resistente CO 1 di fr. 1'819'001.65 e quella della ricorrente RI 1
di fr. 1'865'640.90.
Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione,
il 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1,
classificatasi al primo posto con 100 punti.
C. Contro la
predetta decisione la ditta RI 1, seconda in graduatoria con 97.30 punti, si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando che la commessa le sia aggiudicata.
Stando alla ricorrente, la CO 1 dovrebbe
essere esclusa dalla gara anzitutto perché avrebbe fornito informazioni false,
indicando due titolari (geom. __________ e geom. __________), che in realtà non
sono tali. L'offerta della resistente, soggiunge, non potrebbe inoltre essere
presa in considerazione perché l'arch. dipl. ETHZ __________, membro del
consiglio di amministrazione della società, non disporrebbe di un titolo di
studio conforme alle esigenze poste dall'art. 27 RLCPubb e non si occuperebbe
effettivamente della gestione della ditta.
L'offerta della CO 1, prosegue l'insorgente,
andrebbe esclusa anche perché il numero di dipendenti indicato nel capitolato
non corrisponde a quello figurante sulle dichiarazioni attestanti il pagamento
degli oneri sociali.
Inattendibili, secondo la RI 1, sarebbero
poi i tempi d'esecuzione preventivati dall'aggiudicataria, che non disporrebbe
di sufficienti risorse di personale.
Lesiva del diritto, conclude la ricorrente,
sarebbe infine anche la valutazione delle referenze indicate dalla CO 1.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono l'ULSA e la Sezione della logistica, contestando in
dettaglio le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria,
con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo
(art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In particolare, non occorre
richiamare lo scambio di corrispondenza intercorso fra l'ULSA e l'Unione svizzera
del metallo (USM), sezione Ticino. Basta la risposta data all'associazione di
categoria dall'ULSA, versata agli atti dalla stessa autorità.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo il paragrafo 23 cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione del CIAP
(DirCIAP), attualmente ancora in vigore nonostante l'intervenuta adozione del
regolamento di applicazione della LCPubb e del CIAP (RLCPubb/CIAP), un
offerente può essere escluso dalla gara, se ha fornito al committente
informazioni errate.
Per principio, la fornitura di informazioni
inveritiere giustifica l'e-stromissione dell'offerta dalla gara soltanto quando
è in qualche modo riconducibile ad un'intenzione del concorrente di fuorviare
il committente nell'ambito della valutazione dell'offerta. Semplici
informazioni erronee legittimano invece l'esclusione unicamente in casi eccezionali
(STA 8.8.05 in re G. inc. n. 52.5.200).
2.2
In concreto, il capitolato d'appalto e
modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di indicare i titolari
della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi. Con
questa richiesta, il committente intendeva evidentemente acquisire informazioni
utili sulla preparazione e sulle competenze professionali dei dirigenti tecnici
delle ditte concorrenti. Il termine di “titolare”, nel contesto specifico, non
va dunque inteso nel senso di detentore del potere di disposizione della ditta
in senso lato, bensì nel senso di dirigente responsabile della gestione
tecnica.
2.3
La CO 1 ha indicato quali “titolari”
dell'azienda l'arch. P. __________, il geometra A. __________ ed il geometra G.
__________. L'arch. __________ è membro del consiglio di amministrazione. Ai
due geometri è invece affidata la direzione della ditta.
Nell'indicazione dei due geometri quali
titolari della ditta, la ricorrente ravvisa la fornitura di un'informazione
errata ai sensi del paragrafo 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP. La CO 1 dovrebbe a suo
avviso essere esclusa dalla gara, poiché i due tecnici, stando alle risultanze
del registro di commercio, non avrebbero responsabilità dirigenziali.
L'eccezione va senz'altro respinta. La
resistente non ha fornito alcuna informazione erronea. Ha semplicemente
indicato che i due geometri, designati come direttori, affiancavano l'arch__________
nella conduzione tecnica della ditta. È del tutto impensabile che con questa
indicazione abbia inteso procurarsi un indebito vantaggio ai fini dell'aggiudicazione.
