52.2006.414
AGGIUDICAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA
22 gennaio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.414
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, TRAM
Titolo:
AGGIUDICAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA
AGGIUDICAZIONE
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
art. 38 LCPUBB
art. 40 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.414
Lugano
22 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 dicembre 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 dicembre 2006 CO 3 che esclusa l'offerta
della ricorrente delibera alla ditta CO 1 CO 1 le opere da elettricista messe
a concorso per __________
viste le risposte:
- 28 dicembre 2006 dell'ULSA;
- 4 gennaio 2007 della CO
1;
- 4 gennaio 2007 CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
ottobre 2006 CO 3 (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare alcune opere da
elettricista (quadri elettrici, cucina, regolazione) occorrenti CO 3
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta,
quale prima pagina comprendeva un "foglio di correzione", mediante il
quale i concorrenti venivano resi attenti sul fatto che correzioni o
cancellature dei prezzi come pure l'omissione dei prezzi unitari avrebbero
comportato l'esclusione dell'offerta; il formulario precisava che eventuali
errori nei prezzi unitari avrebbero dovuto essere notificati nel
presente formulario, che è parte integrante dell'offerta;
che in tempo utile la ricorrente RI 1) ha
inoltrato un'offerta di fr. 170'639.80;
che alla posizione Morsetti 16 mm2 PE Pz
6 (pag. 22) del capitolato, il prezzo unitario, indicato in un primo tempo
in fr. 7.65, era stato corretto in fr. 7.75, sovrascrivendo un 7
sul 6 della prima cifra decimale; l'importo totale (fr. 46.50) era invece
scritto correttamente;
che il foglio di correzione non è stato
compilato;
che con decisione 11 dicembre 2006 l'EOC,
rilevata la correzione di cui si è appena detto, ha scartato l'offerta dell'RI
1 ed aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con
un'offerta di fr. 178'357.75;
che contro la predetta decisione, l'RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando che la commessa le sia aggiudicata, subordinatamente che gli atti
siano rinviati all'CO 3 per nuova decisione;
che l'insorgente contesta l'esclusione,
ritenendola arbitraria e vi-
ziata da eccesso di formalismo; il foglio di
correzione non farebbe parte delle prescrizioni di gara; esso servirebbe
soltanto ad ovviare ad errori nei prezzi unitari che influiscono e modificano l'importo
totale dell'offerta; ipotesi, questa, che nel caso concreto non si realizza;
questa riscrittura non potrebbe dunque essere considerata una correzione;
che secondo l'insorgente, la comminatoria d'esclusione
contenuta nel foglio di correzione sarebbe inoltre illegittima, poiché priva di
base legale; la svista, aggiunge, sarebbe comunque stata corretta d'ufficio;
anche l'offerta dell'aggiudicataria, conclude, è stata oggetto di correzione da
parte del committente;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA,
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
l'CO 3 e la CO 1 si rimettono invece al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che, avendo partecipato al concorso, la
ricorrente è legittimata a contestare la decisione che la esclude dalla gara;
in caso di successo di questa contestazione, sarà anche abilitata ad impugnare
la decisione di aggiudicazione;
che, con questa riserva, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm); non sussiste invero contestazione sui fatti;
che, notoriamente, il bando di concorso ed
Fatti
il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara; quest'ultime
vincolano tanto i concorrenti, le cui offerte devono puntualmente conformarsi
ad
esse, quanto il committente, che in ossequio
al principio di legalità ed a quello della parità di trattamento può prendere
in consi-
derazione per l'aggiudicazione soltanto
offerte conformi alle prescrizioni;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
conteneva, quale prima pagina dopo il frontespizio, un formulario, denominato
"foglio di correzione", destinato a permettere ai concorrenti di modificare
eventuali prezzi indicati erroneamente nel modulo d'offerta senza dover far
capo a cancellature o ad altri accorgimenti;
che questo particolare formulario era già in
uso nei concorsi indetti secondo la vecchia legge sugli appalti, ove vigeva un
rigore formale particolarmente pronunciato, volto essenzialmente a prevenire
pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte;
che al fine di evitare qualsiasi
contestazione sui limiti delle rettifiche che potevano essere apportate ai
