52.2006.5
Fornitura e posa di contenitori interrati
13 febbraio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.5
Data decisione, Autorità:
13.02.2006, TRAM
Titolo:
Fornitura e posa di contenitori interrati
OFFERTA
art. 15 CIAP
art. 4 DLCIAP
Incarto n.
52.2006.5
Lugano
13 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2006 delle
RI 1
RI 2
entrambe patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 22 dicembre 2005 del municipio
di CO 2 che delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di contenitori
interrati per la raccolta di rifiuti;
viste le risposte:
- 2 febbraio 2006 del municipio
di CO 2;
- 3 febbraio 2006 della
ditta CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
luglio 2005 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP
ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di
contenitori interrati per la raccolta di rifiuti sul territorio comunale. Il
bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente
tenuto conto di diversi criteri e sottocriteri di valutazione che non occorre
qui illustrare.
Le caratteristiche degli impianti messi a
concorso erano descritte in dettaglio dal modulo d'offerta. Ai concorrenti era
permesso l'inoltro di una o più varianti (prescrizioni di gara cifra 6).
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte, fra cui quelle
delle ricorrenti RI 1 ed RI 2, rispettivamente quella della CO 1, che oltre all'offerta
di base ha allegato anche due varianti.
In sede di valutazione, la variante 1 inoltrata
dalla ditta CO 1 per un importo di fr. 542'223.30 si è classificata al primo
posto con 600 punti. Le offerte delle ricorrenti si sono invece classificate
agli ultimi due posti con 417.25 (RI 2), rispettivamente 382.75 punti (RI 1).
Con decisione 22 dicembre 2005 il municipio
ha pertanto aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 con la variante 1.
C. Contro la
predetta decisione le ditte RI 1 ed RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al municipio
per nuova decisione.
Le ricorrenti sostengono che l'offerta
variante 1 della ditta CO 1 non sarebbe conforme alle prescrizioni del
capitolato:
-
il modulo d'offerta prevedrebbe che ogni sacco
venga pesato prima che cada nel contenitore di raccolta: l'offerta prescelta
prevedrebbe invece la pesatura soltanto dopo che il sacco è caduto nel
contenitore;
-
il modulo d'offerta fisserebbe una precisione di
pesatura di 100 g: la variante 1, prevedendo un carico netto di 600 kg, non
permetterebbe di raggiungere tale precisione; disponendo l'impianto di una sola
bilancia per tre contenitori non sarebbe inoltre possibile utilizzare le tre
colonne d'immissione contemporaneamente;
-
le condizioni del concorso prescrivono un'apertura
a pedale; l'offerta della CO 1 prevedrebbe invece un'apertura elettrica;
-
il capitolato richiederebbe un'apertura del
fondo del contenitore comandato da un sistema a doppio gancio o Kinshofer; l'impianto
della CO 1 prevede invece un ribaltamento laterale della colonnina e l'aggancio
del contenitore interno su un sistema non usuale nel settore;
-
il modulo d'offerta richiede un volume interno
del contenitore di almeno 5 mc; l'offerta dell'aggiudicataria indica invece di
disporre di un volume utile di 4.8 mc; inaccettabile sarebbe l'assegnazione del
punteggio massimo per questo aspetto e per le relative referenze;
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando in
dettaglio le tesi delle ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui di
seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.
In quanto partecipanti al concorso le
ricorrenti sono senz'altro legittimate a contestare la decisione di
aggiudicazione.
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP),
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'allestimento di una
perizia, genericamente richiesto dalle ricorrenti, non appare atto a procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Per
variante si intende generalmente un'offerta che, pur scostandosi dalla prestazione
descritta dal capitolato d'oneri, non sovverte l'oggetto della commessa, che
non può essere modificato né dal committente, né dai concorrenti. Il limite tra
la variante ammissibile e l'offerta difforme va dedotto dalla definizione dell'oggetto
della commessa risultante dagli atti del concorso. In assenza di particolari
limitazioni, sono da considerare quali varianti soltanto le offerte che
divergono dal capitolato d'oneri, ma sono equivalenti dal profilo funzionale
all'offerta di base. L'ammissibilità della variante va verificata in sede di
esame delle offerte. Ove non appaia contraria alle prescrizioni di gara, va
giudicata in base agli stessi criteri fissati dal bando per l'esame delle
offerte di base (STA 4.3.2005 in re Consorzio T./IM; BRK 13/00 consid. 3a; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 362 in fine; BR 1997, pag. 52, nota 2).
