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Decisione

52.2006.396

Dipendenti comunali

25 gennaio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio,

le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.

2.2. Adeguandosi a questa disposizione, il

ROD adottato dal comune di RI 1 nel 2005 ha inserito in organico il personale addetto

alla refezione presso le sedi locali della scuola dell'infanzia. A tale scopo,

la pianta organica definita dall'art. 26 ROD ha previsto tre distinte funzioni:

quella di cuoca, quella di aiuto cuoca e quella di inserviente. Alla prima ha

assegnato le classi di stipendio da 5 a 7. Alla seconda le classi da 2 a 4. Le

inservienti sono invece state collocate nelle classi da 1 a 2.

La distinzione tra le tre funzioni non è

stata ulteriormente esplicitata a livello di regolamento. L'art. 27 ROD non

prevede in particolare che la cuoca debba essere in possesso dell'AFC. Né stabilisce

che l'aiuto cuoca è l'incaricata della refezione che non dispone di tale

attestato o quella che aiuta la cuoca. Nulla è detto nemmeno per definire

meglio lo statuto delle inservienti.

L'art. 28 ROD, dal canto suo, stabilisce i

requisiti di preparazione professionale (titoli di studio) soltanto per i

funzionari delle classi di stipendio più alte (cpv. 1). Per le altre funzioni

riserva al municipio la facoltà di fissarli caso per caso (cpv. 2).

3. 3.1. Le controverse

decisioni del municipio di RA 1 si configurano essenzialmente come dei

provvedimenti volti ad integrare le collaboratrici qui comparenti nell'organico

dei dipendenti comunali, definendo dal profilo del ROD dei rapporti d'impiego,

che sino a quel momento erano retti da accordi particolari, stipulati anni or

sono al di fuori del quadro fissato dall'art. 135 LOC.

3.2. Prevalendosi della facoltà

riconosciutale dall'art. 28 cpv. 2 ROD, l'autorità comunale ha riservato la

funzione di cuoca, prevista dalla pianta organica definita dall'art. 27,

alle dipendenti in possesso di un corrispondente AFC, attribuendo la qualifica

di aiuto cuoca o di inserviente alle addette alla refezione sprovviste di tale

attestato.

La decisione non procede da un'interpretazione

travalicante i limiti della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale

impone di riconoscere al municipio nell'applicazione degli art. 27 e 28 ROD. Ancorché

opinabile, non appare invero privo di ragioni pertinenti distinguere le

funzioni di cuoca e di aiuto cuoca previste dalla pianta organica, facendo

Considerandi

riferimento al possesso di un determinato certificato professionale (AFC),

invece che alle mansioni effettivamente svolte. Fondandosi su un criterio oggettivo,

la distinzione che privilegia la formazione professionale del dipendente rispetto

alle responsabilità attribuitegli, non appare comunque insostenibile. Anche se

sarebbe preferibile fissare la retribuzione di un dipendente in base al valore

intrinseco delle prestazioni lavorative concretamente fornite (cfr. Vincent

Martenet, L'égalité de la rémunération dans la fonction publique, AJP 1997,

pag. 830), la distinzione non appare viziata da violazioni del diritto sotto il

profilo dell'art. 9 Cost. fed.

3.3

Le direttive per il personale della

scuola d'infanzia emanate dalla direzione dell'istituto scolastico comunale,

non permettono di accreditare le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio

di Stato. Anche se definiscono le mansioni della cuoca, dell'aiuto cuoca e dell'inserviente

a tempo pieno, tali direttive non limitano invero la libertà di decisione dell'autorità

comunale nell'applicazione del ROD. Anche se sono state ratificate dal

municipio, esse non impediscono in particolare all'esecutivo comunale di operare

una distinzione fondata sulla preparazione professionale, anziché sulle

responsabilità e sui compiti delle addette alla refezione. Come non impediscono

di attribuire ad A__________ la funzione di aiuto cuoca e la relativa classe di

stipendio per mancanza dell'AFC, tali direttive non impediscono nemmeno di assegnare

lo statuto di inserviente alla sua coadiutrice M__________.

3.4

L'art. 28 cpv. 2 ROD, contrariamente a

quanto assume il Consiglio di Stato, non è d'altro canto applicabile soltanto

nell'ambito di un pubblico concorso inteso ad assumere un nuovo dipendente. La

norma non impedisce in particolare al municipio di operare la distinzione in

oggetto nell'ambito di una decisione come quella in esame, essenzialmente

destinata ad inserire nella pianta organica una dipendente in servizio da anni,

definendo senza esperire alcun concorso un rapporto d'impiego instaurato anni

prima praeter legem.

3.5

Nella misura in cui è volto a

contestare la funzione di cuoca e la classe di stipendio riconosciute dal

Consiglio di Stato ad A__________, il primo dei ricorsi inoltrati dal comune va

dunque accolto. Di riflesso, va accolta anche l'impugnativa che contesta la

decisione con cui il Governo, facendo esplicitamente riferimento al giudizio

correlato, ha riconosciuto a M__________ la funzione di aiuto cuoca e la relativa

classe di stipendio.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i giudizi governativi

impugnati vanno annullati siccome lesivi dell'autonomia comunale. Le decisioni

26.

luglio 2006 del municipio sono pertanto ripristinate per quel che concerne

la classe di stipendio e gli scatti d'anzianità riconosciuti alle dipendenti

qui comparenti. Vanno unicamente confermate, siccome incontestate, le rettifiche

apportate dal Consiglio di Stato ai rispettivi gradi di occupazione.

Dato che le dipendenti qui comparenti non si

sono opposte all'accoglimento dei ricorsi, si prescinde dal prelievo di una

tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 135, 208 LOC; 27, 28 ROD di __________;

3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1.

le decisioni 14 novembre 2006 del Consiglio di

Stato (n. 5594 e 5595) sono annullate nei limiti illustrati dal considerando n.

4;

1.2.

le decisioni 26 luglio 2006 del municipio di RA

1 sono confermate con le rettifiche del grado d'occupazione apportate dal

Consiglio di Stato;

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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