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Decisione

52.2006.43

Delibera per opere da giardiniere

28 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.43

Data decisione, Autorità:

28.02.2006, TRAM

Titolo:

Delibera per opere da giardiniere

ESCLUSIONE

art. 5 let. c LCPUBB

Incarto n.

52.2006.43

Lugano

28 febbraio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 febbraio 2006 della

RI 1

contro

la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO 2

che delibera alla ditta CO 1 le opere di sistemazione esterna del nuovo posteggio

comunale;

vista la risposta 17 febbraio

2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 21

novembre 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere

necessarie al nuovo posteggio comunale alla gradinata Pometta;

che il concorso era retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera;

che alla posizione 252.110 il capitolato

chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali

attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;

che fra le attestazioni da allegare figurava

anche l'attestato di affiliazione alla Commissione Paritetica ed al rispetto

del CCL;

che la disposizione del capitolato comminava

l'immediata esclusione dell'offerente dalla gara in caso di mancata

presentazione anche di un solo documento richiesto;

che in tempo utile sono pervenute al

comunale le offerte otto ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr.

39'970.91;

che, valutate le offerte pervenutegli, il 23

Considerandi

gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo

di fr. 48'015.45;

che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha

omesso di allegare all'offerta l'attestato comprovante il pagamento dei

contributi LPP e le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali

ed il rispetto del CCL;

che contro la predetta decisione la RI 1

insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente sostiene di aver prodotto l'attestato

comprovante il pagamento dei contributi LPP; ammette di non aver allegato le

dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il

rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha

aderito al CCL, che non è obbligatorio;

che il municipio riconosce che la ricorrente

ha effettivamente prodotto l'attestato comprovante il pagamento dei contributi

LPP; chiede tuttavia che la decisione sia confermata perché il capitolato

esigeva comunque la produzione delle dichiarazioni attestanti il pagamento dei

contributi professionali ed il rispetto del CCL;

che la CO 1 non ha presentato osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la

ricorrente è legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione;

in caso di successo, sarà abilitata anche ad impugnare la decisione di

aggiudicazione;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il

committente deve aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che

garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in

particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori

e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti

e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali

mantello;

che la norma non pretende che i concorrenti

abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria

al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il

conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in

un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano l'estensione

di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner,

Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen

Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in

fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,

pag. 29 in fine);

che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che

impone ai concorrenti di allegare all'offerta una certificazione di affiliazione

alla commissione paritetica, attestante il rispetto del CCL del ramo dei

giardinieri, che non è mai stato dichiarato obbligatorio, ed una dichiarazione

comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali, dovuti soltanto

dagli imprenditori convenzionati, preclude di fatto qualsiasi possibilità di

partecipare alla gara alle ditte che non hanno sottoscritto tale contratto;

che la condizione, contraria al diritto federale, non può

dunque esplicare effetti;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando

il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;

che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;

che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa

la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;

che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di

giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO

2 è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico del comune di CO 2.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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