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Decisione

52.2006.58

Determinazione di domicilio

1 dicembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

dicembre 1997, il ricorrente RI 1 (1942) ha acquistato una maisonnette

di 3½ locali in un complesso residenziale,

situato ad __________, al n. 24 a della __________. Lavorando come dirigente

presso la __________ di __________, nel 1998 vi ha trasferito il domicilio da __________,

dove sino a quel momento aveva abitato con la moglie e le due figlie in un appartamento

di 5½ locali, situato nel centro

storico, in via __________. La moglie ha a sua volta trasferito il domicilio ad

__________ nel 1999. I coniugi RI 1 sono comunque rimasti locatari dell'appartamento

di __________ .

Dal 1° novembre 2000, RI 1 è passato al

beneficio della pensione. È tuttavia rimasto in attività quale socio accomandatario

della __________, che aveva costituito nel 1999 con le due figlie per operare

nel campo della consulenza per casse pensioni e società di assicurazione.

Su incarico dell'Ufficio controllo

abitanti, tra il 7 dicembre 2002 ed il 30 marzo 2003, la polizia comunale di __________

ha effettuato 30 controlli, mediante contatto telefonico e rilevamento della

presenza di veicoli nel posteggio privato, per accertare se i ricorrenti

soggiornassero nell'appartamento di via __________, durante i fine settimana.

Ulteriori 39 controlli sono stati eseguiti

tra il 25 maggio 2005 ed il 4 agosto 2005, dopo le 20, per stabilire se vi

fossero luci accese nell'appartamento e se fossero presenti i veicoli dei

ricorrenti.

Fondandosi anche sui dati raccolti in

merito al consumo di energia elettrica, con decisione 10 ottobre 2005, il

municipio ha stabilito d'ufficio che i coniugi RI 1 erano domiciliati a __________

con effetto dal 1. ottobre 2005.

B. Con giudizio 24 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la

predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa presentato dai

coniugi RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la

limitata attività lavorativa svolta dal ricorrente quale dirigente della __________

non fosse determinante per la costituzione del domicilio. Decisive sarebbero

invece le relazioni personali e la presenza effettiva accertata dalla polizia

comunale, che dimostrerebbero come i ricorrenti abbiano eletto il loro centro d'interessi

a __________.

C. Avverso

tale decisione RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento. Essi sostengono che l'Esecutivo cantonale avrebbe

accertato erroneamente i fatti, in particolare per ciò che attiene l'attività

lucrativa di RI 1 e l'effettiva presenza dei coniugi a __________. Secondo loro,

la proprietà della maisonnette di __________ confermerebbe che hanno

stabilito il centro dei loro interessi in quella località e non a __________

dove sono semplici locatari di un appartamento. Il fatto che le figlie abitino

in Ticino non porterebbe a diversa conclusione.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio di CO 1 con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei

seguenti considerandi. Il municipio di CO 2 si è dal canto suo limitato a

confermare che i ricorrenti abitano colà.

E. Delle

informazioni raccolte da questo tribunale per accertare il consumo di energia

elettrica ad __________ si dirà qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

LOC. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, integrati dalle informazioni supplementari raccolte da questo tribunale

(art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'art.

24.

cpv. 1 Cost. garantisce la libertà di domicilio, disponendo che ogni persona

di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Tale

norma non conferisce tuttavia il diritto di designare come domicilio

(residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari

rapporti.

Sul piano cantonale, l'art. 6 LOC

stabilisce che è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di

stabilirvisi durevolmente. La nozione di domicilio della LOC si riallaccia al

concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento

di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un

determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata

dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, p. 71 ss.; Bucher, Commento bernese, ni 3 ss. ad art.

23.

CC; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht,

vol. II, p. 286 ss.).

Vi è residenza, secondo le norme succitate,

quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo

ed intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il

centro delle sue relazioni personali.

L'intenzione di stabilirsi nel luogo di

residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e deve essere

riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è

sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio

domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6

LOC, l'intenzione deve risultare suffragata dall'effettiva residenza nel luogo

prescelto e deve poter essere dedotta da circostanze oggettive.

Ulteriori condizioni non sono contemplate

dalla LOC.

2.2

L'accertamento operato dal municipio

giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona

rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106

lett. e LOC, norma che obbliga quest'ultima a tenere ed aggiornare i cataloghi

civici, i ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone

di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT).

Tale accertamento verte su aspetti che

vanno oltre il semplice rapporto di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost..

Esso non si limita infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede

e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si

pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi

durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.

2.3

Allorquando una persona soggiorna in

due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener

conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza

si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua

vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa

località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri

luoghi o paesi (DTF 125 III 101; STF P.5/05 6.01.2006 in re R.).

3.

3.1. Il

ricorrente RI 1 è pensionato, ma continua a lavorare quale dirigente della __________,

domiciliata presso la sua abitazione privata di __________ e con uffici a __________

in viale __________, della quale è socio accomandatario. Occupando il

ricorrente soltanto per una manciata di ore per settimana, questa attività lavorativa

non assume decisivo rilievo ai fini della determinazione del luogo di domicilio.

