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Decisione

52.2006.57

Multa edilizia

23 aprile 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 gli ha inflitto una multa edilizia di fr. 6'000.– ai sensi dell'art. 46 LE;

che con giudizio 24 gennaio 2006 il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente contro il

suddetto provvedimento municipale;

che, tenuto conto della gravità

dell'infrazione commessa, di alcuni precedenti abusi edilizi e della colpa dell'insorgente,

che avrebbe agito intenzionalmente, la multa inflittagli sarebbe tutto sommato

proporzionata;

che contro la suddetta decisione

governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che la multa venga ridotta a fr. 500.–;

che il ricorrente sostiene di non aver agito

intenzionalmente, ma di aver erroneamente ritenuto di essere stato autorizzato

a realizzare la controversa discarica nell'ambito dei lavori di pavimentazione

autorizzati nel 2001;

che egli avrebbe nel frattempo dato seguito

all'ordine di ripristino impartitogli dal municipio il 10 maggio 2005,

risanando lo stato naturale del fondo per un costo complessivo di oltre fr.

100'000.-;

che, considerato che le infrazioni edilizie

precedentemente commesse risalgono a più di cinque anni prima, il provvedimento

litigioso violerebbe dunque il principio di proporzionalità;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato e il CO 1;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione

attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46

cpv. 1 PAmm) sono certe;

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine

e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che le contravvenzioni alla LE, ai piani

regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la

multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta

Considerandi

alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se

è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi

(art. 46 cpv. 1 LE);

che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha

agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da

questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE);

che la multa deve essere commisurata alla

gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa ( art. 46 cpv. 3 LE); sono

punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;

che l’ordine di ripristino o la sanzione

pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo

dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 44

cpv. 3 LE);

che in concreto il ricorrente contesta

soltanto l'importo della multa inflittagli; ammette invece l'addebito mossogli

dal municipio, ovvero di aver violato la legge dal profilo formale e materiale

per aver riempito con materiali inerti lo scavo precedentemente realizzato

fuori della zona edificabile;

che l'infrazione commessa appare senz'altro grave,

ritenuto in particolare che il fondo in questione è ubicato in una zona agricola

SAC, ovvero particolarmente idonea all'utilizzo colturale;

che anche la colpa imputabile al ricorrente

appare importante; egli non può seriamente sostenere di essersi ritenuto erroneamente

autorizzato a realizzare il controverso intervento nell'ambito della licenza

edilizia accordatagli nel 2001 per la pavimentazione della strada;

che egli non è nemmeno nuovo a simili abusi

edilizi;

che, dando seguito all'ordine di ripristino

impartitogli dal municipio, l'insorgente ha tuttavia provveduto a risanare

completamente il fondo in questione, eliminando tutto il materiale inerte precedentemente

interrato in vari punti della proprietà;

che tale risanamento ha comportato ingenti

costi, stimati in oltre fr. 100'000.–;

che, tenuto conto delle conseguenze

economiche dell'ordine di ripristino, il provvedimento municipale appare tutto

sommato troppo severo;

che una multa di fr. 3'000.– si configura

invece come un provvedimento adeguato alle specifiche circostanze del caso

concreto;

che, stante quanto precede, il ricorso va

dunque parzialmente accolto, riducendo l'importo della multa;

che la tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente, secondo il suo grado di soccombenza;

che non si assegnano ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 44, 46 LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la multa inflitta al ricorrente

è ridotta a

fr. 3'000.–.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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