52.2006.58
Determinazione di domicilio
1 dicembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.58
Data decisione, Autorità:
01.12.2006, TRAM
Titolo:
Determinazione di domicilio
art. 23 CC
art. 24 COST
art. 106 LOC
Incarto n.
52.2006.58
Lugano
1 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 359) che ha respinto l'impugnativa di RI 1 avverso la risoluzione 10
ottobre 2005 del municipio di CO 1 in materia di determinazione di domicilio;
viste le risposte:
- 20 febbraio 2006 del
comune di CO 2;
- 21 febbraio 2006 del CO
3;
- 23 febbraio 2006 del municipio
di CO 1;
esperiti alcuni accertamenti e preso atto delle
osservazioni delle parti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel
dicembre 1997, il ricorrente RI 1 (1942) ha acquistato una maisonnette
di 3½ locali in un complesso residenziale,
situato ad __________, al n. 24 a della __________. Lavorando come dirigente
presso la __________ di __________, nel 1998 vi ha trasferito il domicilio da __________,
dove sino a quel momento aveva abitato con la moglie e le due figlie in un appartamento
di 5½ locali, situato nel centro
storico, in via __________. La moglie ha a sua volta trasferito il domicilio ad
__________ nel 1999. I coniugi RI 1 sono comunque rimasti locatari dell'appartamento
di __________ .
Dal 1° novembre 2000, RI 1 è passato al
beneficio della pensione. È tuttavia rimasto in attività quale socio accomandatario
della __________, che aveva costituito nel 1999 con le due figlie per operare
nel campo della consulenza per casse pensioni e società di assicurazione.
Su incarico dell'Ufficio controllo
abitanti, tra il 7 dicembre 2002 ed il 30 marzo 2003, la polizia comunale di __________
ha effettuato 30 controlli, mediante contatto telefonico e rilevamento della
presenza di veicoli nel posteggio privato, per accertare se i ricorrenti
soggiornassero nell'appartamento di via __________, durante i fine settimana.
Ulteriori 39 controlli sono stati eseguiti
tra il 25 maggio 2005 ed il 4 agosto 2005, dopo le 20, per stabilire se vi
fossero luci accese nell'appartamento e se fossero presenti i veicoli dei
ricorrenti.
Fondandosi anche sui dati raccolti in
merito al consumo di energia elettrica, con decisione 10 ottobre 2005, il
municipio ha stabilito d'ufficio che i coniugi RI 1 erano domiciliati a __________
con effetto dal 1. ottobre 2005.
B. Con giudizio 24 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la
predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa presentato dai
coniugi RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
limitata attività lavorativa svolta dal ricorrente quale dirigente della __________
non fosse determinante per la costituzione del domicilio. Decisive sarebbero
invece le relazioni personali e la presenza effettiva accertata dalla polizia
comunale, che dimostrerebbero come i ricorrenti abbiano eletto il loro centro d'interessi
a __________.
C. Avverso
tale decisione RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. Essi sostengono che l'Esecutivo cantonale avrebbe
accertato erroneamente i fatti, in particolare per ciò che attiene l'attività
lucrativa di RI 1 e l'effettiva presenza dei coniugi a __________. Secondo loro,
la proprietà della maisonnette di __________ confermerebbe che hanno
stabilito il centro dei loro interessi in quella località e non a __________
dove sono semplici locatari di un appartamento. Il fatto che le figlie abitino
in Ticino non porterebbe a diversa conclusione.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di CO 1 con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
seguenti considerandi. Il municipio di CO 2 si è dal canto suo limitato a
confermare che i ricorrenti abitano colà.
E. Delle
informazioni raccolte da questo tribunale per accertare il consumo di energia
elettrica ad __________ si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
LOC. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, integrati dalle informazioni supplementari raccolte da questo tribunale
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. L'art.
24.
cpv. 1 Cost. garantisce la libertà di domicilio, disponendo che ogni persona
di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Tale
norma non conferisce tuttavia il diritto di designare come domicilio
(residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari
rapporti.
Sul piano cantonale, l'art. 6 LOC
stabilisce che è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente. La nozione di domicilio della LOC si riallaccia al
concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento
di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un
determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata
dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, p. 71 ss.; Bucher, Commento bernese, ni 3 ss. ad art.
23.
CC; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht,
vol. II, p. 286 ss.).
Vi è residenza, secondo le norme succitate,
quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo
ed intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il
centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di
residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e deve essere
riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è
sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio
domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6
LOC, l'intenzione deve risultare suffragata dall'effettiva residenza nel luogo
prescelto e deve poter essere dedotta da circostanze oggettive.
Ulteriori condizioni non sono contemplate
dalla LOC.
2.2
L'accertamento operato dal municipio
giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona
rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106
lett. e LOC, norma che obbliga quest'ultima a tenere ed aggiornare i cataloghi
civici, i ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone
di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT).
Tale accertamento verte su aspetti che
vanno oltre il semplice rapporto di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost..
Esso non si limita infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede
e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si
pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi
durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.
2.3
Allorquando una persona soggiorna in
due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener
conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza
si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua
vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa
località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri
luoghi o paesi (DTF 125 III 101; STF P.5/05 6.01.2006 in re R.).
3.
3.1. Il
ricorrente RI 1 è pensionato, ma continua a lavorare quale dirigente della __________,
domiciliata presso la sua abitazione privata di __________ e con uffici a __________
in viale __________, della quale è socio accomandatario. Occupando il
ricorrente soltanto per una manciata di ore per settimana, questa attività lavorativa
non assume decisivo rilievo ai fini della determinazione del luogo di domicilio.
