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Decisione

52.2006.50

Lavoratori distaccati sanzione amministrativa

5 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il 5

maggio 2005, l'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) ha accertato

che non erano state rispettate le condizioni salariali minime del dipendente I__________

(tecnico frigorista), distaccato a __________ dal 3 al 4 maggio 2005 dalla RI 1

(Italia, prov. di __________) per svolgere alcune opere di manutenzione

dell'impianto di raffreddamento della pista del ghiaccio artificiale.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 9

agosto 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle

finanze e dell'economia ha intimato alla RI 1 un rapporto di contravvenzione e,

raccolte le sue osservazioni, con decisione 6 ottobre 2005 le ha inflitto una

multa di fr. 421.– obbligandola inoltre a riversare al proprio dipendente

distaccato la mercede dovuta di fr. 31.–.

L'autorità dipartimentale ha rimproverato

alla società di avere impiegato il proprio dipendente remunerandolo fr. 23.05

lordi all'ora, quando il "Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero

della tecnica della costruzione" fissa un importo minimo orario di fr. 25.40

lordi.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 2 cpv. 1 lett. a, 9 cpv. 2 lett. a della legge federale concernente le

condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera

e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera;

LDist.; RS 823.20).

B. a) Contro

la predetta decisione, il 21 ottobre 2005 la RI 1 è insorta dinnanzi alla Pretura

penale, chiedendone l'annullamento.

b) Dopo uno scambio di opinioni tra la

Pretura penale e il Consiglio di Stato, quest'ultima autorità si è dichiarata competente

a statuire sui gravami interposti contro le decisioni di multa amministrativa

in materia di lavoratori distaccati, in quanto di natura squisitamente

amministrativa.

c) Con giudizio 24 gennaio 2006, il

Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1

contro la risoluzione dipartimentale del 6 ottobre 2005.

L'Esecutivo cantonale ha confermato la

decisione di multa per i motivi addotti dall'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro, considerandola inoltre conforme al principio della proporzionalità.

Ha invece ha annullato il provvedimento, in

quanto privo della necessaria base legale, laddove obbligava la società a

riversare al proprio dipendente distaccato la mercede dovuta.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento nella misura in cui la

condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.

La ricorrente contesta che l'attività di

"tecnico frigorista" del proprio dipendente soggiaccia al

"Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione".

Sostiene inoltre di avere agito in buona

fede, informandosi preventivamente sia presso il sindacato __________ sia presso

l'Ufficio del lavoro sull'esistenza di un tariffario vincolante, anche se poi tali

autorità non sono state in grado di darle una risposta in merito.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in

seguito.

Considerato, in

diritto

1. Giusta

l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso

l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a

questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60

cpv. 1 PAmm).

1.2. In concreto la multa pronunciata il 6

ottobre 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della

ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle

sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa

legge.

L'art. 10 LDist dispone che in questi casi la procedura di ricorso è retta

dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;

RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16

dicembre 1943 (OG; RS 173.110).

A seguito dell'entrata in vigore della

LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge

cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di

applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna

disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi

di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a

statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese

dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati. La legge cantonale

di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento

che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa.

A dispetto dell'indicazione data dal

Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza

essere dichiarato irricevibile, per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo

a pronunciarsi sul medesimo.

1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa

obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza

cantonale, laddove le decisioni di quest’ultime siano direttamente impugnabili

con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è

direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di

un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali

in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1° dicembre

2000 nella causa 1A.193/2000).

Ora, dal momento che, come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.2.),

il provvedimento litigioso si fonda sul diritto pubblico federale ed è, di

conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto

amministrativo ai sensi degli art. 97 e seg. OG non essendo dato nessuno dei

motivi di inammissibilità elencati agli art. da 99 a 102 OG, la competenza di

questo tribunale dev'essere ugualmente ammessa, ratione materiae, ai fini

dell'attuazione del diritto di rango superiore.

1.4. Ne discende che il gravame in oggetto,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in

vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini

elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e

disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle

attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle

disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore

dal 1° giugno 2002).

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali

accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla

prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una

durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che

effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di

lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza,

distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori

dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta

con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in

vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel

contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più

destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle

"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera

circolazione delle persone tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:

Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile

2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

2.2

Al fine di combattere il pericolo di

un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del

lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il

Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di

accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base

giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei

lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata

adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio

2004.

3.

3.1. Secondo

l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist, il

datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni

lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del

Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in

contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO negli ambiti

della retribuzione minima.

L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell’inizio

dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal

Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni

necessarie per l’esecuzione dei controlli, in particolare l’identità delle

persone distaccate in Svizzera (lett. a), l’attività svolta in Svizzera (lett.

b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c). Il datore di lavoro

deve allegare alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale

egli ha preso atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a

rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto

giorni dopo la notifica dell’impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).

