52.2006.50
Lavoratori distaccati sanzione amministrativa
5 ottobre 2006Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.50
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, TRAM
Titolo:
Lavoratori distaccati sanzione amministrativa
COMPETENZA
LAVORATORI DISTACCATI
LAVORO
PROPORZIONALITÀ
SANZIONE AMMINISTRATIVA
art. 1 ALC
art. 5 ALC
art. 7 DPA
art. 2 LDIST
art. 6 LDIST
art. 9 cpv. 2 let. a LDIST
art. 5 ODIST
art. 6 ODIST
art. 98 OG
art. 98a OG
art. 14 OLCP
Incarto n.
52.2006.50
Lugano
5 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2006 della
RI 1
rappr. dalla RA 1
contro
la risoluzione 24 gennaio 2006 (n. 341) del
Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata
dall'insorgente avverso la decisione 6 ottobre 2005 con cui l'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia le
ha inflitto una multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati in
Svizzera;
viste le risposte:
- 15 febbraio 2006
dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro,
- 21 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Il 5
maggio 2005, l'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) ha accertato
che non erano state rispettate le condizioni salariali minime del dipendente I__________
(tecnico frigorista), distaccato a __________ dal 3 al 4 maggio 2005 dalla RI 1
(Italia, prov. di __________) per svolgere alcune opere di manutenzione
dell'impianto di raffreddamento della pista del ghiaccio artificiale.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 9
agosto 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle
finanze e dell'economia ha intimato alla RI 1 un rapporto di contravvenzione e,
raccolte le sue osservazioni, con decisione 6 ottobre 2005 le ha inflitto una
multa di fr. 421.– obbligandola inoltre a riversare al proprio dipendente
distaccato la mercede dovuta di fr. 31.–.
L'autorità dipartimentale ha rimproverato
alla società di avere impiegato il proprio dipendente remunerandolo fr. 23.05
lordi all'ora, quando il "Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero
della tecnica della costruzione" fissa un importo minimo orario di fr. 25.40
lordi.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 2 cpv. 1 lett. a, 9 cpv. 2 lett. a della legge federale concernente le
condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera
e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera;
LDist.; RS 823.20).
B. a) Contro
la predetta decisione, il 21 ottobre 2005 la RI 1 è insorta dinnanzi alla Pretura
penale, chiedendone l'annullamento.
b) Dopo uno scambio di opinioni tra la
Pretura penale e il Consiglio di Stato, quest'ultima autorità si è dichiarata competente
a statuire sui gravami interposti contro le decisioni di multa amministrativa
in materia di lavoratori distaccati, in quanto di natura squisitamente
amministrativa.
c) Con giudizio 24 gennaio 2006, il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1
contro la risoluzione dipartimentale del 6 ottobre 2005.
L'Esecutivo cantonale ha confermato la
decisione di multa per i motivi addotti dall'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro, considerandola inoltre conforme al principio della proporzionalità.
Ha invece ha annullato il provvedimento, in
quanto privo della necessaria base legale, laddove obbligava la società a
riversare al proprio dipendente distaccato la mercede dovuta.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento nella misura in cui la
condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
La ricorrente contesta che l'attività di
"tecnico frigorista" del proprio dipendente soggiaccia al
"Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione".
Sostiene inoltre di avere agito in buona
fede, informandosi preventivamente sia presso il sindacato __________ sia presso
l'Ufficio del lavoro sull'esistenza di un tariffario vincolante, anche se poi tali
autorità non sono state in grado di darle una risposta in merito.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerato, in
diritto
1. Giusta
l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a
questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60
cpv. 1 PAmm).
1.2. In concreto la multa pronunciata il 6
ottobre 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della
ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle
sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa
legge.
L'art. 10 LDist dispone che in questi casi la procedura di ricorso è retta
dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;
RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16
dicembre 1943 (OG; RS 173.110).
A seguito dell'entrata in vigore della
LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge
cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di
applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna
disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi
di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a
statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese
dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati. La legge cantonale
di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento
che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa.
A dispetto dell'indicazione data dal
Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza
essere dichiarato irricevibile, per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo
a pronunciarsi sul medesimo.
1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa
obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza
cantonale, laddove le decisioni di quest’ultime siano direttamente impugnabili
con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è
direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di
un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali
in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1° dicembre
2000 nella causa 1A.193/2000).
Ora, dal momento che, come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.2.),
il provvedimento litigioso si fonda sul diritto pubblico federale ed è, di
conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto
amministrativo ai sensi degli art. 97 e seg. OG non essendo dato nessuno dei
motivi di inammissibilità elencati agli art. da 99 a 102 OG, la competenza di
questo tribunale dev'essere ugualmente ammessa, ratione materiae, ai fini
dell'attuazione del diritto di rango superiore.
1.4. Ne discende che il gravame in oggetto,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini
elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e
disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle
attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti
(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle
disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore
dal 1° giugno 2002).
Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali
accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla
prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una
durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che
effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di
lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza,
distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori
dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta
con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in
vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel
contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più
destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle
"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:
Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile
2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).
2.2
Al fine di combattere il pericolo di
un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del
lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il
Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di
accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base
giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei
lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata
adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio
2004.
3.
3.1. Secondo
l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist, il
datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni
lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del
Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in
contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO negli ambiti
della retribuzione minima.
