52.2006.41
Fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti sintetici
4 maggio 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2006.41
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, TRAM
Titolo:
Fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti sintetici
AGGIUDICAZIONE
art. 5 let. c LCPUBB
art. 32 cpv. 2 LCPUBB
art. 33 cpv. 2 LCPUBB
art. 5 let. i RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.41
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2006 della
RI 1,
patr. da: avv. PA 1,
contro
la decisione 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 154) che delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di pavimenti e rivestimenti sintetici occorrenti all'Organizzazione
Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) a Mendrisio;
viste le risposte:
- 9 febbraio 2006 dell'ULSA;
- 21 febbraio 2006 della
Sezione della logistica del DFE;
preso atto della replica 28 marzo 2006 della
ricorrente e delle dupliche:
- 10 aprile 2006 dell'ULSA;
- 18 aprile 2006 della
Sezione della logistica del DFE;
assunte
le prove e preso atto delle osservazioni inoltrate dalla ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
settembre 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'econo-mia ha indetto un
pubblico concorso (n. 05098), retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura
libera, per la fornitura e la posa di pavimenti e rivestimenti sintetici
occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale a Mendrisio.
Il bando di concorso pubblicato sul FU n.
76/2005 (pag. 6355) stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al
miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:
- Economicità-Prezzo 40%
- Attendibilità dei prezzi 40%
- Termini 15%
- Formazione apprendisti 5%
La posizione 224.100 del capitolato d'appalto
stabiliva invece i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- Economicità-Prezzo 40%
- Attendibilità dei prezzi 40%
- Termini 10%
- Formazione apprendisti 5%
Il criterio dei termini era suddiviso
in due sottocriteri equipollenti: durata lavori (50%) e programma
lavori (50%), quest'ultimo suddiviso a sua volta in stesura (10%)
e plausibilità (40%) .
Definito il metodo che sarebbe stato seguito
per assegnare il punteggio al prezzo (pos. 224.210), il capitolato disponeva in
seguito che l'attendibilità dei prezzi sarebbe stata valutata in base al
preventivo del committente, ponderato con un suo fattore con la media degli
importi offerti (escludendo l'offerta peggiore). In base ad una sorta di curva
di Gauss, definita dal committente con dei parametri (fmin / f1 / f2 / fmax) sarà assegnata una nota che
diminuirà proporzionalmente alla differenza rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento
calcolata (pos. 224.410), secondo la seguente formula:
Pr = (P0 + 2 Pp)
: (1 + F)
La stessa posizione ha fissato a 2 il fattore d'importanza
(F) del preventivo (Pp), al 2.5% il fattore f1 ed al 10% il fattore f2.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di nove ditte del ramo, fra cui
quella della ricorrente RI 1 di
fr. 150'443.10 e quella della CO 1 di fr. 110'296.25. In sede di apertura, il
committente ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr. 152'760.00.
Valutate le offerte inoltrate, il 18 gennaio 2006 il
Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, risultata prima
in graduatoria con 64.8 punti.
C. Contro la
predetta decisione, la RI 1, classificatasi al secondo posto con 64.6 punti,
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente rileva anzitutto che la somma dei fattori di
ponderazione del capitolato è di 95% e non di 100%. La decisione impugnata non
sarebbe inoltre adeguatamente motivata.
La RI 1 contesta in seguito la valutazione del criterio
relativo all'attendibilità del prezzo, operata secondo modalità
incomprensibili, non preannunciate e pertanto lesive del principio della trasparenza.
Insostenibile, considerato il personale a disposizione della ditta
aggiudicataria ed il relativo portafoglio di ordinazioni, sarebbe pure la valutazione
dei termini. Censurabile sarebbe infine anche il punteggio assegnato
alla CO 1 per la formazione apprendisti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente per il tramite della Sezione della
logistica, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente, con argomenti che
saranno discussi qui appresso.
La CO 1 non ha presentato osservazioni.