L'art. 6 cpv. 1 ODist ribadisce che la procedura di notifica

ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di

otto giorni per anno civile. Nel caso di attività nei seguenti settori, soggiunge

il cpv. 2 della medesima norma, la notifica dev'essere effettuata

indipendentemente dalla durata dei lavori: edilizia, ingegneria e rami

accessori dell’edilizia (lett. a); ristorazione (lett. b); lavori di pulizia in

aziende e economie domestiche (lett. c); servizio di sorveglianza e di

sicurezza (lett. d); commercio ambulante a norma dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b

della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (lett. e). In

casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi

non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza

del termine di otto giorni di cui all’art. 6 cpv. 3 LDist, ma al più presto il

giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).

L'art. 5 ODist precisa che le prestazioni di servizio

concernenti i settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami

accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione

volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di

costruzioni.

3.2

Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente può, per lievi

infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una

multa amministrativa sino a fr. 5'000.– franchi. È applicabile l’art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS

313.

). L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità

federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene

un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata

in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che se la multa

applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone

punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati

all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette

persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona

giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza

personalità giuridica (art. 7 cpv. 2 DPA).

4.

4.1. In

concreto, l'AIC ha accertato che dal 3 al 4 maggio 2005 la RI 1 ha distaccato a

__________ il proprio dipendente I__________ allo scopo di svolgere alcune opere

di manutenzione dell'impianto di raffreddamento della pista del ghiaccio artificiale

remunerandolo con fr. 23.05 lordi all'ora, quando il "Contratto collettivo

di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione" fissa un

importo minimo orario di fr. 25.40 lordi (v. circolare 13 gennaio 2004 della

Commissione paritetica professionale lattonieri e installatori).

4.2

La ricorrente, che è una ditta

specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti frigoriferi

industriali (v. il sito http://www.__________), non contesta di avere

distaccato il proprio dipendente per dei lavori a __________ nelle date rilevate

dall'AIC. Essa sostiene per contro che la mansione di tecnico frigorista di I__________

non soggiace al menzionato contratto collettivo.

Ora, giusta l'art. 2 cpv. 2 del decreto del

Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto

collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, del 5

agosto 2004 e applicabile pure sul territorio del cantone Ticino, le disposizioni

del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono

direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende

che effettuano lavori di istallazione e di servizio nei rami del riscaldamento,

della climatizzazione, della ventilazione, della costruzione di

tubazioni/canalizzazioni, dei lattonieri e degli installatori sanitari. Sono

escluse solo le aziende di produzione e commercio purché la fornitura, il

montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti

forniti sotto il loro marchio oppure da essi stessi costruiti.

Nel caso in rassegna, l'AIC ha accertato che

il dipendente della società qui ricorrente svolge un'attività tipica del

settore della tecnica della costruzione regolamentata dal menzionato contratto

collettivo che dev'essere remunerato fr. 25.40 lordi all'ora.

Come ha osservato l'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro nella risposta al gravame, la determinazione dell'inquadramento

contrattuale dei lavoratori distaccati avviene sulla base della loro effettiva

attività svolta in Svizzera constatata dall'AIC durante il controllo secondo

prassi e definizioni svizzere e indipendentemente da ogni altra indicazione

addotta dal datore di lavoro o dall'inquadramento contrattuale delle ditte estere

nel loro paese d'origine.

Ora, non vi sono motivi per non confermare

tale accertamento, ritenuto pure che la ricorrente non apporta nessun argomento

per confutarne la fondatezza.

Su questo punto, la critica non può essere

condivisa.

4.3

L'insorgente invoca inoltre la propria

buona fede, sostenendo di essersi preventivamente informata sull'esistenza di

un tariffario vincolante presso il sindacato __________ e l'Ufficio del lavoro

e che essi non sarebbero stati in grado di darle una risposta in merito.

In primo luogo bisogna considerare che

l'argomento esposto dalla ricorrente è destituito di ogni supporto probatorio e

rimane pertanto del puro parlato. In ogni caso, qualora fosse provato che

l'insorgente ha effettivamente preso contatto con tale autorità e tale

sindacato, il fatto che questi non siano stati in grado di fornirle l'informazione

richiesta, non significava ancora che ne avevano escluso l'esistenza.

Anche su questo punto, il gravame dev'essere

respinto.

5.

La multa

amministrativa, commisurata in base al numero di lavoratori distaccati (1),

alla durata del distaccamento (2 giorni) e alla differenza tra il salario

contrattualmente dovuto in Svizzera (fr. 25.40/h per un totale di fr. 400.–) e

quello effettivamente versato (fr. 23.05/h per un totale di fr. 368.80), tiene

debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione commessa e sopprime

l'indebito vantaggio che la ricorrente si è procacciata. Contenuta nei limiti

concessi dalla legge e conforme al principio di proporzionalità, va dunque confermata.

6.

Il ricorso

va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giudizio segue la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1 e 5

ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 5, 6 ODist; 1, 3, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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