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Decisione

52.2006.392

Revoca di un permesso di domicilio

24 gennaio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

settembre 2000 il cittadino ex iugoslavo (ora serbo) RI 1 (1957) si è sposato

nel suo paese d'origine con la connazionale M__________ (1950), titolare di un

permesso di domicilio in Svizzera dal 1989. A seguito del matrimonio e per

permettergli di vivere in comunione domestica con sua moglie, il 24 dicembre

2000 egli è stato autorizzato a entrare in Svizzera ed è stato posto al

beneficio di un permesso di dimora. Il 12 agosto 2004, il ricorrente è stato

raggiunto dal figlio RI 2 (22 settembre 1998), nato da una precedente relazione, il quale possiede, oltre alla

cittadinanza serba, anche quella rumena.

Il 23 dicembre 2005, RI 1 e RI 2 hanno ottenuto il permesso di

domicilio.

B. a. Con sentenza

27 febbraio 2006, il Tribunale comunale di __________ (Serbia) ha sciolto per

divorzio il matrimonio contratto dai coniugi __________.

Preso atto del cambiamento dello stato

civile del ricorrente, il 4 maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto alla Polizia cantonale di

accertare come si era evoluta, durante gli anni, la situazione matrimoniale dei

coniugi __________. Dopo avere più volte interrogato RI 1 (23, 31 maggio e 6

giugno 2006) e la moglie M__________ (30 maggio e 6 giugno 2006), il 13 giugno

2006 la polizia ha concluso che essi non vivevano in comunione domestica almeno

dal 1° aprile 2003. In particolare, il 30 maggio 2006 M__________ aveva

dichiarato che dal marzo 2000 aveva sempre vissuto in via __________ a __________,

mentre suo marito si era trasferito il 1° aprile 2003 in via __________ a __________.

b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 3

luglio 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di domicilio

a RI 1 e, di riflesso, al figlio RI 2, fissando loro un termine con scadenza il 31 agosto 2006 per lasciare

il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale

permesso era stato concesso a RI 1 era venuto a mancare in seguito all'avvenuta

cessazione almeno dall'aprile 2003, prima quindi della scadenza dei cinque

anni, della comunione domestica con la moglie e ne ha quindi dedotto che egli

avesse invocato il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per poter

continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere così l'autorizzazione di

domicilio. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS

e 8 ODDS.

C. Con

giudizio 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per revocare il permesso di domicilio agli interessati in virtù dei

motivi addotti dal dipartimento ed ha considerato la decisione impugnata conforme

al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la loro domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento. In via del tutto subordinata, postulano di annullare la

decisione, quantomeno nei confronti di RI 2, e, per quanto riguarda

l'autorizzazione di domicilio di RI 1, di rinviare gli atti all'autorità inferiore

per nuovo giudizio e rilasciargli eventualmente un permesso di dimora.

a. RI 1 contesta di

avere contratto un matrimonio fittizio e di essersi richiamato in maniera

manifestamente abusiva al matrimonio, sostenendo di essersi semplicemente dimenticato

di notificare la fine della comunione domestica con la moglie a causa di una

svista.

In ogni caso ritiene la decisione di revoca contraria

al principio di proporzionalità, ponendo in evidenza di soggiornare ormai a lungo

nel nostro paese, di essersi sempre comportato bene e di non essere mai stato a

carico dell'assistenza pubblica.

Lamenta pure una violazione della parità di

trattamento con altri casi analoghi per i quali il dipartimento non avrebbe

revocato il permesso, ritenendo inoltre che il Governo ha commesso diniego di

giustizia non chinandosi su tale censura.

b. Dal canto suo, RI 2 sostiene che il suo permesso di domicilio è di natura personale e

quindi autonomo rispetto a quello rilasciato a suo padre. Sostiene pertanto di

avere diritto di continuare a risiedere in Svizzera, anche sulla base della

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e della CEDU, e questo indipendentemente

dalla sorte riservata al permesso del proprio genitore.