prezzi esposti erroneamente nel modulo d'offerta, il "foglio di
correzione" stabiliva tassativamente ed inequivocabilmente che qualsiasi
correzione apportata ai prezzi indicati in tale modulo senza far uso del formulario
previsto per tale scopo avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla
gara;
che il foglio di correzione annesso al
modulo d'offerta del concorso qui in esame e dichiarato parte integrante dell'offerta
comminava chiaramente l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni o
cancellature dei prezzi;
che, per principio, tale clausola, rimasta
incontestata in sede di pubblicazione della documentazione di gara ed accettata
dalla ricorrente con la presentazione dell'offerta (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP),
non può essere rimessa in discussione in sede di ricorso contro la decisione di
aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb);
che, a torto, la ricorrente pretende che la
comminatoria in ogget-to non costituisca una prescrizione di gara siccome non
prevista dal capitolato; il fatto che il capitolato non vi faccia espressamente
riferimento non è di rilievo; l'inclusione della disposizione nel modulo d'offerta
è sufficiente per conferirle questa valenza;
che l'applicabilità della prescrizione, contrariamente
a quanto sostiene l'insorgente, non dipende dalla rilevanza dell'errore da
correggere, segnatamente dalle ripercussioni che un eventuale errore può
Considerandi
esplicare sull'importo finale dell'offerta;
che l'applicabilità della prescrizione
comminante l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni apportate ai prezzi
indicati nel modulo d'offerta omettendo di utilizzare l'apposito foglio di
correzione non dipende nemmeno dall'univocità della rettifica operata o dall'assenza
di dubbi circa il suo autore;
che nel caso concreto, la ricorrente ha
indubbiamente corretto un errore di scritturazione del prezzo unitario esposto
alla posizione Morsetti 16 mm2 PE Pz 6 del capitolato (pag. 22), sovrascrivendo
un 7 sul 6 della prima cifra decimale;
che il modulo d'offerta, poco oltre,
contiene peraltro un'ulteriore correzione, non rilevata dal committente,
laddove il prezzo totale (fr. 30.90) indicato alla posizione Morsetti
sezionabili 4 mm2 per cavo Bus è stato rettificato da 39.90, sovrascrivendo
uno 0 sul 9;
che la modifica ritenuta dal committente,
comunque la voglia definire, costituisce indubitabilmente una “correzione” ai
sensi della prescrizione di gara stampata sul foglio di correzione annesso al
modulo d'offerta; la rettifica perfeziona pertanto gli estremi dell'ipotesi d'esclusione
ivi prefigurata;
che l'esclusione dell'offerta della
ricorrente dal concorso a causa del difetto riscontrato costituisce a non
averne dubbio una conseguenza particolarmente gravosa;
che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente,
il provvedimento censurato, conforme al testo letterale della clausola contenuta
nel foglio di correzione, non appare lesivo del diritto sotto il profilo del
principio di proporzionalità; non costituisce, in particolare, un eccesso di
formalismo;
che la clausola in oggetto persegue in
effetti lo scopo precipuo di escludere che il modulo d'offerta presenti
correzioni, modifiche, cancellature od emendamenti di qualsiasi genere, prescindendo
da qualsiasi considerazione riferita alla rilevanza, all'autenticità ed all'univocità
della rettifica; la clausola in discussione non può dunque essere relativizzata
in sede di applicazione concreta od essere assimilata ad semplice ed obsoleta
clausola di stile;
che non permette di giungere a conclusioni più
favorevoli alla ricorrente la considerazione che qualora il prezzo unitario in
esame non fosse stato emendato, il committente avrebbe comunque d'ufficio
rettificato il corrispondente importo totale; da questo profilo, non si può
nemmeno dimenticare che nulla impediva all'RI 1 di eliminare il difetto facendo
uso dell'apposito foglio di correzione;
che diversa avrebbe potuto essere la
conclusione soltanto nel caso in cui la documentazione di gara non avesse integrato
nel modulo d'offerta il "foglio di correzione" (cfr. in tal senso STA
13.10.1999
in re W. n. 52.99.264, riguardante lo stesso committente);
che, stando così le cose, il ricorso va
respinto, prescindendo da qualsiasi esame della decisione di aggiudicazione;
che la tassa di giustizia, commisurata al
lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, è posta a
carico della ricorrente secondo soccombenza;
che essendosi l'aggiudicataria limitata ad
una sommaria presa di posizione si prescinde dall'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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