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Decisione

52.2006.403

Aggiudicazione impianti elettrici realtivi all'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani

16 febbraio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7 luglio

2006 l'CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale

sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare il primo lotto degli impianti elettrici (opere in getto ed impianti

provvisori) relativi all'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco

(FU n. 54, pag. 4607).

Le ditte interessate a partecipare alla gara

dovevano annunciarsi alla Comunità di lavoro __________ /__________, alla quale

avrebbero dovuto essere rivolte anche eventuali richieste di informazioni. Le

offerte dovevano essere inoltrate alla sede dell'CO 1 entro le 1100 di venerdì

25 agosto 2006.

La posizione 224.100 delle disposizioni

particolari CPN 102 del capitolato d'appalto stabiliva che il prezzo sarebbe

stato valutato con un fattore di ponderazione del 50% secondo la seguente formula:

- minor

offerente nota 6

- altri

offerenti nota = 6 - [0.045 x (Δ% 1.5)]

ove Δ% = differenza di prezzo in %

La clausola precisava inoltre che non

sarebbero state attribuite note negative e che le offerte, che per il prezzo

avessero conseguito la nota 0, non sarebbero state prese in considerazione per

la delibera.

B. Nel termine

prestabilito sono pervenute alla committente le offerte di sette ditte del

ramo. Fra queste, v'erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 1'463'397.20 e

quella dell'CO 2 di fr. 734'918.65.

Previa valutazione, esperita dalla __________,

con decisione 23 novembre 2006 l'CO 1 ha aggiudicato la commessa all'CO 2,

classificatasi al primo posto in graduatoria con 551.44 punti, davanti ad altre

cinque ditte, tutte escluse dalla delibera, poiché per il prezzo avevano

ottenuto la nota 0. Un'ulteriore offerta è stata invece scartata siccome

formalmente irrita.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto ordine all'CO 1 di indire

una nuova gara.

Preliminarmente, l'insorgente eccepisce una

violazione delle norme sulla ricusa in relazione:

-

alla posizione dell'ing. __________, funzionario

della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, designato capoprogetto

per l'opera in rassegna, passato alle dipendenze dell'CO 2 a partire dal 1.

novembre 2006;

-

alla posizione dell'CO 2, società membro del

consorzio aggiudicatario della parte elettromeccanica dell'impianto di termovalorizzazione.

Nel merito, l'insorgente sostiene invece che

l'CO 2 avrebbe inoltrato un'offerta sottocosto, grazie alla sua posizione di

membro del consorzio aggiudicatario della parte elettromeccanica dell'impianto

di termovalorizzazione; posizione, che le avrebbe permesso di avvedersi che i

quantitativi richiesti dal capitolato erano eccessivi. Censurabile sarebbe

infine anche la clausola che esclude dall'aggiudicazione le offerte che

ottengono la nota 0 nella valutazione del prezzo. A suo avviso, sarebbe inammissibile

negare ai concorrenti la possibilità di recuperare lo svantaggio mediante i

punteggi conseguiti in base agli altri criteri.

D. All'accoglimento

del ricorso si sono opposte l'CO 1 e l'CO 2, contestando in dettaglio le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei

seguenti considerandi.

E. Con la

replica, la RI 1 ha contestato la conformità dell'offerta inoltrata dall'CO 2

in punto al dimensionamento dei cavi previsti dalle posizioni 511.291.531 e

511.291.333 del capitolato per l'allacciamento del cantiere; dimensionamento,

che in sede di discussione d'offerta è risultato insufficiente a sostenere il

carico di 800 A fissato dal capitolato. Accettando di aumentare il calibro dei

cavi, obietta, l'CO 2 avrebbe illecitamente modificato l'offerta.

Con le rispettive dupliche, la committente e

l'aggiudicataria hanno contestato anche questa censura.

Delle ulteriori osservazioni della

ricorrente, si dirà semmai più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP. Avendo partecipato senza successo alla gara d'appalto

indetta dall'CO 1, la RI 1 è per principio legittimata a contestare

l'aggiudicazione.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La perizia chiesta

dall'insorgente sull'attendibilità dei prezzi offerti dall'CO 2 non appare

invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio. Tanto meno quando si consideri che l'offerta dell'CO 2 non si

scosta in misura significativa dal preventivo di spesa allestito dall'CO 1 e

depositato in busta chiusa a disposizione di questo tribunale, di cui si dirà

ancora più avanti.

