52.2006.394
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi per aver circolato su una strada coperta di neve con pneumatici estivi
23 febbraio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.394
Data decisione, Autorità:
23.02.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi per aver circolato su una strada coperta di neve con pneumatici estivi
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16b cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto n.
52.2006.394
Lugano
23 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 novembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 novembre 2006 (no. 5388) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 24 agosto 2006 con cui la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di quattro mesi;
vista la risposta 19 dicembre
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, nato il __________, ha conseguito la licenza di condurre
veicoli a motore nel giugno del 2005. In precedenza, gli era stata revocata la
licenza di allievo conducente durante sei mesi per aver circolato con delle
targhe rubate e senza essere accompagnato da persona abilitata
all’insegnamento.
B. Il 2 dicembre 2005, verso le ore 20.30, il ricorrente ha circolato in
territorio di __________ alla guida della sua autovettura con due copertoni anteriori
privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Svoltando a sinistra ad
un’intersezione, ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale
ricoperto di neve ed è andato a cozzare contro un palo della segnaletica posto
sul lato destro della carreggiata.
C. A seguito di questa infrazione, il 10 marzo 2006 la Sezione della
circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre a spese e a tasse
di giustizia. L’interessato non ha impugnato tale sanzione.
Il 24
agosto 2006 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la
durata di quattro mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei
veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata adottata sulla
base degli art. 16b cpv.1 lett. a, 16b cpv. 2 lett. a LCStr e 33
cpv.1 OAC.
D. Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento dipartimentale di revoca ed ha respinto l’impugnativa contro di
esso presentata da RI 1.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuto in sede penale, il Governo ha anch’esso ritenuto che l’infrazione
commessa fosse medio grave ex art. 16b LCStr. L’autorità ricorsuale di
prime cure ha poi reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio
della proporzionalità la durata della revoca, considerati i precedenti
dell’interessato e l’assenza di un bisogno professionale di condurre.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo in sostanza l’annullamento della
revoca della licenza di condurre.
Il
ricorrente considera eccessivo il provvedimento di revoca alla luce dei lievi
danni causati. Sostiene di non essersi accorto del fatto che il suo autoveicolo
era munito di due copertoni estivi privi di sufficienti rilievi in quanto lo
stesso era in suo possesso da soli due mesi. Evidenzia inoltre come la nevicata
abbia colto impreparati tutti. RI 1 sottolinea poi la sua necessità professionale
di poter disporre della licenza di condurre, non avendo nessuno disposto ad
accompagnarlo al lavoro.
F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
2. In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 2
dicembre 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo
presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il
Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa
materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle
prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA
26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. Posto che RI
1 non ha impugnato la multa inflittagli, con la conseguenza che gli accertamenti
contenuti nella decisione penale vincolano l’autorità amministrativa (DTF 121
Considerandi
II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio occorre vagliare
se l’infrazione commessa il 2 dicembre 2005 è effettivamente medio grave ex
art. 16b LCStr e se la durata della revoca irrogatagli è stata commisurata
correttamente.
3.1
Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze
del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità
professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può
tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova
LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza
dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a, medio grave, art. 16b,
grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. Commette in
particolare un’infrazione medio grave colui che violando le norme della
circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di
detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi
sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese
(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2
Nel
concreto caso, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr. 300.- giusta
gli art. 90 cifra 1 e 93 cifra 2 LCStr per aver circolato su di una strada
coperta di neve con un veicolo munito di due copertoni privi di sufficienti
rilievi antiscivolanti e per aver poi perso la padronanza dello stesso andando
a cozzare contro un palo della segnaletica. In simili contingenze, a carico del
ricorrente è sicuramente ravvisabile un’infrazione medio grave. Circolare con
un veicolo sprovvisto dell’equipaggiamento adatto per affrontare condizioni
climatiche come quelle esistenti la sera del 2 dicembre 2005 (precipitazioni con
relativo innevamento della carreggiata; cfr. fotografie annesse al rapporto di
constatazione dell’incidente) comporta un pericolo rilevante per gli altri
utenti delle strade. Prova ne è che il mezzo su cui viaggiava è uscito di
strada semplicemente affrontando una curva a bassa velocità (a detta del
ricorrente di soli 5/10 km/h; cfr. verbale d’interrogatorio, pag. 2).
Poco
importa che l’incidente abbia provocato unicamente danni materiali. Decisivo ai
fini di una revoca basata sull’art. 16b LCStr è infatti il pericolo
creato alla sicurezza altrui e non i pregiudizi effettivamente cagionati. In
definitiva, ben si giustifica che nei confronti di RI 1 siano stati adottati
provvedimenti amministrativi in applicazione dell’art. 16b cpv. 1 lett.
a LCStr.
3.3
Poste
queste premesse, resta da esaminare se la revoca è stata quantificata
esattamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in
particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti
dell’interessato.
Riguardo
ai fatti già si è detto delle particolari condizioni climatiche (precipitazioni
nevose) e della situazione del manto stradale (completamente imbiancato).
Quanto
alla colpa, quella di RI 1 non può di certo essere qualificata come insignificante,
dato che ha omesso di verificare il corretto equipaggiamento del proprio veicolo
ed ha circolato in pieno inverno con dei pneumatici estivi privi di sufficienti
rilievi antiscivolanti. Il fatto che l'autovettura fosse in suo possesso da soli
due mesi non ne diminuisce la colpa. Quale proprietario del veicolo era infatti
tenuto a controllarne frequentemente le condizioni ed a mantenerlo in perfetto
stato di marcia. Inutilmente il ricorrente invoca la straordinarietà della
nevicata di quella sera. Non è per nulla fuori del comune che alle nostre
latitudini nevichi il mese di dicembre; spetta ai detentori degli autoveicoli
fare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente equipaggiati in funzione
della stagione.
Per
quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario
rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla revoca di sei mesi
inflittagli nel 2004.
In tema
di necessità professionale di condurre, occorre rilevare che nemmeno davanti a
questo Tribunale il ricorrente ha sufficientemente comprovato un'esigenza di
questo genere. Il fatto di non avere nessuno disposto ad accompagnarlo al
lavoro fa parte degli inconvenienti, a volta gravi, che suole comportare la
revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva
di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori
infrazioni alle norme della circolazione stradale.
Ne segue
che tenuto conto dell’infrazione medio grave commessa, della colpa che gli è imputabile
per l'accaduto, del suo precedente e del fatto che non può invocare con
successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di quattro
mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata
da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa
apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto
in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.
4.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16b, 90, 93 LCStr; 33 OAC; 4a
ONC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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