Considerato che la sede della __________ ad __________, almeno apparentemente,
non ha nemmeno un recapito telefonico, mentre a __________, dispone di uffici
propri, dotati di telefono (091 825 78 06), non appare tuttavia fuori luogo ritenere
che il centro degli interessi lavorativi del ricorrente RI 1 si situi a __________
piuttosto che ad __________.
3.2
Resta da stabilire, in base agli
accertamenti esperiti dalla polizia comunale di __________, se i coniugi __________
risiedano effettivamente nell'appartamento di via __________ e se in questa
località possa essere individuato il centro delle loro relazioni personali più
intense. Al riguardo entrano in considerazione soprattutto gli accertamenti
esperiti nel 2005. Quelli del 2002/2003 sono invece poco indicativi poiché
svolti durante il fine settimana.
Orbene, nel 2005, sull'arco di 70 giorni,
compresi tra il 25 maggio ed il 4 agosto, la polizia ha effettuato 39 controlli
per accertare mediante il rilevamento di luci e la presenza di veicoli targati
Svitto, se i coniugi RI 1 soggiornassero nell'appartamento. Dei 39 controlli,
21.
hanno avuto luogo la sera di giorni feriali. Gli altri durante il fine settimana
(venerdì sera compreso).
In 18 occasioni la polizia ha accertato che
tutti e tre i veicoli erano presenti. Altre 11 volte ha stabilito che ve n'erano
due. Nelle restanti occasioni (10) era posteggiato almeno un veicolo. La
presenza di almeno due veicoli è stata rilevata in 19 giorni feriali. Mai una
volta è stato accertato che non v'era nemmeno un veicolo. Sebbene l'autorità
comunale non abbia fatto esperire alcun analogo accertamento ad __________, non
appare fuori luogo dedurre che i ricorrenti abbiano eletto __________ quantomeno
quale centro per lo stazionamento dei loro veicoli.
In 16 occasioni, su 39 controlli, la
polizia ha constatato che nell'appartamento erano accese le luci. Nella metà
dei casi si trattava di giorni feriali. In 15 di queste 16 occasioni, l'autorità
ha altresì rilevato che nel posteggio erano stazionati almeno due dei tre
veicoli. Soltanto una volta ve n'era uno solo. Pur considerando che 16 dei 23
controlli sulle luci si sono risolti con esito negativo, verosimilmente soltanto
perché esperiti dopo le 2300, gli accertamenti sin qui illustrati permettono
comunque di concludere che allo stazionamento dei veicoli corrispondesse, com'è
del resto logico, una presenza dei ricorrenti nell'appartamento. Si può dunque
ritenere che in ben più della metà dei controlli eseguiti, i coniugi RI 1
risiedessero a __________ e non altrove. I ricorrenti non forniscono del resto
alcun elemento in grado di smentire questa deduzione.
3.3
Nemmeno riscontri, indizianti il
soggiorno dei ricorrenti a __________, sono di per sé decisivi ai fini dell'accertamento
dei requisiti oggettivi e soggettivi del domicilio. Essi assumono tuttavia le
connotazioni di una prova se messi in relazione al consumo di energia elettrica
dell'appartamento. Dalle bollette emesse dall'azienda elettrica comunale di __________,
si può in effetti dedurre che l'economia domestica che i ricorrenti gestiscono
qui in Ticino, negli ultimi anni, ha consumato energia elettrica per oltre 8'000
kW all'anno, ossia ben più di quanto, secondo la comune esperienza, viene
consumato in un anno da un appartamento di analoghe dimensioni normalmente
abitato (3/4'000 kW). Nello stesso periodo, il consumo di energia elettrica dell'unità
condominiale di __________ si è invece situato prevalentemente al di sotto
dei 1'000 kW all'anno. Una differenza così importante tra il consumo in Ticino
e quello a __________, superiore al quadruplo, non può essere giustificata,
come pretendono i ricorrenti, soltanto con la presenza di un boiler di grandi
dimensioni nell'appartamento di __________. Un simile maggior consumo di
energia elettrica sta comunque ad indicare che in Ticino v'è un maggior uso di
acqua calda.
3.4
Ponendo mente all'insieme dei
convergenti indizi raccolti (uffici dell'__________, stazionamento abituale dei
veicoli, consumo di energia elettrica) è giocoforza concludere che i ricorrenti
risiedono più a __________ che non ad __________.
Invano obiettano gli insorgenti che l'appartamento
di __________ è soltanto in affitto, mentre ad __________ dispongono in un'unità
condominiale di loro proprietà, situata in un confortevole centro residenziale.
Determinanti ai fini dell'accertamento del domicilio non sono gli aspetti
soggettivi, ma le circostanze oggettive. La preferenza, suffragata da riscontri
oggettivi, che i ricorrenti danno al grande e comodo appartamento di __________,
situato all'ultimo piano di una pregevole casa patrizia del centro storico, non
appare del resto per nulla irragionevole.
Conforme al diritto appare dunque la
decisione del municipio di considerare i ricorrenti domiciliati a __________ e
non ad __________ a partire dal 1. ottobre 2005.
4.
In esito
alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va dunque respinto. La tassa di
giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost. fed.; 23 CC; 6, 106 e 208 LOC;
3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Bellinzona, 6500 Bellinzona,
2. municipio
di Altendorf, 8852 Altendorf,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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