52.2006.53
Ricorso contro la posa di segnaletica volta in pratica a vietare il traffico parassitario (divieto generale di circolazione con eccezioni e ciclopista)
25 agosto 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.53
Data decisione, Autorità:
25.08.2006, TRAM
Titolo:
Ricorso contro la posa di segnaletica volta in pratica a vietare il traffico parassitario (divieto generale di circolazione con eccezioni e ciclopista)
SEGNALETICA
STRADE
art. 3 cpv. 4 LCSTR
art. 17 OSSTR
art. 18 OSSTR
art. 33 OSSTR
art. 101 OSSTR
art. 107 OSSTR
Incarto n.
52.2006.53
Lugano
25 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 24 gennaio 2006 (no. 355) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente e altri
litisconsorti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico
pubblicate dal municipio di sul FU;
viste le risposte:
- 15 febbraio 2006 del
Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
- 21 febbraio 2006 del
municipio di __________;
- 21 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A seguito
di una mozione sottoscritta da undici consiglieri comunali, il 26 settembre
2005 il municipio di __________ ha risolto di moderare il traffico in via __________
(ex sedime Ferrovia __________) tramite la posa di un'adeguata segnaletica.
Il 30
settembre seguente l'autorità comunale ha quindi pubblicato sul FU le seguenti
prescrizioni locali concernenti il traffico:
Via __________
Via __________
(strada sull'ex sedime Ferrovia __________, mapp. __________) imbocco dir. sud/nord
segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con
tavola complementare "Eccezione: traffico agricolo"
Via __________ (vecchia strada, mapp. __________) dopo
l'intersezione con via __________, dir. sud/nord segn. 2.63.1 "Ciclopista
e strada pedonale"
Via __________ (vecchia strada, mapp. __________)
imbocco provenendo da via al Maglio, dir. nord/sud segn. 2.63.1
"Ciclopista e strada pedonale"
Via __________
(strada sull'ex sedime Ferrovia __________, mapp. __________) imbocco dir.
nord/sud da via __________ segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle
due direzioni" con tavola complementare "Eccezione: traffico
agricolo"
In pratica, l'autorità comunale ha deciso di
vietare la circolazione di massa su due strade. Su via __________ (mapp. __________)
e sulla sua parallela (mapp. __________), un'arteria non catalogata dal PR,
costituita dal sedime dell'ex ferrovia __________, che nel 1979 è stata
asfaltata per una larghezza di 3.50 e aperta al traffico limitatamente ad un
periodo di un anno e mezzo per compensare la chiusura transitoria di via al __________.
Questa situazione inizialmente provvisoria è tuttavia perdurata nel tempo,
tant'è che la strada viene utilizzata da un numero crescente di automobilisti
per aggirare via __________, provocando nella zona problemi di sicurezza e di
traffico parassitario.
B. Contro tali
misure è insorto davanti al Consiglio di Stato un gruppo di cittadini guidato
da RI 1, postulandone l'annullamento siccome lesive degli art. 101 cpv. 3 e 107
cpv. 5 OSStr. Da un lato, i ricorrenti hanno contestato la segnaletica in
quanto inutile e troppo incisiva. Dall'altro, hanno invece perorato la
necessità di poter liberamente circolare sulla strada che corre parallela a via
__________ trattandosi dell'unico collegamento diretto tra il quartiere di __________
e i servizi offerti dalla zona di __________.
C. Con
giudizio 24 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Narrati i fatti e ricordato che via __________
non è inserita quale arteria a livello di piano del traffico, l'autorità di
ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che i provvedimenti adottati
fossero proporzionati e giustificati dalla necessità di ovviare al traffico parassitario
richiamato dall'impianto.
D. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l’annullamento.
Il
ricorrente ha ribadito talune censure riferite alla legalità e alla
proporzionalità dell'intervento previsto. In particolare ha sottolineato che la
segnaletica prospettata non permetterebbe comunque di trasformare la strada
considerata abusiva in una via agricola conforme al diritto. Quanto alla
parallela via __________ convertita in ciclopista, l'insorgente ha rilevato che
una simile utilizzazione non è stata approvata dal Consiglio di Stato nel contesto
della revisione 2001 del PR. Per essere posata, la segnaletica in discussione
deve insomma essere preceduta dall'approvazione delle necessarie completazioni
o varianti di PR, come pure dal rilascio di permessi giusta la LE o la Lstr.
E. All’accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuto il municipio, il quale ha avversato
partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che, per quanto
necessario, saranno riprese qui appresso.
Il
Dipartimento del territorio, per il tramite dell’ufficio segnaletica stradale e
impianti pubblicitari, si è rimesso in pratica al giudizio del Tribunale
ricordando che in materia di segnaletica stradale il municipio di __________ fruisce
di delega dipartimentale ed è quindi abilitato ad adottare ogni provvedimento
che reputa necessario.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 107 cpv. 1
LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr.
La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Per quanto
riguarda invece i litisconsorti, questi hanno firmato il ricorso al Consiglio
di Stato, ma non hanno sottoscritto il gravame presentato in questa sede, né
hanno rilasciato a RI 1 una procura o altro atto formale che gli conferisca la
loro rappresentanza. In simili evenienze l'impugnativa va considerata come inoltrata
dal ricorrente a titolo personale.
