52.2006.4
Multa per violazione del divieto di vago pascolo
6 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.4
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, TRAM
Titolo:
Multa per violazione del divieto di vago pascolo
ACCERTAMENTO DEI FATTI
art. 148 LOC
Incarto n.
Fatti
52.2006.4
Lugano
6 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2005 del
RI 1, ,
contro
la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del
Consiglio di Stato, che annulla la multa 24 agosto 2005 inflitta dal
municipio di RI 1 a CO 1 per violazione del divieto di vago pascolo;
viste le risposte:
- 13 gennaio 2006 del
patriziato di RI 1;
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 19 gennaio 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che CO 1,
qui resistente, è proprietaria di un gregge di capre, che suole estivare a M__________
sull'alpe di P__________ e C__________;
che a seguito di un reclamo per vago
pascolo, il 15 giugno 2005 il cpl. T__________ della polizia comunale di M__________
ha sorpreso S__________ mentre pascolava circa ottanta capre sull'alpe Q__________,
di proprietà del CO 2;
che, interrogato, S__________ ha dichiarato
che una trentina di capre appartenevano a CO 1
che in sede di osservazioni al rapporto di
contravvenzione notificatole dal municipio la resistente ha contestato tale affermazione;
che con risoluzione 24 agosto 2005,
richiamato il rapporto di contravvenzione, il municipio ha inflitto alla
resistente una multa di fr. 50.– per aver violato il divieto di vago pascolo
sancito dagli art. 141 cpv. 2 e 3 del regolamento comunale di M__________ del
31 marzo 1992 (RCM);
che con giudizio 13 dicembre 2005 il
Consiglio di Stato ha annullato la multa, accogliendo il ricorso contro di esso
interposto da CO 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'autorità comunale non avesse sufficientemente provato la proprietà della
Considerandi
prevenuta in contravvenzione sulle capre attraverso le apposite marche auricolari
fornite dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA);
che avverso il predetto giudizio il comune
di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato;
che il ricorrente nega l'affidabilità dei
contrassegni auricolari per determinare con sicurezza la proprietà degli
animali;
che
all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
che alla
stessa conclusione perviene CO 1, con argomenti che verranno eventualmente
ripresi in seguito, mentre il CO 2 si rimette al giudizio di questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 148 cpv. 3 LOC), la
legittimazione attiva del comune (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame
(art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l’art. 141 cpv. 2 RCM stabilisce che è
vietato lasciare pascolare o vagare liberamente ogni sorta di bestiame,
compresi gli animali da cortile, sulla proprietà altrui nelle zone definite dal
PR;
che l'art. 141 cpv. 3 RCM vieta inoltre il
vago pascolo sull'ulteriore proprietà privata dell'intera giurisdizione
comunale dal 1° maggio al 30 settembre;
che, nel caso concreto, un sottufficiale
della polizia comunale ha constatato che tale S__________, alle 1100 del 16
giugno 2006, stava conducendo dall'alpe di C__________ a quella di Q__________
un gregge di un'ottantina di capre, una trentina delle quali sarebbero state di
proprietà della resistente CO 1;
che gli accertamenti si limitano al rapporto
di constatazione del predetto sottufficiale, corredato da quattro fotografie
raffiguranti pecore e da due fotografie di animali visti da lontano, che potrebbero
essere capre;
che le dichiarazioni rese da S__________ non
sono raccolte da alcun verbale d'interrogatorio di polizia, che spieghi per qual
motivo stesse conducendo da C__________ a Q__________ una cinquantina di capre
di sua proprietà assieme ad una trentina di capre della resistente;
che manca, in particolare, qualsiasi
accertamento riguardante i contrassegni auricolari numerati BTDA;
che in tali circostanze sfugge alle critiche
del ricorrente la decisione del Consiglio di Stato di ritenere
insufficientemente provata la proprietà delle capre;
che è ben vero che i contrassegni non
consentono di identificare con certezza il proprietario degli animali, poiché i
trapassi di proprietà non devono essere obbligatoriamente notificati alla BTDA;
è anche vero che per gli estranei non è
facile avvicinare gli animali per rilevare i numeri di matricola;
che non si può tuttavia negare che, omettendo
di verbalizzare le dichiarazioni del pastore che stava conducendo il gregge di
capre da C__________ a Q e di farsi semmai aiutare da questi a rilevare i
numeri di matricola, l'autorità comunale ha permesso alla resistente di
insinuare il dubbio che le capre non fossero sue;
che, stando così le cose, il ricorso va
respinto;
che non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili, ritenuto che la resistente
non si è avvalsa di un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 148 LOC; 141 cpv. 2 e 3 Regolamento
comunale di M__________ del 31 marzo 1992; 3; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Luciana
Blotti, 6713 Malvaglia,
2. Patriziato
Malvaglia, 6713 Malvaglia,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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