52.2006.45
Ricongiungimento famigliare
10 marzo 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2006.45
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento famigliare
DIMORA E RESIDENZA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
art. 17 cpv. 2 LDDS
Incarto n.
52.2006.45
Lugano
10 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2006 di
RI 1
patrocinato dalla PA 1
contro
la risoluzione 18 gennaio 2006 (n. 240) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 3 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata
e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
familiare in favore della figlia M__________ (1988);
viste le risposte:
- 9 febbraio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 14 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo aver
scontato una pena detentiva nel nostro Paese, il cittadino colombiano RI 1 (1960)
è rientrato in Svizzera il 5 gennaio 1993 per poi sposarsi il 26 marzo successivo
a __________ con la cittadina elvetica L__________ (1956). Per tale motivo gli
è stato rilasciato un permesso di dimora.
Posto al beneficio di un permesso di
domicilio a partire dal 4 gennaio 2001, il 7 febbraio 2002 egli ha ottenuto la
cittadinanza elvetica per naturalizzazione agevolata.
Il ricorrente è padre di D__________
(29.11.1983) e di M__________ (24.11.1988), nate da una precedente relazione
con la connazionale Ma__________. Entrambe le figlie vivono in Colombia con la
madre.
B. a) Il 3
ottobre 2005 M__________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera
in Colombia, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per vivere presso il
padre al fine di continuare la propria formazione scolastica superiore nel
nostro paese, allegando una dichiarazione della madre che la autorizzava a
espatriare.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 3
novembre 2005 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata
in Svizzera di M__________ e di non rilasciarle un permesso di soggiorno, in
quanto il ricongiungimento con il padre era stato chiesto tardivamente, senza
motivi validi ed era essenzialmente volto a offrirle condizioni di vita
migliori e un'educazione scolastica più favorevole che in Colombia.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con
giudizio 18 gennaio 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non
fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,
perché il legame tra padre e figlia, la quale aveva terminato la scuola dell'obbligo,
non appariva intenso ed effettivamente vissuto segnatamente a causa della lunga
separazione volontaria tra gli stessi.
Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi
fossero interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni come
erano state vissute fino a quel momento, rilevando che M__________ è nata e
cresciuta in Colombia dove vive da sempre insieme alla madre.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sua figlia M__________
sia autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di
soggiorno.
Sostiene che il legame con sua figlia è
intenso ed effettivamente vissuto e di aver sempre mantenuto i contatti con la
stessa durante i loro 17 anni di separazione. Asserisce che in precedenza gli era
impossibile chiedere il ricongiungimento per motivi di formazione
professionale. Grazie alla stabilità finanziaria finalmente raggiunta, vi
sarebbero finalmente le premesse per poter fa venire sua figlia in Svizzera.
Invoca inoltre un cambiamento importante
della situazione familiare. Sua figlia intende iniziare una formazione universitaria
che, se intrapresa in Colombia, comporterebbe un sensibile aumento delle spese
che la madre naturale non può prendere a carico.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere
inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano
con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che
la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri
domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre
svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).
Al momento, determinante, della richiesta
del permesso di soggiorno per vivere con il padre cittadino svizzero, __________
aveva 16 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente alla
norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi dispongono
dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale
attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile
in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG.
Il gravame è pertanto ricevibile anche
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. In tali circostanze, può rimanere
indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8
CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche
art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II
377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare, dal profilo della ricevibilità,
se il ricorrente intrattenga con la figlia una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid.
1d/aa).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
2. L'art. 17
cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello
giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per
consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque
applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non
esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere
il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga
proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137
consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).
Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere
conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti
successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto
che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va
comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente
chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329
consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il
genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni
familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura
ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid.
3.1.3.).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive
volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere
da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in
effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,
ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli.
L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi,
risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il
ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.;
125 II consid. 2a e 2d).
3. RI 1 vive
in Svizzera dal mese di gennaio del 1993, mentre le sue due figlie D__________
e M__________, nate rispettivamente nel 1983 e nel 1988, sono rimaste in
Colombia presso la loro madre.
È solo il 3 ottobre
2005 che egli ha chiesto all'autorità competente in materia di persone
straniere che M__________, ormai sedicenne, fosse autorizzata a entrare e a
soggiornare definitivamente in Svizzera.
Considerato che l'insorgente si è
volontariamente separato da M__________ 12 anni fa, non si può certo ritenere che il loro legame sia effettivamente di
un'intensità tale da imporre il trasferimento definitivo di quest'ultima in
Svizzera. Infatti, anche ammettendo che egli abbia mantenuto in qualche modo
dei contatti con la figlia tramite visite reciproche,
nonché versando del denaro per il suo mantenimento e
per la formazione scolastica, questi contatti non
possono essere definiti preponderanti. È del tutto naturale infatti che padre e
figlia mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque
insufficiente a far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle
esistenti nel proprio paese d'origine.
Ritenuto inoltre che l'insorgente ha
liberamente scelto di vivere in Svizzera, non permette di giungere a una
conclusione a lui più favorevole il fatto che egli non avrebbe chiesto
immediatamente il ricongiungimento perché nel nostro paese doveva innanzitutto riconvertirsi
professionalmente e reinserirsi socialmente.
A prescindere dall'intensità del legame tra
padre e figlia, bisogna in ogni caso considerare che non
sussistono interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle
relazioni esistenti e imponga a M__________, la quale
vive da sempre in Colombia con la madre ed è prossima
ormai alla maggiore età, di trasferirsi
in Svizzera presso il padre, unico legame che ha nel nostro paese. Il fatto che ella intenda iniziare la propria formazione universitaria
in Svizzera (v. ricorso ad 4 pag. 12; scritto 27 settembre 2005
dell'insorgente) non è considerato dalla giurisprudenza quale cambiamento importante della situazione
familiare, in quanto è un motivo di natura essenzialmente
economica.
In questo senso, non permetterebbe quindi di
giungere a diversa conclusione nemmeno se la formazione accademica fosse intrapresa
in Colombia e comportasse un sensibile aumento delle spese che la madre di M__________
non potrebbe sostenere.
Visto quanto precede, si deve concludere che
Fatti
i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti
e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4. Occorre
esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla
legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza
di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2
CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla
Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e
Considerandi
dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e
straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno
sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della
famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed
infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate
dall'autorità (ibidem).
4.3
In concreto, è da escludere che l'art.
8.
CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo
violato. In primo luogo, padre e figlia vivono separati da quasi 17 anni, ossia
da sempre. Non vi sono inoltre interessi familiari preponderanti che esigano
una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché
l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica
restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve
essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione
se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, la venuta in Svizzera
della figlia del ricorrente risponde al soddisfacimento di obiettivi di natura
essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare
a mantenere le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute finora.
5.
Rifiutando
di rilasciare il permesso di dimora a M__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna
normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti
da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva
all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
della misura adottata.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;
8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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