Parimenti, non appare necessario richiamare

dal Dipartimento del territorio gli atti relativi alla disdetta del rapporto

d'impiego dell'ing. __________ e dall'CO 2 quelli relativi all'assunzione del

medesimo. Non sarebbero comunque idonei ad accreditare l'eccezione sollevata

dall'insorgente con riferimento all’operato di questo professionista.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 35 RLCPubb/CIAP, entrato in vigore soltanto dopo l'apertura del

concorso in oggetto, ma esprimente una regola di carattere generale comunque applicabile

(cfr. art. 5 lett. e LCPubb), le persone e le imprese che hanno partecipato

alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in

maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono

prendere parte alla procedura.

La cosiddetta "incompatibilità da

prevenzione" (Vorbefassung; cfr. per analogia: Codice di procedura

civile italiano, a cura di Nicola Picardi, Milano 2004, ad art. 51, pag. 320) è

data quando un concorrente ha partecipato alla preparazione del procedimento di

concorso, sia elaborando le basi del progetto, sia allestendo la documentazione

di gara, sia fornendo consulenza al committente sulle specifiche tecniche della

fornitura (STF 2P.164/2004 del 25.1.2005 consid. 3.1. =

ZBl 2005, 474; Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, Vorbefassung im Submissionsverfahren

in BVR 2004, n. 2, pag. 49 seg. pag. 55). Una simile incompatibilità può

disattendere il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 cpv.

3.

lett. c CIAP. Il concorrente che versa in tale situazione può essere tentato

in effetti di indirizzare il committente a privilegiare la sua offerta o può

sfruttare a suo vantaggio in sede di allestimento dell'offerta le conoscenze

acquisite nell'ambito della preparazione del concorso (Wissensvorsprung;

Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

Zurigo 2003, n. 513 seg.). L'incompatibilità da prevenzione comporta in genere

l'esclusione dell'offerta. Eccezioni sono ammesse quando il vantaggio di

conoscenze è irrilevante o quando la collaborazione del concorrente prevenuto

all'allestimento della documentazione di gara è soltanto marginale (STF

2P.164/2004 cit. consid. 3.3.).

2.2

Nel caso concreto, nella situazione dell'ing. __________,

capoprogetto dell'impianto di termovalorizzazione sino al 31 ottobre 2006 ed in

seguito collaboratore dell'aggiudicataria, non sono ravvisabili gli estremi di

un'incompatibilità da prevenzione suscettibile di giustificare l'esclusione

dell'offerta dell'CO 2.

Il capitolato d'appalto è infatti stato elaborato dalla __________

__________, alla quale l'CO 1 ha affidato anche il mandato di esperire la

valutazione delle offerte. L'ing. __________, che, peraltro, di formazione è

ingegnere civile, non ha quindi partecipato alla pro-cedura di concorso in modo

tale da poter influenzare l'aggiudicazione a favore dell'CO 2. Egli ha invero

presenziato all'apertura delle offerte il 25 agosto 2006, ma quest'atto procedurale,

di semplice trafila, è per sua natura del tutto inidoneo ad influenzare l'aggiudicazione.

Il 29 di quello stesso mese l'ing. __________ ha del resto dichiarato di

astenersi da qualsiasi partecipazione alla fase di valutazione in quanto

sarebbe diventato dipendente dell'CO 2 a partire dal 2 novembre 2006.

In assenza di qualsiasi elemento che permetta di accreditare

una diversa conclusione, nulla potrebbe essere dedotto a favore dell'insorgente

dal fatto che l'ing. __________ fosse già dimissionario al momento

dell'apertura del concorso e che già a quel momento sapesse che sarebbe stato

assunto dall'CO 2.

2.3

Nemmeno la partecipazione dell'CO 2 al consorzio aggiudicatario

della parte elettromeccanica dell'impianto di termovalorizzazione è atta a

sostanziare una situazione di incompatibilità per vantaggio concorrenziale

derivante da conoscenze acquisite in precedenza. Il concorso concerne infatti

l'impianto parafulmine, il getto nel calcestruzzo degli impianti a corrente

forte e di quelli a corrente debole, nonché gli impianti provvisori dell'edificio

nel quale verrà installato l'impianto di termovalorizzazione. Come indica la

posizione 151.100 delle disposizioni particolari CPN 102, si tratta di opere in

getto, chiaramente distinte dalla fornitura della parte elettromeccanica

aggiudicata al consorzio, di cui l'CO 2 è membro.

Nel semplice fatto che l'esecuzione di parti di un determinato

progetto possa aver procurato ad un imprenditore conoscenze, che possono essere

utilizzate in seguito nel quadro dell'allestimento di offerte per le parti

rimanenti, non sono necessariamente ravvisabili gli estremi di un vantaggio

concorrenziale suscettibile di giustificarne l'esclusione dai concorsi per le

successive parti d'opera. L’art. 1 cpv. 3 CIAP non si ripropone soltanto di garantire

la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché

un’ag-giudicazione imparziale (lett. b), ma anche di consentire un impiego parsimonioso

delle risorse finanziarie pubbliche (lett. d). Nel rispetto delle regole della

procedura di aggiudicazione, lo sfruttamento di certi effetti sinergici può dunque

apparire addirittura doveroso (STF 2P.164/2004 cit., consid. 5.5.). Contrariamente

a quanto assume l’insorgente, la semplice possibilità di un vantaggio concorrenziale

derivante alla resistente dalle conoscenze acquisite nell’ambito della partecipazione

al consorzio aggiudicatario della parte elettromeccanica non basta a fondare l'eccezione

di incompatibilità da prevenzione comportante l’esclusione. Il semplice

sospetto non è sufficiente. Le regole sulla ricusa dei giudici, tenuti ad

escludersi anche nel caso di semplice sospetto di parzialità, non sono senz’altro

trasferibili alla procedura di aggiudicazione (Nyffenegger/Kobel, loc. cit.,

pag. 70). L’esistenza di un inammissibile vantaggio derivante dalla

partecipazione di un concorrente a precedenti concorsi per altre parti della

medesima opera deve essere concretamente dimostrata da colui che la eccepisce

(STF 2P.164/2004 cit., consid. 5.7.3.). Evenienza, questa, che in

concreto non è data, non potendosi accreditare la pretesa della ricorrente di

dimostrare il buon fondamento delle sue tesi semplicemente con il fatto che la

parte edile dell'impianto di termovalorizzazione è stata progettata in funzione

della parte elettromeccanica, alle cui esigenze è stata adattata e coordinata. L’CO

2.

non ha in effetti alcun ruolo nella progettazione della parte edile dell'impianto.

3.

3.1. A

norma del paragrafo 27 DirCIAP, se il committente riceve un'offerta insolitamente

bassa rispetto alle altre, può richiedere informazioni al concorrente per accertarsi

che la stessa rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere alle

condizioni inerenti la commessa. Di analogo tenore è l’art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.

Nel caso in cui da un’attenta verifica

dovesse risultare che il concorrente non risponde alle condizioni di

partecipazione o che non è in grado di soddisfare le prescrizioni di gara,

l’offerta va esclusa dall’aggiudicazione siccome inattendibile (STA 19.12. 2006

in re M.&M. n. 52.6.381 consid. 3.1; Zufferey/Maillard/ Michel, Droit des marchés

publics, 2002, pag. 121 seg.).

3.2

in concreto, il prezzo dell'offerta dell'CO 2 (fr. 734'918.65) è invero di gran lunga più basso di quelli delle offerte

delle altre ditte, che risultano compresi tra fr. 992'858.50 e fr.

1'582'786.00. La committente non aveva tuttavia particolari motivi per dubitare

che l'CO 2 non rispettasse le condizioni di partecipazione e non fosse in grado

di fornire le prestazioni richieste, poiché in base al suo preventivo di spesa

massima, depositato in busta chiusa ed aperto davanti a questo tribunale

(disposizioni particolari CPN 102 pos. 238.300), le opere messe a concorso non

avrebbero dovuto costare più di fr. 784'221.85. Importo, al di là del quale, la

committente si riservava di rinunciare ad un'aggiudicazione e di annullare la

gara.

Eventuali anomalie, dunque, erano semmai da ricercare nelle offerte

inoltrate dalle altre concorrenti.

L'analisi dei prezzi di alcune posizioni, che l'CO 1 ha

comunque richiesto, non ha sovvertito questa deduzione. I confronti fra singole

posizioni delle offerte inoltrate sono del tutto inconcludenti.

4.

4.1.

