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Decisione

52.2006.407

AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PER IL RIVESTIMENTO DI UN AUDITORIO E PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHI

11 gennaio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

8.1.07 n. 52.6.400 in re C & C);

che, per motivi particolari, il committente

può, comunque, autorizzare, mediante esplicita disposizione, quantomeno il

consorzio tra concorrenti invitati;

che, nel caso concreto, la committente, dopo

avere in un primo tempo escluso il consorzio, è rinvenuta sulla propria

decisione, autorizzando, per motivi riconducibili alle particolarità della commessa,

il consorzio fra concorrenti invitati;

che il provvedimento è stato tempestivamente

notificato alle ditte invitate alla gara, compresa la ricorrente, che non ha

sollevato obiezioni di sorta;

che l'atto in questione, che l'insorgente ha

omesso di impugnare autonomamente in quanto prescrizione del concorso volta a modificare

le disposizioni iniziali, non presta comunque il fianco a critiche di sorta;

nemmeno la ricorrente vi ravvisa una qualsivoglia violazione del diritto;

che, contrariamente a quanto adombra l'insorgente,

le offerte non sono state oggetto di alcuna negoziazione lesiva del divieto

Considerandi

sancito dall'art. 11 lett. c CIAP; per quanto risulta dagli atti, le

aggiudicazioni hanno avuto luogo sulla base delle offerte così come sono state

formulate;

che, sebbene criticabile, il mancato

allestimento di un protocollo delle discussioni d'offerta intercorse fra il

progettista e le ditte offerenti, non costituisce una violazione del diritto

suscettibile di comportare l'annullamento delle decisioni impugnate;

che, per quanto risulta dagli atti, la ditta

Costruzioni e Lavorazioni Industriali C__________, __________, succursale di __________,

risponde a tutti i requisiti di idoneità generale fissati dagli art. 13 lett. d

CIAP e § 19 DirCIAP; anche da questo profilo, le decisioni censurate appaiono

dunque conformi al diritto;

che l'eccezione di sottocosto, sollevata nei

confronti di entrambe le offerte vincitrici, costituisce un'illazione gratuita,

che non merita alcun approfondimento, non essendo comunque ravvisabile alcun elemento

che permetta di dubitare della capacità dei consorzi aggiudicatari di realizzare

le opere messe a concorso;

che in esito alle considerazioni che

precedono, i ricorsi vanno dunque senz'altro respinti;

che la tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate per difetto al lavoro occasionato dalle impugnative ed al valore

delle commesse, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 9, 23 DirCIAP;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.I ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente,

che rifonderà fr. 800.- al consorzio C__________ SA a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

o.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2.

3. CO 3

3 patrocinata da: PA 1

4. CO 4.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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