52.2006.410
Rinnovo di un permesso di dimora
26 gennaio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.410
Data decisione, Autorità:
26.01.2007, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2006.410
Lugano
26 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2006 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 28 novembre 2006 (n. 5894) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 27 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 19 dicembre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 9 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che dopo vicissitudini che non è qui
necessario evocare, il 3 ottobre 2004 la cittadina ucraina RI 1 (1969) è stata
autorizzata a entrare in Svizzera in attesa di sposarsi con il cittadino elvetico
__________ (1983);
che, a seguito del matrimonio celebrato il
14 ottobre 2004 a __________, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora valido
fino al 13 ottobre 2005;
che, interrogata l'11 gennaio 2006 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha
dichiarato che, a partire dal matrimonio, suo marito viveva più in Italia che
in Svizzera e che dall'inizio di settembre 2005, a parte una settimana tra
novembre e dicembre trascorsa in Ticino, egli risiedeva presso i propri
genitori in __________, ma che sarebbe rientrato definitivamente nel nostro
cantone entro la fine del mese;
che, interpellata nuovamente il 27 febbraio
2006, la ricorrente ha comunicato alla polizia che suo marito si trovava ancora
in __________ e non lo sentiva da circa tre settimane (v. rapporto di esecuzione
1.3.2006 della Polizia cantonale);
che, fondandosi sulle premesse emergenze, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine
con scadenza il 31 maggio 2006 per lasciare il territorio cantonale;
che l'autorità ha rilevato che lo scopo per cui
tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta
cessazione della vita in comune con il marito già poco tempo dopo le nozze,
ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera
manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4,
7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS);
che con giudizio 28 novembre 2006, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da RI 1;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che
vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessata per i
motivi addotti dal dipartimento, considerato pure che ella aveva avviato nel
frattempo la pratica di divorzio;
che contro la predetta pronunzia
Considerandi
governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento;
che la ricorrente non contesta il fallimento
del suo matrimonio con __________, ma chiede di attendere la crescita in
giudicato della sentenza di divorzio in quanto è intenzionata a convolare a
nozze con il suo attuale convivente per il quale lavora;
che all'accoglimento del gravame si
oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito;
che il 15 gennaio 2007 la ricorrente ha chiesto
di sospendere la vertenza, quanto meno fino all'udienza relativa alla procedura
di divorzio prevista per il 30 gennaio 2007;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto
nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso
ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.
, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii);
che giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS,
il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga di un permesso di dimora;
che in concreto, la ricorrente risulta
ancora sposata con un cittadino elvetico: di conseguenza ella ha, in linea di
principio, diritto a un permesso di dimora;
che, pertanto, potendo la decisione
impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in
materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo
tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data;
che il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46.
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora;
che questo diritto - soggiunge il cpv. 2
della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo;
che per costante giurisprudenza, vi è abuso
di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b);
che in relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il
caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad
un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il
rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta
in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145,
consid. 2.2.);
che, in concreto, la ricorrente ammette che
il matrimonio contratto il 14 ottobre 2004 con __________ è da tempo ormai svuotato
di ogni contenuto e scopo ed esiste solo sulla carta, tanto da avere inoltrato il
24.
ottobre 2006 alla Pretura di __________ insieme al marito l'istanza di
divorzio su richiesta comune (doc. C);
che di conseguenza è venuto meno lo scopo
del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo
aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora;
che in siffatte circostanze, a ragione il
dipartimento ha deciso di non rinnovarle il permesso di soggiorno e il
Consiglio di Stato di confermare tale provvedimento;
che in questa sede la ricorrente si limita a
chiedere di sospendere la presente vertenza allo scopo di disporre del tempo
necessario per ottenere il divorzio e sposarsi in seguito con il suo attuale
convivente __________ cittadino svizzero, anch'egli in fase di divorzio;
che, tuttavia, ella non può pretendere che
questo tribunale attenda fino a una data non ancora definita che crescano in
giudicato le relative sentenze di divorzio per emanare la presente decisione, al
fine di permetterle poi di convolare a nozze con il suo nuovo compagno e
ottenere un nuovo permesso di soggiorno;
che, peraltro, nulla le impedisce in ogni
caso di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per presenziare alle
udienze previste in Pretura;
che la ricorrente risiede regolarmente in
Svizzera da circa un paio di anni: il suo soggiorno va quindi considerato
ancora di breve durata;
che inoltre ella ha essenzialmente i suoi
legami sociali, culturali e familiari - tra cui la figlia __________ (1990) nata
da un suo precedente matrimonio - in Ucraina, dove risiedeva prima di giungere e
soggiornare stabilmente nel nostro Paese: per questi motivi il suo rientro in
Patria non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento;
che, infine, la sua autorizzazione a
svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza della sua
attuale unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione
per cui non è determinante nel presente ambito;
che in esito alle considerazioni che precedono,
il ricorso dev'essere pertanto respinto;
che tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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