Considerato che la sede della __________ ad __________, almeno apparentemente,

non ha nemmeno un recapito telefonico, mentre a __________, dispone di uffici

propri, dotati di telefono (091 825 78 06), non appare tuttavia fuori luogo ritenere

che il centro degli interessi lavorativi del ricorrente RI 1 si situi a __________

piuttosto che ad __________.

3.2

Resta da stabilire, in base agli

accertamenti esperiti dalla polizia comunale di __________, se i coniugi __________

risiedano effettivamente nell'appartamento di via __________ e se in questa

località possa essere individuato il centro delle loro relazioni personali più

intense. Al riguardo entrano in considerazione soprattutto gli accertamenti

esperiti nel 2005. Quelli del 2002/2003 sono invece poco indicativi poiché

svolti durante il fine settimana.

Orbene, nel 2005, sull'arco di 70 giorni,

compresi tra il 25 maggio ed il 4 agosto, la polizia ha effettuato 39 controlli

per accertare mediante il rilevamento di luci e la presenza di veicoli targati

Svitto, se i coniugi RI 1 soggiornassero nell'appartamento. Dei 39 controlli,

21.

hanno avuto luogo la sera di giorni feriali. Gli altri durante il fine settimana

(venerdì sera compreso).

In 18 occasioni la polizia ha accertato che

tutti e tre i veicoli erano presenti. Altre 11 volte ha stabilito che ve n'erano

due. Nelle restanti occasioni (10) era posteggiato almeno un veicolo. La

presenza di almeno due veicoli è stata rilevata in 19 giorni feriali. Mai una

volta è stato accertato che non v'era nemmeno un veicolo. Sebbene l'autorità

comunale non abbia fatto esperire alcun analogo accertamento ad __________, non

appare fuori luogo dedurre che i ricorrenti abbiano eletto __________ quantomeno

quale centro per lo stazionamento dei loro veicoli.

In 16 occasioni, su 39 controlli, la

polizia ha constatato che nell'appartamento erano accese le luci. Nella metà

dei casi si trattava di giorni feriali. In 15 di queste 16 occasioni, l'autorità

ha altresì rilevato che nel posteggio erano stazionati almeno due dei tre

veicoli. Soltanto una volta ve n'era uno solo. Pur considerando che 16 dei 23

controlli sulle luci si sono risolti con esito negativo, verosimilmente soltanto

perché esperiti dopo le 2300, gli accertamenti sin qui illustrati permettono

comunque di concludere che allo stazionamento dei veicoli corrispondesse, com'è

del resto logico, una presenza dei ricorrenti nell'appartamento. Si può dunque

ritenere che in ben più della metà dei controlli eseguiti, i coniugi RI 1

risiedessero a __________ e non altrove. I ricorrenti non forniscono del resto

alcun elemento in grado di smentire questa deduzione.

3.3

Nemmeno riscontri, indizianti il

soggiorno dei ricorrenti a __________, sono di per sé decisivi ai fini dell'accertamento

dei requisiti oggettivi e soggettivi del domicilio. Essi assumono tuttavia le

connotazioni di una prova se messi in relazione al consumo di energia elettrica

dell'appartamento. Dalle bollette emesse dall'azienda elettrica comunale di __________,

si può in effetti dedurre che l'economia domestica che i ricorrenti gestiscono

qui in Ticino, negli ultimi anni, ha consumato energia elettrica per oltre 8'000

kW all'anno, ossia ben più di quanto, secondo la comune esperienza, viene

consumato in un anno da un appartamento di analoghe dimensioni normalmente

abitato (3/4'000 kW). Nello stesso periodo, il consumo di energia elettrica dell'unità

condominiale di __________ si è invece situato prevalentemente al di sotto

dei 1'000 kW all'anno. Una differenza così importante tra il consumo in Ticino

e quello a __________, superiore al quadruplo, non può essere giustificata,

come pretendono i ricorrenti, soltanto con la presenza di un boiler di grandi

dimensioni nell'appartamento di __________. Un simile maggior consumo di

energia elettrica sta comunque ad indicare che in Ticino v'è un maggior uso di

acqua calda.

3.4

Ponendo mente all'insieme dei

convergenti indizi raccolti (uffici dell'__________, stazionamento abituale dei

veicoli, consumo di energia elettrica) è giocoforza concludere che i ricorrenti

risiedono più a __________ che non ad __________.

Invano obiettano gli insorgenti che l'appartamento

di __________ è soltanto in affitto, mentre ad __________ dispongono in un'unità

condominiale di loro proprietà, situata in un confortevole centro residenziale.

Determinanti ai fini dell'accertamento del domicilio non sono gli aspetti

soggettivi, ma le circostanze oggettive. La preferenza, suffragata da riscontri

oggettivi, che i ricorrenti danno al grande e comodo appartamento di __________,

situato all'ultimo piano di una pregevole casa patrizia del centro storico, non

appare del resto per nulla irragionevole.

Conforme al diritto appare dunque la

decisione del municipio di considerare i ricorrenti domiciliati a __________ e

non ad __________ a partire dal 1. ottobre 2005.

4.

In esito

alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va dunque respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 24 Cost. fed.; 23 CC; 6, 106 e 208 LOC;

3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Bellinzona, 6500 Bellinzona,

2. municipio

di Altendorf, 8852 Altendorf,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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