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Decisione

52.2006.51

Ordine di demolizione di una passerella costruita senza permesso fuori zona edificabile

19 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.51

Data decisione, Autorità:

19.04.2006, TRAM

Titolo:

Ordine di demolizione di una passerella costruita senza permesso fuori zona edificabile

DEMOLIZIONE

art. 43 LE

Incarto n.

52.2006.51

Lugano

19 aprile

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2006 di

RI 1, ,

patrocinato da: avv. PA 1, ,

contro

la decisione 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato

(n. 238), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

decisione 12 ottobre 2005 con cui il municipio di CO 2 gli ha ordinato di

demolire una passerella in cemento armato costruita senza permesso fuori

della zona edificabile (part. 852 e 113);

viste le risposte:

- 16 febbraio 2006 di CO 1;

- 21 febbraio 2006 del

Consiglio di Stato;

- 21 febbraio 2006 del

municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il

ricorrente CO 1 ed il resistente RI 1 sono proprietari di due fondi contermini

(part. 852 e 113), situati a B__________ in località P__________, fuori della

zona edificabile;

che i

fondi, separati da un ruscello, erano collegati da tempo da una vecchia passerella

pedonale costituita da due semplici tronchi;

che nell'ambito della ristrutturazione di un

edificio diroccato, esistente sul suo fondo, il municipio ha sollecitato RI 1

ad allacciarsi alla rete comunale delle canalizzazioni;

che senza chiedere alcun permesso, nell'ottobre

del 2002 il ricorrente ha costruito un nuovo ponticello in cemento armato,

largo m 1.00 e lungo 5.00, destinato a fungere da supporto della canalizzazione

e dell'allacciamento all'acqua potabile, che avrebbero in seguito dovuto

attraversare il fondo del resistente;

che in seguito a divergenze sorte con il

vicino, la canalizzazione è stata tuttavia realizzata passando altrove;

che previo avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 16 settembre 2004 il municipio ha rilasciato al

ricorrente un permesso in sanatoria per il manufatto realizzato abusivamente;

che con sentenza 17 maggio 2005, cresciuta

in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo l'ha tuttavia annullato,

accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal vicino opponente;

che questo tribunale ha in sostanza escluso

che fossero soddisfatti i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione

eccezionale fondata sull'art. 24 LPT;

che, raccolto il preavviso dell'autorità

cantonale, il 12 ottobre 2005 il municipio ha ordinato la demolizione del

manufatto costruito abusivamente;

che con giudizio 18 gennaio 2006 il

Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di demolizione, respingendo l'impugnativa

Considerandi

contro di esso inoltrata da RI 1;

che il Governo ha in sostanza respinto le

eccezioni sollevate dall'insorgente nei confronti del provvedimento in

relazione ai principi della buona fede, della proporzionalità e della parità di

trattamento;

che contro il predetto giudizio il

soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendogli di annullarlo assieme al controverso ordine di ripristino;

che l'insorgente ripropone e sviluppa in

questa sede le tesi sollevate senza successo in prima istanza con riferimento

ai principi summenzionati;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano

osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il

vicino opponente, che invece contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;

la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato

dal giudizio censurato, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in

ordine;

che il ricorso può essere evaso sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione è nota a questo tribunale dal precedente giudizio;

che

giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica

delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani

regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza

per l'interesse pubblico; un'opera che lede in misura minima l'interesse

pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, soggiunge la norma (cpv. 2), deve

tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia

tempestivamente reclamato; resta riservato il principio di proporzionalità;

che, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato nel

giudizio censurato, il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono

che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto insanabile con

il diritto materiale siano - per principio - fatte rettificare o demolire;

ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge,

favorirne la violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in

grado o non voglia esigerne il rispetto;

che resta comunque riservato il principio di proporzionalità;

violazioni minime ed irrilevanti dal profilo dell'interesse pubblico o di

quello dei vicini possono sfuggire a provvedimenti di ripristino qualora l'interesse

del proprietario al loro mantenimento risulti chiaramente prevalente sull'interesse

al ripristino di una situazione conforme al diritto;

che anche il costruttore in malafede può richiamarsi al

principio della buona fede; deve tuttavia aspettarsi che l'autorità attribuisca

un peso accresciuto all'esigenza di ripristinare una situazione conforme al

diritto;

che, nel caso concreto, l'illegittimità materiale dell'opera,

realizzata senza permesso dal ricorrente fuori della zona edificabile, è stata

definitivamente accertata dal precedente giudizio di questo tribunale, che non

può essere rimesso in discussione;

che le dimensioni del manufatto abusivo non sono

trascurabili; si tratta in effetti di un'opera in cemento armato lunga 5 m e

larga uno, appoggiata su due capisaldi saldamente ancorati al terreno;

che anche quanto a ubicazione, la passerella, situata in una

zona boschiva ed interessante le sponde di un corso d'acqua, non può essere

considerata insignificante dal profilo dell'interesse pubblico;

che, insistendo sul terreno del resistente, che non ha mai formalmente

dato il suo consenso all'edificazione, il manufatto non può nemmeno essere

considerato irrilevante dal profilo dell'interesse del vicino;

che già per questi motivi non v'è spazio per l'applicazione

del principio della proporzionalità;

che l'opera in contestazione non è peraltro stata realizzata

in buona fede; prescindendo dalle trattative intavolate dal ricorrente con il

vicino, che non sono mai sfociate in un accordo vincolante, il municipio,

esigendo che la nuova costruzione si allacciasse alla canalizzazione passando

attraverso il fondo del resistente, non ha invero mai autorizzato il ricorrente

a realizzare una nuova passerella in cemento armato;

che il ricorrente, cognito per professione delle regole che

disciplinano l'attività edilizia fuori della zona edificabile, non poteva d'altro

canto ignorare che un simile manufatto esigeva un permesso dell'autorità

cantonale; ben si può dunque attribuire un peso accresciuto all'interesse al

ripristino di una situazione conforme al diritto;

che, anche applicando il principio di proporzionalità, l'ordine

in contestazione non può essere considerato inadeguato; la spesa (fr. 10'000.-)

preventivata dal ricorrente per demolire la passerella, raffrontata all'interesse

pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto, all'interesse del

resistente a conservare il suo fondo libero da costruzioni ed alla mancanza di

interesse del ricorrente a mantenere un'opera inutilizzata ed inutilizzabile,

non appare per nulla eccessiva;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il

ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al

lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-

al resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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