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Decisione

52.2006.406

Realizzazione di un bar e di un chiosco all'interno di una stazione ferroviaria

3 gennaio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i loro servizi ad una cerchia ben più vasta di clienti. Il ridotto traffico

ferroviario (3 corse all'ora in direzione di __________ e 3 corse in direzione

di __________), il recente, marcato sviluppo della zona residenziale intensiva

a sud della stazione e la presenza dello stesso centro sportivo inducono a

ritenere che tanto il bar, quanto l'edicola si rivolgano ad una clientela più

stanziale che di transito. Questo risvolto dell'iniziativa in discussione

appare anzi preponderante.

Ben si deve di conseguenza concludere che il

controverso inter-vento di trasformazione, circoscritto, almeno per il momento,

all'insediamento del bar e dell'edicola, soggiaccia al diritto cantonale

secondo l'art. 18m cpv. 1 Lferr al pari dei posteggi riservati a queste

attività. La prevista vendita di biglietti ferroviari da parte dell'edicola

costituisce un'attività collaterale che non sovverte tale conclusione. Essa si

limita infatti ad introdurre una diversa modalità di commercializzazione dei

biglietti.

3. Licenza

ordinaria o eccezionale (art. 24 LPT)

3.1. La pianificazione del territorio si

fonda, fra l'altro, sul principio della separazione tra la zona edificabile e

quella inedificabile. I piani di utilizzazione comunali suddividono il

territorio in zone con funzioni diverse. Essi distinguono in particolare la

zona edificabile, dalla zona agricola e dalle zone di protezione (art. 14 cpv.

2 LPT). Non di rado, le aree riservate alle vie di comunicazione (strade,

ferrovie) sono lasciate in bianco. Ciò non significa necessariamente che gli

interventi edilizi riguardanti queste superfici debbano essere esaminati

secondo le regole che disciplinano l'attività edilizia fuori delle zone

edificabili. Non è infatti escluso che queste superfici siano comunque parte

integrante del comparto edificabile. Se lo siano o meno va stabilito in base

alle circostanze del caso concreto (BVR 2007 pag. 354; STF 1A.10/ 2004 e

Considerandi

1P.34/2004 consid. 3;1A.140/2003 consid. 2).

3.2

Nel caso in esame, la linea ferroviaria

__________ attraversa l'abitato di __________, dal confine giurisdizionale est,

costituito dal fiume __________, sino al confine ovest, situato in prossimità

della galleria della __________. Nella zona della stazione, la linea si

suddivide in due binari, che separano la zona residenziale R5, situata a monte,

dalla zona residenziale R4, che si estende verso sud sino alla strada nazionale

A 13. La raffigurazione cartografica del piano delle zone lascia in bianco

l'area occupata dalla ferrovia, limitandosi a definirla come zona RI 1. Le norme

di attuazione del PR non la disciplinano ulteriormente. Questo apparente vuoto

normativo non permette di dedurre che la fascia di territorio occupata dalle

infrastrutture ferroviarie nella zona della stazione siano escluse dalla zona

edificabile circostante. La rinuncia del comune a regolarne l'uso appare piuttosto

come un implicito riconoscimento dell'ordinamento delle competenze definito

dalla legislazione ferroviaria. Nulla indica invero che il comune abbia inteso

istituire due distinti comparti edificabili, separati da una fascia di terreno

non edificabile riservata alla linea ferroviaria. Ne discende che questa

fascia, in prossimità della stazione, deve essere considerata come una zona

riservata agli impianti ferroviari, che si inserisce all'interno della zona

edificabile, sovrapponendosi alle zone residenziali contigue (cfr. STF

1a.140/2003 consid. 2).

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, l'avviso negativo del Dipartimento del

territorio, in quanto fondati sull'art. 24 LPT, non può essere confermato. La

decisione del municipio, che accoglie l'opposizione dell'autorità cantonale, va

di conseguenza annullata assieme al giudizio governativo che la conferma.

Considerato che la domanda di costruzione è

stata esaminata esclusivamente dal profilo dell'art. 24 LPT, il ricorso non può

essere accolto integralmente, rilasciando la licenza rifiutata. Gli atti vanno

retrocessi al municipio, affinché, raccolto un nuovo avviso del Dipartimento

del territorio, che si pronunci in particolare sulle questioni ambientali

sollevate dagli opponenti, statuisca sulla conformità dell'intervento con il

diritto comunale.

Dato che l'esito è imputabile soprattutto

all'autorità cantonale, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le

ripetibili si ritengono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 18d, 18f, 18m,

39 Lferr; 21 LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

le decisioni 21 novembre

2006 (n. 5751) del Consiglio di Stato e 3 agosto 2006 del sono annullate.

1.2.

gli atti sono rinviati al CO 9 affinché proceda

come indicato al consid. 4.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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