52.2006.48
Determinazione di domicilio
17 ottobre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.48
Data decisione, Autorità:
17.10.2006, TRAM
Titolo:
Determinazione di domicilio
DOMICILIO
art. 23 CC
art. 6 LOC
Incarto n.
52.2006.48
Lugano
17 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2006 di
RI 1RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 18 gennaio 2006 (n. 236) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 25
ottobre 2005 del municipio di in materia di determinazione di domicilio;
viste le risposte:
- 17 febbraio 2006 del Bevölkerungsamt
CO 2,
- 21 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato,
- 9 marzo 2006 del
municipio di CO 1;
preso atto della replica 26
aprile 2006 del ricorrente e delle dupliche:
- 9 maggio 2006 del
Consiglio di Stato,
- 16 maggio 2006 del Bevölkerungsamt
CO 2,
- 22 maggio 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 (1950),
cittadino italo-svizzero, è padre di __________ (1986), __________ (1988), __________
(1990) e __________ (1992), nati dall'unione con la cittadina __________ I__________
(1960). La compagna e i figli del ricorrente - quest'ultimi titolari delle
nazionalità italiana e __________ - sono al beneficio di un permesso di
domicilio in Svizzera.
RI 1 svolge un'attività professionale tra __________,
__________ e C__________: nell'enclave lavora come consulente indipendente, in Ticino
è dipendente a tempo parziale della __________, ditta gestita dalla compagna e
dal figlio __________, e a Z__________ è da anni impiegato insieme a I__________
presso la __________ AG, di cui è membro del consiglio di amministrazione e direttore.
Fino al 2000 I__________ e i figli erano
domiciliati a Z__________ e abitavano insieme a RI 1.
In quell'anno il ricorrente e la sua
compagna Ingrid hanno acquistato in comproprietà un'abitazione a __________,
dove ella e i figli hanno preso domicilio.
B. Il 25
ottobre 2005 il municipio di CO 1, una volta ottenuta dall'Ufficio controllo
abitanti __________ di Z__________ (Bevölkerungsamt) la conferma della partenza
- avvenuta il 18 dicembre 2004 - di RI 1 alla volta di C__________ e dopo avere
ricevuto dalle autorità dell'enclave la comunicazione che questi non risultava
iscritto nei registri dell'anagrafe, ha ritenuto che l'interessato fosse
domiciliato nel proprio comune, dove vive la famiglia. L'esecutivo comunale lo
ha quindi invitato a volersi annunciare entro otto giorni presso l'Ufficio
controllo abitanti (UCA), avvertendolo che in caso di mancata notifica si
sarebbe immediatamente proceduto all'iscrizione d'ufficio del suo domicilio.
C. Adito su
ricorso da RI 1, con giudizio 18 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato
la predetta decisione municipale.
Secondo il Governo, è a __________ che egli
ha il centro dei propri interessi preponderanti, segnatamente affettivi. In
quel comune possiede pure una villa, nella quale vive la sua famiglia e svolge
un'attività professionale.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa,__________RI 1si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sostiene che il centro dei
suoi interessi privati, sociali e professionali si trova a C__________, dove ha
preso in locazione un appartamento adibito pure a ufficio, per il quale paga le
tasse, le bollette della luce e altre spese accessorie. In quel comune ha pure pendente
una domanda di iscrizione definitiva all'anagrafe.
In siffatte circostanze, considera quindi ininfluente
il fatto che a __________ sia proprietario di una villa e che nella stessa vivano
Fatti
i suoi figli e I__________, con la quale egli non è nemmeno sposato.
Postula infine che al ricorso sia concesso effetto
sospensivo.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il municipio di CO 1, il Bevölkerungsamt CO 2 e il
Consiglio di Stato, quest'ultimo senza formulare osservazioni, mentre il
municipio di CO 3 non si è espresso.
F. In sede di
replica e di dupliche le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive
tesi, confermando le domande di giudizio formulate in precedenza.
G. Con
giudizio 23 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
un'istanza di revisione inoltrata il 6 febbraio 2006 da RI 1 contro la
risoluzione governativa del 18 gennaio 2006.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 cpv. 1 LOC.
Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC) ed inoltrato da una persona legittimata
ad agire (art. 209 lett. b LOC), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
In primo luogo il ricorrente sostiene che il municipio, non avendo
agito in qualità di rappresentante del comune, non è legittimato a presentare
la risposta all'impugnativa.
La censura è manifestamente infondata. È
vero che, secondo costante giurisprudenza, solo il comune è detentore della
qualità per agire in giudizio (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in
RDAT II - 1999, n. 48). Il municipio,
in quanto organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e
106.
LOC), non è in effetti legittimato a ricorrere né ha capacità di essere
parte. Ciò non impedisce però a quest'ultimo di formulare a suo nome delle
osservazioni, allorquando è chiamato a comparire in causa non tanto quale
parte, nel senso stretto del termine, ma – come nel caso concreto – nella sua
veste di autorità che ha emanato in prima istanza la decisione litigiosa.
3.
3.1. Giusta
l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dagli
art. 2 LT e 5 LVE, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto
dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni
cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo
e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato
di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3, consid. 3;
RDAT 1982, pag. 71 seg.; Bucher, Berner Kommentar, n. 3 seg. ad art. 23 CC;
Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizeriches Privatrecht, vol. II, pag. 286 seg.).