E. Con la
replica, la RI 1 puntualizza anzitutto una serie di aspetti, riferiti alla
valutazione del prezzo e dei termini, che il committente non avrebbe
correttamente considerato. I termini indicati dall'aggiudicataria non sarebbero
in particolare attendibili, poiché omettono di considerare gli impegni
concomitanti assunti in precedenza. Erroneo sarebbe pure il punteggio assegnato
per gli apprendisti. L'attestazione riguardante il rispetto del CCL da parte
dell'aggiudicataria, conclude l'insorgente, non sarebbe infine attendibile.
F. Con la
duplica la Sezione della logistica contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente,
chiedendo nuovamente il rigetto dell'impugnativa.
Ad identica conclusione perviene l'ULSA, che produce la documentazione
trasmessagli dalla Commissione paritetica cantonale del ramo, dalla quale
risulterebbe che la CO 1 al momento dell'inoltro dell'offerta rispettava il
CCL.
La CO 1 non ha presentato osservazioni.
G. Delle
risultanze degli accertamenti esperiti e delle osservazioni presentate al riguardo
dalla RI 1 si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante alla gara, è
certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, integrati dai documenti richiamati da questo tribunale (art. 18 PAmm).
Le ulteriori prove chieste dall'insorgente non appaiono in grado di procurare
la conoscenza di altri fatti rilevanti per il giudizio.
2. Motivazione
2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb la
decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno
condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i criteri di
aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto. L'obbligo di motivazione è volto
ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio
dei diritti di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere all'istanza di
ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione di aggiudicazione può essere considerata sufficiente, quando fornisce
una giustificazione adeguata della scelta operata per rapporto ai criteri di
aggiudicazione fissati dalla documentazione di gara. La motivazione del
provvedimento può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti. Essa
deve nondimeno fornire una spiegazione ragionevole e congruente con i criteri
di aggiudicazione delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai concorrenti.
Eventuali carenze di motivazione possono
essere sanate davanti all'autorità di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che
il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la
possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti dal committente in
sede di osservazioni al ricorso.
2.2. Nel caso concreto, la decisione di
aggiudicazione si fonda sul rapporto di valutazione delle offerte (proposta di
delibera) allestito dal committente. In sede di risposta la Sezione della logistica
ha preso dettagliatamente posizione sulle censure della ricorrente, fornendo le
spiegazioni che non possono essere immediatamente dedotte dal rapporto di
valutazione.
La ricorrente ha potuto compiutamente
contestarle con la replica. Si può dunque ammettere che le carenze di
motivazione denunciate dalla RI 1 siano state sanate.
3. Trasparenza
3.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 LCPubb, il
committente deve indicare nel bando i criteri di aggiudicazione in ordine di
importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb
ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri
di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle
commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti
in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso
la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la
libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri
elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata
scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 29.1.02 in re __________
e llcc; 26.2.02 in re __________ sagl; 14.6.02 in re __________).
In quest'ambito, non basta che i criteri di
aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza".
Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la
libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a
posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato
concorrente. Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione,
il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo
che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,
lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione
dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può
essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare
questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece
salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V. SA e llcc; Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, pag. 218
seg.). La mancata, preventiva indicazione del metodo che il committente intende
applicare per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione non
comporta necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si
giustifica tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione,
definito a posteriori, sia stato adottato allo scopo di giustificare una
determinata scelta ed altri metodi possano portare ad una diversa conclusione
(STA 5 agosto 2003 in re __________; 3 giugno 2003 in re T.; 11 ottobre 2002 in
re V. SA e C. SA).
3.2. Il bando di concorso attribuiva al criterio dei termini
un peso del 15%. Il capitolato prevedeva invece di ponderarlo nella misura
del 10%. La proposta di delibera si fonda sull'indicazione del bando.
Di principio, in caso di divergenza tra le indicazioni del
bando e le prescrizioni del capitolato, prevalenti dovrebbero essere quest'ultime.
