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Decisione

52.2006.414

AGGIUDICAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA

22 gennaio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara; quest'ultime

vincolano tanto i concorrenti, le cui offerte devono puntualmente conformarsi

ad

esse, quanto il committente, che in ossequio

al principio di legalità ed a quello della parità di trattamento può prendere

in consi-

derazione per l'aggiudicazione soltanto

offerte conformi alle prescrizioni;

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta

conteneva, quale prima pagina dopo il frontespizio, un formulario, denominato

"foglio di correzione", destinato a permettere ai concorrenti di modificare

eventuali prezzi indicati erroneamente nel modulo d'offerta senza dover far

capo a cancellature o ad altri accorgimenti;

che questo particolare formulario era già in

uso nei concorsi indetti secondo la vecchia legge sugli appalti, ove vigeva un

rigore formale particolarmente pronunciato, volto essenzialmente a prevenire

pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte;

che al fine di evitare qualsiasi

contestazione sui limiti delle rettifiche che potevano essere apportate ai

prezzi esposti erroneamente nel modulo d'offerta, il "foglio di

correzione" stabiliva tassativamente ed inequivocabilmente che qualsiasi

correzione apportata ai prezzi indicati in tale modulo senza far uso del formulario

previsto per tale scopo avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla

gara;

che il foglio di correzione annesso al

modulo d'offerta del concorso qui in esame e dichiarato parte integrante dell'offerta

comminava chiaramente l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni o

cancellature dei prezzi;

che, per principio, tale clausola, rimasta

incontestata in sede di pubblicazione della documentazione di gara ed accettata

dalla ricorrente con la presentazione dell'offerta (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP),

non può essere rimessa in discussione in sede di ricorso contro la decisione di

aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb);

che, a torto, la ricorrente pretende che la

comminatoria in ogget-to non costituisca una prescrizione di gara siccome non

prevista dal capitolato; il fatto che il capitolato non vi faccia espressamente

riferimento non è di rilievo; l'inclusione della disposizione nel modulo d'offerta

è sufficiente per conferirle questa valenza;

che l'applicabilità della prescrizione, contrariamente

a quanto sostiene l'insorgente, non dipende dalla rilevanza dell'errore da

correggere, segnatamente dalle ripercussioni che un eventuale errore può

Considerandi

esplicare sull'importo finale dell'offerta;

che l'applicabilità della prescrizione

comminante l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni apportate ai prezzi

indicati nel modulo d'offerta omettendo di utilizzare l'apposito foglio di

correzione non dipende nemmeno dall'univocità della rettifica operata o dall'assenza

di dubbi circa il suo autore;

che nel caso concreto, la ricorrente ha

indubbiamente corretto un errore di scritturazione del prezzo unitario esposto

alla posizione Morsetti 16 mm2 PE Pz 6 del capitolato (pag. 22), sovrascrivendo

un 7 sul 6 della prima cifra decimale;

che il modulo d'offerta, poco oltre,

contiene peraltro un'ulteriore correzione, non rilevata dal committente,

laddove il prezzo totale (fr. 30.90) indicato alla posizione Morsetti

sezionabili 4 mm2 per cavo Bus è stato rettificato da 39.90, sovrascrivendo

uno 0 sul 9;

che la modifica ritenuta dal committente,

comunque la voglia definire, costituisce indubitabilmente una “correzione” ai

sensi della prescrizione di gara stampata sul foglio di correzione annesso al

modulo d'offerta; la rettifica perfeziona pertanto gli estremi dell'ipotesi d'esclusione

ivi prefigurata;

che l'esclusione dell'offerta della

ricorrente dal concorso a causa del difetto riscontrato costituisce a non

averne dubbio una conseguenza particolarmente gravosa;

che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente,

il provvedimento censurato, conforme al testo letterale della clausola contenuta

nel foglio di correzione, non appare lesivo del diritto sotto il profilo del

principio di proporzionalità; non costituisce, in particolare, un eccesso di

formalismo;

che la clausola in oggetto persegue in

effetti lo scopo precipuo di escludere che il modulo d'offerta presenti

correzioni, modifiche, cancellature od emendamenti di qualsiasi genere, prescindendo

da qualsiasi considerazione riferita alla rilevanza, all'autenticità ed all'univocità

della rettifica; la clausola in discussione non può dunque essere relativizzata

in sede di applicazione concreta od essere assimilata ad semplice ed obsoleta

clausola di stile;

che non permette di giungere a conclusioni più

favorevoli alla ricorrente la considerazione che qualora il prezzo unitario in

esame non fosse stato emendato, il committente avrebbe comunque d'ufficio

rettificato il corrispondente importo totale; da questo profilo, non si può

nemmeno dimenticare che nulla impediva all'RI 1 di eliminare il difetto facendo

uso dell'apposito foglio di correzione;

che diversa avrebbe potuto essere la

conclusione soltanto nel caso in cui la documentazione di gara non avesse integrato

nel modulo d'offerta il "foglio di correzione" (cfr. in tal senso STA

13.10.1999

in re W. n. 52.99.264, riguardante lo stesso committente);

che, stando così le cose, il ricorso va

respinto, prescindendo da qualsiasi esame della decisione di aggiudicazione;

che la tassa di giustizia, commisurata al

lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, è posta a

carico della ricorrente secondo soccombenza;

che essendosi l'aggiudicataria limitata ad

una sommaria presa di posizione si prescinde dall'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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