L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell’inizio
dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal
Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni
necessarie per l’esecuzione dei controlli, in particolare l’identità delle
persone distaccate in Svizzera (lett. a), l’attività svolta in Svizzera (lett.
b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c). Il datore di lavoro
deve allegare alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale
egli ha preso atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a
rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto
giorni dopo la notifica dell’impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).
L'art. 6 cpv. 1 ODist ribadisce che la procedura di notifica
ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di
otto giorni per anno civile. Nel caso di attività nei seguenti settori, soggiunge
il cpv. 2 della medesima norma, la notifica dev'essere effettuata
indipendentemente dalla durata dei lavori: edilizia, ingegneria e rami
accessori dell’edilizia (lett. a); ristorazione (lett. b); lavori di pulizia in
aziende e economie domestiche (lett. c); servizio di sorveglianza e di
sicurezza (lett. d); commercio ambulante a norma dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b
della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (lett. e). In
casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi
non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza
del termine di otto giorni di cui all’art. 6 cpv. 3 LDist, ma al più presto il
giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).
L'art. 5 ODist precisa che le prestazioni di servizio
concernenti i settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami
accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione
volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di
costruzioni.
3.2
Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente può, per lievi
infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una
multa amministrativa sino a fr. 5'000.– franchi. È applicabile l’art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS
313.
). L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità
federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene
un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata
in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).
L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che se la multa
applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone
punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati
all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette
persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona
giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.
Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza
personalità giuridica (art. 7 cpv. 2 DPA).
4.
4.1. In
concreto, l'AIC ha accertato che dal 3 al 4 maggio 2005 la RI 1 ha distaccato a
__________ il proprio dipendente I__________ allo scopo di svolgere alcune opere
di manutenzione dell'impianto di raffreddamento della pista del ghiaccio artificiale
remunerandolo con fr. 23.05 lordi all'ora, quando il "Contratto collettivo
di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione" fissa un
importo minimo orario di fr. 25.40 lordi (v. circolare 13 gennaio 2004 della
Commissione paritetica professionale lattonieri e installatori).
4.2
La ricorrente, che è una ditta
specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti frigoriferi
industriali (v. il sito http://www.__________), non contesta di avere
distaccato il proprio dipendente per dei lavori a __________ nelle date rilevate
dall'AIC. Essa sostiene per contro che la mansione di tecnico frigorista di I__________
non soggiace al menzionato contratto collettivo.
Ora, giusta l'art. 2 cpv. 2 del decreto del
Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, del 5
agosto 2004 e applicabile pure sul territorio del cantone Ticino, le disposizioni
del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono
direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende
che effettuano lavori di istallazione e di servizio nei rami del riscaldamento,
della climatizzazione, della ventilazione, della costruzione di
tubazioni/canalizzazioni, dei lattonieri e degli installatori sanitari. Sono
escluse solo le aziende di produzione e commercio purché la fornitura, il
montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti
forniti sotto il loro marchio oppure da essi stessi costruiti.
Nel caso in rassegna, l'AIC ha accertato che
il dipendente della società qui ricorrente svolge un'attività tipica del
settore della tecnica della costruzione regolamentata dal menzionato contratto
collettivo che dev'essere remunerato fr. 25.40 lordi all'ora.
Come ha osservato l'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro nella risposta al gravame, la determinazione dell'inquadramento
contrattuale dei lavoratori distaccati avviene sulla base della loro effettiva
attività svolta in Svizzera constatata dall'AIC durante il controllo secondo
prassi e definizioni svizzere e indipendentemente da ogni altra indicazione
addotta dal datore di lavoro o dall'inquadramento contrattuale delle ditte estere
nel loro paese d'origine.
Ora, non vi sono motivi per non confermare
tale accertamento, ritenuto pure che la ricorrente non apporta nessun argomento
per confutarne la fondatezza.
Su questo punto, la critica non può essere
condivisa.
4.3
L'insorgente invoca inoltre la propria
buona fede, sostenendo di essersi preventivamente informata sull'esistenza di
un tariffario vincolante presso il sindacato __________ e l'Ufficio del lavoro
e che essi non sarebbero stati in grado di darle una risposta in merito.
In primo luogo bisogna considerare che
l'argomento esposto dalla ricorrente è destituito di ogni supporto probatorio e
rimane pertanto del puro parlato. In ogni caso, qualora fosse provato che
l'insorgente ha effettivamente preso contatto con tale autorità e tale
sindacato, il fatto che questi non siano stati in grado di fornirle l'informazione
richiesta, non significava ancora che ne avevano escluso l'esistenza.
Anche su questo punto, il gravame dev'essere
respinto.
5.
La multa
amministrativa, commisurata in base al numero di lavoratori distaccati (1),
alla durata del distaccamento (2 giorni) e alla differenza tra il salario
contrattualmente dovuto in Svizzera (fr. 25.40/h per un totale di fr. 400.–) e
quello effettivamente versato (fr. 23.05/h per un totale di fr. 368.80), tiene
debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione commessa e sopprime
l'indebito vantaggio che la ricorrente si è procacciata. Contenuta nei limiti
concessi dalla legge e conforme al principio di proporzionalità, va dunque confermata.
6.
Il ricorso
va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.
La tassa di giudizio segue la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1 e 5
ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 5, 6 ODist; 1, 3, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster