52.2006.51
Ordine di demolizione di una passerella costruita senza permesso fuori zona edificabile
19 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.51
Data decisione, Autorità:
19.04.2006, TRAM
Titolo:
Ordine di demolizione di una passerella costruita senza permesso fuori zona edificabile
DEMOLIZIONE
art. 43 LE
Incarto n.
52.2006.51
Lugano
19 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2006 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 238), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 12 ottobre 2005 con cui il municipio di CO 2 gli ha ordinato di
demolire una passerella in cemento armato costruita senza permesso fuori
della zona edificabile (part. 852 e 113);
viste le risposte:
- 16 febbraio 2006 di CO 1;
- 21 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2006 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente CO 1 ed il resistente RI 1 sono proprietari di due fondi contermini
(part. 852 e 113), situati a B__________ in località P__________, fuori della
zona edificabile;
che i
fondi, separati da un ruscello, erano collegati da tempo da una vecchia passerella
pedonale costituita da due semplici tronchi;
che nell'ambito della ristrutturazione di un
edificio diroccato, esistente sul suo fondo, il municipio ha sollecitato RI 1
ad allacciarsi alla rete comunale delle canalizzazioni;
che senza chiedere alcun permesso, nell'ottobre
del 2002 il ricorrente ha costruito un nuovo ponticello in cemento armato,
largo m 1.00 e lungo 5.00, destinato a fungere da supporto della canalizzazione
e dell'allacciamento all'acqua potabile, che avrebbero in seguito dovuto
attraversare il fondo del resistente;
che in seguito a divergenze sorte con il
vicino, la canalizzazione è stata tuttavia realizzata passando altrove;
che previo avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 16 settembre 2004 il municipio ha rilasciato al
ricorrente un permesso in sanatoria per il manufatto realizzato abusivamente;
che con sentenza 17 maggio 2005, cresciuta
in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo l'ha tuttavia annullato,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal vicino opponente;
che questo tribunale ha in sostanza escluso
che fossero soddisfatti i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale fondata sull'art. 24 LPT;
che, raccolto il preavviso dell'autorità
cantonale, il 12 ottobre 2005 il municipio ha ordinato la demolizione del
manufatto costruito abusivamente;
che con giudizio 18 gennaio 2006 il
Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di demolizione, respingendo l'impugnativa
Considerandi
contro di esso inoltrata da RI 1;
che il Governo ha in sostanza respinto le
eccezioni sollevate dall'insorgente nei confronti del provvedimento in
relazione ai principi della buona fede, della proporzionalità e della parità di
trattamento;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarlo assieme al controverso ordine di ripristino;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in
questa sede le tesi sollevate senza successo in prima istanza con riferimento
ai principi summenzionati;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano
osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
vicino opponente, che invece contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato
dal giudizio censurato, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine;
che il ricorso può essere evaso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione è nota a questo tribunale dal precedente giudizio;
che
giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica
delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani
regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza
per l'interesse pubblico; un'opera che lede in misura minima l'interesse
pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, soggiunge la norma (cpv. 2), deve
tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia
tempestivamente reclamato; resta riservato il principio di proporzionalità;
che, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato nel
giudizio censurato, il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono
che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto insanabile con
il diritto materiale siano - per principio - fatte rettificare o demolire;
ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge,
favorirne la violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in
grado o non voglia esigerne il rispetto;
che resta comunque riservato il principio di proporzionalità;
violazioni minime ed irrilevanti dal profilo dell'interesse pubblico o di
quello dei vicini possono sfuggire a provvedimenti di ripristino qualora l'interesse
del proprietario al loro mantenimento risulti chiaramente prevalente sull'interesse
al ripristino di una situazione conforme al diritto;
che anche il costruttore in malafede può richiamarsi al
principio della buona fede; deve tuttavia aspettarsi che l'autorità attribuisca
un peso accresciuto all'esigenza di ripristinare una situazione conforme al
diritto;
che, nel caso concreto, l'illegittimità materiale dell'opera,
realizzata senza permesso dal ricorrente fuori della zona edificabile, è stata
definitivamente accertata dal precedente giudizio di questo tribunale, che non
può essere rimesso in discussione;
che le dimensioni del manufatto abusivo non sono
trascurabili; si tratta in effetti di un'opera in cemento armato lunga 5 m e
larga uno, appoggiata su due capisaldi saldamente ancorati al terreno;
che anche quanto a ubicazione, la passerella, situata in una
zona boschiva ed interessante le sponde di un corso d'acqua, non può essere
considerata insignificante dal profilo dell'interesse pubblico;
che, insistendo sul terreno del resistente, che non ha mai formalmente
dato il suo consenso all'edificazione, il manufatto non può nemmeno essere
considerato irrilevante dal profilo dell'interesse del vicino;
che già per questi motivi non v'è spazio per l'applicazione
del principio della proporzionalità;
che l'opera in contestazione non è peraltro stata realizzata
in buona fede; prescindendo dalle trattative intavolate dal ricorrente con il
vicino, che non sono mai sfociate in un accordo vincolante, il municipio,
esigendo che la nuova costruzione si allacciasse alla canalizzazione passando
attraverso il fondo del resistente, non ha invero mai autorizzato il ricorrente
a realizzare una nuova passerella in cemento armato;
che il ricorrente, cognito per professione delle regole che
disciplinano l'attività edilizia fuori della zona edificabile, non poteva d'altro
canto ignorare che un simile manufatto esigeva un permesso dell'autorità
cantonale; ben si può dunque attribuire un peso accresciuto all'interesse al
ripristino di una situazione conforme al diritto;
che, anche applicando il principio di proporzionalità, l'ordine
in contestazione non può essere considerato inadeguato; la spesa (fr. 10'000.-)
preventivata dal ricorrente per demolire la passerella, raffrontata all'interesse
pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto, all'interesse del
resistente a conservare il suo fondo libero da costruzioni ed alla mancanza di
interesse del ricorrente a mantenere un'opera inutilizzata ed inutilizzabile,
non appare per nulla eccessiva;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il
ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al
lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-
al resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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