Il bando infatti è soltanto un avviso, mediante il quale viene resa nota l'apertura
di un concorso. Determinante è la documentazione di gara, segnatamente il
capitolato.
In concreto, il fatto che la somma dei fattori di
ponderazione indicati dal capitolato dia il risultato di 95 permette tuttavia
di ritenere con sufficiente certezza che corretto sia il fattore (15%) fissato
dal bando e non quello (10%) risultante dal capitolato, attribuibile ad un
banale errore di scritturazione.
La posizione 224.410 del capitolato
stabiliva che l'attendibilità dei prezzi sarebbe stata valutata in
base al preventivo del committente, ponderato con un suo fattore con la media
degli importi offerti (escludendo l'offerta peggiore). In base ad una sorta di
curva di Gauss, definita dal committente con dei parametri
(fmin / f1 / f2 / fmax) sarà assegnata una nota che
diminuirà proporzionalmente alla differenza rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento
calcolata (pos. 224.410), secondo la seguente formula:
Pr = (P0 + 2 Pp)
: (1 + F)
La stessa posizione ha fissato a 2 il fattore d'importanza
(F) del preventivo (Pp), al 2.5% il fattore f1 ed al 10% il fattore f2.
In sede di valutazione delle offerte, il committente ha
precisato il criterio dell'attendibilità dei prezzi come segue:
6 - Pinf
Psup
5 -
4 -
3 -
2 -
1
Pmin Pr
Pmax
f2 f1 f1 f2
in cui:
Px < Pmin
N = 1
Pmin < Px < Pinf
N = 1 + 5 . (Px - Pmin ) : (Pinf - Pmin )
Pinf < Px < Psup
N = 6
Psup < Px < Pmax
N = 1 + 5 . (Pmax – Px ) : (Pmax - Psup )
Px > Pmax
N = 1
Le precisazioni illustrate dal committente alla fine del
rapporto di valutazione sono in sostanza un affinamento del metodo di valutazione
esposto a grandi linee dal capitolato. Non vi apportano alcuna modifica. Non
introducono, in particolare, nuovi parametri di calcolo, suscettibili di
alterare il risultato a dipendenza di come sono fissati. Il preventivo interno
del committente (fr. 152'760.00) è stato reso noto al momento dell'apertura
delle offerte. I fattori F (2.00), f1
(2.5%) ed f2 (10%) sono stati
fissati dal capitolato. Preventivamente definita era pure la formula per
calcolare il prezzo di riferimento (Pr), [= (P0 + 2 Pp)
: (1 + F)].
Al momento dell'apertura del concorso, i termini della
poligonale a forma trapezoidale, incentrata su tale prezzo, che il committente
intendeva applicare per valutare l'attendibilità dei prezzi, erano dunque
prestabiliti. Il metodo di valutazione era addirittura pubblicato sul sito www.ti.ch/dt/SG/UffALS/Temi/Commesse. Il
com-mittente ha soltanto esplicitato quella che impropriamente definisce
"sorta di curva di Gauss", prevedendo di assegnare:
-
il punteggio massimo (nota 6) alle offerte comprese nella forchetta
definita dal fattore f1 ( +
2.5%) applicato al prezzo di riferimento (Pr), ossia tra un prezzo denominato
inferiore (Pinf), pari al
97.5% del prezzo di riferimento (Pr
- f1 Pr.) ed un prezzo denominato superiore (Psup), pari al 102.5% del prezzo di
riferimento ( Pr - f1 Pr.