3.
3.1.
Giusta il paragrafo 19 DirCIAP, il committente stabilisce criteri oggettivi e
le prove da produrre per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Quale
criterio d'idoneità tecnica, il committente ha dichiarato applicabile l'art. 27
RLCPubb, ancora in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara. In
base a questa disposizione (cpv. 1, lett. c), al concorso potevano partecipare le
ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o
direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria
federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o
titolo equivalente.
3.2
In concreto, la CO 1, oltre ai due
geometri di cui si è detto sopra, ha indicato quale dirigente responsabile
della conduzione tecnica dell'azienda l'arch. dipl. ETHZ __________, membro del
consiglio di amministrazione della società con diritto di firma collettiva a
due con il presidente.
Il committente, per il tramite dell'ULSA, ha
ritenuto che il diploma di architetto della Scuola politecnica federale di
Zurigo costituisse un titolo di livello superiore al diploma di maestria
federale (cfr. risposta 13.11.06 all'USM). La deduzione regge alla critica dell'insorgente.
Essa procede da un'interpretazione del tutto sostenibile del concetto giuridico
indeterminato di titolo equivalente. A maggior ragione si giustifica
questa conclusione se si considera che per le altre due categorie di commesse
edili, previste dall'art. 27 cpv. 1 lett. a e b RLCPubb, il diploma di architetto
ETH è di principio considerato un titolo sufficiente.
La stessa ricorrente ammette del resto che il
diploma di architetto ETH/REG A può essere ritenuto addirittura superiore alla
maestria federale. Invano pretende la RI 1 che tale diploma non avrebbe
nulla a che vedere con la categoria delle metalcostruzioni in cui opera la CO 1.
Il curriculum di studi universitari di qualsiasi facoltà di architettura
comprende anche lo studio delle costruzioni metalliche non soltanto dal profilo
teorico della progettazione, ma anche da quello pratico della realizzazione concreta
(cfr. www.ethz.arch.ch).
4.
Secondo la
ricorrente, l'offerta della resistente andrebbe comunque esclusa, poiché l'arch.
__________ non si occuperebbe della gestione tecnica effettiva della ditta, in
quanto titolare di uno studio di architettura ed amministratore di due società
commerciali. Egli sarebbe soltanto un prestanome, entrato nel consiglio di
amministrazione della CO 1 soltanto nel 2006, al fine di permetterle di
soddisfare i requisiti di idoneità fissati dall'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb.
L'eccezione si fonda su semplici illazioni.
Non è suffragata da prove concrete. Va quindi disattesa, non potendosi
ragionevolmente pretendere che l'autorità, in simili circostanze, proceda a
particolari accertamenti. In quanto membro del consiglio di amministrazione,
entrato a farne parte per porre rimedio al difetto che aveva comportato l'esclusione
della CO 1 da un analogo concorso, è da presumere che l'arch. __________ si
occupi effettivamente della conduzione tecnica dell'azienda.
5.
5.1.
Secondo la posizione 252.110 del capitolato d'appalto, i concorrenti dovevano
inoltrare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento trimestrale degli oneri
sociali e delle imposte.
In caso di mancata produzione il committente
avrebbe assegnato un termine per rimediare al difetto entro 5 giorni, pena l'esclusione.
5.2
Nel caso concreto, la CO 1 ha prodotto
le dichiarazioni richieste. La RI 1 rileva tuttavia che il numero dei
dipendenti figurante sulle dichiarazioni non corrisponde a quello esposto nel
capitolato. In particolare, la dichiarazione relativo al pagamento dei
contributi LPP fa stato di 20 dipendenti, mentre il capitolato ne indica 17. La
dichiarazione della Commissione paritetica relativa al pagamento dei contributi
professionali menziona dal canto suo soltanto 9 dipendenti. L'offerta della CO
1.
andrebbe dunque esclusa poiché conterrebbe indicazioni erronee.
