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Decisione

52.2006.45

Ricongiungimento famigliare

10 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti

e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

4. Occorre

esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.

4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha

diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità

nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla

legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è

necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo

familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b

con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza

di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2

CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla

Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e

Considerandi

dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e

straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno

sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della

famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non

sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle

relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed

infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate

dall'autorità (ibidem).

4.3

In concreto, è da escludere che l'art.

8.

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo

violato. In primo luogo, padre e figlia vivono separati da quasi 17 anni, ossia

da sempre. Non vi sono inoltre interessi familiari preponderanti che esigano

una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché

l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica

restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve

essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione

se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, la venuta in Svizzera

della figlia del ricorrente risponde al soddisfacimento di obiettivi di natura

essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare

a mantenere le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute finora.

5.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a M__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna

normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti

da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della misura adottata.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;

8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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