Nelle commesse per opere pubbliche la variante può riguardare
il progetto, l'esecuzione o entrambi gli aspetti (Roland Hürlimann, Unternehmervarianten,
Risiken und Problembereiche, BR 1996, pag. 3 seg.). Varianti non sono comunque
ammesse soltanto nel caso di commesse per opere pubbliche. Non sussistono
invero particolari motivi per escluderne l'ammissibilità nel caso di commesse
per forniture o per prestazioni di servizio.
3. Nel caso
concreto, le ricorrenti sostengono in sostanza che l'offerta prescelta divergerebbe
in più punti dal quaderno dei compiti. Non si tratterebbe dunque di una variante
ammissibile, ma di
un'offerta non conforme alle prescrizioni di gara.
Al riguardo, va anzitutto osservato che l'oggetto della
commessa era costituito dalla fornitura e dalla posa di un impianto destinato
alla raccolta dei rifiuti solidi urbani costituito da più stazioni funzionanti
in modo da permettere il prelievo immediato di una tassa commisurata al peso. Le
stazioni dovevano quindi prevedere un dispositivo di pesatura dei rifiuti
depositati collegato ad un dispositivo che addebitasse, mediante una tessera
elettronica, la tassa calcolata in base al peso sul credito dell'utente risultante
da pagamenti anticipati. Va quindi verificato se le difformità denunciate dalle
ricorrenti per rapporto alle prescrizioni di gara siano tali da escludere che
dal profilo funzionale la variante possa essere considerata equivalente all'offerta
prospettata dal committente.
3.1. La posizione 231.100 del modulo d'offerta stabiliva
quanto segue:
Principio generale del
funzionamento. Vedi anche le prescrizioni particolari.
Le colonne degli RSU sono
concepite per la determinazione del peso dei rifiuti depositati. L'apertura
avviene mediante una tessera magnetica prepagata, la quale (unicamente se
caricata con un importo minimo stabilito dal municipio) permette lo sgancio
dello sportello di carico e previa apertura a pedale – il deposito del sacco
nel vano di attesa prima della pesatura.
Il vano di attesa deve essere
dimensionato in modo da accogliere un sacco da 110 litri. La pesatura deve
avvenire solo alla chiusura dello sportello; a quel momento viene determinato
il peso del sacco depositato. I dati vengono trasmessi al lettore e dalla
tessera verrà dedotto l'importo determinato dal municipio (...). Finita l'operazione
della pesatura, si apre il fondo del vano di attesa e viene restituita la
tessera scaricata dall'importo relativo al peso del rifiuto depositato (...).
La cifra 7 delle prescrizioni di fornitura chiedeva ai
concorrenti di allegare i dettagli costruttivi indicando fra l'altro la pesa
collocata sul fondo del cassero in calcestruzzo. All'imprenditore veniva
comunque data libera scelta sull'esecuzione dei dettagli.
La variante 1 della resistente CO 1 prevede che la bilancia
sia posata sul fondo del cassero in calcestruzzo. Le ricorrenti, che l'hanno
invece prevista nelle colonnine attraverso le quali i rifiuti vengono
depositati nel contenitore, sostengono che la variante non sarebbe conforme
alle prescrizioni di gara, poiché la pesatura non avverrebbe prima che ogni
sacco cada nel contenitore di raccolta.
La censura è palesemente infondata. Anzitutto perché l'ubicazione
della bilancia prevista dalla variante prescelta è sicuramente conforme alle
prescrizioni di gara. In secondo luogo, perché dal profilo della funzionalità
dell'impianto l'ubicazione della bilancia non è comunque determinante. Decisivo,
da questo profilo, è soltanto lo schema di funzionamento descritto dalla cifra
6 delle prescrizioni particolari, contemplante le seguenti operazioni, che
devono essere rigorosamente rispettate:
-
inserimento della tessera magnetica a scomparsa
-
lettura della tessera (...) accettazione o meno della stessa
-
apertura dello sportello
-
deposito del sacco
-
chiusura totale dello sportello in modo che eviti qualsiasi possibilità
di manipolazione
-
inizio dell'azione di pesatura con determinazione del peso
-
scaricamento dei dati di pesatura sulla tessera e comparsa sul display
(...) delle informazioni quali:
o
numero di tessera
o
peso del rifiuto espresso in kg con due decimali
o
costo del rifiuto depositato
o
saldo rimanente sulla tessera
-
riconsegna della tessera.
Ora il funzionamento previsto dalla variante adottata
rispetta pienamente queste condizioni. Nemmeno le ricorrenti
sostengono il contrario.
