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Decisione

52.2006.410

Rinnovo di un permesso di dimora

26 gennaio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.410

Data decisione, Autorità:

26.01.2007, TRAM

Titolo:

Rinnovo di un permesso di dimora

ABUSO DI DIRITTO

DIMORA E RESIDENZA

PERMESSO DI DIMORA

RINNOVO

art. 7 LDDS

Incarto n.

52.2006.410

Lugano

26 gennaio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2006 di

RI 1

patrocinata dall' PA 1

contro

la risoluzione 28 novembre 2006 (n. 5894) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione 27 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso

di dimora;

viste le risposte:

- 19 dicembre 2006 del

Dipartimento delle istituzioni,

- 9 gennaio 2007 del

Consiglio di Stato,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che dopo vicissitudini che non è qui

necessario evocare, il 3 ottobre 2004 la cittadina ucraina RI 1 (1969) è stata

autorizzata a entrare in Svizzera in attesa di sposarsi con il cittadino elvetico

__________ (1983);

che, a seguito del matrimonio celebrato il

14 ottobre 2004 a __________, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora valido

fino al 13 ottobre 2005;

che, interrogata l'11 gennaio 2006 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha

dichiarato che, a partire dal matrimonio, suo marito viveva più in Italia che

in Svizzera e che dall'inizio di settembre 2005, a parte una settimana tra

novembre e dicembre trascorsa in Ticino, egli risiedeva presso i propri

genitori in __________, ma che sarebbe rientrato definitivamente nel nostro

cantone entro la fine del mese;

che, interpellata nuovamente il 27 febbraio

2006, la ricorrente ha comunicato alla polizia che suo marito si trovava ancora

in __________ e non lo sentiva da circa tre settimane (v. rapporto di esecuzione

1.3.2006 della Polizia cantonale);

che, fondandosi sulle premesse emergenze, la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha

deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine

con scadenza il 31 maggio 2006 per lasciare il territorio cantonale;

che l'autorità ha rilevato che lo scopo per cui

tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta

cessazione della vita in comune con il marito già poco tempo dopo le nozze,

ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera

manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4,

7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS);

che con giudizio 28 novembre 2006, il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa

contro di essa interposta da RI 1;

che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che

vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessata per i

motivi addotti dal dipartimento, considerato pure che ella aveva avviato nel

frattempo la pratica di divorzio;

che contro la predetta pronunzia

Considerandi

governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento;

che la ricorrente non contesta il fallimento

del suo matrimonio con __________, ma chiede di attendere la crescita in

giudicato della sentenza di divorzio in quanto è intenzionata a convolare a

nozze con il suo attuale convivente per il quale lavora;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si

dirà, per quanto necessario, in seguito;

che il 15 gennaio 2007 la ricorrente ha chiesto

di sospendere la vertenza, quanto meno fino all'udienza relativa alla procedura

di divorzio prevista per il 30 gennaio 2007;

considerato, in

diritto

che in materia di diritto degli stranieri la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai

gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto

nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso

ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.

, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii);

che giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS,

il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla

proroga di un permesso di dimora;

che in concreto, la ricorrente risulta

ancora sposata con un cittadino elvetico: di conseguenza ella ha, in linea di

principio, diritto a un permesso di dimora;

che, pertanto, potendo la decisione

impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in

materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo

tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data;

che il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46.

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone

che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla

proroga del permesso di dimora;

che questo diritto - soggiunge il cpv. 2

della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per

eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente

quelle sulla limitazione del loro effettivo;

che per costante giurisprudenza, vi è abuso

di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b);

che in relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il

caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad

un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il

rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta

in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145,

consid. 2.2.);

che, in concreto, la ricorrente ammette che

il matrimonio contratto il 14 ottobre 2004 con __________ è da tempo ormai svuotato

di ogni contenuto e scopo ed esiste solo sulla carta, tanto da avere inoltrato il

24.

ottobre 2006 alla Pretura di __________ insieme al marito l'istanza di

divorzio su richiesta comune (doc. C);

che di conseguenza è venuto meno lo scopo

del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo

aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora;

che in siffatte circostanze, a ragione il

dipartimento ha deciso di non rinnovarle il permesso di soggiorno e il

Consiglio di Stato di confermare tale provvedimento;

che in questa sede la ricorrente si limita a

chiedere di sospendere la presente vertenza allo scopo di disporre del tempo

necessario per ottenere il divorzio e sposarsi in seguito con il suo attuale

convivente __________ cittadino svizzero, anch'egli in fase di divorzio;

che, tuttavia, ella non può pretendere che

questo tribunale attenda fino a una data non ancora definita che crescano in

giudicato le relative sentenze di divorzio per emanare la presente decisione, al

fine di permetterle poi di convolare a nozze con il suo nuovo compagno e

ottenere un nuovo permesso di soggiorno;

che, peraltro, nulla le impedisce in ogni

caso di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per presenziare alle

udienze previste in Pretura;

che la ricorrente risiede regolarmente in

Svizzera da circa un paio di anni: il suo soggiorno va quindi considerato

ancora di breve durata;

che inoltre ella ha essenzialmente i suoi

legami sociali, culturali e familiari - tra cui la figlia __________ (1990) nata

da un suo precedente matrimonio - in Ucraina, dove risiedeva prima di giungere e

soggiornare stabilmente nel nostro Paese: per questi motivi il suo rientro in

Patria non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento;

che, infine, la sua autorizzazione a

svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza della sua

attuale unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione

per cui non è determinante nel presente ambito;

che in esito alle considerazioni che precedono,

il ricorso dev'essere pertanto respinto;

che tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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