);
-
un punteggio ridotto in proporzione scalare diretta alle offerte
comprese:
o
da un lato, tra il prezzo inferiore (Pinf) ed un prezzo denominato minimo (Pmin), corrispondente al prezzo di riferimento
(Pr), ridotto in base ai
fattori f1 (2.5%) ed f2 (10%), ossia all'87.5% del prezzo di
riferimento
{Pmin = Pr . [1- (f1 + f2 )]};
o
dall'altro, tra il prezzo superiore (Psup) ed un prezzo denominato massimo (Pmax), corrispondente al prezzo di riferimento
(Pr), aumentato in base ai fattori
f1 (2.5%) ed f2 (10%), ossia all'112.5% del prezzo di
riferimento
{Pmax = Pr . [1+ (f1 + f2 )]};
Trattandosi di un semplice affinamento di disposizioni
predeterminate, peraltro applicate in altri concorsi, si può con certezza
escludere che i dettagli siano stati definiti a posteriori al fine di giustificare
la controversa aggiudicazione.
Se il metodo prescelto dal committente sia effettivamente
quello più indicato per valutare l'attendibilità dei prezzi è questione
che non può essere messa in discussione in questa sede, poiché la ricorrente ha
omesso di impugnare il capitolato, partecipando senza riserve alla gara (art.
38 cpv. 3 LCPubb; 31 cpv. 2 RLCPubb).
In quanto riferita al criterio dell'attendibilità del prezzo,
la censura di violazione del principio della trasparenza sollevata dalla ricorrente
va dunque disattesa.
4. Valutazione
delle offerte in base ai singoli criteri d'aggiudicazione
4.1. Preso atto delle spiegazioni fornite dal committente in
sede di risposta al ricorso, la RI 1 non ha ulteriormente contestato i punteggi
che sono stati concretamente assegnati alle offerte in discussione in base ai
primi due criteri d'aggiudicazione (Economicità - prezzo e Attendibilità
dei prezzi). La verifica effettuata d'ufficio da parte di questo tribunale
non ha evidenziato alcun errore.
4.2. Per quanto riguarda il criterio d'aggiudicazione
riferito ai termini, il capitolato, alla posizione 224420 chiedeva ai
concorrenti di allestire un programma lavori suddiviso in CCC secondo la
ricapitolazione inserita nel bando di concorso. Le seguenti modalità di
valutazione erano definite come segue:
Durata dei lavori: Il punteggio massimo, con note da 1 a
6, verrà calcolato proporzionalmente in base al minor tempo d'esecuzione che
riceverà il punteggio massimo.
Programma lavori: Il punteggio del programma dei lavori è
valutato con note da 1 a 6 aggiornate all'importanza percentuale nei seguenti
punti:
–
plausibilità dei tempi (40% del sottocriterio)
–
stesura programma (10% del sottocriterio)
Entrambe le ditte qui comparenti hanno allestito il programma
lavori. Per la stesura il committente ha attribuito ad entrambe le ditte
la nota 5.0. La valutazione appare plausibile. Nemmeno la ricorrente la contesta.
La RI 1 ha previsto di portare a termine i lavori in 35
giorni con 4 operai ed 1 apprendista. La CO 1 ha invece preventivato 30 giorni
con 5 operai. Per la durata dei lavori, il committente ha assegnato la
nota 4.5 alla ricorrente e 5.0 all'aggiudicataria. Per la plausibilità del
programma la CO 1 ha ottenuto la nota 5.5. Alla RI 1 è stata invece assegnata
la nota 6.0.
Considerata la manodopera che le due ditte qui comparenti hanno
previsto di impiegare per l'appalto, le note attribuite per la plausibilità dei
rispettivi programmi di lavoro appaiono tutto sommato sostenibili. È ben vero
che l'aggiudicataria ha dichiarato di avere solo 4 operai, ma nulla le
impedisce di assumere o di farsi prestare (art. 28 RLCPubb) un ulteriore
operaio. È anche possibile che la CO 1 abbia altri lavori nel portafoglio delle
ordinazioni, ma il capitolato non chiedeva ai concorrenti, come forse sarebbe
opportuno in questo genere di valutazioni, di fornire indicazioni in proposito.
La mancata valutazione di questo aspetto resiste dunque alle critiche della
ricorrente.
Fatti
I punteggi nei quali sono state convertite le note assegnate
per la durata dei lavori non sono oggetto di critiche. Vanno dunque
confermati.
