52.2006.43
Delibera per opere da giardiniere
28 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.43
Data decisione, Autorità:
28.02.2006, TRAM
Titolo:
Delibera per opere da giardiniere
ESCLUSIONE
art. 5 let. c LCPUBB
Incarto n.
52.2006.43
Lugano
28 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 febbraio 2006 della
RI 1
contro
la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO 2
che delibera alla ditta CO 1 le opere di sistemazione esterna del nuovo posteggio
comunale;
vista la risposta 17 febbraio
2006 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21
novembre 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere
necessarie al nuovo posteggio comunale alla gradinata Pometta;
che il concorso era retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera;
che alla posizione 252.110 il capitolato
chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali
attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;
che fra le attestazioni da allegare figurava
anche l'attestato di affiliazione alla Commissione Paritetica ed al rispetto
del CCL;
che la disposizione del capitolato comminava
l'immediata esclusione dell'offerente dalla gara in caso di mancata
presentazione anche di un solo documento richiesto;
che in tempo utile sono pervenute al
comunale le offerte otto ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr.
39'970.91;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 23
Considerandi
gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo
di fr. 48'015.45;
che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha
omesso di allegare all'offerta l'attestato comprovante il pagamento dei
contributi LPP e le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali
ed il rispetto del CCL;
che contro la predetta decisione la RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente sostiene di aver prodotto l'attestato
comprovante il pagamento dei contributi LPP; ammette di non aver allegato le
dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il
rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha
aderito al CCL, che non è obbligatorio;
che il municipio riconosce che la ricorrente
ha effettivamente prodotto l'attestato comprovante il pagamento dei contributi
LPP; chiede tuttavia che la decisione sia confermata perché il capitolato
esigeva comunque la produzione delle dichiarazioni attestanti il pagamento dei
contributi professionali ed il rispetto del CCL;
che la CO 1 non ha presentato osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la
ricorrente è legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione;
in caso di successo, sarà abilitata anche ad impugnare la decisione di
aggiudicazione;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il
committente deve aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che
garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in
particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori
e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti
e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali
mantello;
che la norma non pretende che i concorrenti
abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria
al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il
conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in
un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano l'estensione
di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner,
Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen
Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in
fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,
pag. 29 in fine);
che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che
impone ai concorrenti di allegare all'offerta una certificazione di affiliazione
alla commissione paritetica, attestante il rispetto del CCL del ramo dei
giardinieri, che non è mai stato dichiarato obbligatorio, ed una dichiarazione
comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali, dovuti soltanto
dagli imprenditori convenzionati, preclude di fatto qualsiasi possibilità di
partecipare alla gara alle ditte che non hanno sottoscritto tale contratto;
che la condizione, contraria al diritto federale, non può
dunque esplicare effetti;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando
il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;
che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;
che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa
la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;
che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di
giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO
2 è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio per nuova
decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico del comune di CO 2.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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