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Decisione

52.2006.42

Autorizzazione per la formazione di un accesso veicolare subordinata alla condizione che l'accesso avvenga solo per opere di manutenzione

12 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.42

Data decisione, Autorità:

12.09.2006, TRAM

Titolo:

Autorizzazione per la formazione di un accesso veicolare subordinata alla condizione che l'accesso avvenga solo per opere di manutenzione

LICENZA EDILIZIA

art. 21 LE

art. 44 LSTRADE

art. 47 LSTRADE

Incarto n.

52.2006.42

Lugano

12 settembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 febbraio 2006 di

RI 1, ,

RI 2, ,

RI 3, ,

RI 4, ,

tutte

patrocinate da: PA 1, ,

contro

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato

(n. 76), che ha respinto l'impugnativa presentata dalle ricorrenti avverso la

limitazione d'uso apposta alla licenza edilizia 14 ottobre 2005 rilasciata

loro dal municipio di Monte Carasso per la formazione di un accesso veicolare

al mapp. __________;

viste le risposte:

- 14 febbraio 2006 del

Consiglio di Stato;

- 20 febbraio 2006 del

municipio di Monte Carasso;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1,

RI 2, RI 3, RI 4, qui ricorrenti, sono comproprietarie della part. __________

di Monte Carasso, sita in zona edificabile, a confine con la strada cantonale;

che sino al 2004 l'accesso al fondo delle

ricorrenti è sempre avvenuto attraverso la confinante part. __________ di

proprietà del comune;

che nel marzo del 2004 il comune ha

recintato il proprio fondo, precludendo alle ricorrenti l'accesso alla loro

proprietà; il mapp. __________ non è al beneficio di alcun diritto di passo sui

fondi confinanti;

che il 3 maggio 2005 le insorgenti hanno

chiesto al municipio il permesso di formare un accesso veicolare sulla strada

cantonale;

che dopo un primo preavviso negativo, il 29

settembre 2005 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la

concessione della licenza edilizia, alla condizione che l'accesso alla strada

cantonale avvenga solo come utilizzo per le opere di manutenzione ordinaria

(taglio erba e gestione della proprietà privata);

che il 14 ottobre 2005 il municipio ha

pertanto concesso la licenza edilizia postulata alla condizione formulata

dall'autorità dipartimentale;

che con risoluzione 10 gennaio 2006 il

Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa

Considerandi

inoltrata dalle qui ricorrenti contro la condizione alla quale era stato subordinato;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che

la condizione imposta dal dipartimento corrisponde in realtà ad una semplice

precisazione, secondo la quale l'autorità si riserva il diritto, qualora intervenisse

un cambiamento di destinazione, di riesaminare la fattispecie ed emanare una

nuova decisione;

che contro il predetto giudizio governativo

le soccombenti insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento, in via principale postulano la retrocessione degli atti al

Consiglio di Stato per sanare una carenza di motivazione, in via subordinata la

concessione della licenza edilizia senza la condizione litigiosa e in via ancor

più subordinata il diniego della licenza per incompatibilità con la sicurezza

stradale;

che le ricorrenti evidenziano innanzitutto

una carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la limitazione all'accesso,

oltre che essere sprovvista di base legale, cagionerebbe loro un evidente danno

economico; malgrado che il fondo sia situato in zona edificabile, le ricorrenti

non hanno la certezza che l'accesso venga mantenuto qualora il fondo venisse

edificato; a loro avviso, l'utilizzo dell'accesso non potrebbe essere limitato;

qualora fosse incompatibile con la sicurezza stradale dovrebbe essere integralmente

negato;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni e il

municipio, con argomentazioni che saranno semmai riprese in appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la

legittimazione delle ricorrenti è certa (art. 43 PAmm); il gravame, tempestivo,

è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 47 LStr, la formazione di

accessi è autorizzata se compatibile con la destinazione della strada e con la

sicurezza del traffico; se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso

deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore;

che il criterio determinante per il rilascio

dell'autorizzazione per la formazione di accessi è la sicurezza del traffico;

che questo concetto, di natura

indeterminata, riserva all'autorità decidente una latitudine di giudizio relativamente

ampia, che può essere censurata da parte delle autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integri gli estremi di una violazione di diritto, segnatamente

sotto il profilo dell'adeguatezza (RDAT II-1998 n. 26);

che l'autorizzazione alla formazione di

accessi è accordata secondo la procedura di rilascio della licenza edilizia

(art. 4 lett. b RLE, art. 44 LStr); la stessa è quindi concessa dal municipio,

previo avviso del dipartimento del territorio;

che il preavviso dipartimentale è

obbligatorio in quanto riferito ad un oggetto richiamante l'applicazione della

LStr (allegato 1 al RLE cifra 22);

che delegata ai municipi è soltanto la

competenza ad autorizzare la formazione di accessi alle strade cantonali non

connessi con la costruzione di edifici o impianti (art. 3 cpv. 3 LE e allegato

2.

lett. a cpv. 1 RLE);

che, mutando le circostanze, l'autorità può

modificare il permesso, o anche revocarlo, senza che l'avente diritto possa

pretendere un'indennità qualsiasi (art. 44 cpv. 4 LStr; cfr. art. 9 RLStr);

che esso è in particolare revocabile quando

il suo esercizio pregiudichi la sicurezza della circolazione (art. 9 cpv. 2 RLStr);

che l'autorizzazione per la formazione di un

accesso non è concessa in astratto, prescindendo da qualsiasi riferimento

all'uso previsto; dovendo essere valutate le ripercussioni che possono

derivarne alla sicurezza della circolazione stradale, l'autorizzazione va

sempre rilasciata in relazione ad una determinata e concreta utilizzazione;

che ogni cambiamento, rilevante dal profilo

edilizio, delle condizioni d'utilizzazione del fondo implica necessariamente un

riesame della sufficienza dell'accesso dal profilo della sicurezza del traffico;

che nel caso concreto, il fondo delle

ricorrenti non è edificato; subordinando l'autorizzazione alla formazione

dell'accesso alla condizione che serva soltanto per gli interventi di

manutenzione e di gestione del fondo, l'autorità ha soltanto esplicitato quanto

è già di per sé immanente all'autorizzazione stessa;

che appare in effetti evidente che, anche in

assenza della controversa condizione, l'accesso non potrebbe essere utilizzato

per scopi diversi da quelli per i quali è stato autorizzato;

che anche senza la controversa condizione,

le ricorrenti non potrebbero - in altri termini - prevalersi della licenza

rilasciata ora per utilizzare l'accesso anche per le necessità di una

costruzione che dovesse eventualmente sorgere sul fondo; se l'attuale accesso

potrà essere utilizzato anche per scopi diversi dalla manutenzione ordinaria

del fondo, dovrà essere esaminato nell'ambito della domanda di costruzione, che

dovrà essere inoltrata per utilizzarlo a fini edilizi;

che di conseguenza il ricorso va respinto e

la licenza edilizia impugnata confermata;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia e

le ripetibili vanno addebitate alle ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 44, 47, 54 LStr; 9 RLStr, 21 LE; 3, 18,

28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico delle ricorrenti, in solido, che rifonderanno

al comune di Monte Carasso, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. municipio

di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,

1 patrocinato da: avv. Franco Pio Ferrari,

6501 Bellinzona,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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