52.2006.40
Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento
28 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.40
Data decisione, Autorità:
28.02.2006, TRAM
Titolo:
Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 27 cpv. 1 let. c RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.40
Lugano
28 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 20 gennaio 2006 della delegazione del
Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia che delibera alla CO 1 la
fornitura e l'installazione dell'impianto di riscaldamento del rifugio PCi di
Maggia;
viste le risposte:
- 3 febbraio 2006 dell'ULSA;
- 8 febbraio 2006 del
Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
ottobre 2005 è deceduto G__________, direttore della CO 1 di, ditta di impianti
sanitari e riscaldamenti;
che il 26 ottobre 2005 il Consorzio PCi
Regione Locarno e Vallemaggia (CPCiRLV) ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura
e l'installazione dell'impianto di riscaldamento nel rifugio PCi di Maggia
(Lodano);
che in tempo utile sono pervenute alla
committente le offerte della ricorrente RI 1 (fr. 140'643.80) e quella della CO
1 (fr. 147'533.80);
che, valutate in base ai criteri d'aggiudicazione
le offerte pervenutegli, il 20 gennaio 2006 il CPCiRLV ha aggiudicato la commessa
alla CO 1, classificatasi al primo posto con 92.7 punti;
che contro la predetta decisione la RI 1,
seconda in graduatoria con 87.3 punti, si è aggravata davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; l'insorgente ha in
sostanza rilevato che il decesso del direttore della CO 1 avrebbe reso l'aggiudicataria
inidonea a partecipare alla gara ed a conseguire l'aggiudicazione;
che l'ULSA ed il CPCiRLV si sono rimessi al
giudizio di questo tribunale, mentre la CO 1 non ha presentato osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante alla gara, è
Considerandi
certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb, disciplinante i requisiti d'idoneità
per le commesse relative ad opere artigianali, sono abilitate a concorrere le
ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto
a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale
riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo
equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di
fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente;
che per le ditte che erano abilitate ad
esercitare secondo il diritto antecedente, il cui titolare, membro
dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, non è in
possesso del titolo di maestria richiesto è concesso un periodo di 10 (dieci)
anni dalla presente modifica per conformarsi. Esse hanno comunque l'obbligo di
conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo;
che il diritto anteriore è costituito dall'art.
14.
cpv. 1 lett. b LApp, ora abrogato, che per le commesse per opere artigianali
esigeva che nella ditta concorrente, almeno un titolare o membro dirigente
effettivo fosse in possesso del certificato di fine tirocinio;
che a differenza di quella disposizione, l'art.
27.
cpv. 1 lett. c RLCPubb richiede tuttavia il possesso del diploma di maestria
federale; il certificato di fine tirocinio è transitoriamente considerato
sufficiente soltanto per le ditte che erano abilitate ad esercitare (recte:
a concorrere) prima dell'entrata in vigore della LCPubb;
che la qualità di titolare va per
principio riferita ai titolari di ditte individuali ed ai soci di società
semplici o in nome collettivo; quella di membro dirigente serve invece a
designare i detentori del potere di disposizione nel caso di persone giuridiche;
può quindi essere riconosciuta soltanto ai membri dell'organo competente
a gestirle, in particolare del consiglio di amministrazione; nessuno può invero
essere membro di una persona giuridica in quanto tale; si può essere soltanto
membri dei suoi organi (STA 16.1.2006 in re B. e P.);
che nel caso concreto, l'idoneità a
concorrere della ricorrente CO 1 era assicurata dal suo direttore G__________,
titolare di due certificati di fine tirocinio come montatore d'impianti
sanitari, rispettivamente d'impianti di riscaldamento; dal profilo dei requisiti
d'idoneità, la ditta beneficiava dunque della facilitazione prevista dall'art.
27.
cpv. 1 lett. c RLCPubb a titolo di ordinamento transitorio;
che con il decesso del suo direttore, la
ditta in questione ha perso i requisiti d'idoneità; sono venuti a mancare i
presupposti per partecipare ai concorsi per l'aggiudicazione di commesse pubbliche;
il luttuoso evento ha determinato in capo alla ricorrente l'obbligo di conformarsi
al nuovo diritto;
che l'idoneità non rimaneva assicurata dal
fatto che sin dal 2000 nella ditta lavorava con asserite mansioni dirigenziali
anche il figlio del defunto (D__________), titolare di tre certificati di fine
tirocinio quale montatore di riscaldamenti (1995), montatore d'impianti
sanitari (1997) e disegnatore di riscaldamenti (1999); non essendo membro di
alcun organo della società anonima, a D__________ non può essere riconosciuta
la qualità di membro; il fatto che possa aver effettivamente
esercitato funzioni dirigenziali non permette di giungere a conclusioni più
favorevoli alla ricorrente CO 1;
che la resistente non potrebbe nemmeno invocare con successo
la prassi tollerante, applicata dal Dipartimento del territorio quando ancora
vigeva la LApp; questa prassi è in effetti priva di base legale;
che in tema di adempimento dei requisiti d'idoneità non v'è d'altro
canto spazio per applicare il principio di proporzionalità; i requisiti d'idoneità
fissati dal bando devono essere soddisfatti sia al momento dell'inoltro dell'offerta,
sia al momento dell'aggiudicazione; eventuali inadempienze devono essere
sopportate dal concorrente anche se non sono imputabili a sue manchevolezze;
che nemmeno l'assunzione della direzione della CO 1 da parte
del figlio dello scomparso, intervenuta il 15 novembre 2005, è atta a sanare il
difetto; l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb esige in effetti che le ditte
abilitate a concorrere in forza delle disposizioni transitorie si conformino
alle esigenze poste dal nuovo diritto in caso di sostituzione del titolare o
del membro dirigente effettivo che non era in possesso del titolo di maestria;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione censurata;
che, disponendo
questo tribunale di tutti gli elementi per statuire nel merito, la commessa va
aggiudicata alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 2
seconda frase LCPubb);
che non avendo l'aggiudicataria resistito
all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 50, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 20
gennaio 2006 del Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia è annullata;
1.2. la commessa è
aggiudicata alla RI 1 SA per l'importo di fr. 140'653.80.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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