52.2006.396
Dipendenti comunali
25 gennaio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.396
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, TRAM
Titolo:
Dipendenti comunali
NOMINA
art. 135 LOC
Incarto n.
52.2006.395/396
Lugano
25 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 30 novembre 2006 del
RI 1
RA 1
contro
a.
la decisione 14
novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5594) che accoglie parzialmente l'impugnativa
presentata da A__________ avverso la risoluzione 20 luglio 2006 con cui il municipio
l'ha nominata aiuto cuoca della scuola d'infanzia e ha definito la sua
retribuzione;
b.
la decisione 14
novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5595) che accoglie parzialmente l'impugnativa
presentata da M__________ avverso la risoluzione 20 luglio 2006 con cui il municipio
l'ha nominata inserviente della scuola d'infanzia e ha definito la sua
retribuzione;
viste le risposte:
- 6 dicembre 2006 di A__________;
- 6 dicembre 2006 d M__________;
- 16 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. A__________
e M__________ lavorano da molti anni per il comune di RI 1 quali addette alla
refezione presso la sede di via C__________ sportivo della locale scuola d'infanzia.
Sino alla fine del 2005 il loro rapporto d'impiego era regolato da un contratto
particolare, poiché le rispettive funzioni non erano previste dal regolamento
organico dei dipendenti comunale (ROD) del 31 marzo 1980.
Il nuovo ROD, entrato in vigore al 1.
gennaio 2006, ha colmato questa lacuna, introducendo la funzione di cuoca, per
la quale ha previsto le classi da 5 a 7, quella di aiuto cuoca, retribuita con
le classi da 2 a 4 e quella di inserviente remunerata con le classi da 1 a 2 della
scala degli stipendi.
b. Con decisione 26 luglio 2006 il municipio
di RA 1 ha promosso A__________ alla funzione di aiuto cuoca a far tempo dal 1.
gennaio 2006, con assegnazione della classe 4 di stipendio con 8 scatti d'anzianità
e con un grado di occupazione del 63%.
Con decisione di ugual data e di analogo
tenore ha inoltre promosso M__________ alla funzione di inserviente,
attribuendole lo stipendio della classe 2 con 8 scatti d'anzianità e un grado d'occupazione
del 32%.
c. Contro queste decisioni A__________ e M__________
sono insorte davanti al Consiglio di Stato, rivendicando, la nomina a cuoca,
rispettivamente di aiuto cuoca con assegnazione delle relative classi di
stipendio e con un grado d'occupazione del 71.2%, rispettivamente del 35.6%.
All'accoglimento del ricorso si è opposto il
municipio, rilevando di aver prospettato a A__________ che la funzione di cuoca
era riservata agli addetti alla refezione in possesso dell'attestato federale
di capacità (AFC), titolo di studio di cui essa era priva, rispettivamente,
alla seconda, che poteva essere qualificata soltanto come inserviente in quanto
subalterna ausiliaria dell'aiuto cuoca.
B Con distinti
giudizi del 14 novembre 2006, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le
impugnative inoltrate da A__________ e da M__________, annullando le decisioni
impugnate e riconoscendo alla prima ricorrente la funzione di cuoca, con assegnazione
della 7. classe di stipendio ed alla seconda quella di aiuto cuoca con
assegnazione della classe 3 della scala degli stipendi.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
distinzione fra cuoca ed aiuto cuoca, operata dal municipio in base al possesso
dell'AFC non poteva essere accreditata. A__________, stando alle direttive per
il personale della scuola d'infanzia approvate dallo stesso municipio, esercitava
la funzione di cuoca e con questa funzione andava nominata e remunerata. Di
riflesso, anche il rapporto d'impiego della ricorrente M__________ andava
riqualificato riconoscendole lo statuto di aiuto cuoca.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rettificato
il grado d'occupazione di entrambe le ricorrenti.
C. Contro i
predetti giudizi governativi, il comune di RI 1 si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
delle funzioni e delle corrispondenti classi di stipendio assegnate alle
dipendenti con le decisioni del 26 luglio 2006. Le rettifiche del grado di
occupazione operate dal Consiglio di Stato non sono messe in discussione.
L'insorgente rileva che l'art. 27 cpv. 2 ROD
permette al municipio di prevedere particolari requisiti supplementari anche
per le funzioni che non sono elencate dal cpv. 1. Questa facoltà non gli
spetterebbe soltanto nell'ambito di un concorso per l'assunzione di un
dipendente. Tutte le dipendenti sprovviste di AFC, incaricate della refezione
presso le altre sede della scuola d'infanzia, sarebbero peraltro nominate come
aiuto cuoche e retribuite con la classe di stipendio da 2 a 4. Le direttive per
il personale della scuola d'infanzia, soggiunge, che definiscono cuoca ed aiuto
cuoca le addette alla refezione della scuola d'infanzia, conterrebbero un
errore nella definizione delle funzioni.
Le decisioni del Consiglio di Stato,
conclude, violerebbero in modo crasso l'autonomia comunale.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
A__________ e M__________ si limitano a richiamare
le osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Essendo strettamente connesse, le
impugnative possono essere evase con un unico giudizio sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. A
norma dell'art. 135 cpv. 1 LOC, i rapporti d'impiego dei dipendenti del comune
devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico
dei dipendenti. Il regolamento, soggiunge la norma, deve stabilire le funzioni,
Fatti
i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio,
le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.
