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Decisione

52.2006.5

Fornitura e posa di contenitori interrati

13 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i piani). Interpellata in proposito la resistente ha precisato che il

contenitore interno non ha una capienza teorica di 4.8 ma di 5.8 mc, mentre il

volume effettivo dei rifiuti depositati ammonterebbe a 5.0 mc. Immune da

violazioni del diritto appare dunque la valutazione operata dal committente.

Infondate sono per contro le censure sollevate dalle ricorrenti.

3.6. Le ricorrenti contestano infine la valutazione delle

referenze della resistente operata dal committente. Obiettano che la nota 6 appare

di primo acchito arbitraria e non sorretta da qualsivoglia seria

Considerandi

giustificazione.

Il municipio afferma di aver assegnato alla resistente il

punteggio massimo per i due impianti di Greng (FR) e di Bari indicati come

referenza. Non è dato di vedere per qual motivo la valutazione dovrebbe essere

arbitraria.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto siccome

palesemente infondato.

La tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e le ripetibili (art. 31

PAmm), commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa,

sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle

ricorrenti in solido.

3. Le

ricorrenti rifonderanno in ragione di metà ciascuna fr. 2'000.- al comune di CO

2 e fr. 2'000.- alla ditta CO 1 a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

patr. dall';

patr. dall'.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 3

2. CO 2

patrocinato da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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