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Decisione

52.2006.47

Concorso per l'aggiudicazione di opere di risanamento di una strada

18 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,

retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le

opere di risanamento del Ponte passeggiata FFS della strada cantonale P 395.1 a

Novazzano.

Il bando di concorso pubblicato sul FU n. 65/2005 pag. 5570 stabiliva alla

cifra 5 i seguenti termini indicativi:

Inizio dei lavori: novembre 2005

Fine dei lavori: settembre 2006

Le disposizioni particolari del CPN 102 disciplinavano

in dettaglio il procedimento dei lavori (pos. 621), suddividendolo in due fasi

distinte regolate dal piano 113.405 A/003, il programma dei lavori (pos. 624),

nonché i termini e le scadenze (pos. 630). Quest'ultime erano fissate come

segue:

632 Inizio dei lavori

.100 Inizio

fase 1: 21 novembre 2005

633 Scadenze

e termini intermedi

. 100 Fine

fase 1: 13 aprile 2006

Inizio

fase 2: 28 luglio 2006

635 Fine

dei lavori

. 100 Fine

dei lavori: 29 settembre 2006

Con lettera raccomandata, inviata a tutti i

concorrenti due settimane prima della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte, il committente ha modificato la posizione 621.100 procedimento dei

lavori, introducendovi una fase 3 lavori di risanamento sottomensola e

intradosso piattabanda condizionati dalla presenza degli impianti ferroviari

sottostanti della stazione internazionale di smistamento di Chiasso (esecuzione

in quattro tappe con messa fuori esercizio di un massimo di 3 binari per tappa)

e precisando che il ponteggio deve essere montato e smontato alla fine di

ogni tappa di lavoro. Il piano delle Fasi d'esecuzione, allestito

dal committente è stato aggiornato e sostituito dal piano 113.405 A/003a. Le

scadenze ed i termini intermedi sono stati a loro volta modificati come segue:

633.100 Fine

fase 1: 13 aprile 2006

Fine

fase 2: 28 luglio 2006

Inizio

fase 3: 17 luglio 2006

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo, fra

cui quella della RI 1, qui ricorrente.

Previo esame, il Consiglio di Stato l'ha

scartata, perché il programma di lavoro non rispetta il termine intermedio fissato

per l'inizio della fase 3 (17 luglio 2006), prevedendo di iniziare i lavori di

questa fase già il 3 giugno 2006, ovvero con circa un mese d'anticipo.

C. Contro

questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo di essere riammessa in gara.

Secondo la ricorrente, i termini fissati

dalla documentazione di gara sarebbero semplicemente indicativi. Nulla

permetterebbe di considerarli imperativi. Le esigenze del traffico stradale e

ferroviario non giustificherebbero una simile deduzione. La natura indicativa

dei termini sarebbe peraltro confermata dalle penalità previste in caso di

ritardo sul termine fissato per la fine dei lavori. Alla stessa conclusione conduce

il criterio d'aggiudicazione del programma dei lavori, che prevede di premiare

con la nota 6 il concorrente che avesse presentato il programma più breve (pos.

224.100.2.1).

La decisione di estrometterla, conclude la

ricorrente, peccherebbe di eccesso di formalismo.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente, contestando le tesi della ricorrente con

argomenti che saranno discussi qui appresso.

E. Con la

replica e la duplica, le parti hanno ribadito e puntualizzato le rispettive

tesi, confermando le domande di giudizio formulate in precedenza.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la EF è legittimata a

contestare la decisione del committente di escluderla dall'aggiudicazione. Il

ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto,

in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma,

esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali

rilevanti (cpv. 2). Vanno inoltre escluse le offerte che non rispondono alle

prescrizioni del capitolato, che - notoriamente - costituisce la legge stessa

della gara. L'aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando

risulterebbe infatti inconciliabile con il principio fondamentale della parità

di trattamento, che governa l'intera legislazione sulle commesse pubbliche

(cfr. art. 1 lett. c LCPubb; STA 16.32005 in re F. SA; STA 22.4.2004 in re A__________;

STA 3.3.2003 in re L__________; V__________, Principali novità introdotte dalla

LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungs-wesen in der Schweiz, n. 408 e 439).

3.

3.1. Nel

caso concreto, due settimane prima della scadenza del termine per l'inoltro

delle offerte, il committente ha comunicato alle ditte che si erano annunciate

di aver previsto una fase supplementare (fase 3), avente per oggetto i lavori

di risanamento della sottomensola e dell'intradosso piattabanda, che interferivano

con gli impianti ferroviari della stazione di smistamento di Chiasso.

La comunicazione stabiliva che i lavori

della fase 3 avrebbero dovuto iniziare il 17 luglio 2006.

Reputando che questo termine non fosse

imperativo, la ricorrente ha previsto nel suo programma dei lavori di avviare i

lavori di questa fase già il 3 giugno 2006. Per questo motivo la sua offerta è

stata scartata siccome non conforme alle prescrizioni di gara.

Ora, è ben vero che i termini fissati dal bando

di concorso pubblicato sul FU per l'inizio (novembre 2005) e per la fine (settembre

2006) dei lavori erano dichiarati indicativi. Il bando, tuttavia, è soltanto un

avviso volto a segnalare l'apertura del concorso ai potenziali interessati.

Determinanti sono per principio le prescrizioni del capitolato. Nulla può

dunque dedurre la ricorrente in suo favore dalla natura attribuita ai termini

dal bando di concorso pubblicato sul FU.

3.2

A differenza dell'avviso di gara, le disposizioni

particolari del CPN 102 fissavano precise scadenze per l'inizio, per la fine dei

lavori e per le due fasi in cui erano stati suddivisi. Le prescrizioni di gara non

specificavano esplicitamente che i termini fissati erano da considerare vincolanti

e perentori. Da questo silenzio non si può tuttavia dedurre che i termini continuassero

ad avere valore meramente indicativo. Da un lato, l'indicazione contenuta nel

bando circa la natura dei termini era scomparsa, dall'altro, non è dato di

vedere per qual motivo il committente avrebbe precisato le date esatte se

avesse voluto mantenere il loro carattere indicativo. La penale per ritardi sta

del resto chiaramente ad indicare che almeno il termine per la fine dei lavori

era imperativo. Nemmeno la ricorrente lo contesta. Ma se il termine per la fine

dei lavori era perentorio, non è dato di vedere per qual motivo, in assenza di

esplicite indicazioni in tal senso, il termine fissato per l'inizio della fase

3.

avrebbe dovuto avere soltanto valore orientativo.

3.3

L'inserimento nel programma dei lavori di

una fase 3, comprendente gli interventi più delicati, in quanto direttamente interferenti

con il traffico ferroviario, costituisce d'altronde una chiara attestazione dell'importanza

che il committente aveva in un secondo tempo ritenuto di attribuire all'esigenza

di programmare in modo più preciso questi lavori allo scopo di coordinarli con

la rigida pianificazione dell'esercizio di una stazione come quella di Chiasso.

3.4

La disposizione di gara che prevede di

assegnare la nota migliore al programma dei lavori più breve presuppone d'altro

canto necessariamente che il termine fissato per l'inizio dei lavori dell'ultima

fase sia di natura imperativa. Lo esige il principio stesso della parità di

trattamento tra i concorrenti. Non si potrebbe invero ammettere che un singolo

concorrente si avvantaggi sugli altri anticipando l'inizio dei lavori della

fase conclusiva.

Va dunque respinta l'eccezione di formalismo

eccessivo sollevata dalla ricorrente.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia, proporzionata al

lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa (> 1 mio), è

posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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