2.2. Adeguandosi a questa disposizione, il
ROD adottato dal comune di RI 1 nel 2005 ha inserito in organico il personale addetto
alla refezione presso le sedi locali della scuola dell'infanzia. A tale scopo,
la pianta organica definita dall'art. 26 ROD ha previsto tre distinte funzioni:
quella di cuoca, quella di aiuto cuoca e quella di inserviente. Alla prima ha
assegnato le classi di stipendio da 5 a 7. Alla seconda le classi da 2 a 4. Le
inservienti sono invece state collocate nelle classi da 1 a 2.
La distinzione tra le tre funzioni non è
stata ulteriormente esplicitata a livello di regolamento. L'art. 27 ROD non
prevede in particolare che la cuoca debba essere in possesso dell'AFC. Né stabilisce
che l'aiuto cuoca è l'incaricata della refezione che non dispone di tale
attestato o quella che aiuta la cuoca. Nulla è detto nemmeno per definire
meglio lo statuto delle inservienti.
L'art. 28 ROD, dal canto suo, stabilisce i
requisiti di preparazione professionale (titoli di studio) soltanto per i
funzionari delle classi di stipendio più alte (cpv. 1). Per le altre funzioni
riserva al municipio la facoltà di fissarli caso per caso (cpv. 2).
3. 3.1. Le controverse
decisioni del municipio di RA 1 si configurano essenzialmente come dei
provvedimenti volti ad integrare le collaboratrici qui comparenti nell'organico
dei dipendenti comunali, definendo dal profilo del ROD dei rapporti d'impiego,
che sino a quel momento erano retti da accordi particolari, stipulati anni or
sono al di fuori del quadro fissato dall'art. 135 LOC.
3.2. Prevalendosi della facoltà
riconosciutale dall'art. 28 cpv. 2 ROD, l'autorità comunale ha riservato la
funzione di cuoca, prevista dalla pianta organica definita dall'art. 27,
alle dipendenti in possesso di un corrispondente AFC, attribuendo la qualifica
di aiuto cuoca o di inserviente alle addette alla refezione sprovviste di tale
attestato.
La decisione non procede da un'interpretazione
travalicante i limiti della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale
impone di riconoscere al municipio nell'applicazione degli art. 27 e 28 ROD. Ancorché
opinabile, non appare invero privo di ragioni pertinenti distinguere le
funzioni di cuoca e di aiuto cuoca previste dalla pianta organica, facendo
Considerandi
riferimento al possesso di un determinato certificato professionale (AFC),
invece che alle mansioni effettivamente svolte. Fondandosi su un criterio oggettivo,
la distinzione che privilegia la formazione professionale del dipendente rispetto
alle responsabilità attribuitegli, non appare comunque insostenibile. Anche se
sarebbe preferibile fissare la retribuzione di un dipendente in base al valore
intrinseco delle prestazioni lavorative concretamente fornite (cfr. Vincent
Martenet, L'égalité de la rémunération dans la fonction publique, AJP 1997,
pag. 830), la distinzione non appare viziata da violazioni del diritto sotto il
profilo dell'art. 9 Cost. fed.
3.3
Le direttive per il personale della
scuola d'infanzia emanate dalla direzione dell'istituto scolastico comunale,
non permettono di accreditare le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio
di Stato. Anche se definiscono le mansioni della cuoca, dell'aiuto cuoca e dell'inserviente
a tempo pieno, tali direttive non limitano invero la libertà di decisione dell'autorità
comunale nell'applicazione del ROD. Anche se sono state ratificate dal
municipio, esse non impediscono in particolare all'esecutivo comunale di operare
una distinzione fondata sulla preparazione professionale, anziché sulle
responsabilità e sui compiti delle addette alla refezione. Come non impediscono
di attribuire ad A__________ la funzione di aiuto cuoca e la relativa classe di
stipendio per mancanza dell'AFC, tali direttive non impediscono nemmeno di assegnare
lo statuto di inserviente alla sua coadiutrice M__________.
3.4
L'art. 28 cpv. 2 ROD, contrariamente a
quanto assume il Consiglio di Stato, non è d'altro canto applicabile soltanto
nell'ambito di un pubblico concorso inteso ad assumere un nuovo dipendente. La
norma non impedisce in particolare al municipio di operare la distinzione in
oggetto nell'ambito di una decisione come quella in esame, essenzialmente
destinata ad inserire nella pianta organica una dipendente in servizio da anni,
definendo senza esperire alcun concorso un rapporto d'impiego instaurato anni
prima praeter legem.
3.5
Nella misura in cui è volto a
contestare la funzione di cuoca e la classe di stipendio riconosciute dal
Consiglio di Stato ad A__________, il primo dei ricorsi inoltrati dal comune va
dunque accolto. Di riflesso, va accolta anche l'impugnativa che contesta la
decisione con cui il Governo, facendo esplicitamente riferimento al giudizio
correlato, ha riconosciuto a M__________ la funzione di aiuto cuoca e la relativa
classe di stipendio.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i giudizi governativi
impugnati vanno annullati siccome lesivi dell'autonomia comunale. Le decisioni
26.
luglio 2006 del municipio sono pertanto ripristinate per quel che concerne
la classe di stipendio e gli scatti d'anzianità riconosciuti alle dipendenti
qui comparenti. Vanno unicamente confermate, siccome incontestate, le rettifiche
apportate dal Consiglio di Stato ai rispettivi gradi di occupazione.
Dato che le dipendenti qui comparenti non si
sono opposte all'accoglimento dei ricorsi, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 135, 208 LOC; 27, 28 ROD di __________;
3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1.
le decisioni 14 novembre 2006 del Consiglio di
Stato (n. 5594 e 5595) sono annullate nei limiti illustrati dal considerando n.
4;
1.2.
le decisioni 26 luglio 2006 del municipio di RA
1 sono confermate con le rettifiche del grado d'occupazione apportate dal
Consiglio di Stato;
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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