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Decisione

52.2006.4

Multa per violazione del divieto di vago pascolo

6 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.4

Lugano

6 luglio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 dicembre 2005 del

RI 1, ,

contro

la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del

Consiglio di Stato, che annulla la multa 24 agosto 2005 inflitta dal

municipio di RI 1 a CO 1 per violazione del divieto di vago pascolo;

viste le risposte:

- 13 gennaio 2006 del

patriziato di RI 1;

- 18 gennaio 2006 del

Consiglio di Stato;

- 19 gennaio 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che CO 1,

qui resistente, è proprietaria di un gregge di capre, che suole estivare a M__________

sull'alpe di P__________ e C__________;

che a seguito di un reclamo per vago

pascolo, il 15 giugno 2005 il cpl. T__________ della polizia comunale di M__________

ha sorpreso S__________ mentre pascolava circa ottanta capre sull'alpe Q__________,

di proprietà del CO 2;

che, interrogato, S__________ ha dichiarato

che una trentina di capre appartenevano a CO 1

che in sede di osservazioni al rapporto di

contravvenzione notificatole dal municipio la resistente ha contestato tale affermazione;

che con risoluzione 24 agosto 2005,

richiamato il rapporto di contravvenzione, il municipio ha inflitto alla

resistente una multa di fr. 50.– per aver violato il divieto di vago pascolo

sancito dagli art. 141 cpv. 2 e 3 del regolamento comunale di M__________ del

31 marzo 1992 (RCM);

che con giudizio 13 dicembre 2005 il

Consiglio di Stato ha annullato la multa, accogliendo il ricorso contro di esso

interposto da CO 1;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che

l'autorità comunale non avesse sufficientemente provato la proprietà della

Considerandi

prevenuta in contravvenzione sulle capre attraverso le apposite marche auricolari

fornite dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA);

che avverso il predetto giudizio il comune

di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato;

che il ricorrente nega l'affidabilità dei

contrassegni auricolari per determinare con sicurezza la proprietà degli

animali;

che

all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;

che alla

stessa conclusione perviene CO 1, con argomenti che verranno eventualmente

ripresi in seguito, mentre il CO 2 si rimette al giudizio di questo tribunale;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 148 cpv. 3 LOC), la

legittimazione attiva del comune (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame

(art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che l’art. 141 cpv. 2 RCM stabilisce che è

vietato lasciare pascolare o vagare liberamente ogni sorta di bestiame,

compresi gli animali da cortile, sulla proprietà altrui nelle zone definite dal

PR;

che l'art. 141 cpv. 3 RCM vieta inoltre il

vago pascolo sull'ulteriore proprietà privata dell'intera giurisdizione

comunale dal 1° maggio al 30 settembre;

che, nel caso concreto, un sottufficiale

della polizia comunale ha constatato che tale S__________, alle 1100 del 16

giugno 2006, stava conducendo dall'alpe di C__________ a quella di Q__________

un gregge di un'ottantina di capre, una trentina delle quali sarebbero state di

proprietà della resistente CO 1;

che gli accertamenti si limitano al rapporto

di constatazione del predetto sottufficiale, corredato da quattro fotografie

raffiguranti pecore e da due fotografie di animali visti da lontano, che potrebbero

essere capre;

che le dichiarazioni rese da S__________ non

sono raccolte da alcun verbale d'interrogatorio di polizia, che spieghi per qual

motivo stesse conducendo da C__________ a Q__________ una cinquantina di capre

di sua proprietà assieme ad una trentina di capre della resistente;

che manca, in particolare, qualsiasi

accertamento riguardante i contrassegni auricolari numerati BTDA;

che in tali circostanze sfugge alle critiche

del ricorrente la decisione del Consiglio di Stato di ritenere

insufficientemente provata la proprietà delle capre;

che è ben vero che i contrassegni non

consentono di identificare con certezza il proprietario degli animali, poiché i

trapassi di proprietà non devono essere obbligatoriamente notificati alla BTDA;

è anche vero che per gli estranei non è

facile avvicinare gli animali per rilevare i numeri di matricola;

che non si può tuttavia negare che, omettendo

di verbalizzare le dichiarazioni del pastore che stava conducendo il gregge di

capre da C__________ a Q e di farsi semmai aiutare da questi a rilevare i

numeri di matricola, l'autorità comunale ha permesso alla resistente di

insinuare il dubbio che le capre non fossero sue;

che, stando così le cose, il ricorso va

respinto;

che non

si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili, ritenuto che la resistente

non si è avvalsa di un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 148 LOC; 141 cpv. 2 e 3 Regolamento

comunale di M__________ del 31 marzo 1992; 3; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Luciana

Blotti, 6713 Malvaglia,

2. Patriziato

Malvaglia, 6713 Malvaglia,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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