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Decisione

52.2006.394

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi per aver circolato su una strada coperta di neve con pneumatici estivi

23 febbraio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato il __________, ha conseguito la licenza di condurre

veicoli a motore nel giugno del 2005. In precedenza, gli era stata revocata la

licenza di allievo conducente durante sei mesi per aver circolato con delle

targhe rubate e senza essere accompagnato da persona abilitata

all’insegnamento.

B. Il 2 dicembre 2005, verso le ore 20.30, il ricorrente ha circolato in

territorio di __________ alla guida della sua autovettura con due copertoni anteriori

privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Svoltando a sinistra ad

un’intersezione, ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale

ricoperto di neve ed è andato a cozzare contro un palo della segnaletica posto

sul lato destro della carreggiata.

C. A seguito di questa infrazione, il 10 marzo 2006 la Sezione della

circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre a spese e a tasse

di giustizia. L’interessato non ha impugnato tale sanzione.

Il 24

agosto 2006 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la

durata di quattro mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei

veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata adottata sulla

base degli art. 16b cpv.1 lett. a, 16b cpv. 2 lett. a LCStr e 33

cpv.1 OAC.

D. Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento dipartimentale di revoca ed ha respinto l’impugnativa contro di

esso presentata da RI 1.

Ricordato

che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei

fatti compiuto in sede penale, il Governo ha anch’esso ritenuto che l’infrazione

commessa fosse medio grave ex art. 16b LCStr. L’autorità ricorsuale di

prime cure ha poi reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio

della proporzionalità la durata della revoca, considerati i precedenti

dell’interessato e l’assenza di un bisogno professionale di condurre.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora

davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo in sostanza l’annullamento della

revoca della licenza di condurre.

Il

ricorrente considera eccessivo il provvedimento di revoca alla luce dei lievi

danni causati. Sostiene di non essersi accorto del fatto che il suo autoveicolo

era munito di due copertoni estivi privi di sufficienti rilievi in quanto lo

stesso era in suo possesso da soli due mesi. Evidenzia inoltre come la nevicata

abbia colto impreparati tutti. RI 1 sottolinea poi la sua necessità professionale

di poter disporre della licenza di condurre, non avendo nessuno disposto ad

accompagnarlo al lavoro.

F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art 10 cpv. 2

LALCStr.

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm).

2. In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 2

dicembre 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo

presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il

Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,

identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70

PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa

materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle

prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA

26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

3. Posto che RI

1 non ha impugnato la multa inflittagli, con la conseguenza che gli accertamenti

contenuti nella decisione penale vincolano l’autorità amministrativa (DTF 121

Considerandi

II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio occorre vagliare

se l’infrazione commessa il 2 dicembre 2005 è effettivamente medio grave ex

art. 16b LCStr e se la durata della revoca irrogatagli è stata commisurata

correttamente.

3.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze

del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità

professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può

tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova

LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza

dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a, medio grave, art. 16b,

grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. Commette in

particolare un’infrazione medio grave colui che violando le norme della

circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di

detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi

sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese

(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

Nel

concreto caso, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr. 300.- giusta

gli art. 90 cifra 1 e 93 cifra 2 LCStr per aver circolato su di una strada

coperta di neve con un veicolo munito di due copertoni privi di sufficienti

rilievi antiscivolanti e per aver poi perso la padronanza dello stesso andando

a cozzare contro un palo della segnaletica. In simili contingenze, a carico del

ricorrente è sicuramente ravvisabile un’infrazione medio grave. Circolare con

un veicolo sprovvisto dell’equipaggiamento adatto per affrontare condizioni

climatiche come quelle esistenti la sera del 2 dicembre 2005 (precipitazioni con

relativo innevamento della carreggiata; cfr. fotografie annesse al rapporto di

constatazione dell’incidente) comporta un pericolo rilevante per gli altri

utenti delle strade. Prova ne è che il mezzo su cui viaggiava è uscito di

strada semplicemente affrontando una curva a bassa velocità (a detta del

ricorrente di soli 5/10 km/h; cfr. verbale d’interrogatorio, pag. 2).

Poco

importa che l’incidente abbia provocato unicamente danni materiali. Decisivo ai

fini di una revoca basata sull’art. 16b LCStr è infatti il pericolo

creato alla sicurezza altrui e non i pregiudizi effettivamente cagionati. In

definitiva, ben si giustifica che nei confronti di RI 1 siano stati adottati

provvedimenti amministrativi in applicazione dell’art. 16b cpv. 1 lett.

a LCStr.

3.3

Poste

queste premesse, resta da esaminare se la revoca è stata quantificata

esattamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in

particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti

dell’interessato.

Riguardo

ai fatti già si è detto delle particolari condizioni climatiche (precipitazioni

nevose) e della situazione del manto stradale (completamente imbiancato).

Quanto

alla colpa, quella di RI 1 non può di certo essere qualificata come insignificante,

dato che ha omesso di verificare il corretto equipaggiamento del proprio veicolo

ed ha circolato in pieno inverno con dei pneumatici estivi privi di sufficienti

rilievi antiscivolanti. Il fatto che l'autovettura fosse in suo possesso da soli

due mesi non ne diminuisce la colpa. Quale proprietario del veicolo era infatti

tenuto a controllarne frequentemente le condizioni ed a mantenerlo in perfetto

stato di marcia. Inutilmente il ricorrente invoca la straordinarietà della

nevicata di quella sera. Non è per nulla fuori del comune che alle nostre

latitudini nevichi il mese di dicembre; spetta ai detentori degli autoveicoli

fare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente equipaggiati in funzione

della stagione.

Per

quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario

rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla revoca di sei mesi

inflittagli nel 2004.

In tema

di necessità professionale di condurre, occorre rilevare che nemmeno davanti a

questo Tribunale il ricorrente ha sufficientemente comprovato un'esigenza di

questo genere. Il fatto di non avere nessuno disposto ad accompagnarlo al

lavoro fa parte degli inconvenienti, a volta gravi, che suole comportare la

revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva

di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori

infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Ne segue

che tenuto conto dell’infrazione medio grave commessa, della colpa che gli è imputabile

per l'accaduto, del suo precedente e del fatto che non può invocare con

successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di quattro

mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata

da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa

apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto

in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.

4.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 90, 93 LCStr; 33 OAC; 4a

ONC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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