Entro
questi limiti il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 1 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Davanti al
Consiglio di Stato i ricorrenti avevano contestato la segnaletica pubblicata
nella misura in cui determinava in pratica la chiusura al traffico della
carrozzabile che da via __________ porta a __________. In questa sede, RI 1 si
limita invece a criticare l'eccezione al divieto generale di circolazione e
l'intento di riservare ai ciclisti e ai pedoni la vecchia strada che insiste sul
mapp. __________. Incoerentemente con le motivazioni addotte, l'insorgente
postula nondimeno l'annullamento integrale del giudizio governativo impugnato e
della decisione concernente la posa di tutta la segnaletica pubblicata. Il
gravame potrà dunque essere accolto pienamente unicamente a condizione che le domande
così come formulate si rivelino fondate.
3. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i
cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate
strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i
cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa
contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione
dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande
transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso
seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere
emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente
toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o
la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni
locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere
limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4
LCStr).
Dalla
sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni
della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non
aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere
tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta
l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni
stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60).
Nella
fattispecie è indubbio che i provvedimenti adottati dal municipio di __________
non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma
rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni
locali, ovvero dalla necessità di regolamentare i flussi di traffico
all'interno del comprensorio comunale. Una simile
misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite
dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione deve essere dunque
rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della
collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati
senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario
ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura
che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni
(principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).
3.2. Le
controverse prescrizioni locali del traffico mirano all'eliminazione del
transito veicolare in __________, compresa la carrozzabile ricavata
dall'asfaltatura del sedime un tempo occupato dalla ferrovia __________. Lo
scopo perseguito dal municipio è quello di ovviare al traffico parassitario,
provocato da coloro che utilizzano l'impianto tra __________ e via __________ per
aggirare via __________. L’interesse pubblico che sorregge la posa della
segnaletica è pertanto indubbio. Le strade di cui trattasi non sono state
concepite né strutturate per l'impiego di cui sono attualmente oggetto. Né
risultano in sintonia con la pianificazione vigente, segnatamente con il piano
del traffico che il Consiglio di Stato ha approvato il 16 ottobre 2001 nel
contesto della revisione del PR. La parte settentrionale di entrambe le arterie
è infatti esclusa dal piano viario comunale, il quale conferisce statuto di
strada di servizio unicamente al tratto iniziale del mapp. __________. La
successiva decisione complementare emanata dal Governo il 27 aprile 2004 non ha
modificato questa impostazione, tant'è che l'assetto stradale approvato nel
2001 è stato confermato, con l'aggiunta di una piazza di giro in corrispondenza
dei mapp. __________. La decisione di posare il segnale "divieto generale
di circolazione" ai due imbocchi della carrozzabile asfaltata nel 1979 non
presta dunque il fianco a critiche, rivelandosi del tutto corretta anche dal
profilo della necessità e dell'adeguatezza. I pur minimi disagi creati dalla
nuova regolamentazione, che priva gli abitanti di __________ di un collegamento
alternativo con il comparto di __________ (e viceversa), appaiono sopportabili
ed adeguatamente rapportati all'obbiettivo prefissato di gestire in maniera corretta
Fatti
i flussi di traffico all'interno del comprensorio comunale. D'altra parte, verso
S il divieto non verrà collocato all'intersezione con via __________, ma più a
nord, in corrispondenza del mapp. __________, permettendo quindi la libera circolazione
fino a quel punto a beneficio in particolare di coloro che abitano nella zona.
Quanto alla tavola complementare, che
dovrebbe accompagnare il divieto generale di circolazione creando un'eccezione
per il traffico agricolo giusta gli art. 17 e 63-65 OSStr, non si può fare a
meno di annotare che lo statuto pianificatorio della strada che sarà gravata
dal predetto segnale di prescrizione non consente la deroga prospettata dal
municipio. In effetti, il PR vigente non prevede che la parte settentrionale
dell'impianto possa essere adoperata per la circolazione stradale e quindi
esclude anche che essa possa restare aperta al traffico, ancorché di tipo soltanto
agricolo.
Considerandi
3.3
Lo stesso discorso vale per il tratto
di via __________ che l'autorità comunale vorrebbe riservare ai ciclisti e ai
pedoni tramite la posa del segnale 2.63.1 (cfr. art. 33 OSStr). Al pari della
carrozzabile che l'affianca in parallelo, questo segmento di strada è stato
infatti estromesso dalla rete viaria definita dal piano di utilizzazione in
essere, mentre la parte iniziale, comunque estranea alla posa della controversa
segnaletica, è stata classificata tra i percorsi pedonali e ciclabili di
un'apposita rappresentazione grafica che il Governo si è tuttavia rifiutato di
approvare nell'ambito della revisione del PR (vedi ris. no. 4836 del 16 ottobre
2001, p. 31 e 43). Ne segue che la segnaletica prevista al mapp. __________ non
può essere autorizzata siccome in contrasto con la pianificazione attualmente
in vigore. Per raggiungere lo scopo divisato, il municipio dovrà adottare altre
soluzioni, optando per un genere di segnaletica conforme alla destinazione di __________
o per una chiusura effettiva della strada mediante barriere o simili.
4.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente
al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 5 LCStr; 17, 18, 33, 101, 106, 107,
108 OSStr; 5, 10 LALCStr; 24 RLACS; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 24 gennaio 2006 (no.
355) del Consiglio di Stato e la risoluzione 26 settembre 2005 del municipio di
__________ sono riformate nel senso che la posa delle tavole
complementari "Eccezione: traffico agricolo" e dei segnali 2.63.1
"Ciclopista e strada pedonale" in via __________ non è approvata.
2. La tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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