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Decisione

52.2006.41

Fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti sintetici

4 maggio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I punteggi nei quali sono state convertite le note assegnate

per la durata dei lavori non sono oggetto di critiche. Vanno dunque

confermati.

4.3 Il capitolato chiedeva in limine all'imprenditore di

indicare il numero degli apprendisti/annuo occupati negli ultimi cinque anni,

ovvero a partire dal 1999. La CO 1 ha dichiarato di aver impiegato 8

apprendisti/annuo ovvero:

1999-2000 1

2000-2001 2

2001-2002 2

2002-2003 2

2003–2004 1

Conformemente alla tabella di valutazione richiamata dalla

posizione 224.300 del capitolato, per questo criterio d'aggiudicazione all'offerta

della CO 1 è stata assegnata la nota 6.0. Le verifiche esperite hanno permesso

di accertare che l'aggiudicataria negli anni in questione ha effettivamente

occupato 8 apprendisti/annuo e più precisamente:

1999-2000 C__________

2000-2001 C__________

2001-2002 L__________

2002-2003 L__________

2003–2004 L__________

Il punteggio assegnato (5.0) corrisponde alla nota 6.0.

Sfugge dunque alle censure della ricorrente. Le contestazioni dell'insorgente

vanno disattese, poiché non considerano che l'aggiudicataria ha impiegato anche

l'apprendista I__________, che la Divisione della formazione professionale ha

omesso di segnalare.

La RI 1 ha dal canto suo dichiarato di avere occupato negli

Considerandi

stessi anni 6 apprendisti/annuo. A torto pretende di conteggiarne 7.

Determinante è l'indicazione fornita dall'offerta che ha compilato ed

inoltrato. La ricorrente ha inoltre dichiarato di occupare 9 dipendenti. Invano

pretende ora di conteggiare soltanto i posatori di pavimenti. Decisiva è l'indicazione

riguardante le maestranze globali fornita dal capitolato.

Sulla scorta di queste indicazioni, secondo la tabella summenzionata,

le spettava la nota 5.5, che equivale a 4.6 punti. Corretta appare dunque la

classifica elaborata dal committente.

5.

5.1.

Secondo l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa unicamente

ad offerenti che garantiscono, fra l'altro, il rispetto dei contratti

collettivi di lavoro vigenti nel settore in cui operano. La norma istituisce un

criterio d'idoneità di carattere generale, destinato in particolare a prevenire

il dumping salariale.

5.2

Nel caso in esame, gli accertamenti

esperiti hanno evidenziato che la ditta CO 1, contrariamente alla dichiarazione

rilasciatale dalla Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa di

pavimenti ed alle deduzioni dell'ULSA, non rispettava, né alla scadenza del

termine per l'inoltro delle offerte, né al momento dell'aggiudicazione, il CCL

di categoria.

Dagli atti

prodotti dalla predetta commissione risulta infatti che il 30 ottobre 2003 l'aggiudicataria

era stata condannata con decisioni cresciute in giudicato a due multe di fr.

500.

- l'una e ad una multa di fr. 1'000.- per non aver adeguato il salario,

rispettivamente l'indennità di vacanza di alcuni dipendenti. Mancanze, queste,

alle quali la CO 1, a tutt'oggi, nonostante la riduzione dell'importo globale

delle multe da fr. 2'000.- a fr. 1'000.-, magnanimamente concessale dal

collegio arbitrale nel ramo della posa dei pavimenti con decisione del 31

gennaio 2006, non ha dimostrato di aver posto rimedio.

6.

Sulla

scorta di quest'ultima considerazione, il ricorso va di conseguenza accolto, annullando

la controversa decisione di aggiudicazione ed assegnando la commessa alla RI 1,

seconda in graduatoria.

Dato che la CO 1 non ha resistito all'impugnativa,

non si preleva tassa di giustizia. Per lo stesso motivo, le ripetibili sono

poste esclusivamente a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 18 gennaio 2006 del Consiglio

di Stato (n. 154) è annullata;

1.2 la commessa è aggiudicata alla RI 1 per l'importo

di fr. 155'443.10.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a

titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Ceppi e

Stoppa, 6830 Chiasso,

2. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento finanze e

economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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