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Decisione

52.2006.40

Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento

28 febbraio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.40

Data decisione, Autorità:

28.02.2006, TRAM

Titolo:

Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento

CRITERIO DI IDONEITÀ

art. 27 cpv. 1 let. c RLCPUBB

Incarto n.

52.2006.40

Lugano

28 febbraio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2006 di

RI 1

contro

la decisione 20 gennaio 2006 della delegazione del

Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia che delibera alla CO 1 la

fornitura e l'installazione dell'impianto di riscaldamento del rifugio PCi di

Maggia;

viste le risposte:

- 3 febbraio 2006 dell'ULSA;

- 8 febbraio 2006 del

Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'11

ottobre 2005 è deceduto G__________, direttore della CO 1 di, ditta di impianti

sanitari e riscaldamenti;

che il 26 ottobre 2005 il Consorzio PCi

Regione Locarno e Vallemaggia (CPCiRLV) ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura

e l'installazione dell'impianto di riscaldamento nel rifugio PCi di Maggia

(Lodano);

che in tempo utile sono pervenute alla

committente le offerte della ricorrente RI 1 (fr. 140'643.80) e quella della CO

1 (fr. 147'533.80);

che, valutate in base ai criteri d'aggiudicazione

le offerte pervenutegli, il 20 gennaio 2006 il CPCiRLV ha aggiudicato la commessa

alla CO 1, classificatasi al primo posto con 92.7 punti;

che contro la predetta decisione la RI 1,

seconda in graduatoria con 87.3 punti, si è aggravata davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; l'insorgente ha in

sostanza rilevato che il decesso del direttore della CO 1 avrebbe reso l'aggiudicataria

inidonea a partecipare alla gara ed a conseguire l'aggiudicazione;

che l'ULSA ed il CPCiRLV si sono rimessi al

giudizio di questo tribunale, mentre la CO 1 non ha presentato osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb; la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante alla gara, è

Considerandi

certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque

ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che

giusta l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb, disciplinante i requisiti d'idoneità

per le commesse relative ad opere artigianali, sono abilitate a concorrere le

ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto

a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale

riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo

equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di

fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente;

che per le ditte che erano abilitate ad

esercitare secondo il diritto antecedente, il cui titolare, membro

dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, non è in

possesso del titolo di maestria richiesto è concesso un periodo di 10 (dieci)

anni dalla presente modifica per conformarsi. Esse hanno comunque l'obbligo di

conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo;

che il diritto anteriore è costituito dall'art.

14.

cpv. 1 lett. b LApp, ora abrogato, che per le commesse per opere artigianali

esigeva che nella ditta concorrente, almeno un titolare o membro dirigente

effettivo fosse in possesso del certificato di fine tirocinio;

che a differenza di quella disposizione, l'art.

27.

cpv. 1 lett. c RLCPubb richiede tuttavia il possesso del diploma di maestria

federale; il certificato di fine tirocinio è transitoriamente considerato

sufficiente soltanto per le ditte che erano abilitate ad esercitare (recte:

a concorrere) prima dell'entrata in vigore della LCPubb;

che la qualità di titolare va per

principio riferita ai titolari di ditte individuali ed ai soci di società

semplici o in nome collettivo; quella di membro dirigente serve invece a

designare i detentori del potere di disposizione nel caso di persone giuridiche;

può quindi essere riconosciuta soltanto ai membri dell'organo competente

a gestirle, in particolare del consiglio di amministrazione; nessuno può invero

essere membro di una persona giuridica in quanto tale; si può essere soltanto

membri dei suoi organi (STA 16.1.2006 in re B. e P.);

che nel caso concreto, l'idoneità a

concorrere della ricorrente CO 1 era assicurata dal suo direttore G__________,

titolare di due certificati di fine tirocinio come montatore d'impianti

sanitari, rispettivamente d'impianti di riscaldamento; dal profilo dei requisiti

d'idoneità, la ditta beneficiava dunque della facilitazione prevista dall'art.

27.

cpv. 1 lett. c RLCPubb a titolo di ordinamento transitorio;

che con il decesso del suo direttore, la

ditta in questione ha perso i requisiti d'idoneità; sono venuti a mancare i

presupposti per partecipare ai concorsi per l'aggiudicazione di commesse pubbliche;

il luttuoso evento ha determinato in capo alla ricorrente l'obbligo di conformarsi

al nuovo diritto;

che l'idoneità non rimaneva assicurata dal

fatto che sin dal 2000 nella ditta lavorava con asserite mansioni dirigenziali

anche il figlio del defunto (D__________), titolare di tre certificati di fine

tirocinio quale montatore di riscaldamenti (1995), montatore d'impianti

sanitari (1997) e disegnatore di riscaldamenti (1999); non essendo membro di

alcun organo della società anonima, a D__________ non può essere riconosciuta

la qualità di membro; il fatto che possa aver effettivamente

esercitato funzioni dirigenziali non permette di giungere a conclusioni più

favorevoli alla ricorrente CO 1;

che la resistente non potrebbe nemmeno invocare con successo

la prassi tollerante, applicata dal Dipartimento del territorio quando ancora

vigeva la LApp; questa prassi è in effetti priva di base legale;

che in tema di adempimento dei requisiti d'idoneità non v'è d'altro

canto spazio per applicare il principio di proporzionalità; i requisiti d'idoneità

fissati dal bando devono essere soddisfatti sia al momento dell'inoltro dell'offerta,

sia al momento dell'aggiudicazione; eventuali inadempienze devono essere

sopportate dal concorrente anche se non sono imputabili a sue manchevolezze;

che nemmeno l'assunzione della direzione della CO 1 da parte

del figlio dello scomparso, intervenuta il 15 novembre 2005, è atta a sanare il

difetto; l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb esige in effetti che le ditte

abilitate a concorrere in forza delle disposizioni transitorie si conformino

alle esigenze poste dal nuovo diritto in caso di sostituzione del titolare o

del membro dirigente effettivo che non era in possesso del titolo di maestria;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione censurata;

che, disponendo

questo tribunale di tutti gli elementi per statuire nel merito, la commessa va

aggiudicata alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 2

seconda frase LCPubb);

che non avendo l'aggiudicataria resistito

all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28,

31, 50, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 20

gennaio 2006 del Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia è annullata;

1.2. la commessa è

aggiudicata alla RI 1 SA per l'importo di fr. 140'653.80.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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