Afferma poi che il Consiglio di Stato avrebbe

violato il suo diritto di essere sentito, adducendo per la prima volta e senza

permettergli di esprimersi al riguardo, che se egli avesse conservato il

permesso e continuato a vivere da solo in Svizzera, sarebbe caduto inevitabilmente

a carico dell'assistenza.

Ritiene la decisione impugnata in ogni caso sproporzionata,

in quanto non terrebbe sufficientemente conto che nel nostro paese sta frequentando

la scuola elementare.

Infine, chiede di

essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un

diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF,

RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda

frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di

domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con

il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un

permesso di domicilio.

In concreto, RI 1 ha ottenuto un permesso di

domicilio perché egli avrebbe vissuto in comunione domestica durante cinque anni

in Svizzera insieme alla moglie straniera titolare di un'identica autorizzazione.

Dal canto suo, RI 2, minorenne, è al beneficio di un permesso di domicilio per vivere insieme al

padre (ricongiungimento familiare) e, come si vedrà in seguito (consid. 3.2.), il

destino della sua autorizzazione dipende dall'esito del ricorso inoltrato dal proprio

genitore.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere

dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto

pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire

sull'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 è data. Se il loro permesso vada revocato, è un problema di merito,

non di ammissibilità.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario

procedere all'audizione di M__________ in quanto tale mezzo di prova non

permetterebbe di apportare ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Come

indicato nel precedente considerando, l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS dispone

che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio

ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.

In questo senso giova ricordare che l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto

(cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del

lavoro", n. 653, emanate dall'UFM, stato maggio 2006). Da questo profilo

l’art. 17 cpv. 2 LDDS è più restrittivo rispetto all’art. 7 cpv. 2 LDDS

(straniero coniugato con un cittadino svizzero), secondo cui è sufficiente

l’esistenza di un matrimonio formale.

Dopo una dimora regolare e ininterrotta di

cinque anni, anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio (art. 17 cpv.

2.

seconda frase LDDS). Va inoltre osservato che, prima di concedere il

permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà a fondo come egli si

è comportato fino ad allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).

2.2

L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone

che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia

ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza

essenziale. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a

informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua

decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non

è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di

stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i

fatti determinanti per la decisione (DTF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002,

consid. 3.1f.;2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d). Importanti non sono

soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti

che lo straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso, come la

sua intenzione o del partner di mettere fine alla relazione coniugale (DTF

2A.374/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3;2A.366/ 1999 del 16 marzo 2000,

consid. 3a e c con riferimenti).

3.

3.1. In

concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i coniugi __________ avessero

smesso di vivere insieme quantomeno dall'aprile 2003, quando il ricorrente ha lasciato

l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi a __________ (risoluzione

governativa impugnata, ad 13 pag. 5).

Dinnanzi al tribunale, RI 1 non contesta di avere

cessato la comunione domestica con la consorte prima della scadenza, il 23

dicembre 2005, del termine quinquennale che gli conferiva il diritto a ottenere

il permesso di domicilio. Egli sostiene di non avere notificato immediatamente la

separazione di fatto all'autorità competente a causa di una semplice svista.

Pertanto, soggiunge il ricorrente, l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS sarebbe

inapplicabile nella presente fattispecie.

Tale tesi non è affatto credibile ed è pure

smentita dalle risultanze degli atti. Nel formulario per il rinnovo del

permesso di dimora del 22 ottobre 2003 e in quello del 21 novembre 2005 relativo

all'autorizzazione di domicilio, alla domanda concernente il suo stato civile il

ricorrente aveva espressamente indicato di vivere in comunione domestica con sua

moglie. Anche in occasione dell'interrogatorio di polizia avvenuto il 25 marzo

2005.

nell'ambito della richiesta di ricongiungimento familiare in favore di RI

2.

egli ha ribadito questo fatto. Inoltre, in prospettiva del rapporto informativo

allestito il 30 dicembre 2005 dalla Polizia cantonale, egli non ha segnalato di

vivere separato dalla consorte nonostante fosse stato reso attento del

contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS. È dunque evidente che la mancata notifica

alle autorità di tale circostanza non può essere ricondotta ad una semplice

dimenticanza da parte dell'insorgente, quanto piuttosto alla volontà di

quest'ultimo di tenere nascosto un fatto di indubbia rilevanza ai fini del

rinnovo del permesso di soggiorno.