La CO 1 in sede di risposta ha spiegato che
al 31 dicembre 2005 aveva 20 dipendenti assoggettati alla LPP ed una non
assoggettata in quanto remunerata con un salario inferiore al minimo. La
divergenza riguardante il numero dei dipendenti determinante per il pagamento
dei contributi professionali è invece dovuta ad un aumento del personale
intervenuto prima del 31 dicembre 2005, ma non ancora registrato dalla
Commissione paritetica.
Le spiegazioni fornite dalla resistente
appaiono perfettamente plausibili. L'eccezione sollevata dalla ricorrente va
dunque senz'altro respinta siccome pretestuosa.
6.
6.1. A
norma del paragrafo 27 DirCIAP, se il committente riceve un'offerta insolitamente
bassa rispetto alle altre può richiedere informazioni al concorrente per accertarsi
che la stessa risponda alle condizioni di partecipazione e possa adempiere alle
condizioni inerenti la commessa. La verifica dell'attendibilità di un'offerta,
che si scosta in modo abnorme dalle altre, non deve necessariamente rimanere
circoscritta al prezzo, ma può estendersi anche ad altri aspetti, quali ad
esempio i termini indicati dal concorrente per portare a termine i lavori (STA
19.12.06
in re M.& M. inc. n. 52.6.381). Una verifica si impone in
particolare quando i termini di fornitura costituiscono un criterio d'aggiudicazione
ed il committente omette in pari tempo di comminare adeguate penalità, atte a
dissuadere i concorrenti dall'indicare tempi eccessivamente brevi.
6.2
Nel caso in esame, la ricorrente non
contesta tanto i tempi d'esecuzione previsti dalla CO 1 (103 giorni lavorativi
con 13 dipendenti e 4 di riserva), peraltro molto simili ai suoi (110 giorni
lavorativi con 10-14 dipendenti), quanto piuttosto l'insufficienza delle
risorse di personale, che permettano alla resistente di far fronte anche ad altre
commesse per le quali ha concorso; in particolare, a quella relativa alle opere
necessarie al risanamento del Centro professionale di __________.
L'eccezione è priva di qualsiasi fondamento.
Essa va semmai sollevata nell'ambito dei concorsi indetti per le commesse che
sono state aggiudicate successivamente.
7.
La
ricorrente contesta in seguito la referenza, indicata dalla CO 1 e riconosciuta
come valida dal committente, per un lavoro del valore di fr. 888'000.-,
affidatole dalla __________ nel 2004 in uno stabile situato a __________ in via
__________. Sostiene che questa ditta è iscritta a RC soltanto dal 27 dicembre
2004.
Si tratterebbe pertanto di un'informazione erronea che dovrebbe
necessariamente comportare l'esclusione dell'offerta.
Anche questa censura è destituita di
fondamento. Il contratto d'appalto è infatti stato sottoscritto con la
succursale di Lugano della __________ di __________, iscritta a RC sin dal
1993.
8.8.1
Il capitolato stabiliva che sarebbero state ammesse come referenze
le opere (facciate metalliche, finestre e porte vetrate) eseguite negli ultimi
5.
anni, dal 2001 al 2005 compresi, per un importo superiore o uguale a fr. 200'000.-
(IVA esclusa).
8.2
La RI 1 obietta che la CO 1 ha indicato
referenze per un valore medio di fr. 436'777.-. Considerato l'ingente valore
della commessa in discussione (> 1.8 mio), le opere indicate come referenza
dalla resistente non potrebbero pertanto essere considerate come lavori
analoghi.
Nemmeno questa eccezione può essere accolta.
Fissando il valore minimo per il riconoscimento delle referenze, il committente
ha escluso qualsiasi ulteriore verifica dell'analogia dei lavori dal profilo
del loro valore.
9.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa,
per certi aspetti pretestuosa, è posta a carico della ricorrente secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 27 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente,
che rifonderà identico importo alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. General
Mast Engineering SA, 6826 Riva S. Vitale,
2. Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
1 patrocinata da: avv. dr. Massimo
Ferracin, 6902 Lugano 2 Paradiso,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento finanze e
economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster