52.2006.52
Permesso di dimora; istanza di revisione
12 giugno 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.52
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora; istanza di revisione
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
REVISIONE
art. 35 let. d LPAMM
Incarto n.
52.2006.52
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 2 febbraio 2006 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
il decreto 15 dicembre 2005 con cui il Presidente
del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso 7
ottobre 2005 inoltrato dall'istante avverso la risoluzione 20 settembre 2005
(n. 4480) del Consiglio di Stato che conferma la decisione di mancato rinnovo
del suo permesso di dimora CE/AELS pronunciata il 19 maggio 2005 dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni;
vista la risposta 1° marzo
2006 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che dopo vicissitudini che non è necessario
rievocare in questa procedura, la cittadina italiana RI 1 (1972) è rientrata in
Svizzera il 1° aprile 2000 e posta al beneficio di un permesso di dimora,
successivamente trasformato in permesso di dimora CE/AELS, con ultima scadenza
fissata per il 31 marzo 2004;
che il 19 maggio 2005, la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non
rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il
20 giugno 2005 per lasciare il territorio svizzero, perché nel nostro Paese non
aveva mai esercitato
un'attività lucrativa durevole ed era a carico dell'assistenza;
che la decisione è stata confermata su
ricorso dal Consiglio di Stato il 20 settembre 2005;
che con decreto 15 dicembre 2005 il
Presidente del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il
gravame interposto da RI 1 il 7 ottobre precedente contro la predetta risoluzione
governativa, in quanto ella aveva comunicato di ritirare il ricorso, revocando
nel contempo il mandato al proprio patrocinatore avv. PA 1;
che con istanza di revisione 2 febbraio
2006, l'avv. PA 1 ha chiesto al tribunale di rivedere il predetto decreto di
stralcio sostenendo che la sua cliente, al momento di ritirare il ricorso e di
revocargli il mandato, non era in grado di intendere e di volere;
che successivamente il legale dell'istante
ha documentato ulteriormente i propri argomenti, chiedendo inoltre di porre RI
1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che invitato a prendere posizione sull'istanza
di revisione, il dipartimento si è rimesso al giudizio del tribunale, mentre il
Consiglio di Stato non ha formulato osservazioni;
che l'8 marzo 2006 la Commissione tutoria
regionale __________ ha istituito in favore di RI 1 una rappresentanza
provvisoria conformemente all'art. 386 cpv. 2 CC;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 35 lett. b PAmm, contro
le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato per
inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che secondo l'art. 35 lett. d PAmm, è dato il
rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza
Fatti
di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto
fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d
PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui
potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono
stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria
diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr.
Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 35 n. 2);
che nel caso dell'art. 35 lett. d PAmm, la
domanda dev'essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza
entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 36 PAmm);
che in concreto RI 1 chiede a questa Corte di
rivedere il decreto con cui il 15 dicembre 2005 il Presidente del Tribunale
cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso che ella aveva presentato
il 7 ottobre precedente contro la decisione 20 settembre 2005 del Consiglio di
Stato;
che dalla documentazione versata agli atti,
in particolare dai certificati medici dello psichiatra dr. med. __________ del
24 gennaio e 20 febbraio 2006 (doc. C e D), risulta che l'istante non era in
grado di intendere e di volere al momento di ritirare il ricorso, in quanto è affetta
da un grave disturbo schizoaffettivo, che l'ha già costretta in passato a
Considerandi
diverse ospedalizzazioni in clinica psichiatrica;
che il tribunale è stato messo al corrente
della malattia di RI 1 solo con l'inoltro dell'istanza in rassegna; non si può
pertanto ritenere che questa Corte abbia inavvertitamente omesso di apprezzare
fatti rilevanti che risultavano dall'inserto di causa (art. 35 lett. b PAmm);
che la malattia dell'istante può comunque
essere considerata quale fatto nuovo verificatosi già nella procedura
precedente, ma che non era stato addotto perché la parte interessata non era in
grado di farlo valere a causa della sua malattia che, secondo la diagnosi del
medico psichiatra, non è di natura passeggera (art. 35 lett. d PAmm);
che il patrocinatore di RI 1 è venuto a
conoscenza che, al momento della revoca del mandato e del ritiro del ricorso, la
sua cliente non era capace di intendere e di volere soltanto dopo avere preso
atto del certificato medico del 24 gennaio 2006;
che a seguito di tale situazione la madre
dell'istante, nominata rappresentante provvisoria di RI 1 l'8 marzo 2006, ha peraltro
riconferito il mandato al legale al fine di continuare a patrocinare la figlia (v.
procura 15 marzo 2006, agli atti);
che in tali circostanze, invero assai
singolari, la domanda di revisione inoltrata il 2 febbraio 2006 dev'essere
considerata tempestiva; del resto, tale asserto non è nemmeno stato contestato
dalle controparti;
che in esito alle considerazioni che
precedono, l'istanza va accolta, annullando il decreto di stralcio censurato
senza prelevare una tassa di giustizia;
che, dato l'esito e viste le precarie
condizione economiche dell'istante, la domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio è accolta (art. 12 segg. Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm; la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. L'istanza è
accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. il decreto di stralcio 15
dicembre 2005 del Presidente
del Tribunale
cantonale amministrativo è annullato;
1.2. il procedimento dipendente
dal ricorso 7 ottobre 2005
inoltrato da RI 1
avverso la risoluzio- ne 20 settembre 2005 (n. 4480) del
Consiglio di Stato, è ripristinato nello stato in cui si
trovava prima dell'e- manazione del giudizio
annullato.
2. Non si
prelevano né tasse né spese.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore dell'istante è
invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota
professionale relativa alla presente procedura di revisione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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