Se ne deve pertanto dedurre che il

ricorrente si è appellato in passato in modo abusivo ad un matrimonio esistente

soltanto sulla carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di dimora che

altrimenti gli sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il rilascio

del permesso di domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti d’importanza

essenziale in merito alla propria situazione coniugale.

In concreto, risultano pertanto date le

condizioni stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di

quest'ultima autorizzazione.

3.2

Per quanto riguarda RI 2, l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS dispone

che i figli celibi d’età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi

nel permesso di domicilio se vivono con i genitori.

RI 2 ha ottenuto dapprima un permesso di dimora e in seguito di domicilio per vivere in

Svizzera insieme a suo padre nell'ambito del ricongiungimento familiare. Contrariamente

a quanto assume il ricorrente, il permesso di domicilio ottenuto nell'ambito

del ricongiungimento familiare segue il destino di quello del genitore, se l'autorizzazione di quest'ultimo è stata revocata giusta l'art. 9

cpv. 4 LDDS (STF 2A.326/2006 del 25.8.2006, consid. 2.2.). La giurisprudenza invocata

dall'insorgente, secondo cui il figlio di un cittadino straniero domiciliato ha

un diritto di restare in Svizzera, riguarda soltanto i casi in cui il genitore

è stato espulso ai sensi dell'art. 10 LDDS (DTF 127 II 60, consid. 1d ed e).

In siffatte circostanze, non è pertanto

necessario esaminare se RI 2 correrebbe il rischio concreto di cadere a carico

dell'assistenza pubblica se conservasse il permesso di domicilio, così come ipotizzato

dal Consiglio di Stato e contestato dall'insorgente. Sapere quindi se il

Governo, confermando la revoca del permesso anche per tale motivo, abbia violato

il diritto di essere sentito dell'interessato, può rimanere qui indeciso.

4.

Resta da

verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei

permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni

nel nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di

lunga durata. Inoltre egli ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali

nella ex Iugoslavia, dove è nato, è cresciuto e risiedeva prima di giungere in

Svizzera sei anni fa. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone

insormontabili problemi di riadattamento. In siffatte circostanze, nemmeno il

fatto che sarebbe ben integrato nel nostro cantone e non sia mai dovuto

ricorrere all'assistenza pubblica permette di pervenire a conclusioni a lui più

favorevoli.

Per quanto riguarda il figlio RI 2, che è nato il 22 settembre 1998, bisogna

considerare che egli è ancora piccolo e dipendente dal padre, per cui un suo sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. Inoltre egli

potrà senz'altro continuare la scuola elementare nel luogo in cui andrà a

risiedere con suo padre. Di conseguenza, in quanto

rispettosa dell'unità familiare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra padre e

figlio e non viola pertanto né la Convenzione sui diritti del fanciullo né la

CEDU, nella misura in cui tali trattati sono applicabili nella presente

fattispecie.

5.

Infine RI

1.

invoca la parità di trattamento con altri casi ove il dipartimento non avrebbe

revocato il permesso di domicilio ad alcuni cittadini stranieri che si sono

comportati in maniera ben più grave della sua.

Giova ricordare che il principio di legalità

dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e

che la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo

soltanto in casi del tutto particolari (Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).

Ora, i casi invocati dall'insorgente non

permetterebbero di giungere a conclusioni a lui più favorevoli in quanto non è

dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità di prime

cure non intende abbandonare.

In siffatte circostanze, il Governo non ha

quindi commesso diniego di giustizia non chinandosi su tale censura.

6.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali richiamate, revocando il permesso di domicilio a RI 1 e, di riflesso, a

suo figlio RI 2.

In particolare, la decisione censurata non

procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4

lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

del provvedimento che ha adottato.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come la domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il

gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad

identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al

Consiglio di Stato.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata al padre, in quanto suo

rappresentante legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 3, 6, 9, 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm e la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.–, sono a carico di RI 1.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

5. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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