4.3 Il capitolato chiedeva in limine all'imprenditore di
indicare il numero degli apprendisti/annuo occupati negli ultimi cinque anni,
ovvero a partire dal 1999. La CO 1 ha dichiarato di aver impiegato 8
apprendisti/annuo ovvero:
1999-2000 1
2000-2001 2
2001-2002 2
2002-2003 2
2003–2004 1
Conformemente alla tabella di valutazione richiamata dalla
posizione 224.300 del capitolato, per questo criterio d'aggiudicazione all'offerta
della CO 1 è stata assegnata la nota 6.0. Le verifiche esperite hanno permesso
di accertare che l'aggiudicataria negli anni in questione ha effettivamente
occupato 8 apprendisti/annuo e più precisamente:
1999-2000 C__________
2000-2001 C__________
2001-2002 L__________
2002-2003 L__________
2003–2004 L__________
Il punteggio assegnato (5.0) corrisponde alla nota 6.0.
Sfugge dunque alle censure della ricorrente. Le contestazioni dell'insorgente
vanno disattese, poiché non considerano che l'aggiudicataria ha impiegato anche
l'apprendista I__________, che la Divisione della formazione professionale ha
omesso di segnalare.
La RI 1 ha dal canto suo dichiarato di avere occupato negli
Considerandi
stessi anni 6 apprendisti/annuo. A torto pretende di conteggiarne 7.
Determinante è l'indicazione fornita dall'offerta che ha compilato ed
inoltrato. La ricorrente ha inoltre dichiarato di occupare 9 dipendenti. Invano
pretende ora di conteggiare soltanto i posatori di pavimenti. Decisiva è l'indicazione
riguardante le maestranze globali fornita dal capitolato.
Sulla scorta di queste indicazioni, secondo la tabella summenzionata,
le spettava la nota 5.5, che equivale a 4.6 punti. Corretta appare dunque la
classifica elaborata dal committente.
5.
5.1.
Secondo l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa unicamente
ad offerenti che garantiscono, fra l'altro, il rispetto dei contratti
collettivi di lavoro vigenti nel settore in cui operano. La norma istituisce un
criterio d'idoneità di carattere generale, destinato in particolare a prevenire
il dumping salariale.
5.2
Nel caso in esame, gli accertamenti
esperiti hanno evidenziato che la ditta CO 1, contrariamente alla dichiarazione
rilasciatale dalla Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa di
pavimenti ed alle deduzioni dell'ULSA, non rispettava, né alla scadenza del
termine per l'inoltro delle offerte, né al momento dell'aggiudicazione, il CCL
di categoria.
Dagli atti
prodotti dalla predetta commissione risulta infatti che il 30 ottobre 2003 l'aggiudicataria
era stata condannata con decisioni cresciute in giudicato a due multe di fr.
500.
- l'una e ad una multa di fr. 1'000.- per non aver adeguato il salario,
rispettivamente l'indennità di vacanza di alcuni dipendenti. Mancanze, queste,
alle quali la CO 1, a tutt'oggi, nonostante la riduzione dell'importo globale
delle multe da fr. 2'000.- a fr. 1'000.-, magnanimamente concessale dal
collegio arbitrale nel ramo della posa dei pavimenti con decisione del 31
gennaio 2006, non ha dimostrato di aver posto rimedio.
6.
Sulla
scorta di quest'ultima considerazione, il ricorso va di conseguenza accolto, annullando
la controversa decisione di aggiudicazione ed assegnando la commessa alla RI 1,
seconda in graduatoria.
Dato che la CO 1 non ha resistito all'impugnativa,
non si preleva tassa di giustizia. Per lo stesso motivo, le ripetibili sono
poste esclusivamente a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 gennaio 2006 del Consiglio
di Stato (n. 154) è annullata;
1.2 la commessa è aggiudicata alla RI 1 per l'importo
di fr. 155'443.10.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Ceppi e
Stoppa, 6830 Chiasso,
2. Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento finanze e
economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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