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Decisione

52.2006.46

Ricorso per ritardata giustizia (interruzione della procedura)

23 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che il committente poteva prevedere già al momento dell'apertura del

concorso.

L'avvio della procedura di licitazione non

deve comunque tradursi per il committente in un obbligo di contrarre al quale

non può in alcun modo sottrarsi. Dal profilo della buona fede, l'assoggettamento

dell'ente pubblico ad un regime più rigoroso di quello applicabile alle

trattative fra privati si giustifica soltanto nella misura in cui occorre tutelare

l'istituto stesso del concorso e le aspettative dei partecipanti alla gara in

ordine all'aggiudicazione.

L'interruzione della procedura al fine di

ripeterla va peraltro ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte

porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti suscettibili di alterare

il gioco della concorrenza in caso di ripetizione della gara (RDAT 2003 II n.

32 in re E__________ consid. 2; STA 26.9.2005 in re I.M.).

4. 4.1. Nel

caso concreto, il municipio ha anzitutto giustificato l'annullamento del concorso

con l'intenzione di riprendere in proprio il servizio di manutenzione dei

cimiteri, rinunciando ad appaltarlo a ditte esterne. Il ripensamento dell'esecutivo

comunale non è suffragato da ulteriori considerazioni. In particolare, il

municipio non tenta nemmeno di dimostrare che sono dati i presupposti della

riserva prevista dalla posizione R __________ del capitolato, ovvero che dalle

verifiche effettuate sono emerse indicazioni contrarie all'interesse

finanziario del comune. Né sostiene di essersi reso conto soltanto dopo

aver aperto il concorso e per motivi che non aveva potuto prevedere che la

gestione in proprio del servizio sarebbe più conveniente per l'ente pubblico

dal profilo economico o da quello dell'efficienza. La decisione del municipio

non appare quindi sorretta da circostanze che, valutate dal profilo degli scopi

perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della procedura

compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al

committente, in particolare con quelli che scaturiscono dal principio della buona

fede.

4.2. Parimenti priva di giustificazioni

appare la decisione di annullare la gara nella misura in cui si riallaccia al

Considerandi

procedimento di vigilanza in corso. Il semplice fatto che l'atto di

costituzione della Cimitech sia stato rogato dalla moglie di un municipale non

costituisce un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 5 lett. e LCPubb.

Nemmeno il municipio lo sostiene. Nella misura in cui faceva riferimento a

questa circostanza, il procedimento di vigilanza pendente davanti all'autorità

cantonale non era dunque atto a legittimare un'interruzione della procedura di

concorso. Nemmeno l'autorità di vigilanza, pur conoscendone l'esistenza, è

peraltro intervenuta con provvedimenti cautelari per sospendere la gara in atto.

4.3

Inidoneo a suffragare l'interruzione

della procedura d'aggiudicazione è infine l'ultimo argomento addotto dal

municipio in sede di risposta con riferimento all'art. 25 lett. f LCPubb,

rispettivamente al fatto che D__________, socio gerente della RI 1, è anche

amministratore delegato della P__________, la quale sarebbe in mora con il

pagamento dei contributi sociali e delle imposte. Il motivo addotto può semmai

legittimare l'esclusione della ricorrente dall'aggiudicazione. Non può invece

giustificare l'annullamento della gara.

5.

5.1. In

esito alle considerazioni che precedono, la decisione di annullare il concorso

non può dunque essere confermata.

La ricorrente chiede che sia annullata. La

legislazione sulle commesse non prevede che il committente possa essere

costretto a procedere ad un'aggiudicazione nei casi in cui non intende più

procurarsi la prestazione messa a concorso. In questi casi va unicamente

accertata l'illegittimità della decisione di rinuncia all'aggiudicazione. L'annullamento

di una decisione di interruzione della gara con rinvio degli atti al

committente affinché la concluda, entra in considerazione solo quando il

committente rimane comunque intenzionato a realizzare l'opera o a procurarsi la

fornitura o la prestazione di servizio oggetto del concorso (STA 26.9.2005 in

re I.M.; BR 2003, 120; VPB 66/2002 n. 39 consid. 3b; cfr. anche DTF 129 I 410

consid. 3).

5.2

In concreto, è innegabile che il

municipio non intende più assegnare a terzi la manutenzione dei cimiteri. Nulla

permette di ritenere che intenda rinvenire a breve scadenza sulla decisione di

gestirlo in proprio. Adeguandosi agli indirizzi giurisprudenziali sopra

indicati ed in analogia all'art. 41 cpv. 2 LCPubb, questo tribunale si limita

pertanto ad accertare l'illegittimità della decisione impugnata.

La tassa di giustizia è posta a carico del

comune secondo soccombenza. Le ripetibili sono commisurate tenendo conto che,

almeno apparentemente, il primo ricorso, considerato l'esplicito impegno del

municipio di deliberare il 14 novembre 2005 (cfr. capitolato posizione R 229),

non era privo di fondamento.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.1.1. Il ricorso 6 febbraio 2006 è privo d'oggetto.

1.2.

Il ricorso 8 marzo 2006 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, è accertata l'illegittimità della decisio

ne 24 febbraio 2006 del municipio di CO 1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di CO 1 che rifonderà all'insorgente

fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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