52.2006.47
Concorso per l'aggiudicazione di opere di risanamento di una strada
18 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.47
Data decisione, Autorità:
18.04.2006, TRAM
Titolo:
Concorso per l'aggiudicazione di opere di risanamento di una strada
OFFERTA
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.47
Lugano
18 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2006 della
RI 1
contro
la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 309) che la esclude dal concorso per l'aggiudicazione delle opere di
risanamento del Ponte passeggiata FFS della strada cantonale P 395.1 a Novazzano;
viste le risposte:
- 21 febbraio 2006 dell'ULSA;
- 22 febbraio 2006 della CO
1;
- 23 febbraio 2006 della
Divisione delle costruzioni;
preso atto:
- della replica 13 marzo
2006;
- della duplica 27 marzo
2006 della Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12
luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le
opere di risanamento del Ponte passeggiata FFS della strada cantonale P 395.1 a
Novazzano.
Il bando di concorso pubblicato sul FU n. 65/2005 pag. 5570 stabiliva alla
cifra 5 i seguenti termini indicativi:
Inizio dei lavori: novembre 2005
Fine dei lavori: settembre 2006
Le disposizioni particolari del CPN 102 disciplinavano
in dettaglio il procedimento dei lavori (pos. 621), suddividendolo in due fasi
distinte regolate dal piano 113.405 A/003, il programma dei lavori (pos. 624),
nonché i termini e le scadenze (pos. 630). Quest'ultime erano fissate come
segue:
632 Inizio dei lavori
.100 Inizio
fase 1: 21 novembre 2005
633 Scadenze
e termini intermedi
. 100 Fine
fase 1: 13 aprile 2006
Inizio
fase 2: 28 luglio 2006
635 Fine
dei lavori
. 100 Fine
dei lavori: 29 settembre 2006
Con lettera raccomandata, inviata a tutti i
concorrenti due settimane prima della scadenza del termine per l'inoltro delle
offerte, il committente ha modificato la posizione 621.100 procedimento dei
lavori, introducendovi una fase 3 lavori di risanamento sottomensola e
intradosso piattabanda condizionati dalla presenza degli impianti ferroviari
sottostanti della stazione internazionale di smistamento di Chiasso (esecuzione
in quattro tappe con messa fuori esercizio di un massimo di 3 binari per tappa)
e precisando che il ponteggio deve essere montato e smontato alla fine di
ogni tappa di lavoro. Il piano delle Fasi d'esecuzione, allestito
dal committente è stato aggiornato e sostituito dal piano 113.405 A/003a. Le
scadenze ed i termini intermedi sono stati a loro volta modificati come segue:
633.100 Fine
fase 1: 13 aprile 2006
Fine
fase 2: 28 luglio 2006
Inizio
fase 3: 17 luglio 2006
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo, fra
cui quella della RI 1, qui ricorrente.
Previo esame, il Consiglio di Stato l'ha
scartata, perché il programma di lavoro non rispetta il termine intermedio fissato
per l'inizio della fase 3 (17 luglio 2006), prevedendo di iniziare i lavori di
questa fase già il 3 giugno 2006, ovvero con circa un mese d'anticipo.
C. Contro
questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo di essere riammessa in gara.
Secondo la ricorrente, i termini fissati
dalla documentazione di gara sarebbero semplicemente indicativi. Nulla
permetterebbe di considerarli imperativi. Le esigenze del traffico stradale e
ferroviario non giustificherebbero una simile deduzione. La natura indicativa
dei termini sarebbe peraltro confermata dalle penalità previste in caso di
ritardo sul termine fissato per la fine dei lavori. Alla stessa conclusione conduce
il criterio d'aggiudicazione del programma dei lavori, che prevede di premiare
con la nota 6 il concorrente che avesse presentato il programma più breve (pos.
224.100.2.1).
La decisione di estrometterla, conclude la
ricorrente, peccherebbe di eccesso di formalismo.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente, contestando le tesi della ricorrente con
argomenti che saranno discussi qui appresso.
