52.2006.393
REALIZZAZIONE DI UNO STABILE D'APPARTAMENTI- ALTEZZA
26 gennaio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.393
Data decisione, Autorità:
26.01.2007, TRAM
Titolo:
REALIZZAZIONE DI UNO STABILE D'APPARTAMENTI- ALTEZZA
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.393
Lugano
26 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 novembre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 5609) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 28 agosto 2006, rilasciata dal municipio di CO 3 alle società
CO 1 e CO 2 per la costruzione di un stabile d'appartamenti in località __________
(zona R3; part. 2660);
viste le risposte:
- 12 dicembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 13 dicembre 2006 delle
società CO 1 e CO 2;
- 10 gennaio 2007 del
municipio di CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 19
maggio 2006 le società CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3 il permesso
di costruire uno stabile d'appartamenti su un terreno pianeggiante (part.
2660), situato in località __________, nella zona residenziale R3.
L'edificio è strutturato su tre piani fuori
terra, che insistono su un'autorimessa seminterrata, sporgente per m 1.50 dal
terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno.
Alla domanda si sono opposti RI 1,
proprietari del fondo confinante verso sud (part. 2657). Gli opponenti hanno
fra l'altro contestato l'opera dal profilo della sistemazione del terreno, giudicandola
contraria all'art. 8 cpv. 4 NAPR di __________, che ammette simili interventi
soltanto nella misura in cui migliorano l'inserimento delle costruzioni nel
quadro del paesaggio e dell'ambiente urbano.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 28 agosto 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con
giudizio 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso di
costruzione, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Richiamati i limiti che l'autonomia comunale
pone al suo potere di cognizione, il Governo ha in sostanza ritenuto che la
sistemazione del terreno fosse conforme all'art. 8 cpv. 4 NAPR. La decisione
sarebbe sostenibile.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Gli insorgenti si limitano a riproporre in
questa sede la censura sollevata senza successo in prima istanza con
riferimento alla sistemazione del terreno, negando recisamente che il
terrapieno serva a migliorare l'inserimento dell'edificio nel paesaggio e nell'ambiente
urbano.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le
beneficiarie della controversa licenza con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo vicino e già
opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai
essere posto rimedio annullando il giudizio e rinviando gli atti all'istanza
inferiore, affinché completati gli accertamenti statuisca nuovamente sul
ricorso inoltratogli da RI 1.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta gli art. 40 e 41 LE, il terreno dedotto in edificazione può essere
sistemato mediante la formazione di un terrapieno, che nella misura in cui non
supera l'altezza di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal filo della facciata, non
è computato sull'altezza della costruzione sovrastante (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1217 seg. e rimandi).
2.2
Nel caso concreto, il terrapieno
previsto sul lato ovest della costruzione in esame rientra pacificamente nei
limiti dell'art. 41 LE. Nemmeno gli insorgenti contestano questa deduzione.
Alla distanza di 3 m dalla facciata dell'autorimessa
seminterrata l'altezza del terrapieno non supera infatti il limite di m 1.50
dal terreno naturale.
Da questo profilo, l'edificio è dunque
conforme al diritto.
3.3.1
La facilitazione prevista dagli art. 40/41 LE soprattutto per
sistemare i terreni in pendio, nella prassi, si è trasformata in una sorta di
abbuono, concesso indiscriminatamente sui limiti d'altez-za fissati dagli
ordinamenti edilizi locali (NAPR). Il risultato estetico che ne deriva in caso
di formazione di terrapieni su terreni pianeggianti è spesso discutibile
(Scolari, loc. cit., n. 1245).
Al fine di prevenire simili distorsioni, l'art.
8.
cpv. 4 del nuovo PR di __________ stabilisce che la sistemazione del
terreno è intesa come intervento atto a migliorare l'inserimento delle costruzioni
nel paesaggio e nell'ambiente urbano; essa deve pertanto essere limitata alle
opere e alle misure necessarie a tale scopo.
La norma subordina in sostanza il permesso di
sistemare il terreno alla dimostrazione della necessità dell'intervento al fine
di migliorare l'inserimento delle costruzioni nel contesto paesaggistico ed ambientale.
Nella valutazione dell'adempimento di questo
presupposto, l'autorità comunale dispone di un certo margine d'apprezza-mento,
che le istanze di ricorso, trattandosi di diritto autonomo comunale, possono
sindacare soltanto sotto il profilo della violazione del diritto per abuso di
potere, limitandosi pertanto a censurare le decisioni sprovviste di ragioni
oggettive, fondate su criteri estranei alla materia o altrimenti insostenibili.
3.2
Nel caso concreto, il municipio non ha
minimamente spiegato i motivi che l'avrebbero indotto a ritenere che il
terrapieno migliori l'inserimento della costruzione nel quadro del paesaggio.
Nelle osservazioni presentate a questo tribunale, l'autorità comunale si limita
ad affermare che la sistemazione del terreno, contenuta nei limiti d'altezza
fissati dall'art. 41 LE, si inserisce armoniosamente nel paesaggio urbano
circostante e può quindi essere tranquillamente definita un intervento
atto a migliorare l'inserimento dell'edificio del paesaggio e nell'ambiente
urbano.
A prescindere dal fatto che l'art. 8 cpv. 4
NAPR non esige che la sistemazione del terreno si inserisca armoniosamente nel
quadro del paesaggio, ma esige che migliori l'inserimento della costruzione
in tale contesto, gli atti non permettono di esperire alcuna verifica di tale
affermazione. Nulla è in particolare dato di sapere circa le altimetrie dei
terreni immediatamente circostanti. Né gli atti permettono di confrontare la
nuova costruzione con le caratteristiche, in particolare con lo sviluppo verticale
degli edifici vicini, in modo da poter escludere che il municipio abbia abusato
del potere discrezionale conferitogli dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, riconoscendo che
il controverso terrapieno, destinato a sorreggere un edificio di tre piani, è
atto a migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale.
Non avendo il Consiglio di Stato esperito
alcun accertamento in proposito se ne deve dedurre che il giudizio impugnato si
fonda quanto meno su accertamenti incompleti.
4.
Nella
misura in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso va dunque
parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e rinviando gli atti
al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria
(altimetrie dei terreni limitrofi, documentazione fotografica ed eventualmente
visualizzazione grafica 3 D mediante elaboratore dell'edificio inserito nel
contesto paesaggistico con e senza terrapieno).
Dato che l'esito del ricorso è da attribuire
alle carenze del giudizio governativo impugnato, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8 cpv. 4 NAPR di __________; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di
Stato (n. 5609) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
tutti patrocinate da: PA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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