Secondo l’art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con

l’inoltro dell’offerta, implica l’accettazione di tutte le condizioni contenute

nella documentazione del concorso. In ossequio al principio della buona fede, contro

la decisione di aggiudicazione non sono dunque proponibili eccezioni che non sono

state sollevate mediante impugnazione del bando. Eccezioni a

questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte

contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave ed

evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche oppure contro prescrizioni di

cui i concorrenti, facendo uso della diligenza richiesta dalle circostanze, non

potevano prevedere la portata (DTF 130 I 241 consid. 4.3; STA 25.07.05 in re T.

n. 52.5.62 consid. 2.1.).

4.2

In concreto, la ricorrente contesta la clausola-capestro

(clausola-killer) fissata dalla pos. 224.100

delle disposizioni particolari CPN 102 del capitolato d'appalto, che escludeva

dall'aggiudicazione le offerte che per il prezzo avessero conseguito la nota 0.

La contestazione è improponibile.

Se la ricorrente avesse fatto uso della

diligenza richiesta dalle circostanze, si sarebbe infatti facilmente accorta

che in base alla formula fissata per valutare il prezzo:

- minor offerente nota

6.

- altri

offerenti nota = 6 - [0.045 x (Δ% 1.5)]

ove Δ% = differenza di prezzo in %

la nota 0 sarebbe stata assegnata alle

offerte che avessero presentato una differenza di prezzo (Δ%) maggiore del 26.1%.

Parimenti inammissibile, siccome tardiva, è

la contestazione riferita all'impossibilità di recuperare lo svantaggio

accumulato nel quadro della valutazione del prezzo attraverso i punteggi conseguiti

in base agli altri criteri d'aggiudicazione.

5.

5.1.

L'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando

di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa deve

insomma essere tale da permettere al committente di procedere immediatamente

all’aggiudica-zione. Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di

gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di

trattamento, che vincola tanto il committente, qu-anto i concorrenti alle

regole di gara prestabilite (Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen

in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438). La difformità può consistere tanto

nella mancata compilazione di posizioni del capitolato, quanto nell'offerta di

prestazioni che non corrispondono alle condizioni fissate dalla documentazione

del concorso.

Al fine di garantire la parità di

trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto

modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dagli

atti di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una

volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono

ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma (§ 24 cpv. 2 DirCIAP),

a condizione che l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei

confronti degli altri concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di

chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso,

vanno comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i

concorrenti e quello della trasparenza.

Non ogni piccola difformità comporta

l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere

offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto

di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che

soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere

pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni

nella compilazione delle offerte. Per tale ragione, in questi casi la

conformità delle offerte per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere

esaminata secondo criteri non eccessivamente restrittivi (DTF 12 aprile 2002 in

re consorzio C+B = RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta

non si giustifica se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque

irrilevante ai fini dell’aggiu-dicazione. È invece d'obbligo se il difetto

concerne una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni

di gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione (STA

08.09.06

in re consorzio M+H n. 52.6.219 consid. 2.1).

5.2

Nel caso concreto, la pos. R

511.291.531

del capitolato d'appalto, Impianto di cantiere, chiedeva

ai concorrenti di installare un quadro di cantiere per esterno, posato su un

supporto appropriato con linea di alimentazione fino a 340 m idonea a

sopportare un carico di 800 A, posata in tubi interrati (...).

Per i 3 pezzi richiesti, l'CO 2 ha esposto

un prezzo complessivo di fr. 117'255.00 (fr. 39'085.00 l'uno). In sede di

analisi dei prezzi, richiesta dalla committente l'11 settembre 2006, l'CO 2 ha

specificato che la posizione comprendeva un:

cavo tipo TT 1x95 mm2 5.75 fr./m

Lunghezza necessaria per 340 m:

3.

fasi x 4 conduttori + neutro a 1x95 mm2:

4760.

m fr. 27'370.00

Interpellata in sede di discussione

d'offerta (10 ottobre 2006), l'CO 2 ha riconosciuto che il dimensionamento del

cavo non era corretto per rapporto al carico richiesto (800 A). Si è

tuttavia dichiarata disposta ad adeguarsi alla richiesta della committente di

allacciare il cantiere con un cavo di maggiori dimensioni (240 mm2 )

senza cambiamento di prezzo.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

l'offerta dell'CO 2 era di per sé conforme alle prescrizioni del capitolato. Non

si può invero negare che, compilando il capitolato così come era formulato, l'CO

2.

abbia formalmente offerto un allacciamento idoneo a sopportare un carico di

800.

