52.2006.57
Multa edilizia
23 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.57
Data decisione, Autorità:
23.04.2007, TRAM
Titolo:
Multa edilizia
CONTRAVVENZIONE EDILIZIA
art. 46 LE
Incarto n.
52.2006.57
Lugano
23 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 24 gennaio 2006 (n. 361) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la
risoluzione 17 novembre 2005 con cui il CO 1 gli ha inflitto una multa di fr.
6'000.– per aver abusivamente interrato degli inerti sulla part. 15 di __________;
viste le risposte:
- 21 febbraio 2006 del Consiglio
di Stato;
- 22 febbraio 2006 del CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è proprietario della part. 15 RFD di __________, situata nella zona agricola
SAC;
che nell'ambito dei lavori di pavimentazione
della strada che attraversa il fondo, avvenuti nel 2001, il ricorrente ha - tra
l'altro -effettuato senza autorizzazione uno scavo di m 12 x 15 x 2.50, onde
depositarvi detriti di vario genere, segnatamente scarti edili;
che per questi fatti il municipio ha avviato
nei confronti del ricorrente una procedura di contravvenzione e il 17 novembre
Fatti
2005 gli ha inflitto una multa edilizia di fr. 6'000.– ai sensi dell'art. 46 LE;
che con giudizio 24 gennaio 2006 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente contro il
suddetto provvedimento municipale;
che, tenuto conto della gravità
dell'infrazione commessa, di alcuni precedenti abusi edilizi e della colpa dell'insorgente,
che avrebbe agito intenzionalmente, la multa inflittagli sarebbe tutto sommato
proporzionata;
che contro la suddetta decisione
governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che la multa venga ridotta a fr. 500.–;
che il ricorrente sostiene di non aver agito
intenzionalmente, ma di aver erroneamente ritenuto di essere stato autorizzato
a realizzare la controversa discarica nell'ambito dei lavori di pavimentazione
autorizzati nel 2001;
che egli avrebbe nel frattempo dato seguito
all'ordine di ripristino impartitogli dal municipio il 10 maggio 2005,
risanando lo stato naturale del fondo per un costo complessivo di oltre fr.
100'000.-;
che, considerato che le infrazioni edilizie
precedentemente commesse risalgono a più di cinque anni prima, il provvedimento
litigioso violerebbe dunque il principio di proporzionalità;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato e il CO 1;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione
attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46
cpv. 1 PAmm) sono certe;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine
e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che le contravvenzioni alla LE, ai piani
regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la
multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta
Considerandi
alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se
è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi
(art. 46 cpv. 1 LE);
che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha
agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da
questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE);
che la multa deve essere commisurata alla
gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa ( art. 46 cpv. 3 LE); sono
punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;
che l’ordine di ripristino o la sanzione
pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo
dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 44
cpv. 3 LE);
che in concreto il ricorrente contesta
soltanto l'importo della multa inflittagli; ammette invece l'addebito mossogli
dal municipio, ovvero di aver violato la legge dal profilo formale e materiale
per aver riempito con materiali inerti lo scavo precedentemente realizzato
fuori della zona edificabile;
che l'infrazione commessa appare senz'altro grave,
ritenuto in particolare che il fondo in questione è ubicato in una zona agricola
SAC, ovvero particolarmente idonea all'utilizzo colturale;
che anche la colpa imputabile al ricorrente
appare importante; egli non può seriamente sostenere di essersi ritenuto erroneamente
autorizzato a realizzare il controverso intervento nell'ambito della licenza
edilizia accordatagli nel 2001 per la pavimentazione della strada;
che egli non è nemmeno nuovo a simili abusi
edilizi;
che, dando seguito all'ordine di ripristino
impartitogli dal municipio, l'insorgente ha tuttavia provveduto a risanare
completamente il fondo in questione, eliminando tutto il materiale inerte precedentemente
interrato in vari punti della proprietà;
che tale risanamento ha comportato ingenti
costi, stimati in oltre fr. 100'000.–;
che, tenuto conto delle conseguenze
economiche dell'ordine di ripristino, il provvedimento municipale appare tutto
sommato troppo severo;
che una multa di fr. 3'000.– si configura
invece come un provvedimento adeguato alle specifiche circostanze del caso
concreto;
che, stante quanto precede, il ricorso va
dunque parzialmente accolto, riducendo l'importo della multa;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente, secondo il suo grado di soccombenza;
che non si assegnano ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 44, 46 LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la multa inflitta al ricorrente
è ridotta a
fr. 3'000.–.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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