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Decisione

52.2006.393

REALIZZAZIONE DI UNO STABILE D'APPARTAMENTI- ALTEZZA

26 gennaio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 19

maggio 2006 le società CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3 il permesso

di costruire uno stabile d'appartamenti su un terreno pianeggiante (part.

2660), situato in località __________, nella zona residenziale R3.

L'edificio è strutturato su tre piani fuori

terra, che insistono su un'autorimessa seminterrata, sporgente per m 1.50 dal

terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno.

Alla domanda si sono opposti RI 1,

proprietari del fondo confinante verso sud (part. 2657). Gli opponenti hanno

fra l'altro contestato l'opera dal profilo della sistemazione del terreno, giudicandola

contraria all'art. 8 cpv. 4 NAPR di __________, che ammette simili interventi

soltanto nella misura in cui migliorano l'inserimento delle costruzioni nel

quadro del paesaggio e dell'ambiente urbano.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 28 agosto 2006 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

B. Con

giudizio 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso di

costruzione, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Richiamati i limiti che l'autonomia comunale

pone al suo potere di cognizione, il Governo ha in sostanza ritenuto che la

sistemazione del terreno fosse conforme all'art. 8 cpv. 4 NAPR. La decisione

sarebbe sostenibile.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Gli insorgenti si limitano a riproporre in

questa sede la censura sollevata senza successo in prima istanza con

riferimento alla sistemazione del terreno, negando recisamente che il

terrapieno serva a migliorare l'inserimento dell'edificio nel paesaggio e nell'ambiente

urbano.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono le

beneficiarie della controversa licenza con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo vicino e già

opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai

essere posto rimedio annullando il giudizio e rinviando gli atti all'istanza

inferiore, affinché completati gli accertamenti statuisca nuovamente sul

ricorso inoltratogli da RI 1.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta gli art. 40 e 41 LE, il terreno dedotto in edificazione può essere

sistemato mediante la formazione di un terrapieno, che nella misura in cui non

supera l'altezza di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal filo della facciata, non

è computato sull'altezza della costruzione sovrastante (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1217 seg. e rimandi).

2.2

Nel caso concreto, il terrapieno

previsto sul lato ovest della costruzione in esame rientra pacificamente nei

limiti dell'art. 41 LE. Nemmeno gli insorgenti contestano questa deduzione.

Alla distanza di 3 m dalla facciata dell'autorimessa

seminterrata l'altezza del terrapieno non supera infatti il limite di m 1.50

dal terreno naturale.

Da questo profilo, l'edificio è dunque

conforme al diritto.

3.3.1

La facilitazione prevista dagli art. 40/41 LE soprattutto per

sistemare i terreni in pendio, nella prassi, si è trasformata in una sorta di

abbuono, concesso indiscriminatamente sui limiti d'altez-za fissati dagli

ordinamenti edilizi locali (NAPR). Il risultato estetico che ne deriva in caso

di formazione di terrapieni su terreni pianeggianti è spesso discutibile

(Scolari, loc. cit., n. 1245).

Al fine di prevenire simili distorsioni, l'art.

8.

cpv. 4 del nuovo PR di __________ stabilisce che la sistemazione del

terreno è intesa come intervento atto a migliorare l'inserimento delle costruzioni

nel paesaggio e nell'ambiente urbano; essa deve pertanto essere limitata alle

opere e alle misure necessarie a tale scopo.

La norma subordina in sostanza il permesso di

sistemare il terreno alla dimostrazione della necessità dell'intervento al fine

di migliorare l'inserimento delle costruzioni nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Nella valutazione dell'adempimento di questo

presupposto, l'autorità comunale dispone di un certo margine d'apprezza-mento,

che le istanze di ricorso, trattandosi di diritto autonomo comunale, possono

sindacare soltanto sotto il profilo della violazione del diritto per abuso di

potere, limitandosi pertanto a censurare le decisioni sprovviste di ragioni

oggettive, fondate su criteri estranei alla materia o altrimenti insostenibili.

3.2

Nel caso concreto, il municipio non ha

minimamente spiegato i motivi che l'avrebbero indotto a ritenere che il

terrapieno migliori l'inserimento della costruzione nel quadro del paesaggio.

Nelle osservazioni presentate a questo tribunale, l'autorità comunale si limita

ad affermare che la sistemazione del terreno, contenuta nei limiti d'altezza

fissati dall'art. 41 LE, si inserisce armoniosamente nel paesaggio urbano

circostante e può quindi essere tranquillamente definita un intervento

atto a migliorare l'inserimento dell'edificio del paesaggio e nell'ambiente

urbano.

A prescindere dal fatto che l'art. 8 cpv. 4

NAPR non esige che la sistemazione del terreno si inserisca armoniosamente nel

quadro del paesaggio, ma esige che migliori l'inserimento della costruzione

in tale contesto, gli atti non permettono di esperire alcuna verifica di tale

affermazione. Nulla è in particolare dato di sapere circa le altimetrie dei

terreni immediatamente circostanti. Né gli atti permettono di confrontare la

nuova costruzione con le caratteristiche, in particolare con lo sviluppo verticale

degli edifici vicini, in modo da poter escludere che il municipio abbia abusato

del potere discrezionale conferitogli dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, riconoscendo che

il controverso terrapieno, destinato a sorreggere un edificio di tre piani, è

atto a migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale.

Non avendo il Consiglio di Stato esperito

alcun accertamento in proposito se ne deve dedurre che il giudizio impugnato si

fonda quanto meno su accertamenti incompleti.

4.

Nella

misura in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso va dunque

parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e rinviando gli atti

al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria

(altimetrie dei terreni limitrofi, documentazione fotografica ed eventualmente

visualizzazione grafica 3 D mediante elaboratore dell'edificio inserito nel

contesto paesaggistico con e senza terrapieno).

Dato che l'esito del ricorso è da attribuire

alle carenze del giudizio governativo impugnato, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 8 cpv. 4 NAPR di __________; 3,

18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di

Stato (n. 5609) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

tutti patrocinate da: PA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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