A. All'infuori di questa indicazione, il capitolato non forniva in effetti

ulteriori precisazioni in merito alle condizioni di idoneità dell'allacciamento.

La resistente, dal canto suo, non ha specificato le caratteristiche del cavo offerto.

Dando seguito alla richiesta di analisi dei

prezzi rivoltale dalla committente, l'CO 2 ha reso noto che intendeva

allacciare il cantiere con cavi da 95 mm2. La

lunghezza complessiva indicata (4'760 m), pari a 14 volte la lunghezza

dell'allacciamento (340 m), e la relativa specifica (3 fasi x 4 conduttori +

neutro) sembrano indicare che l'CO 2 avesse previsto di installare i cavi in

parallelo in modo da raggiungere il limite di carico (800 A) fissato dal

capitolato cumulando la portata dei singoli cavi (280 A

in posa sotterranea per una temperatura di 90° senza

considerare la caduta di tensione conseguente alla lunghezza dell'allacciamento;

http://www.nexans.com/Switzerland/group/doc/de_CH/NX-BT(D).pdf, pag. 9 e 10).

In base ai propri calcoli, la committente ha

ritenuto che l'allacciamento fosse sottodimensionato.

Invitata dall'CO 1, in sede di discussione

d'offerta, a pronunciarsi sulla correttezza del dimensionamento

dell'allacciamento che aveva proposto, l'CO 2 ha riconosciuto che non era

corretto (cfr. verbale di discussione: No, il dimensionamento non è corretto.).

Dall'annotazione (sezione 240 mm2), figurante dopo questa risposta,

e dalla successiva domanda (è disposta a fornire un cavo dal dimensionamento

adeguato al prezzo indicato nell'offerta?) si desume che la committente ha

proposto all'CO 2 di allacciare il cantiere con (due ?) cavi da 240 mm2

(carico 470 A; cfr. www.nexans.com cit.), ritenendo

che le prescrizioni tecniche applicabili imponessero questa soluzione. Proposta,

questa, che l'CO 2 ha accettato seduta stante.

Orbene, nell'accettazione da parte dell'CO 2

della richiesta dell'CO 1 di aumentare (da 95 a 240 mm2)

il calibro dei cavi previsti per l'allacciamento del

cantiere (riducendone il numero), senza cambiamenti di prezzo, non è

ravvisabile alcuna inammissibile modificazione dell'offerta. Il capitolato non

prescrive in dettaglio le modalità dell'allacciamento. Fissa soltanto un carico

minimo (800 A) che l'allacciamento deve essere in grado di sopportare. Le

prescrizioni tecniche non impongono d'altro canto un'unica soluzione. Le

combinazioni tra i numerosi parametri da considerare rendono possibili diverse

soluzioni. Lo si deduce chiaramente dalla comunicazione data dalla committente all'CO

1.

in sede di discussione d'offerta (qualora nell'ambito dell'esecuzione dei

lavori dovessero essere definite soluzioni ottimizzate con cavi di

dimensionamento più piccolo e da lunghezze inferiori).

Le precisazioni fornite dall'CO 2 nel quadro

dell'analisi dei prezzi e della successiva discussione d'offerta sono d'altro

canto posteriori alla scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non fanno

pertanto parte degli atti dell'offerta gravati dal vincolo di immutabilità

derivante da questa scadenza.

In tali circostanze, l'aumento del calibro

dei cavi dell'allacciamento al cantiere sollecitato dalla committente ed accettato

dall'CO 2 va configurato come un semplice adeguamento tecnico che non modifica

la sostanza dell'offerta. Una diversa conclusione, che portasse all'esclusione

dell'offerta come auspicato dalla ricorrente, sarebbe del resto contraria al

principio di proporzionalità. Le eccezioni sollevate in proposito dalla ricorrente

con la replica vanno dunque respinte.

Analoghe considerazioni valgono per la pos.

511.291

, nell'ambito della quale il calibro del cavo è stato aumentato da

95.

a 185 mm2, a parità di prezzo.

6.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 27 DirCIAP; 35, 40 RLCPubb/CIAP;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della

ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.- alla resistente CO 2 a titolo di

ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Azienda

cantonale dei rifiuti, 6934 Bioggio,

2. ATEL

Ticino SA, 6900 Lugano,

patrocinata da: avv. Mario Molo, 6501

Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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