E. Con la
replica e la duplica, le parti hanno ribadito e puntualizzato le rispettive
tesi, confermando le domande di giudizio formulate in precedenza.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la EF è legittimata a
contestare la decisione del committente di escluderla dall'aggiudicazione. Il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto,
in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma,
esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali
rilevanti (cpv. 2). Vanno inoltre escluse le offerte che non rispondono alle
prescrizioni del capitolato, che - notoriamente - costituisce la legge stessa
della gara. L'aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando
risulterebbe infatti inconciliabile con il principio fondamentale della parità
di trattamento, che governa l'intera legislazione sulle commesse pubbliche
(cfr. art. 1 lett. c LCPubb; STA 16.32005 in re F. SA; STA 22.4.2004 in re A__________;
STA 3.3.2003 in re L__________; V__________, Principali novità introdotte dalla
LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungs-wesen in der Schweiz, n. 408 e 439).
3.
3.1. Nel
caso concreto, due settimane prima della scadenza del termine per l'inoltro
delle offerte, il committente ha comunicato alle ditte che si erano annunciate
di aver previsto una fase supplementare (fase 3), avente per oggetto i lavori
di risanamento della sottomensola e dell'intradosso piattabanda, che interferivano
con gli impianti ferroviari della stazione di smistamento di Chiasso.
La comunicazione stabiliva che i lavori
della fase 3 avrebbero dovuto iniziare il 17 luglio 2006.
Reputando che questo termine non fosse
imperativo, la ricorrente ha previsto nel suo programma dei lavori di avviare i
lavori di questa fase già il 3 giugno 2006. Per questo motivo la sua offerta è
stata scartata siccome non conforme alle prescrizioni di gara.
Ora, è ben vero che i termini fissati dal bando
di concorso pubblicato sul FU per l'inizio (novembre 2005) e per la fine (settembre
2006) dei lavori erano dichiarati indicativi. Il bando, tuttavia, è soltanto un
avviso volto a segnalare l'apertura del concorso ai potenziali interessati.
Determinanti sono per principio le prescrizioni del capitolato. Nulla può
dunque dedurre la ricorrente in suo favore dalla natura attribuita ai termini
dal bando di concorso pubblicato sul FU.
3.2
A differenza dell'avviso di gara, le disposizioni
particolari del CPN 102 fissavano precise scadenze per l'inizio, per la fine dei
lavori e per le due fasi in cui erano stati suddivisi. Le prescrizioni di gara non
specificavano esplicitamente che i termini fissati erano da considerare vincolanti
e perentori. Da questo silenzio non si può tuttavia dedurre che i termini continuassero
ad avere valore meramente indicativo. Da un lato, l'indicazione contenuta nel
bando circa la natura dei termini era scomparsa, dall'altro, non è dato di
vedere per qual motivo il committente avrebbe precisato le date esatte se
avesse voluto mantenere il loro carattere indicativo. La penale per ritardi sta
del resto chiaramente ad indicare che almeno il termine per la fine dei lavori
era imperativo. Nemmeno la ricorrente lo contesta. Ma se il termine per la fine
dei lavori era perentorio, non è dato di vedere per qual motivo, in assenza di
esplicite indicazioni in tal senso, il termine fissato per l'inizio della fase
3.
avrebbe dovuto avere soltanto valore orientativo.
3.3
L'inserimento nel programma dei lavori di
una fase 3, comprendente gli interventi più delicati, in quanto direttamente interferenti
con il traffico ferroviario, costituisce d'altronde una chiara attestazione dell'importanza
che il committente aveva in un secondo tempo ritenuto di attribuire all'esigenza
di programmare in modo più preciso questi lavori allo scopo di coordinarli con
la rigida pianificazione dell'esercizio di una stazione come quella di Chiasso.
3.4
La disposizione di gara che prevede di
assegnare la nota migliore al programma dei lavori più breve presuppone d'altro
canto necessariamente che il termine fissato per l'inizio dei lavori dell'ultima
fase sia di natura imperativa. Lo esige il principio stesso della parità di
trattamento tra i concorrenti. Non si potrebbe invero ammettere che un singolo
concorrente si avvantaggi sugli altri anticipando l'inizio dei lavori della
fase conclusiva.
Va dunque respinta l'eccezione di formalismo
eccessivo sollevata dalla ricorrente.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia, proporzionata al
lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa (> 1 mio), è
posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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