52.2006.407
AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PER IL RIVESTIMENTO DI UN AUDITORIO E PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHI
11 gennaio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.407
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, TRAM
Titolo:
AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PER IL RIVESTIMENTO DI UN AUDITORIO E PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHI
AGGIUDICAZIONE
art. 13 CIAP
art. 15 CIAP
Incarto n.
52.2006.407
52.2006.408
Lugano
11 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) e (b) 7 dicembre 2006 della
RI 1, ,
contro
a.
la decisione 27
novembre 2006 della Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera
italiana che aggiudica al consorzio F__________ SA le opere da falegname
relative al rivestimento dell'auditorio del corpo centrale dell'Università
della Svizzera italiana;
b.
la decisione 27
novembre 2006 della Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera
italiana che aggiudica al consorzio C__________ succursale di Lugano/I__________
le opere da falegname relative ai banchi ed alla gradonata del corpo centrale
dell'Università della Svizzera italiana;
viste le risposte:
- 19 dicembre 2006 del
consorzio C__________ SA;
- 22 dicembre 2006 dell'ULSA;
- 22 dicembre 2006 della
Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana;
al ricorso sub a);
- 19 dicembre 2006 del
consorzio F__________ SA;
- 22 dicembre 2006 dell'ULSA;
- 27 dicembre 2006 della
Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1.
giugno 2006 la Fondazione per le Facoltà dell'Università della Svizzera italiana
(FF-USI) ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui quelle qui comparenti, a partecipare
a due concorsi, indetti per aggiudicare le opere da falegname relative ai
banchi ed alla gradonata (n. 49) ed al rivestimento dell'auditorio (n. 50) del
corpo centrale dell'Università della Svizzera italiana;
che la posizione 264.100 del capitolato d'appalto
e modulo d'offerta escludeva il consorzio tra offerenti;
che il 26 giugno 2006 la committente ha
comunicato ai concorrenti invitati che il consorzio era invece ammesso;
che, nel termine (prorogato) per l'inoltro,
sono in particolare pervenute alla committente le seguenti offerte:
concorso n. 49:
-
consorzio C.__________ SA fr. 418'568.30
-
RI 1 fr. 864'604.50
concorso n. 50:
-
consorzio F__________ SA fr. 239'338.15
-
RI 1 fr. 369'846.15
che, valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione, con decisione del 27 novembre 2006 la FF-USI ha aggiudicato
la prima commessa (concorso n. 49) al consorzio F__________ SA; con decisione
di ugual data la seconda commessa (concorso n. 50) è stata invece aggiudicata
al consorzio C__________ SA;
che contro le predette decisioni, la RI 1 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che con due distinti ricorsi, di ugual
contenuto e succintamente motivati, l'insorgente:
-
contesta in sostanza la decisione della
committente di autorizzare il consorzio;
-
rimprovera alla committente di aver negoziato le
offerte;
-
eccepisce che la C__________ non verserebbe i
contributi sociali e non pagherebbe le imposte in Ticino;
-
sostiene che le offerte sarebbero manifestamente
sotto costo;
che all'accoglimento dei ricorsi si
oppongono la FF-USI ed i consorzi aggiudicatari, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti
considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP; avendo partecipato ai concorsi in oggetto, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare le rispettive decisioni di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che i ricorsi, tempestivi (art. 15 cpv. 2
CIAP), sono ricevibili in ordine; essendo di identico contenuto, anche se
riferiti a due concorsi diversi, possono essere evasi con un unico giudizio;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti rilevanti sono in
effetti pacifici;
che, nei concorsi ad invito (art. 12 cpv. 1
lett. b bis CIAP), il consorzio fra offerenti, generalmente ammesso (§ 9 DirCIAP),
è di principio escluso in quanto contrario alla natura stessa del concorso (STA
Fatti
8.1.07 n. 52.6.400 in re C & C);
che, per motivi particolari, il committente
può, comunque, autorizzare, mediante esplicita disposizione, quantomeno il
consorzio tra concorrenti invitati;
che, nel caso concreto, la committente, dopo
avere in un primo tempo escluso il consorzio, è rinvenuta sulla propria
decisione, autorizzando, per motivi riconducibili alle particolarità della commessa,
il consorzio fra concorrenti invitati;
che il provvedimento è stato tempestivamente
notificato alle ditte invitate alla gara, compresa la ricorrente, che non ha
sollevato obiezioni di sorta;
che l'atto in questione, che l'insorgente ha
omesso di impugnare autonomamente in quanto prescrizione del concorso volta a modificare
le disposizioni iniziali, non presta comunque il fianco a critiche di sorta;
nemmeno la ricorrente vi ravvisa una qualsivoglia violazione del diritto;
che, contrariamente a quanto adombra l'insorgente,
le offerte non sono state oggetto di alcuna negoziazione lesiva del divieto
Considerandi
sancito dall'art. 11 lett. c CIAP; per quanto risulta dagli atti, le
aggiudicazioni hanno avuto luogo sulla base delle offerte così come sono state
formulate;
che, sebbene criticabile, il mancato
allestimento di un protocollo delle discussioni d'offerta intercorse fra il
progettista e le ditte offerenti, non costituisce una violazione del diritto
suscettibile di comportare l'annullamento delle decisioni impugnate;
che, per quanto risulta dagli atti, la ditta
Costruzioni e Lavorazioni Industriali C__________, __________, succursale di __________,
risponde a tutti i requisiti di idoneità generale fissati dagli art. 13 lett. d
CIAP e § 19 DirCIAP; anche da questo profilo, le decisioni censurate appaiono
dunque conformi al diritto;
che l'eccezione di sottocosto, sollevata nei
confronti di entrambe le offerte vincitrici, costituisce un'illazione gratuita,
che non merita alcun approfondimento, non essendo comunque ravvisabile alcun elemento
che permetta di dubitare della capacità dei consorzi aggiudicatari di realizzare
le opere messe a concorso;
che in esito alle considerazioni che
precedono, i ricorsi vanno dunque senz'altro respinti;
che la tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate per difetto al lavoro occasionato dalle impugnative ed al valore
delle commesse, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 9, 23 DirCIAP;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.I ricorsi sono respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente,
che rifonderà fr. 800.- al consorzio C__________ SA a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
o.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2.
3. CO 3
3 patrocinata da: PA 1
4. CO 4.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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