Vi è residenza, secondo le norme succitate,
quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo
ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il
centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di
residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere
riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è
sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio
domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC quanto per l'art. 6
LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo
prescelto.
3.2
Giusta l'art. 11 del regolamento
cantonale concernente il controllo degli abitanti (RL 1.2.4.1.1), ogni persona
fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il
proprio arrivo nel comune entro 8 giorni (cpv. 1).
La notifica, soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma, deve essere effettuata presentandosi personalmente all'UCA; quella
riguardante l'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.
4.
In
concreto, il ricorrente sostiene di essersi trasferito il 18 dicembre 2004 da Z__________
a C__________, perché sarebbe in quest'ultimo comune che egli intrattiene le
sue più strette relazioni sociali, private e commerciali.
Ora, ai fini del giudizio, bisogna considerare
che quando una persona abita in un luogo diverso da quello in cui lavora, il
domicilio è di regola costituito nel luogo dell'abitazione, ovvero nel luogo in
cui la persona torna regolarmente per trascorrere il tempo libero eventualmente
con i congiunti (DTF 59 III 4; Bucher, Berner Kommentar, n. 48 ad art. 23 CC).
In questo senso, va osservato che dal 1°
giugno 1984, quando RI 1 e la sua compagna Ingrid si sono trasferiti da __________
a Z__________, la coppia ha sempre vissuto in comunione domestica nella
Svizzera tedesca (risposta al ricorso del Bevölkerungsamt CO 2). Nel 2000 I__________
ha trasferito il domicilio a __________ unitamente a quello dei figli __________,
__________, __________ e __________ (v. permessi C), mentre il ricorrente si
sarebbe annunciato solo come soggiornante. Sollecitata dall'UCA in merito alla
sua richiesta di cambiamento di cantone, il 21 novembre 2000 I__________ ha motivato
la domanda, da una parte con il fatto che il 90% dei fornitori della __________
AG di__________ per la quale ella e il ricorrente lavorano sono italiani, e,
dall'altra, che RI 1 si sarebbe anch'esso trasferito definitivamente in quel
comune, ma "attende però la cittadinanza svizzera e datosi che questa
prassi perdura ancora un po' (è stata appena inoltrata) è al momento pendolare
tra Z__________ (domicilio __________) e __________ ".
Ora, è non è necessario accertare quando
l'insorgente abbia acquisito la cittadinanza elvetica e se egli si sia
trasferito a __________ non appena ottenutala. Ai fini del giudizio va invece tenuto
presente che dal 2000 RI 1 è comproprietario insieme a I__________ di una villa
in quest'ultimo comune, nella quale vivono, oltre alla sua stessa compagna,
anche i figli e dove egli svolge la sua attività professionale a tempo parziale
a favore della __________. La presenza dell'insorgente a __________ è peraltro stata
confermata da un loro vicino di casa, il quale ha affermato che negli ultimi 5
anni RI 1 ha risieduto regolarmente in questo comune con la famiglia e che egli
si è organizzato in modo da poter svolgere la propria attività professionale
direttamente da casa (doc. 14: dichiarazione 23 febbraio 2006 di __________
prodotta dal comune di CO 1).
Tenuto conto di tutto quanto precede, se ne
deduce che i rapporti che quest'ultimo intrattiene con __________ sono indubbiamente
stretti e intensi e devono essere considerati prevalenti rispetto alle
relazioni professionali e sociali che egli ha con C__________ e Z__________. Contrariamente
a quanto sostiene l'insorgente, il fatto che egli non sia sposato con I__________
è irrilevante nel presente contesto. Decisivo appare per contro il fatto che quest'ultima
risulta essere la sua compagna da oltre vent'anni e che dalla loro relazione
sono nati 4 figli, il che permette senz'altro di affermare che tutte queste
persone costituiscono la sua famiglia.
Del resto occorre rilevare che la sua iscrizione provvisoria all'anagrafe del
comune di C__________ non significa ancora che il suo domicilio si trovi in questo
luogo (doc. 2 a 5; risposta del CO 3 al ricorso dinnanzi al Consiglio di
Stato). Nemmeno il fatto che nell'enclave egli abbia preso in locazione un appartamento,
che utilizza anche come ufficio per la sua attività di consulente indipendente,
può essere considerato sufficiente per ritenere che egli abbia qui, piuttosto
che a __________, il centro dei propri interessi preponderanti.
Significativo è d'altra parte il fatto che
nella sua più recente corrispondenza con le autorità comunali e cantonali, non
da ultimo nel ricorso inoltrato il 28 ottobre 2005 dinnanzi al Consiglio di
Stato, il ricorrente ha sempre indicato l'indirizzo di __________ quale suo
unico recapito (v. doc. 7 e 12, rispettivamente ricorso in materia edilizia del
6.
agosto 2003 e domanda di costruzione in variante del 13.12.2005, prodotti dal
municipio di CO 1).
Si deve pertanto ritenere che dal profilo
dell'art. 6 LOC RI 1 dev'essere considerato domiciliato a __________, quanto
meno a far tempo dal 18 dicembre 2004, quando ha notificato la propria partenza
da Z__________ presso il locale Ufficio controllo abitanti.
5.
In esito
alle considerazioni appena esposte, il ricorso dev'essere dunque respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diventa priva di oggetto
(art. 47 PAmm).
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 23 CC; 6, 208 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico di RI 1.
3. Intimazione
a:
patr. dall'
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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