Lexipedia

Decisione

52.2006.401

Ricovero coatto urgente in ambiente psichiatrico

11 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9

novembre 2006 RI 1 è stato privato della libertà a scopo di assistenza e collocato

presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC) in forma coatta. Questo

ricovero in ambito psichiatrico è stato ordinato dal dr. __________ a dipendenza

di uno scompenso psicotico acuto.

B. Mediante

ricorso 13 novembre 2006 RI 1 è insorto contro il ricovero dinanzi alla

Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento.

Dopo

esser stato sentito dalla commissione il ricorrente è stato sottoposto ad esame

specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla

luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 28 novembre 2006 la

CGASP ha respinto il gravame.

C. Il 30

novembre 2006 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, limitandosi ad asserire "ricorro contro Dio!".

D. Il

Tribunale ha richiamato l'incarto completo dalla prima istanza di ricorso, ma

ha rinunciato a chiedere osservazioni sia alla CGASP che alla CPC, stante la

manifesta infondatezza del gravame

(art. 48 e 49 cpv. 1 PAmm).

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e

52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm.

Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Una

persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno

stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,

alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza

personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv.

1.

CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a

cpv. 3 CC).

2.2

Nel nostro Cantone il collocamento

coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona

indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione

tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore

del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b

LASP). In caso di urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria

del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera

(art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone tutelate è inoltre competente il tutore

(art. 22 cpv. 2 LASP).

Il Direttore del settore o lo psichiatra

curante possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione

dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento

restrittivo della libertà personale (art. 20 cpv. 2 LASP).

La decisione, motivata e corredata dal piano

terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e

2.

LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

3.

3.1. RI 1

è un giovane (21 anni) di origini __________, nato e cresciuto in Svizzera

interna fino al divorzio dei genitori. Nel 1996 si trasferisce a __________ con

la madre e le due sorelle minori. Fin dall'adolescenza manifesta problemi

psichiatrici per i quali viene seguito dal SMP di __________, ma nel 2005

riesce nondimeno a conseguire la maturità liceale. Decide di tornare dal padre

a __________, ove accusa ben presto un severo scompenso psicotico acuto -

aggravato da comportamenti pantoclastici ed autoaggresivi - a seguito del quale

viene ricoverato presso la locale Clinica Universitaria. Viene dimesso nel

dicembre del 2005 con una diagnosi di schizofrenia ebefrenica in fase di esordio,

per la quale deve assumere appositi neurolettici (__________). Torna a vivere in

Ticino assistito dai famigliari e dal SPS di __________, fintanto che

interrompe l'assunzione della terapia farmacologica prescrittagli scompensando

rapidamente sul piano psichiatrico.

La decisione di collocamento del 9 novembre

2006.

si inserisce in questo quadro clinico, caratterizzato da nuovi episodi

pantoclastici ed autoaggressivi.

3.2

Nel giudizio qui impugnato, del 28

novembre 2006, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di

prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro

dr. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita il paziente

era evidentemente scompensato, con una sintomatologia psicotica caratterizzata

da dissociazione, discordanza, perplessità, ambivalenza, corso del pensiero

illogico-scucito-delirante-interpretativo, scollamento dalla realtà e massiccia

assenza di coscienza del proprio stato. Sul piano diagnostico, il medico specialista

ha confermato la sussistenza di una schizofrenia ebefrenica in fase di scompenso

acuto, con prognosi già compromessa dal profilo bio-psico-sociale e prospettive

addirittura catastrofiche senza un approccio terapeutico variato, intensivo,

globale e durevole nel tempo. Per finire, il menzionato professionista ha

condiviso la necessità del ricovero, stante la consistenza del disturbo

psichico di cui soffre il ricorrente senza aver coscienza del proprio stato.

Questa valutazione è stata sostanzialmente

condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare l'insorgente.

4.

La

decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente

ed in modo convincente che il 9 novembre 2006 il ricorrente ha dovuto essere

urgentemente ricoverato in modo coatto per far fronte ad una situazione di

estrema gravità non altrimenti gestibile.

Dal

momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, qualora

dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC dovrà tuttavia provocare

l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario ex art. 20

LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il consid. 2.2. che precede).

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva

tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50

e 52 LASP;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giudizio.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster