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Decisione

52.2006.52

Permesso di dimora; istanza di revisione

12 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto

fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;

che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d

PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui

potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono

stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria

diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr.

Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 35 n. 2);

che nel caso dell'art. 35 lett. d PAmm, la

domanda dev'essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza

entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 36 PAmm);

che in concreto RI 1 chiede a questa Corte di

rivedere il decreto con cui il 15 dicembre 2005 il Presidente del Tribunale

cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso che ella aveva presentato

il 7 ottobre precedente contro la decisione 20 settembre 2005 del Consiglio di

Stato;

che dalla documentazione versata agli atti,

in particolare dai certificati medici dello psichiatra dr. med. __________ del

24 gennaio e 20 febbraio 2006 (doc. C e D), risulta che l'istante non era in

grado di intendere e di volere al momento di ritirare il ricorso, in quanto è affetta

da un grave disturbo schizoaffettivo, che l'ha già costretta in passato a

Considerandi

diverse ospedalizzazioni in clinica psichiatrica;

che il tribunale è stato messo al corrente

della malattia di RI 1 solo con l'inoltro dell'istanza in rassegna; non si può

pertanto ritenere che questa Corte abbia inavvertitamente omesso di apprezzare

fatti rilevanti che risultavano dall'inserto di causa (art. 35 lett. b PAmm);

che la malattia dell'istante può comunque

essere considerata quale fatto nuovo verificatosi già nella procedura

precedente, ma che non era stato addotto perché la parte interessata non era in

grado di farlo valere a causa della sua malattia che, secondo la diagnosi del

medico psichiatra, non è di natura passeggera (art. 35 lett. d PAmm);

che il patrocinatore di RI 1 è venuto a

conoscenza che, al momento della revoca del mandato e del ritiro del ricorso, la

sua cliente non era capace di intendere e di volere soltanto dopo avere preso

atto del certificato medico del 24 gennaio 2006;

che a seguito di tale situazione la madre

dell'istante, nominata rappresentante provvisoria di RI 1 l'8 marzo 2006, ha peraltro

riconferito il mandato al legale al fine di continuare a patrocinare la figlia (v.

procura 15 marzo 2006, agli atti);

che in tali circostanze, invero assai

singolari, la domanda di revisione inoltrata il 2 febbraio 2006 dev'essere

considerata tempestiva; del resto, tale asserto non è nemmeno stato contestato

dalle controparti;

che in esito alle considerazioni che

precedono, l'istanza va accolta, annullando il decreto di stralcio censurato

senza prelevare una tassa di giustizia;

che, dato l'esito e viste le precarie

condizione economiche dell'istante, la domanda di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocinio è accolta (art. 12 segg. Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm; la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza è

accolta.

§. Di conseguenza:

1.1. il decreto di stralcio 15

dicembre 2005 del Presidente

del Tribunale

cantonale amministrativo è annullato;

1.2. il procedimento dipendente

dal ricorso 7 ottobre 2005

inoltrato da RI 1

avverso la risoluzio- ne 20 settembre 2005 (n. 4480) del

Consiglio di Stato, è ripristinato nello stato in cui si

trovava prima dell'e- manazione del giudizio

annullato.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.

§. Di conseguenza il patrocinatore dell'istante è

invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota

professionale relativa alla presente procedura di revisione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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