3.2. La posizione 231.110 del modulo d'offerta
prescriveva inoltra che:
La bilancia deve
avere una tara fino a 600 kg per cassonetto
interno, divisione 100 g, eventualmente 200 g se richiesto dall'Ufficio
federale di metrologia.
Le ricorrenti sostengono che la precisione richiesta non
potrebbe essere raggiunta a causa dell'ubicazione della bilancia sul fondo del
cassero e della tara di 600 kg. Il fatto che l'impianto sia dotato di un'unica
bilancia impedirebbe inoltre l'uso contemporaneo delle tre colonnine. Nemmeno
queste obiezioni possono essere accolte.
La descrizione del prodotto offerto, allegata dalla CO 1, assicura
in effetti una precisione sino a 100 g. Nulla hanno addotto le ricorrenti per
dimostrare che non è possibile.
La resistente non nega che le tre colonnine non possano
essere utilizzate contemporaneamente. Nessuna prescrizione di gara tuttavia lo
impone. Le condizioni minime inderogabili stabilite dalla cifra 6 delle
prescrizioni del concorso sono rispettate.
3.3. La prescrizione 231.100 del modulo d'offerta sopra menzionata
richiede un'apertura a pedale.
Le ricorrenti sostengono che l'apertura sarebbe elettrica. A
torto, tuttavia, poiché la variante 1 della CO 1 prevede chiaramente un
dispositivo di apertura a pedale. Elettrico è soltanto lo sbloccaggio dello
sportello di chiusura.
3.4. La cifra 3 delle prescrizioni particolari stabilisce
ulteriormente che il contenitore interno deve essere munito di un
dispositivo di apertura del fondo comandato da un sistema a doppio gancio o
Kinshofer.
Secondo le ricorrenti, la variante 1 della CO 1 non sarebbe
conforme alle condizioni di gara, perché prevede il ribaltamento laterale
delle colonnine e l'aggancio del contenitore interno su di un sistema non
usuale nel settore.
Le generiche contestazioni sollevate dalle ricorrenti non
colgono nel segno. La soluzione tecnica proposta dalla resistente, che prevede
un'apertura con doppio gancio, rispetta pienamente le prescrizioni del
concorso. L'apertura laterale della piattaforma rientra dal canto suo nei
limiti della libertà concessa ai concorrenti per quel che concerne l'elaborazione
dei dettagli tecnici.
3.5. La cifra B3 del modulo d'offerta fissava la scala dei
punteggi (da 1 a 6) che sarebbero stati attribuiti in base al volume del contenitore
interno RSU. Precisava inoltre che volumi inferiori a 4.5 mc avrebbero
comportato l'esclusione dell'offerta. La cifra B4 stabiliva invece la scala dei
punteggi per il volume effettivo del rifiuto depositato, attribuendo 6 punti a
volumi superiori a 4.5 mc, 4 punti a volumi compresi tra 4.0 e 4.5 mc e un
punto a volumi inferiori a 4.0 mc.
Secondo le ricorrenti la variante 1 della ditta CO 1 non
sarebbe conforme al capitolato perché disporrebbe di un volume utile di soli
4.8 mc. I volumi indicati dall'offerta variante 1 inoltrata dall'aggiudicataria
sono in effetti discordanti (4.8 mc secondo il modulo d'offerta, 5.0 mc secondo
Fatti
i piani). Interpellata in proposito la resistente ha precisato che il
contenitore interno non ha una capienza teorica di 4.8 ma di 5.8 mc, mentre il
volume effettivo dei rifiuti depositati ammonterebbe a 5.0 mc. Immune da
violazioni del diritto appare dunque la valutazione operata dal committente.
Infondate sono per contro le censure sollevate dalle ricorrenti.
3.6. Le ricorrenti contestano infine la valutazione delle
referenze della resistente operata dal committente. Obiettano che la nota 6 appare
di primo acchito arbitraria e non sorretta da qualsivoglia seria
Considerandi
giustificazione.
Il municipio afferma di aver assegnato alla resistente il
punteggio massimo per i due impianti di Greng (FR) e di Bari indicati come
referenza. Non è dato di vedere per qual motivo la valutazione dovrebbe essere
arbitraria.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto siccome
palesemente infondato.
La tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e le ripetibili (art. 31
PAmm), commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa,
sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle
ricorrenti in solido.
3. Le
ricorrenti rifonderanno in ragione di metà ciascuna fr. 2'000.- al comune di CO
2 e fr. 2'000.- alla ditta CO 1 a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
patr. dall';
patr. dall'.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 3
2. CO 2
patrocinato da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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